Diritto pubblico
Capitolo 1
Per assicurare la soddisfazione dei bisogni, gli uomini tendono ad associarsi in comunità e collettività, con lo scopo di rendere possibile tale soddisfacimento attraverso la cooperazione organizzata di più soggetti. Un gruppo sociale nasce quindi da una scelta volontaria dei soggetti e si basa su un principio organizzatore. Per evitare che condotte individuali producano effetti negativi si istituisce un meccanismo indipendente per garantire l’osservanza della volontà del gruppo: un’autorità incaricata di imporre regole e sanzioni.
Il fenomeno giuridico quindi ha: un gruppo, dei criteri di compatibilità, rapporti di interazione, un’autorità, strumenti per tutelare l’ordine e una delimitata area territoriale. È giuridico se è effettivo, certo e storicamente e territorialmente relativo.
- Effettivo: in grado di provocare adesione volontaria e obbedienza senza imposizione esterna.
- Certo: assicura la possibilità di conoscere regole.
- Relativo: limiti nel tempo e nello spazio.
La norma giuridica è volta alla duratura regolazione delle relazioni fra individui della stessa comunità ed è:
- Positiva, cioè è efficace, in quanto provvede ad offrire strumenti per soddisfare o tutelare un interesse esistente nella società e rilevante per essa;
- Generale, da un punto di vista spaziale (se diretta a una categoria di soggetti non determinata) e temporale (si applica in maniera ripetibile ogni qual volta si verifica una determinata situazione);
- Astratta, la norma non deve per forza regolare situazioni già note, può regolare situazioni in divenire/future;
- Esteriore (Eteronomia rispetto al soggetto), cioè la norma proviene da un soggetto esterno al destinatario. Disciplina le condotte individuali, a prescindere dalla causa determinante dello scenario. Non dipende dalla causa del comportamento e neanche dagli stati psichici del soggetto (es. ubriachezza);
- Innovativa, la norma può regolare/rinnovare situazioni già considerate in precedenza, o altre mai regolate prima;
- Coercitiva/Imperativa, la norma è obbligatoria, è previsto un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto della stessa.
Sono volte alla duratura regolazione delle relazioni fra individui di una medesima comunità. Di solito si riferisce a fatti seguenti la norma ma può avere efficacia retroattiva. Sono indirizzate a dei destinatari e ad essi attribuiscono diverse posizioni giuridiche soggettive. Regola i fatti giuridicamente rilevanti collegando ad una fattispecie astratta una formulazione generale (atto o fatto giuridico) degli effetti obbligatori.
Disposizione e norma
Disposizione: soggetto, verbo e complemento; enunciato linguistico così com’è stato concepito dall’organo di legge; rimane invariata ma la corte può variare la norma ad essa collegata che formano la Costituzione formale.
Norma: derivano dalle disposizioni e sono precetti e ulteriori interpretazioni emanate dalla corte costituzionale, dalla corte suprema di cassazione o da altri giudici.
La Costituzione sostanziale è invece l’insieme di disposizioni e norme che derivano da quella formale ed è la giurisprudenza. La Costituzione materiale è infine la prassi concreta applicativa posta in essere dalle forze politiche in base a certi procedimenti.
Interpretazione del diritto
L’interpretazione del diritto ha due criteri guida: l’interpretazione letterale e l’intenzione del Legislatore come volontà e fini perseguito dall’organo che ha approvato la disposizione. Può essere dichiarativa, restrittiva o estensiva. Più ci sono l’interpretazione conforme a Costituzione e quella convenzionalmente conforme che sono interpretazioni adeguatrici poiché volte a ricavare da una disposizione una norma osservante. Per le lacune ci si rifà all’analogia legis e iuris anche se ci sono norme di stretta interpretazione.
