Diritto Pubblico - Appunti
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esecutivo appare come emanazione diretta del potere legislativo. L'elezione dei
componenti del consiglio da parte dell'assemblea federale non instaura un rapporto
fiduciario fra i due organi, infatti il consiglio rimane in carica per 4 anni
indipendentemente dal successivo orientamento politico delle assemblee legislative.
Le norme giuridiche determinano e specificano gli interessi per il cui soddisfacimento il gruppo si è
costituito e le procedure per la loro composizione. La norma è inserita in un sistema atto a
garantirne l'osservanza mediante procedure dirette ad accertare e dichiarare l'inosservanza della
norma applicando al trasgressore una sanzione. Le norme giuridiche evidenziano gli interessi del
gruppo, determinano i modi ed i limiti con i quali i soggetti possono o devono perseguire per
accertare e dichiarare l'inosservanza delle prescrizioni, oltre a stabilire le sanzioni da applicare. I
destinatari delle norme sono tutti i consociati o alcuni di essi, individuabili da alcune
caratteristiche, non escludendo i singoli individui o gli organi dello stato apparato. Le norme
possono limitarsi ad enunciare i valori del gruppo costituito. I caratteri generali sono:
− positività
− coattività
− esteriorità
− generalità ed astrattezza
Positiva significa che la norma enuncia un interesse vigente nella comunità o predispone gli
strumenti (organi e procedure) necessari per il suo soddisfacimento e la sua tutela. L'effettività è
intesa come concreta efficacia della norma. La norma è coattiva nel senso che l'ordinamento
appresta gli strumenti (sanzioni) affinché il precetto normativo sia eseguito anche contro la volontà
del destinatario. L'esteriorità consiste nel disciplinare la vita di relazione e ne organizza i modi di
svolgimento. La generalità consiste nell'attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di
comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati. La norma si dice astratta
perché disciplina categorie e dispone in via preventiva uno schema logico in base al quale si
verificano degli eventi. L'aspetto formale significa che la norma è posta in essere da una procedura
(legge, decreto-legge), l'aspetto sostanziale è il contenuto della norma (disposizione). La norma
giuridica è desumibile dai due aspetti degli atti. Le fonti normative sono gli atti ed i fatti mediante i
quali vengono poste le norme giuridiche. La fonte è lo strumento tecnico predisposto
dall'ordinamento che produce il diritto oggettivo (sistema normativo), sono quindi fonti produttive
che determinano organi e procedure di formazione del diritto. Dette fonti sono contenute nella
costituzione per il rilievo formale e sostanziale che assumono.
Le fonti sono:
− sono manifestazioni di volontà espresse da un organo dello stato-soggetto o di
fonti-atti
altro ente legittimato dalla costituzione, formulate in un testo normativo.
− consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine) o in atti di
fonti-fatti
produzione giuridica esterni al nostro ordinamento.
− sono previste e regolate nello stesso ordinamento
dirette
− sono disciplinate in un ordinamento esterno a quello dello stato, queste devono
indirette
essere recepite o rese efficaci nell'ordinamento in cui le si vogliono applicare.
L'abrogabilità delle fonti comporta che una norma prodotta da una fonte non può essere non
abrogata da una futura manifestazione della stessa fonte essendo impossibile per un un potere
attribuirsi un'efficacia che esso originariamente non possiede. Fanno eccezione le norme poste da
poteri normativi conclusi e non rinnovabili, ossia la forma repubblicana e la sua costituzione nel
suo complesso derivante dal potere costituente. Una norma non è abrogabile o modificabile per
esaurimento della fonte, le determinazioni fondamentali ed essenziali, mentre il potere costituito
di revisione costituzionale può modificare le regole applicative di queste determinazioni.
L'abrogazione può essere espressa o tacita in quanto i suoi effetti circoscrivono nel tempo
l'efficacia regolativa della norma abrogata dal momento dell'entrata in vigore della norma
abrogativa. La norma non dispone che per l'avvenire ed è quindi irretroattiva pur non essendo
costituzionalizzato ed essendo derogabile da parte del legislatore ordinario. Questo costituisce un
principio generale dell'ordinamento le cui deroghe sono sottoposte ad un sindacato di
ragionevolezza tutte le fonti devono rispettare la costituzione. La costituzione è la fonte
fondamentale dello stato ed è prodotta dal potere costituente, ovvero politico assoluto sovrano e
concentrato, il quale è straordinario e irripetibile. Il testo costituzionale è formato da un contenuto
essenziale e una costituzione strumentale modificabile dal potere di revisione. Vi sono norme
costituzionali ad efficacia diretta ed indiretta che si dividono in:
− norme ad efficacia differita
− norme di principio
− norme programmatiche che rappresentano un vincolo negativo per il legislatore.
Le norme di principio e programmatiche costituiscono la base definita della costituzione perciò
sono sottratte dal dibattito politico. Le norme giuridiche poste in essere dalle camere sono
contenute in atti formali dotati di efficacia e di innovazione dell'ordine legislativo, sia integrando
nuove norme, sia modificandolo tramite l'abrogazione di norme precedenti o sostituendole.
L'efficacia può essere attiva con prevalenza gerarchica sugli atti subordinati o passiva tramite
resistenza. La forza di legge si distingue dal suo valore dato dal regime giuridico della legge
sottoposta a legittimità costituzionale. Le leggi in senso formale sono gli atti deliberati dalle
camere o da un organo al quale la costituzione attribuisce la funzione legislativa, possono essere
norme giuridiche o leggi-provvedimenti. Le leggi materiali sono atti che contengono norme
giuridiche e la legge formale è anche materiale se ha contenuto della legge come fonte di diritto.
La legge formale è un atto complesso alla cui formazione partecipano le camere mediante
manifestazione di volontà che si concreta nell'approvazione del testo. Il procedimento di
formazione è diviso in 3 fasi:
− iniziativa legislativa (introduttiva)
− approvazione delle camere (costitutiva)
− promulgazione e pubblicazione (integrativa)
L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due camere,
prodotto dal governo, da una camera o dal popolo. L'iniziativa governativa valuta direttamente e
attraverso l'amministrazione periferica l'opportunità o la necessità di interventi in vari campi, sono
più facili da approvare dato l'appoggio della maggioranza parlamentare. Si esercita con
l'approvazione del consiglio dei ministri di un disegno di legge per la cui presentazione necessita di
un decreto di autorizzazione del presidente della Repubblica.
