Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Sì
DOMANDA: La legge che disciplina l’elezione dei consigli comunali dei sindaci approvata dalla
commissione interna della camera e dal senato? No, perché rientra nella materia per la quale è esclusa
utilizzare il procedimento decentrato.
Su richiesta del governo, o di un decimo dei componenti della camera, o di un quinto dei componenti della
commissione, è sempre consentito il cambiamento del procedimento da decentrato a ordinario.
III MODO: Procedimento misto: la commissione opera in sede redigente.
Procedimento in cui si fa tutto in commissione, tranne il voto finale che è affidato all’assemblea. Quindi si
saltano la discussione e il voto articolo per articolo da parte dell’assemblea.
3. fase integrativa dell’efficacia (73)
Dopo aver superato la fase di approvazione, inizia la fase integrativa dell’efficacia, nella quale l’attenzione e
le competenze si spostano dalle camere al presidente della repubblica.
Il presidente della repubblica, entro 30 giorni, è tenuto a promulgare la legge.
Promulgare significa dichiarare che la legge sia stata approvata e può entrare in vigore.
l’art. 73 combinato con il 74 dice che nel periodo di 30 giorni, il presidente della repubblica può promulgare
la legge oppure inviare la legge alle camere per una nuova deliberazione, accompagnando il rinvio alle
camere con un messaggio motivato.
Questi motivi possono essere motivi di non conformità alla costituzione, mancanza di copertura finanziaria
delle nuove leggi imposte dall’articolo 81.
Le camere di fronte a questo rinvio, possono riapprovare la legge nuovamente e il presidente promulgare la
legge perché obbligato.
Dopo la promulgazione, viene disposta immediatamente la pubblicazione, sulla gazzetta ufficiale della
repubblica italiana. Decorrono poi 15 giorni (vacatio legis), trascorsi i quali la legge entra pienamente in
vigore e soprattutto si presume conosciuta da tutti in modo da essere rispettata da chiunque. (ART. 73
COMMA 3)
Se le camere dichiarano urgenza della legge, i 30 giorni possono essere ridotti e anche la vacatio legis può
venire ridotta in determinati casi stabiliti dalla legge.
Come sarà il procedimento legislativo dopo?
Se la riforma costituzionale completa il suo iter e se il referendum confermativo dovesse dire di sì all’entrata
in vigore della riforma costituzionale, gli effetti sono:
- cancellazione dell’articolo 70, nel senso che verrà meno il bicameralismo legislativo perfetto, ma avremo
un bicameralismo legislativo imperfetto/asimmetrico , nel senso che avremo due camere (camera dei
deputati 630 deputati e senato 100 senatori), sarà comunque legislativo, perché la seconda camera interverrà
nel procedimento legislativo, ma con funzioni asimmetriche diverse da quelle della camera, la quale sarà
l’organo politico principale titolare del potere legislativo, il senato avrà una funzione legislativa diversificata
in 3 diverse tipologie:
1. ci saranno ancora le leggi bicamerali , cioè leggi che necessiteranno dell’approvazione della camera e
senato con le modalità tuttora diffuse ora
le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, leggi che riguardano l’elezione del senato, leggi che
riguardano la tutela delle minoranze linguistiche e una serie di leggi che riguardano le regioni saranno
bicamerali.
2. le leggi di norma monocamerali con controllo eventuale del senato
3. Legge a tutela dell’interesse nazionale (leggi particolari): Se l’interesse nazionale lo richiede (tutela
dell’unità giuridica ed economica), il parlamento può con una sua legge, appropriarsi di una competenza
regionale.
Questa legge è di competenza della camera, ma se il senato ne chiede il riesame da parte della camera, la
camera la seconda volta, la deve approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
LEZIONE 7
IL GOVERNO (TITOLO III)
Seconda funzione del parlamento: dare la fiducia al governo.
Il parlamento deve dare la fiducia al governo e mantenerla per tutto il tempo necessario, infatti una volta che
questa fiducia viene meno, il governo deve dimettersi. (art. 94) Si apre quindi una crisi di governo.
Il governo è un organo collegiale, composto dal presidente del consiglio e dei ministri, che insieme
costituiscono il consiglio dei ministri. (art. 92)
Il consiglio dei ministri identifica il governo, e viceversa.
Quando nasce un governo? Procedimento di formazione del governo
Il governo è un organo senza una durata prefissata, teoricamente può durare anche quando si sciolgono le
camere.
Di regola, il nuovo governo, nasce all’inizio della nuova legislatura, momento che può ripetersi nel corso
della nuova legislatura, in quanto non è detto che esso duri tutta la legislatura.
In corso di legislatura infatti, è possibile avere più di un governo.
Quando si apre una crisi di governo, ossia quando il governo in carica per una qualunque ragione, si dimette,
poiché non è possibile non avere un governo, si rende così necessario procedere con la formazione di un
nuovo governo.
Perchè un governo in carica si dimette?