L’ordinamento giuridico ha la presenza di 3 elementi:
- Una pluralità di soggetti
- Una regolazione delle condotte
- Organizzazione della comunità
Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici in base ai bisogni e le caratteristiche delle comunità:
- In base all’intensità di vincolo associativo: Ordinamenti fluidi: sussiste un equilibrio fra governanti e governati e Ordinamenti concentrati/autoritari: tale equilibrio è assente;
- In base ai mezzi coercitivi finalizzati al rispetto dette norme distinguiamo: Ordinamenti necessari o volontari: a seconda che l’accesso a questi sistemi discenda automaticamente per una condizione personale o sia dipeso di volontà del singolo;
- In base al rapporto dell’ordinamento col territorio e alla sua eventuale collocazione territoriale: Ordinamenti territoriali e non territoriali;
- In base alla natura dei fini perseguiti dell’ordinamento: Ordinamenti generali o particolari: nei primi l’ordinamento viene costituito per la tutela di interessi dei singoli nella loro interezza, se invece l’ordinamento è rivolto ad una loro sfera limitata allora si dirà particolare;
- In base al rapporto con altri ordinamenti: Ordinamenti originari o derivati: i primi non hanno origine da altri ordinamenti, l’esistenza dei secondi è invece legittimata da un altro ordinamento.
Data questa moltitudine di ordinamenti, gli stessi potranno coesistere o su un piano comune, oppure possono essere del tutto distinti dall’ordinamento di uno stato, come accade per gli ordinamenti religiosi.
Soggetto giuridico
I soggetti giuridici sono le persone che sono centri di imputazione di qualifiche giuridiche e possono godere di posizioni giuridiche attive o passive. Un ordinamento può conferire personalità giuridica anche a enti privi di personalità fisiologica e sono le personalità giuridiche. Queste si distinguono in base alla capacità giuridica di autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta. La capacità giuridica si acquisisce con la nascita mentre quella di agire a 18 anni salvo i casi di limitazione.
Diritti e interessi
L’esistenza di interazione tra soggetti determina l’insorgere di situazioni/posizioni giuridiche soggettive. Queste si dicono a favore, o attive quando il titolare gode di libertà o discrezionalità; di contro si dicono a situazioni giuridiche di svantaggio quando limitano la libertà dei titolari. Tra le situazioni giuridiche a favore, si distinguono i poteri, i diritti, le aspettative, le facoltà e gli interessi.
- Il potere: Necessita una specificazione in concreto (volontario esercizio del soggetto) per essere esercitato, affinché venga conseguito l’interesse sottostante. Goda di alcune caratteristiche, è infatti: Indisponibile, Imprescrittibile, Inesauribile, Esercitabile dal suo titolare volontariamente. I soggetti pubblici, per il principio di legalità, possono esercitare solo i poteri espressamente a loro attribuiti.
- Il diritto soggettivo: Indica l’ambito delle libertà esercitabili dal singolo con riferimento ad un bene giuridico individuato e conseguibile dallo stesso. Viene riconosciuto quando il soggetto vanta una pretesa ad una condotta od omissione da parte di terzi. Il diritto soggettivo sussiste dalla relazione tra il titolare di posizione giuridica attiva e quello di posizione giuridica passiva: nasce quindi da un rapporto giuridico.
- L’aspettativa: Riconosciuta nella circostanza in cui, pur esistendo una possibilità di diventare titolare di diritto soggettivo, tale possibilità non ha a che fare con determinanti connesse ad un volontario esercizio del soggetto (il caso del potere), bensì al verificarsi di circostanza al momento insussistenti. La sola aspettativa è irrilevante per l’ordinamento giuridico, si dice che l’aspettativa è “un diritto in formazione”, non ancora costituito.
- La facoltà: Indica la possibilità del soggetto di assumere una pluralità di condotte, le quali sono da considerare lecite.
- L’interesse: Può essere:
- Interesse legittimo: della pretesa di un privato a che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. Esempio: l’interesse dei cittadini partecipanti ad un concorso pubblico (il cittadino è titolare del diritto soggettivo di partecipazione);
- Interesse di fatto: deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della Pubblica Amministrazione. Si tratta di doveri, come ad esempio il dovere di manutenere la rete stradale.
Vi è un’ulteriore distinzione, si parla di:
- Interesse semplice, quello non rilevante per l’ordinamento. Si configura in mere aspettative;
- Interesse diffuso, che appartiene ad un gruppo (non omogeneo) più o meno ampio di soggetti che ha ad oggetto un bene o un servizio destinato ad uso collettivo. Esempi: tutela dell’ambiente e del consumatore. Si tratta di un interesse di fatto, e possono divenire legittimi ove siano correlati all’esercizio di poteri da parte di un soggetto pubblico.