L'iniziativa parlamentare è esercitata dai membri delle camere che presentano una proposta di
legge alla camera cui appartengono. L'iniziativa popolare è esercitata mediante la proposta da
parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa del consiglio regionale
è esercitata individualmente o da più consigli congiuntamente che deve avere per oggetto materie
che interessano le regioni. L'approvazione del progetto di legge da parte delle camere avviene
secondo 3 procedimenti:
− ordinario
− decentrato
− misto il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso da una
Procedimento ordinario:
commissione legislativa competente nella materia alla quale ci si riferisce, in sede referente. La
commissione può proporre modifiche al testo originario e redigere un testo unificato per progetti
di legge aventi lo stesso oggetto. Dopo l'esame la commissione trasmette all'assemblea il progetto
di legge, accompagnandolo con relazioni, che dovrà esaminarlo genericamente stabilendo la
favorevolezza o meno. La discussione generale si chiude con la presentazione e la votazione di
ordini del giorno, se si esprime favorevole si passa alla discussione e all'approvazione articolo per
articolo. Approvati tutti gli articoli, il progetto si sottopone a votazione finale per la quale è
richiesto lo scrutinio palese a meno di necessità di segretezza. Questo procedimento si adotta
sempre per disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per delegazioni legislative,
autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. L'art. 72
della Costituzione, comma II, dispone che i regolamenti camerali possono stabilire procedimenti
abbreviati per progetti di legge urgenti, l'assemblea in questo caso delibera per alzata di mano.
le commissioni legislative oltre ad esaminare il progetto di legge lo
Procedimento decentrato:
approvano. Si dice decentrato perché non si svolge innanzi all'intera assemblea ma innanzi alla
commissione legislativa competente per materia, in sede deliberante. L'assegnazione del progetto
alla commissione in sede deliberante è proposta alla camera mentre al senato è decisa dal suo
presidente che dà comunicazione all'assemblea. L'art. 72 della Costituzione, comma IV, stabilisce
che non si può utilizzare per progetti in materia costituzionale ed elettorale, per delegazione
legislativa, ecc.. consiste nella suddivisione del lavoro legislativo fra commissione e
Procedimento misto:
assemblea, quest'ultima prima di esaminare gli articoli deferisce alla competente commissione
permanente o speciale la formulazione, entro un termine, degli articoli del progetto riservandosi
l'approvazione senza dichiarazione di voto. Il presidente in alternativa dispone in sede redigente di
assegnare alle commissioni progetti di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservando
all'assemblea la votazione finale con solo dichiarazione di voto.
La legge approvata da entrambe le camere viene trasmessa dal presidente dell'ultima camera che
l'ha approvata, al presidente della repubblica per la promulgazione. Questa avviene entro un mese
dall'approvazione e consiste in un decreto del presidente della repubblica. Egli attesta:
− che la legge è stata approvata dalle camere
− la sua volontà di promulgarla
− ordina la pubblicazione e vi appone la clausola esecutiva.
Egli può decidere di non promulgarla rinviandola alle camere accompagnandola con un messaggio
contenente i motivi chiedendo una nuova deliberazione. I motivi possono essere relativi alla
legittimità formale della legge, sia a quella sostanziale o costituzionale. Egli esercita un controllo di
legittimità della legge. Se le camere riapprovano la legge nel medesimo testo senza modificarla, il
presidente della repubblica dovrà promulgarla (art. 74 Costituzione). La pubblicazione avviene per
mezzo del ministro della giustizia e consiste nell'inserzione del testo nella raccolta ufficiale degli
atti normativi e nella pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Nella raccolta vale come certezza del
diritto mentre nella gazzetta come pubblicità-notizia. La legge entra in vigore dopo 15 giorni
successivi alla pubblicazione nella gazzetta (vacatio legis) a meno di un termine più breve. Una
volta pubblica la legge sorge la presunzione assoluta di tutti i suoi destinatari la conoscano, per cui
sono tenuti ad osservarla e non possono invocare la sua disconoscenza (non ammette ignoranza).
La forma degli atti normativi del potere esecutivo è il decreto se si tratta di atti aventi forza di legge
o regolamenti governativi, la forma sarà quella del decreto del presidente della repubblica. Art. 77
Costituzione dispone che il governo in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare
responsabilmente, provvedimenti provvisori aventi forza di legge presentandoli il giorno stesso per
la conversione alle camere che anche se sciolte, sono convocate a riunirsi entro 5 giorni. Le leggi
formali sono emanate dalle camere o dal governo su delegazione delle camere (decreti legislativi).
La loro efficacia è limitata perché sono provvedimenti provvisori sia nel tempo che nelle
conseguenze giuridiche della loro mancata conversione in legge da parte delle camere. Il governo si
sostituisce alle camere con il decreto-legge solo in casi straordinari che impediscono alle camere di
intervenire tempestivamente (decreti catenaccio). Art. 77 Costituzione, comma II, il governo
risponde alle camere tutte le volte che essi neghino la conversione del decreto giudicando che
abbia usato il suo potere senza i presupposti o superando i limiti, rappresentando una remora per
il governo nell'adozione di decreti-legge. Questi sono efficaci per 60 giorni dalla pubblicazione sulla
gazzetta. Per la conversione il governo presenterà alle camere un disegno ed entro 60 giorni
potranno:
− non prendere in esame il disegno di legge di conversione o non esaurire il procedimento di
formazione della legge
− prenderlo in esame e non approvarlo
− prenderlo in esame e approvarlo convertendolo in legge formale.
Se non convertito il decreto-legge perde efficacia retroattivamente dalla sua entrata in vigore, si
considera come mai esistito anche se le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sulla
base di decreti non convertiti. In caso di approvazione il decreto viene sostituito dalla legge
approvata dalle camere riaffermando la titolarità del potere di emanare le fonti primarie
costitutive dell'ordinamento giuridico statale. In casi normali la delega delle camere permette al
governo di adottare decreti aventi forza di legge con una legge delega. Si ricorre a tale delega
quando la materia da disciplinare legislativamente sia molto complessa quindi il governo appare
come l'organo più qualificato (art. 76 Costituzione). La legge delega deve contenere:
− la determinazione dei principi e dei criteri direttivi ai quali il governo dovrà attenersi nel
predisporre i decreti legislativi
− l'indicazione del limite di tempo entro il quale il governo dovrà emanare il decreto
− l'oggetto definito sul quale il governo potrà legiferare.
Il parlamento può porre al governo altri limiti come l'obbligo di consultare commissioni
parlamentari. Se il termine supera i 2 anni il governo è tenuto a chiedere il parere delle camere
sugli schemi dei decreti legislativi. La delega può essere disposta anche in singoli articoli contenuti
in una legge che disciplini la stessa materia, con procedimento ordinario.