- fine di una legislatura
- per morte o impedimento permanente del presidente del consiglio
- per dinamiche politiche interne ai partiti, e in particolare all’interno dei partiti di maggioranza
- (nella forma di governo parlamentare causa più corretta) per un voto di sfiducia del parlamento
Le prime due cause sono dette crisi extraparlamentari, mentre le ultime due crisi parlamentari
Lo scopo che devono perseguire i soggetti del procedimento di formazione di nuovo governo riguarda la
formazione di un nuovo governo che possa godere della fiducia di entrambe le camere (art. 94 costituzione)
Le attività devono andare a verificare, se in parlamento, alla camera e al senato, è possibile mettere insieme
una maggioranza di parlamentari, disposti a dar la fiducia al governo e a condividerne il programma.
Che organo è incaricato a decidere il nuovo governo? (art. 92)
Il presidente della repubblica è colui che è chiamato dalla costituzione, a ricreare un nuovo rapporto
fiduciario tra governo e parlamento, e così un nuovo governo.
Come nasce un nuovo governo?/ Come si instaura il rapporto di fiducia tra governo e parlamento?
Qualunque sia l’origine della causa della crisi di governo, si apre un procedimento di insediamento del
nuovo governo, che si articola nelle seguenti fasi:
Fase 0. Dimissione del governo che apre una crisi di governo
Fase 1. Il presidente della repubblica svolge le consultazioni presidenziali: colloqui che il pdr svolge con
una serie di soggetti (al palazzo del quirinale) per consentire al pdr di avere un quadro su quali sono le
intenzioni delle forze politiche in parlamento. Il pdr di solito convoca i rappresentanti parlamentari del
senato, per capire se sono intenzionati a sostenere un nuovo governo, e per capire la loro posizione politica.
Il pdr invita solitamente anche gli ex presidenti della repubblica, per acquisire elementi di esperienza. E
ascolta poi i presidenti delle due camere.
A questo punto, il presidente decide l’incarico del nuovo governo: Fase 2
Consiste quindi in un incarico a una persona scelta dal pdr, scelta con il criterio che abbia più possibilità di
altri, di portare avanti la formazione di un nuovo governo con successo.
Il pdr sceglie chi incaricare in modo libero, discrezionale: c’è una libertà di scelta che si amplia e si restringe
a seconda della situazione politica.
Fase 3. Si hanno delle nuove consultazioni svolte dal presidente del consiglio incaricato, dove si discute il
programma di governo e il nome dei ministri.
Le consultazioni si svolgono da parte di tutte le forze politiche .
Il presidente del consiglio incaricato spesso incontra le cosiddette forze sociali, quindi sindacati,
associazioni di categoria, confindustria, perché c’è anche il tema di stilare il programma di governo che
tenga conto anche delle esigenze di queste organizzazioni.
Tra la fase 3 e 4 ci può essere un esito negativo alla formazione del nuovo governo.
Se il presidente del consiglio incaricato rifiuta l’incarico, il pdr può fare nuove consultazioni e dare un
nuovo incarico, oppure può sciogliere anticipatamente le camere.
Fase 4. Il presidente incaricato torna dal presidente della repubblica e sciogliendo la riserva, dice al pdr che
accetta l’incarico, presentandogli la lista dei ministri che andranno a comporre il futuro governo.
L’articolo 92, seconda comma, spiega che “ il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.
La nomina avviene con un decreto del presidente della repubblica, contemporaneamente alla nomina, il
presidente della repubblica emana anche un terzo decreto, “decreto di accettazione in via definitiva delle
dimissioni del precedente governo”.
Fino a quel momento, il governo in carica si era dimesso, ma era rimasto in carica per l’ordinaria
amministrazione (“ per il disbrigo degli affari correnti”).
Il presidente uscente consegna nelle mani del presidente entrante un campanellino.
Questi tre decreti devono essere confermati da un ministro e controfirmati dal presidente del consiglio.
test
Fase 5: Giuramento
Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del presidente della repubblica.
A questo punto vi è un nuovo governo, ma manca ancora la fiducia delle camere (Art. 94)
L’articolo 94 dice che entro 10 giorni dalla sua formazione il governo deve presentarsi alle camere per
ottenerne la fiducia.
Durante questo periodo il presidente del consiglio illustra alla camera il suo programma di governo, a quel
punto si svolge un dibattito sulla fiducia, nel quale intervengono i vari deputati rappresentanti dei gruppi
parlamentari; ed infine si ha un voto sulla fiducia.
Cosa votano le camere per esprimere la fiducia al governo?
Art. 94, secondo comma: ciascuna camera accorda la fiducia mediante una mozione motivata e votata per
appello nominale.
Dopo il dibattito sulla fiducia, viene presentata una mozione di fiducia (atto iniziale con cui si accorda la
fiducia alle camere), la quale deve essere motivata.
A questo punto si vota per appello nominale: uno ad uno deve esprimere pubblicamente sulla fiducia al
governo.
Si utilizza l’appello nominale perché il voto segreto causerebbe comportamenti irresponsabili, così invece se
uno è contrario al governo lo dice pubblicamente, senza nascondersi con il voto segreto.
Se la maggioranza dei presenti vota a favore, la mozione di fiducia si intende approvata. Questa vicenda, si
ripete poi nell’altra camera; se entrambe le camere hanno approvato la mozione di fiducia al governo, il
governo ha completato il suo iter e si