Doveri e obblighi
Situazioni giuridiche soggettive sfavorevoli che possono essere inattive (situazione passiva, soggezione o dovere) o operare sul piano concreto come obbligo.
- Dovere: non imputabile ad un soggetto ma ad una generalità.
- Obbligo: il titolare deve porre in essere una determinata condotta a favore del diritto di un altro, si ha quindi all’interno di un rapporto giuridico.
Lo stato
Ordinamento politico sovrano mutevole a seconda delle contingenze storiche ma stabile e permanente nel tempo. È peculiare in quanto ha la supremazia sugli altri ordinamenti. Fini generali e completi. Ordinamento a (incisione su tutti i profili della vita) che esercita potere sovrano su un determinato territorio e con un’universalità di fini (qualunque necessità).
- Originaria: Un nuovo Stato può nascere per via originaria o derivativa, non comporta la modificazione di uno stato preesistente.
- Derivativa: Trasformazione di uno o più elementi di uno stato o conseguenza della sua estinzione.
È costituito da una pluralità di uomini legati da interessi comuni e quindi i suoi elementi costitutivi sono:
1) Il popolo
Elemento prioritario costituito da coloro che godono della cittadinanza ma è efficace anche nei confronti dei non cittadini che si trovano nel territorio. I cittadini hanno situazioni giuridiche attive e passive mentre i non cittadini sono gli stranieri e gli apolidi.
- Gli stranieri sono i cittadini di un altro stato e sono sottoposti comunque alle leggi dello stato e titolari solo di alcune situazioni giuridiche.
- Gli apolidi non hanno cittadinanza ma se sul territorio dello stato è sottoposto alle sue leggi.
Il popolo è quindi un concetto giuridico che indica l’insieme dei cittadini cioè il gruppo di uomini che vivono stabilmente sul territorio dello stato in base al principio di continuità storica tra popolo e stato. Popolazione è invece il gruppo che include i soggetti residenti o dimoranti abituali sul territorio (cittadini, apolidi, coloni e stranieri). La nazione è nel senso francese la collettività organizzata dei cittadini, sinonimo di stato; nel senso italiano è l’insieme dei soggetti che condividono lingua, tradizione, costumi, religione e razza. L’Italia non è stato plurinazionale ma tutela i diritti delle minoranza linguistiche.
Come ottenere la cittadinanza:
Il presupposto teorico è la condivisione di determinati valori e interessi. Può avvenire per nascita: per ius sanguinis cioè per il fatto di essere figlio di uno o entrambi i genitori cittadini dello stato (discendenza biologica) o per ius soli, soprattutto in America, cioè per conseguenza di nascita sul territorio dello Stato (può dar luogo a bipolidia o apolidia). Oppure può avvenire in seguito a determinati fatti avvenimenti previsti dalla legge (es. matrimonio, iuris communicatio) o atti di concessione (iuris electio).
In Italia:
- Divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici art.22 della Costituzione.
- Per nascita vige il principio dello ius sanguinis ma vi sono limitate ipotesi di ius soli per i nati in Italia da genitori ignoti o apolidi o il cui non riconosce la cittadinanza al figlio + figlio ritrovato in Italia senza prova di altra nazionalità e con genitori ignoti.
- Fatti successivi alla nascita vige la iuris communicatio per esempio il minore dichiarato giudizialmente figlio di italiano o il maggiorenne riconosciuto che sceglie la cittadinanza italiana, colui o colei che gode dell’obbligo di sussistenza o pagamento alimenti, lo straniero adottato, il coniuge che vive qua da almeno sei mesi o dopo tre anni di matrimonio.
- Espresse condizioni di relazione con lo stato su esplicita richiesta.
- Naturalizzazione per emanazione di un d.P.R. per esempio se per stranieri con ascendenti di primo o secondo grado italiano, nato in Italia e residente da tre anni, straniero residente da 10 anni, cittadino europeo residente da 4 anni.
La cittadinanza si può perdere per esempio per incarichi militari per un paese con cui l’Italia è in guerra o se si acquista tale cittadinanza. La si può anche riacquistare con le sole eccezioni per cause di indegnità, servizio di stato in guerra e per l’adottato revocato per colpa sua.