I sono emanati dal presidente della repubblica, deliberati dal consiglio dei ministri
regolamenti
udito il parere del consiglio di stato, ed emanati con decreto presidenziale. Sono inseriti nella
raccolta ufficiale e pubblicati sulla gazzetta ufficiale ed entrano in vigore in 15 giorni. Essi si
distinguono in:
− regolamenti di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, emanati per concretizzare il
loro contenuto e per migliorare la loro applicazione ai casi concreti
− regolamenti di attuazione e di integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme
di principio. Questi si distinguono dai regolamenti di esecuzione per la loro forza innovativa
nel far valere e nel dare attuazione ad una legge o a un decreto o nell'integrare le loro
disposizioni
− regolamenti autonomi o indipendenti, emanati in materie da disciplinare da leggi o da atti
aventi forza di legge nel presupposto che la costituzione non richiede espressamente
l'intervento del legislatore
− regolamenti di organizzazione ammissibili entro i limiti posti dall'art. 95, comma III, e art. 97
della Costituzione, che riservano alla legge l'ordinamento della presidenza del consiglio, la
determinazione del numero delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri e dei
pubblici uffici
− regolamenti autorizzati con decreto presidenziale, previa delibera del consiglio dei ministri,
sentito il consiglio di stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti,
possono essere emanati regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla costituzione. Le leggi della repubblica autorizzando
l'esercizio regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto della entrata in vigore
delle norme regolamentari.
I regolamenti incontrano limiti specifici contenuti in riserve di legge previste dalla costituzione. Si
ha una riserva di legge quando la costituzione riserva alla legge la disciplina di una materia,
escludendola dal potere del governo. Tipi di riserva:
− quando la disciplina della materia è riservata alla legge del parlamento, valida nei
Assoluta
campi penale e libertà fondamentali. Resta escluso l'esercizio del potere regolamentare a
meno di regolamenti di esecuzione.
− quando la materia può essere disciplinata dalle leggi formale e da altre fonti solo
Relativa,
dopo avere determinato le linee essenziali. Ammette l'intervento del governo attraverso
regolamenti autorizzati di organizzazione e di attuazione.
Entrambe le riserve possono essere rafforzate dalla costituzione ponendo limiti alla discrezionalità
del legislatore. L'art. 76, comma IV, della Costituzione contiene una riserva implicita che esclude
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale possa essere adottato un
procedimento di formazione diverso da quello ordinario. Si ha una riserva di legge costituzionale
quando la costituzione dispone che determinate materie debbano essere regolate con legge
costituzionale.
Nel diritto si ha quando norme giuridiche diverse ricollegano ad una medesima
un'antinomia
fattispecie di conseguenze tra loro logicamente incompatibili, quindi in conflitto (eccesso di
norme).
Vi sono 4 criteri per risolvere tecnicamente le antinomie normative e sono basate
sull'interpretazione delle norme:
− il criterio secondo il quale prevale la norma posta dalla fonte di diritto
gerarchico
sovraordinata secondo la gerarchia delle fonti esistente nell'ordinamento
− il criterio della secondo il quale prevale la norma posta dalla fonte del diritto
competenza,
cui è attribuita la riserva nel disciplinare la materia entro la quale ricade la fattispecie
− il criterio di secondo il quale prevale la norma più specifica
specialità
− il criterio secondo il quale prevale la norma entrata in vigore successivamente,
cronologico
ossia la più recente.
Le fonti regionali sono:
− gli statuti ordinari
− le leggi regionali
− il referendum abrogativo
− i regolamenti regionali
La regione ha il potere di emanare leggi in senso formale nel sistema delle fonti regionali assume
una posizione di preminenza lo statuto di diritto comune, che è una legge regionale approvata a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale con due deliberazioni successive
adottate con intervallo non minore ai 2 mesi, assoggettabile a referendum popolare entro 3 mesi
dalla sua pubblicazione. La revisione dello statuto necessita un procedimento aggravato. Art. 123
Costituzione stabilisce che gli statuti ordinari devono contenere la forma di governo ed i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento, il diritto di iniziativa legislativa, il referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della regione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.
Per le regioni a statuto speciale gli atti sono dello stato con forma ed efficacia delle leggi
costituzionali, considerate di diritto eccezionale. Per le regioni è vietato legiferare norme in
contrasto con leggi ordinarie e costituzionali, ogni regione può organizzarsi internamente in modo
diversificato. Il procedimento di formazione delle leggi regionali è costituito in 3 fasi:
− iniziativa
− costitutiva
− integrativa dell'efficacia
La legge regionale è un atto semplice e formale, l'iniziativa spetta alla giunta, ai singoli consiglieri e
agli elettori della regione. In aggiunta anche i consigli comunali e provinciali e le organizzazioni
sindacali possono prendere l'iniziativa. Ogni progetto di legge, previo esame della commissione
legislativa, è discusso e votato dal consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il
procedimento adottato è quello ordinario con abbreviazioni per leggi urgenti. Resta escluso il
procedimento decentrato perché l'art. 72 della Costituzione, comma III, non si estende alle leggi
regionali. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta e pubblicate su bollettino ufficiale
della regione e nella gazzetta ufficiale dello stato.
I limiti generali sono validi per tutti i tipi di leggi regionali, sono quindi limiti di legittimità che sono
dati da principi costituzionali inderogabili dalle regioni, quali il decentramento e la tipicità delle
forme. Il limite per materie determina la misura delle competenze regionali da quelle statali con la
necessità di integrare la ripartizione orizzontale di competenza con una ripartizione relativa alla
distribuzione della potestà legislativa su una stessa materia fra stato e regione (verticale). La legge
regionale esaurisce la sua efficacia entro l'ambito del territorio regionale, anche se la regione può
intervenire come ente esponenziale per rappresentare gli interessi della propria comunità,
esercitando la sua autonomia al di fuori del proprio territorio.
I limiti speciali indicano la misura della potestà legislativa regionale e sono dati da:
− principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato
− norme fondamentali di riforme economico-sociali
− obblighi internazionali dello stato e dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
− principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato.
La potestà regionale è primaria e concorrente. Primaria spetta alle regione nelle materie non
riservate alla competenza dello stato e non comprese dalle competenze concorrenti dall'art. 117,
comma II e III, della Costituzione. I limiti sono:
− dai principi generali dell'ordinamento giuridico
− dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali
− dagli obblighi internazionali dello stato e dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Le regioni possono realizzare:
− la partecipazione alla formazione degli atti comunitari
− la stipulazione di intese con enti territoriali interni ad altro stato
− la conclusione di accordi con altri stati esecutivi ed applicativi di accordi internazionali già
entrati in vigore o diversi accordi
− l'esecuzione diretta degli accordi internazionali ratificati.
La potestà ripartita indica le materie la cui competenza regionale è legittimata a legiferare, con
diversa intensità, sia dallo stato che dalla regione. Lo stato stabilisce i principi fondamentali (leggi-
cornice) e la regione svolge tali principi adattando la sua legislazione alle condizioni particolari ed ai
propri interessi. Lo stato non può dettare norme di sviluppo e di dettaglio, mentre la regione non
può dettare norme di principio. Le leggi-cornice possono contenere norme di dettaglio con
efficacia temporanea finché la regione non provveda ad adeguare la normativa di loro competenza
ai nuovi principi. Se lo stato omette di legiferare leggi-cornice, la regione può ugualmente
legiferare nei limiti dei principi fondamentali che si desumono da leggi vigenti.
La legge regionale è una legge in senso tecnico, cioè un atto avente l'efficacia formale e sostanziale
ed il valore della legge subordinata alla costituzione, sia nel contenuto che nel rispetto dei limiti
imposti. Le leggi statali condizionano la validità di quelle regionali nel legittimare i limiti
costituzionali non essendo sovraordinate. Non sono ammesse consuetudini contrarie a leggi o
regolamenti ma solo integrazione e specificazioni del dettato legislativo o consuetudini che
disciplinano materie non regolate dalla legge. È possibile abrogare una norma tramite desuetudine
quando non si osserva un precetto legislativo. La consuetudine è una fonte non scritta ed una
fonte-fatto produttiva di norme di diritto perché consiste in un comportamento uniforme e
costante, diffuso nel tempo e nello spazio e posto in essere da gruppi sociali, ed è necessario che la
si creda obbligatoria per legge. La consuetudine di diritto comune disciplina i rapporti fra privati,
mentre la costituzionale fra organi costituzionali. Diversi sono i soggetti, la diffusione, la modalità
di comportamento e la ripetizione nel tempo. Sia ripetizione che diffusione possono essere limitati
a pochi casi. Possono esistere consuetudini che derogano a norme costituzionali scritte, quali nuovi
istituti ad integrazione di quelli esistenti.
L'efficacia sostanziale del referendum abrogativo è pari a quella delle leggi del parlamento o di un
atto avente forza di legge, perché il suo fine è quello di abrogare una legge o un atto provocando
una reazione a catena nell'ordinamento tra le fonti con la stessa efficacia sostanziale pari a quelle
del parlamento. Bisogna osservare che:
− fra fonti equiparate e la legge non esiste rapporto di pari ordinazione, ma di separazione
− fra legge del parlamento e gli atti governativi aventi la stessa efficacia, la costituzione
preferisce la prima, condizionando l'esercizio della funzione legislativa del governo previa
emanazione da parte del parlamento, di una legge che determini, oltre al tempo e
all'oggetto, anche i principi ed i criteri direttivi ai quali il governo dovrà uniformarsi.
L'efficacia formale dei decreti legislativi non coincide con la loro efficacia sostanziale dato che il
governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della funzione legislativa delegatagli e che l'efficacia di
decreti-legge ha una vigenza di 60 giorni che cessa se non viene convertito in legge. Un
regolamento potrà immettere nuove norme nell'ordinamento se non sono in contrasto con quelle
contenute in leggi formali o in atti equiparati. Il rispetto del principio della supremazia non esclude
che esigenze pratiche giustifichino che una legge dispone l'abrogazione di norme vigenti con
effetto dall'entrata in vigore di norme regolamentari con esse in contrasto o che un regolamento
possa disciplinare una materia non disciplinata dalla legge ponendosi come fonte regolatrice. I
regolamenti sono considerati inferiori alla legge nella formale efficacia, essendo soggetti alla
legittimità da parte degli organi della giustizia amministrativa, paritari nell'efficacia sostanziale.
I regolamenti statali non governativi sono emanati dai singoli ministri, da più ministri, da organi
centrali o locali e sono subordinati alle fonti primarie ed ai regolamenti governativi. Alcuni
regolamenti possono operare deroghe alla legge del parlamento o dettare norme in materie
riservate alla legge anche se la loro efficacia formale non è equiparata alla legge ai fini della loro
impugnabilità innanzi alla corte costituzionale.
Gli organi costituzionali possono autoregolarsi disciplinando l'organizzazione interna, giuridica ed
economica del personale ed il modo di esercizio delle loro funzioni. I regolamenti emanati dalle
camere sono fonti di subordinazione alla costituzione che eseguono o attuano norme contenute in
essa, ponendola come riserva di regolamento parlamentare. Non sono ordinati gerarchicamente
ma secondo un criterio di separazione delle competenze di modo che la legge formale non può
disciplinare la loro materia. I regolamenti della corte trovano il loro fondamento nella legge
ordinaria alla quale sono gerarchicamente subordinate, a meno di volerla collegare alla
costituzione riconoscendo la loro natura di fonte primaria ma non quella di atto avente forza di
legge. Al presidente della repubblica spetta l'approvazione del regolamento interno della
presidenza e di stabilire con suo decreto lo stato giuridico ed economico ed il personale. Lo stesso
principio si applica ai regolamenti del consiglio dei ministri. L'ordinamento generale esterno allo
stato è quella della comunità internazionale, particolari sono quelli di singoli stati o istituzioni
(chiesa). Un terzo tipo è dato dall'unione fra più stati e quello della comunità internazionale. Si
esaminano:
− le norme di diritto internazionale e le pattizie
− degli ordinamenti particolari la presupposizione ed il rinvio
− degli ordinamenti intermedi le norme comunitarie.
La comunità internazionale è costituita da stati sovrani e la formazione del diritto internazionale
avviene in via consuetudinaria e convenzionale, l'osservanza delle regole è affidata agli stati
membri dall'osservanza dei patti e delle consuetudini. Tutti gli stati sono sottoposti ad una autorità
sociale, nel garantire l'osservanza delle norme gli stati pongono nella costituzione norme per il
rispetto e l'efficacia del diritto internazionale e a creare forme e strutture di organizzazioni
sovranazionali dotate di autorità istituzionale.
L'art. 10 della Costituzione stabilisce che l'ordinamento giuridico si conforma alle norme di diritto
internazionale, con lo scopo di adeguare il diritto interno per esigenze ed interessi della comunità
internazionale. Il legislatore ordinario non può emanare norme in contrasto col diritto
internazionale, eccezione si pone con le norme costituzionali espressione della volontà del
costituente di derogare all'art. 10 una norma ordinaria conforme alla costituzione ma contraria al
diritto internazionale risulta legittima. Nell'ordinamento italiano diritto interno e internazionale
sono collegati con l'adattamento automatico e l'ordine di esecuzione. Questo riguarda il diritto
internazionale pattizio, norme prodotte da accordi fra più stati che sono tenuti ad adottare nel loro
ordinamento le seguenti procedure:
− emanazione di una legge o di un atto avente forza di legge con cui vengono prodotte
nell'ordinamento interno le norme esecutive dell'accordo internazionale
− con l'ordine di esecuzione, contenuto in una legge e consiste nella piena ed intera
esecuzione data dal trattato.