In più dal trattato di Maastricht dalla titolarità di uno stato membro europeo deriva anche quella di cittadino europeo (libera circolazione e soggiorno, elettorato, tutela diplomatica e diritto di petizione al parlamento europeo).
2) Un territorio
L’ambito spaziale in cui si esercita la potestà dello stato. Lo stato è infatti titolare di alcune porzioni di territorio (beni del demanio, patrimonio dello stato) ed è l’unico ente territoriale originario. Include:
- La terraferma e le acque interne che siano comprese entro i confini naturali o artificiali.
- Mare territoriale in Italia di 12 miglia fissato dal codice della navigazione. Al di fuori di questo c’è l’alto mare su cui vige il diritto di libera navigazione. Per quanto riguarda lo sfruttamento della piattaforma continentale esterno al mare territoriale spesso ricco di idrocarburi si riconosce tale diritto fino ad una profondità di 200 metri + diritto di esclusività delle risorse fino a 200 miglia (zona di sfruttamento economico esclusivo).
- Il sottosuolo.
- Spazio aereo sovrastante.
Si escludono invece per immunità o extra-territorialità le sedi rappresentanza diplomatica e i veicoli appartengono allo stato di cui fatto parte/sono registrati (stato di bandiera).
3) La sovranità
Nasce come concetto con la pace di Westfalia (1648) con il quale viene riconosciuta agli stati appartenenti prima all’impero la capacità di diritto internazionale. L’ordinamento deve infatti trovarsi un piano di sovranità. Gli stati sono autonomi, indipendenti tra loro e tutti sovrani: dal punto di vista giuridico, anche se avviene diversamente nella realtà applicativa del concetto, sono su un livello di pari ordinazione.
Inizialmente il sovrano agiva senza limiti, poi si introdusse il principio di legalità (limiti interni) e il passaggio allo stato liberale nel quale la sovranità non è più attribuita al re ma allo stato, segna la sottomissione della sovranità al diritto ed è quindi legittimata dall’effettività dell’ordinamento. Lo stato è quindi indipendente e vieta interferenze altrui ed è ente superiore non legittimato da altri ordinamenti.
Investe anche i rapporti con gli altri ordinamenti (limiti esterni) non territoriali e con gli altri ordinamenti statali —> art. 11 (1945) prevede infatti limitazioni di sovranità che siano necessarie per la pacifica coesistenza fra le varie comunità internazionali. È grazie a questo articolo che l’Italia può partecipare alle organizzazioni internazionali a cui gli stati possono cedersi (ed eventualmente riprendersi) parti della loro sovranità. È una valvola di dinamicità che ha favorita la collaborazione con la comunità europea.
Capitolo 2: forme di stato e forme di governo
Forma di stato: rapporto che intercorre fra lo stato come istituzione e ciascuno degli elementi costitutivi dello stesso in particolare i cittadini, il territorio e i principi e valori a cui lo stato aspira.
Forma di governo: modalità con cui le molteplici funzioni che spettano allo stato sono distribuite fra gli organi costituzionali, allocazione dei pubblici poteri che regolando la titolarità e le modalità di esercizio della potestà.
Forme di stato
Evoluzione diacronica
Rapporto tra stato e sovranità nel tempo. Le origini dello stato in senso stretto provengono dalla Pace di Westfalia del 1638 (fine guerra dei trent’anni), prima c’era un regime di natura patrimoniale fondato sul modello di ripartizione del potere su feudale e che si basava sul diritto di proprietà, in base al quale i rapporti tra consociati erano retti da una base contrattualistica e da accordi di natura pattizia.
L’unica finalità era la difesa del feudo da parte di minacce esterne e quindi l’ordinamento non è stato in quanto non perseguiva fini universali mancava la politicità, ovvero l’interesse per un fine di carattere generale/pubblico e non era nemmeno sovrano perché non totalmente indipendente. La funzione legislativa era confederata con il feudatario maggiore al vertice che però necessitava del consenso dell’assemblea di vassalli minori —> dispersione del potere.
Lo Stato Assoluto
Lo Stato assoluto è la prima forma di stato moderno e nacque in E...
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