La differenza tra i due procedimenti è che nel primo caso il legislatore statale pone le norme
esecutive del trattato, nel secondo opera un rinvio al trattato al quale l'interprete dovrà riferirsi per
determinare il contenuto delle norme interne. In Italia quando il presidente della repubblica
ratifica i trattati con precedente legge di autorizzazione, le camere impegnano il governo ad
emanare le norme necessarie. La presupposizione si ha quando per interpretare e applicare la
norma dell'ordinamento statale si fa riferimento ad una norma di un ordinamento straniero. Il
rinvio si ha quando una norma interna è posta in virtù di una norma di un ordinamento straniero. Il
rinvio formale si ha quando lo stato pone nel suo ordinamento una norma che nel determinare il
suo contenuto rinvia ad una norma straniera, stabilendo i criteri per individuarla, materiale quando
la norma statale rinvia alla norma straniera per farne proprio il contenuto. Nel primo caso la norma
straniera non entra a far parte dell'ordinamento statale, nel secondo invece si continuando ad
esistere pur se abrogata dall'ordinamento straniero. Tali norme che presentano elementi di
estraneità costituiscono il diritto internazionale privato. Le norme comunitarie sono emanate dagli
organi dell'UE, gli atti delle istituzioni comunitarie disciplinano aspetti interni della vita degli
ordinamenti nazionali e sono diritti comunitari anche se non tutti presentano i caratteri propri
delle fonti di diritto. Principali tipi di fonti comunitarie sono:
− regolamenti, generico e obbligatorio
− direttive, vincolo lo stato cui è rivolta
− decisioni.
Le differenze tra regolamenti e direttive sono:
− le direttive hanno un unico destinatario, mentre il regolamento è obbligatorio per tutti gli
stati membri e sono applicabili direttamente ai loro ordinamenti
− la direttiva dà norme di scopo che liberano il destinatario alla scelta del mezzo e forma più
opportuna per il fine da perseguire
La portata generale consiste in ciò che il regolamento si dirige ad una o più categorie di destinatari
determinate nel complesso. La obbligatorietà caratterizza il regolamento rispetto ad altri atti
comunitari non vincolanti e alle direttive. L'applicabilità diretta vale a rendere efficace il
regolamento all'interno degli ordinamenti degli stati membri. La corte costituzionale riconosce
l'idoneità del regolamento a derogare alle leggi formali. L'art. 11 della Costituzione stabilisce la
limitazione della sovranità italiana. La potestà legislativa dello stato e delle regioni è esercitata nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi. La legge 11 del 2005
disciplina il processo di formazione e l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'UE, tale disciplina si basa sui principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza,
trasparenza e partecipazione democratica. Inoltre la legge 11 prevede:
− i contenuti della legge comunitaria annuale che il parlamento deve approvare per adeguare
l'ordinamento nazionale a quello comunitario
− condizioni e limiti delle misure urgenti che possono essere adottate dal governo in materia
− condizioni e limiti dell'attuazione via regolamentare e amministrativa delle direttive
comunitarie.
Le camere sono elette dai cittadini, elettorato attivo, maggiorenni, per il senato è necessario aver
compiuto i 25 anni di età per votare. Per le camere possono essere eletti tutti i cittadini di 25 anni,
40 per il senato. La legge stabilisce le regole e tutela il voto dei cittadini italiani residenti all'estero,
a tal fine è istituita la circoscrizione estera della camera composta da 12 deputati e 6 senatori. Art.
48 della costituzione, comma IV, dispone che il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per sentenze penali irrevocabili. Non hanno diritto al voto:
− persone sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza detentive
− i condannati a interdizione perpetua dai pubblici uffici.
I sistemi elettorali differiscono a seconda che usino un sistema maggioritario o meno. Con sistema
maggioritario si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza (relativa, assoluta o
qualificata) i seggi attribuiti al collegio. I vantaggi sono:
− massimo collegamento fra elettori e candidati
− evita eccessivo frazionamento del sistema partitico
− impedisce l'accesso alla partitocrazia
Difetti:
− perdita dell'atto elettorale del significato di scelta ideologica
− determina un travisamento della volontà popolare sul piano nazionale
− favorisce la polarizzazione fra i partiti maggiori e quelli minori
Vantaggi del sistema proporzionale:
− assicura alle diverse parti politiche un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti
− il parlamento eletto rispecchia fedelmente la volontà degli elettori
Difetti:
− corpo elettorale molto frazionato causa un frazionamento in diversi partiti rendendo
difficile la formazione di maggioranze stabili di governo.
L'art. 48, comma II, della costituzione stabilisce che il voto è:
− personale, perché esercitato personalmente
− eguale, ciascun voto ha lo stesso valore
− libero, l'elettore è tutelato da pressioni e coazioni
− segreto, per assicurarne la libertà
Il potere legislativo è affidato al parlamento composto da camera dei deputati e senato, 2 organi
collegiali. La costituzione ha adottato il sistema di bicameralismo, con 2 camere legislative, sistema
adottato anche dagli stati federali con la differenza che una camera rappresenta il popolo e l'altra
gli stati membri. Bicameralismo imperfetto è quando le 2 camere non sono in posizione di parità
funzionale, una prevale sull'altra. In Italia vige il bicameralismo perfetto, il parlamento in seduta
comune composto dai membri delle due camere è un organo collegiale a se stante che esercita
funzioni non legislative. I casi di seduta comune sono:
− elezione e giuramento
− messa in stato di accusa del presidente della repubblica
− elezione di 1/3 dei componenti del consiglio superiore della magistratura, di 5 giudici
costituzionali e compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone fra le quali sono
sorteggiati 16 giudici della corte costituzionale per i giudizi in materia penale.
Quando il parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono
quelli della camera dei deputati e si applica il suo regolamento. Ci sono modi di scelta dei
governanti che siano democratici o non. Il primo si esaurisce nelle elezioni, il secondo comprende
l'eredità. Nell'ordinamento italiano solo camera e senato sono composti mediante designazione
diretta dei loro componenti da parte del corpo elettorale. La scelta è influenzata dall'orientamento
politico dei candidati e del partito cui appartengono, nonché dal programma promosso. Alcuni
senatori sono nominato dal presidente della repubblica (senatori a vita) o da una norma
costituzionale (ex presidenti della repubblica). Ne nomina 5 per altissimi meriti alla patria tra i
cittadini. La costituzione dispone che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione e non è
equiparabile alla rappresentanza. Nella rappresentanza in questione:
− gli eletti rappresentano la nazione
− non esiste un rapporto giuridico dato che i rappresentanti esercitano le proprie funzioni
senza vincoli di mandato
− il rapporto è bilaterale
Le differenze tra le 2 camere sono:
− diversa età per elettori attivi ed eletti passivi
− 630 membri per la camera dei deputati contro i 315 del senato
− rapporto rappresentativo maggiore del senato
− solo la camera dei deputati è interamente elettiva.
La durata di entrambe è di 5 anni, la camera dei deputati dispone che un progetto di legge possa
essere assegnato ad una commissione in sede deliberante quando riguardi materie che non hanno
rilevanza speciale, mentre al senato non è previsto alcun intervento simile. I membri della camera
sono eletti con un sistema proporzionale con doppia soglia di sbarramento, alle ripartizioni dei
seggi sono ammessi solo coalizioni che abbiano raggiunto il 10% del totale dei voti validi e al loro
interno liste che hanno raggiunto il 2%. sono inoltre ammesse le coalizioni che hanno ottenuto il
4% dei voti nazionali. L'art. 61 della costituzione prevede le elezioni per il rinnovo della camera
entro 70 giorni dalla fine delle precedenti, il collegio si riunisce entro 20 giorni dalle elezioni per
l'elezione del senato. I seggi sono ripartiti in base alle regioni e alla loro popolazione prevedendo
non meno di 7 seggi per ogni regione. Lo sbarramento è del 20% dei voti per le coalizioni e l'8%
delle liste dei partiti non coalizzati. All'interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste che
hanno raggiunto il 3% dei voti. Le cause di ineleggibilità sono:
− persone che ricoprono uffici, attraverso i quali potrebbero esercitare pressioni sugli elettori
− persone che abbiano impiego da governi esteri
− persone legate allo stato da rapporti economici.
Tali cause sono previste dalla costituzione per impedire che i membri del parlamento ricoprano
altre cariche, in particolare non possono essere presidenti, liquidatori, sindaci o revisori in enti che
agiscano per conto dello stato. Appena eletto il parlamentare assume la qualità di deputato o
senatore ed esercita le sue funzioni. La sua elezione è posta a controllo di sussistenza dei requisiti
per la valida ammissione all'ufficio. Il controllo è esercitato da una commissione permanente
costituita presso ciascuna camera che prende il nome di giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari al senato, i suoi componenti sono scelti dai rispettivi presidenti. La verifica si svolge in
2 fasi:
− controllo di deliberazione
− giudizio di contestazione.
Se la giunta convalida l'elezione lo comunica all'assemblea, in caso contrario la contesta. Questa
fase si svolge innanzi alla giunta e si conclude con la deliberazione favorevole o meno alla
convalida, parte innanzi all'intera assemblea la discussione della deliberazione della giunta e
decide definitivamente, a scrutinio segreto con la convalida o meno dell'elezione. La prima fase è
amministrativa, mentre la seconda giurisdizionale e costituisce un eccezione.
I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, sono esenti da responsabilità civile, penale,
amministrativa e disciplinare sorta da opinioni per una più ampia libertà di valutazione e decisione
nell'esercizio del mandato. Essa è limitata:
− ai voti e alle opinioni escludendo i fatti materiali
− opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari non in altra sede.
Nessun parlamentare, senza autorizzazione della camera a cui appartiene, può essere:
− sottoposto a perquisizione personale e/o domiciliare
− arrestato o mantenuto in detenzione salvo una sentenza irrevocabile di condanna
− sottoposto ad intercettazioni di qualsiasi forma.
Le sanzioni disciplinari sono assunte dal presidente dell'assemblea o dall'ufficio o dal consiglio di
presidenza, secondo i regolamenti parlamentari esse consistono:
− nel richiamo all'ordine qualora il parlamentare turbi le discussioni o l'ordine della seduta
− nell'esclusione dall'aula per il resto della seduta dopo un secondo richiamo all'ordine o in
casi più gravi
− nella censura con interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un determinato
periodo di tempo.
Sia deputati che senatori sono tenuti a seguire le direttive dei partiti a cui appartengono.
L'art. 69 della costituzione stabilisce l'indennità in quote mensili comprensivi di rimborsi spese di
segreteria e rappresentanza dei parlamentari. Tale indennità è determinata dagli uffici di
presidenza delle 2 camere senza superare l'1/12 del trattamento complessivo massimo annuo lordo
dei magistrati con funzione di presidenza alla corte di cassazione. All'indennità viene aggiunta una
diaria per il soggiorno a Roma. Ai parlamentari spetta la carta di libera circolazione sulle linee
ferroviarie dello stato e aeree oltre ad un assistente pagato con fondi stanziati dalle camere. Sia
senatori che deputati percepiscono un assegno vitalizio se cessati dal mandato e che abbiano
compiuto 65 anni di età con i corrispondenti contributi versati per almeno 5 anni di mandato. Alle
camere è garantito il divieto della forza pubblica di entrare nelle sedi se non per ordine del
presidente dell'assemblea. I poteri regolamentari spettano al presidente delle camere o ai questori.
Le camere godono di autonomia contabile determinando da sé il fabbisogno finanziario e
gestiscono i fondi somministrati dal tesoro dello stato senza controlli esterni.
L'art. 64, comma I, della costituzione dispone che ogni camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questi disciplinano le procedure di svolgimento dei
lavori, l'organizzazione e i rapporti con gli altri organi costituzionali, sono riservati
costituzionalmente alle camere e posseggono l'efficacia sostanziale delle forme normative, formale
non quella del regolamento. Lo schema è uguale per entrambe le camere, la prima parte è
dedicata all'organizzazione, la seconda ai rapporti camera-governo. L'art. 63 della costituzione
dispone che ciascuna camera elegga fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza,
composto da 4 vicepresidenti, 8 segretari e 3 questori, si chiama consiglio di presidenza. Il
presidente è super partes ed assume una posizione costituzionale che lo vede garante dei diritti
delle minoranze e del corretto svolgimento delle attività parlamentari, assicura il buon andamento
dei lavori dell'assemblea facendo osservare il regolamento dell'amministrazione interna, dà la
parola, dirige e modera le discussioni, mantiene l'ordine, pone questioni, stabilisce l'ordine delle
votazioni, chiarisce il significato del voto e annuncia il risultato.
I deputati devono dichiarare a quale gruppo appartengono e i senatori lo dichiarano entro 3 giorni
dalle prima seduta. Ogni gruppo è composto da almeno 20 deputati e da 10 senatori, al gruppo
misto appartengono gli indipendenti e i gruppi inferiori a tale limite. Possono esistere gruppi
inferiori se composti da almeno 3 deputati che rappresentino un partito, ogni gruppo si organizza
internamente con la nomina di un presidente, uno o più vice, di un comitato direttivo, di uno o più
segretari e l'approvazione di un regolamento. Ogni commissione permanente riproduce in misura
ridotta la composizione politica delle camere, si riuniscono in sede referente per l'esame di
questioni sulle quali riferiscono all'assemblea, in sede consultiva per esprimere pareri, in sede
legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge, in sede redigente per la formulazione
degli articoli di un progetto di legge. Ascoltano le comunicazioni del governo ed esercitano funzioni
di indirizzo, controllo e informazione, per presentare all'assemblea relazioni e proposte sulle
materie di loro competenza. Da esse si distinguono le giunte sia per i compiti che per
composizione. Le giunte alla camera sono:
− per il regolamento
− per le elezioni
− per autorizzazioni art. 68 costituzione
al senato sono:
− per il regolamento
− per elezioni ed immunità parlamentari.
Sono da ricordare le commissioni di inchiesta e e le deputazioni che sono organi straordinari.
Accanto agli organi unicamerali esistono quelli bicamerali, composti pariteticamente da deputati e
senatori collegati strutturalmente e funzionalmente con l'ordinamento delle camere (previste dal
regolamento del senato). Per legislatura si intende il periodo che va dalla prima riunione delle
assemblee allo scioglimento ordinario. Con tale fine decadono tutti i progetti di legge non
approvati da entrambi gli organi del parlamento che dovranno essere ripresentati alle nuove
camere e posti in esame. L'art. 61 della costituzione dispone che fino alla prima riunione delle
nuove camere sono prorogati i potei di quelle precedenti, a tempo indeterminato vale solo in gravi
casi (guerra).
Le camere sono convocate di diritto:
− entro 20 giorni delle elezioni
− 1° giorno feriale di febbraio ed ottobre
− in via straordinaria per svolgimento contemporaneo dei lavori.
Ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria dal presidente della camera, della
repubblica o da 1/3 dei suoi membri e su mozione di aggiornamento. Le camere cessano il loro
ufficio o alla fine dei 5 anni o quando vengono sciolte da parte del presidente della repubblica,
sentiti i rispettivi presidenti, a meno di mancare 6 mesi alla fine del suo mandato., salvo
coincidenza delle due date. Alle camere è ammesso il pubblico per assistere alle sedute, inoltre
vengono trasmesse via tv per interventi particolari ed importanti. Le deliberazioni delle camere e
del parlamento in seduta comune sono valide solo con la maggioranza (numero legale), sempre
presunta a meno di richiesta da parte di 20 deputati o 12 senatori. Le votazioni palesi avvengono
per alzata di mano, per divisione, con procedimento elettronico, per appello nominale, forma per
votare la fiducia al governo, la votazione per schede a scrutinio segreto quando si tratti di elezioni.
Le camere non possono deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, esse organizzano
il proprio lavoro tramite programmazione, per i lavori dell'assemblea non oltre i 3 mesi sono
predisposti con votazione a maggioranza con almeno i ¾ dei membri. Il programma è predisposto
dal governo e da proposte dei gruppi una volta stabilito si determinano le modalità ed i tempi di
applicazione, sempre non oltre le 3 settimane. Al senato è predisposto dal presidente dopo aver
contattato il governo e il presidente della camera, per ogni 2 mesi e una volta stabilito il termine
l'applicazione si esegue in non oltre 1 mese. Per interna corporis si intendono atti e attività
compiuti all'interno delle camere, normalmente viene esclusa la sindacabilità degli organi esterni.
Per ostruzionismo si intende l'uso esasperato di strumenti procedurali dai parlamentari per
ritardare, ostacolare o impedire la formazione di tale volontà. Oltre a quello tecnico si ha quello
fisico (violenza) soppresso dal presidente dell'assemblea. L'opposizione tramite ostruzionismo
tecnico tende a impedire che le scelte della maggioranza si traducano in provvedimenti concreti.
L'azione politica al governo si distingue in 3 fasi:
− teleologica, determinazione dei fini dell'azione statale
− strumentale, organi politici conseguono il fine e la volontà programmata
− effettuale, serie di atti per l'attuazione concreta dei fini programmati.
Parlamento e governo lavorano in stretta collaborazione tramite la fiducia delle camere che
determinano l'indirizzo politico approvando il programma del governo con voto favorevole alle
mozioni di fiducia, inoltre modificano e integrano il programma concordato, impegnando il
governo e la pubblica amministrazione alla puntuale attuazione. Le attività delle camere sono:
− mozione di fiducia/sfiducia
− leggi politiche
− deliberazione di stato di guerra
− procedure ad indirizzo di controllo e informazione.
Entro 10 giorni il governo dalla sua formazione chiede la fiducia alle camere, tramite presidente del
consiglio espone loro il programma, dopo la discussione le camere presenteranno la mozione di
fiducia motivata e votata per appello nominale. Esempio di legge di indirizzo politico è la legge
finanziaria. Ogni anno le camere approvano il bilancio ed il rendiconto consuntivo del governo. La
legge di stabilità e di bilancio contengono manovre triennali di finanza pubblica che stabilisce gli
obiettivi programmatici. Tale manovra è preceduta dalla relazione sull'economia presentata dal
governo entro il 15 aprile che contiene:
− analisi di andamento economico
− aggiornamento delle previsioni macroeconomiche
− indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e le modalità di copertura.
Il bilancio annuale indica l'ammontare delle entrate da accertare e delle spese previste (bilancio di
competenza), indica le entrate da incassare e le spese da pagare (bilancio di cassa). Se le camere
non approvano il bilancio entro l'anno finanziario, approvano una legge di concessione al governo
per l'esercizio provvisorio del bilancio per non oltre 4 mesi. La mozione ha il fine di promuovere
una deliberazione dell'assemblea su un argomento, votata in commissione o su proposta di un suo
componente. Le risoluzioni chieste dal governo o da 1/3 della commissione, sono comunicate al
presidente del senato per sottoporle all'assemblea. Se il governo non desse esecuzione alla
direttiva verrebbe meno l'obbligo costituzionale di svolgere la sua attività di fiducia, con la
conseguenza che la camera disattesa fa valere la responsabilità del governo colpendolo con la
sfiducia.
L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al governo da un parlamentare per ottenere
informazioni pervenute o esatte su veridicità di alcuni fatti, su documenti o notizie. La risposta è
data in commissione orale o scritta. L'interpellanza è la domanda al governo sulla condotta in
questioni di politica. L'inchiesta politica accerta situazioni di ordine pubblico, la responsabilità dei
funzionari e di uomini politici, quella legislativa acquisisce dati ed informazioni per lo svolgimento
dell'attività legislativa. Le inchieste sono condotte da apposite commissioni di vigilanza perché
svolgono attività diverse parzialmente e non sono temporanee, svolgono udienze legislative per
l'esame di progetti di legge di una commissione camerale.
Il governo in seguito ad una mozione di sfiducia presenta le sue dimissioni al presidente della
repubblica e si apre la crisi di governo. La mozione deve essere motivata, votata per appello
nominale e firmata da 1/10 dei componenti della camera e non può essere discussa prima di 3
giorni dalla sua presentazione. L'art. 94 della costituzione impone che se una delle due camere o
entrambe dovessero votare contrariamente ad una proposta del Governo, questi non è obbligato a
dimettersi. Il governo pone questioni di fiducia per verificare la maggioranza ed il suo appoggio su
una votazione relativa ad un atto importante. In caso il voto sarà contrario il governo fa intendere
che darà le dimissioni. Il governo svolge l'attività amministrativa per raggiungere i fini imposti dallo
stato-apparato con la funzione amministrativa. Il governo è posto al vertice di un complesso di
organi per eseguire il potere esecutivo, diviso in ministeri facenti capo ad un ministro, organo
costituzionale. Alcuni settori sono gestiti da istituti presso la presidenza del consiglio e sono
ministri senza portafoglio se entrano a far parte del consiglio dei ministri. Art. 92 della costituzione
stabilisce che il governo è composto dal presidente del consiglio e dei ministri che costituiscono il
consiglio dei ministri. Il governo è quindi composto da più organi individuali e da un organo
collegiale, il consiglio di gabinetto che è un comitato che collabora con il presidente del consiglio
ed è composto da ministri da lui designati, previo parere del consiglio. I sottosegretari di stato ed i
vice ministri non fanno parte del governo in senso stretto. I ministri sono 13:
− affari interni
− interno
− giustizia
− difesa
− economia e finanza
− sviluppo economico
− politiche agricole alimentari e forestali
− ambiente
− infrastrutture e trasporti
− lavoro e politiche sociali
− istruzione
− bene e attività culturali
− salute.
L'atto legislativo n. 300 del 1999 definisce funzioni e strutture dei ministeri. Le agenzie svolgono
attività tecnico-operative al servizio della amministrazioni pubbliche. Il d.lgs. 303 del 1999
disciplina l'ordinamento della presidenza del consiglio rispettando l'art. 95 della costituzione, gli
uffici della presidenza si articolano in segretariato generale e in dipartimenti. Con pubblica
amministrazione si intendono i pubblici uffici che compongono l'apparato amministrativo dello
stato, svolgendo attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo. Con tale attività mira a
realizzare i fini da perseguire, consultiva fornisce consigli agli organi dell'amministrazione attiva. I
pareri sono facoltativi quando sono chiesti di iniziativa dall'organo attivo, obbligatorio quando li
deve chiedere per legge, vincolanti quando sono obbligatori e per emanare un atto vi si deve
uniformare. Di controllo è svolta tramite regole giuridiche e di buona amministrazione sindacando
atti e operato degli organi attivi. Fanno parte dello stato gli uffici degli enti territoriali ed i loro atti
posseggono forza ed efficacia degli atti amministrativi statali. L'organizzazione dei pubblici uffici è
regolata da una legge formale imposta dalla costituzione, lo stesso vale per la presidenza del
consiglio e per l'organizzazione del numero dei ministeri. Le disposizioni di legge che organizzano i
pubblici uffici mirano all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione per
tendere alla massima efficienza ed efficacia realizzando l'interesse collettivo. L'efficienza indica il
raggiungimento dei fini con un razionale impiego delle risorse disponibili mentre l'efficacia si
ottiene confrontando i risultati ottenuti con gli obiettivi. L'art. 98 comma I della Costituzione “i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione”. Il comma III limita le iscrizioni ai partiti
politici di magistrati, funzionari e agenti di polizia. Secondo il principio di democraticità l'attività
amministrativa si ispira alle esigenze del popolo sottoposta a controllo dai loro rappresentanti. Art.
5 della costituzione “la repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che
dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua principi e metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Agli impieghi della pubblica
amministrazione si accede mediante concorso e tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.
La Costituzione tutela i cittadini prevedendo la piena responsabilità dei dipendenti dello stato e dai
loro atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità civile si estende allo stato e agli enti
pubblici contro gli atti della pubblica amministrazione ai quale è ammessa la tutela giurisdizionale.
Dinnanzi ad organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa tale tutela non può essere limitata a
mezzi di impugnazione o per categorie di atti. La responsabilità dello stato e dell'ente è solidale
con quella del dipendente, entrambi obbligati al risarcimento dei danni. Art. 24 della costituzione
stabilisce la tutela degli interessi legittimi dei cittadini e della pubblica amministrazione, gli atti
politici non li possono ledere.
La formazione del governo è un procedimento articolato in atti coordinati alla formazione di un
atto finale. Le norme del procedimento di formazione del governo non sono scritte e costituiscono
convenzioni costituzionali per disciplinare l'esercizio del potere discrezionale del capo dello stato. Il
presidente della repubblica nomina un governo che abbia le maggiori probabilità di ottenere la
fiducia delle camere, il presidente del consiglio è scelto perché leader dello schieramento politico-
elettorale vincente. Il presidente della repubblica è super partes e mira agli interessi del paese
assicurando un governo che dia garanzie di rispondere alla volontà popolare osservando e
rispettando la costituzione. Il procedimento inizia con la consultazione del capo dello stato con i
capi dei gruppi parlamentari, segretari e presidenti dei partiti, presidente delle camere ed ex
presidenti della repubblica. Alla fine delle consultazioni conferirà l'incarico alla personalità politica
che abbia maggiori probabilità di successo al governo. Dal mandato esplorativo si distingue il pre
incarico affidato alla personalità politica per svolgere ulteriori consultazioni per la formazione del
governo. L'incaricato si prodiga a creare una maggioranza che concordi un programma fra i partiti
che la comporranno. Se non riesce nell'intento il candidato rifiuta l'incarico e il presidente della
repubblica rinvia il governo dimissionario alle camere per chiarire e pubblicare la posizione dei
partiti, sciogliendo le camere e demandando al corpo elettorale di decidere e giudicare la
composizione politica del parlamento.
La fase conclusiva prevede la nomina del presidente del consiglio e dei ministri con decreto del
presidente della repubblica, il governo è formato e dinnanzi ad esso prestano giuramento. I
sottosegretari possono intervenire come rappresentanti del governo alle sedute delle camere e
delle commissioni parlamentari, sostengono la discussione, rispondono ad interrogazioni e
interpellanze. Il sottosegretario del presidente del consiglio svolge funzioni di segretario del
consiglio dei ministri e della presidenza del consiglio. Possono essere nominati al massimo 10 vice
ministri tra i sottosegretari se sono ad essi conferite deleghe per progetti di competenza di uno o
più strutture dipartimentali, deve essere approvata dal consiglio dei ministri su proposta del
presidente.
I comitati interministeriali sono costituiti da più ministri ed hanno il compito di coordinare l'attività
del consiglio in determinati settori. Il CIPE (comitato interministeriale programmazione economica)
coordina e programma la politica economica nazionale con le politiche comunitarie. Altri comitati
sono:
− consiglio supremo di difesa
− sicurezza della repubblica.
Il presidente del consiglio con proprio decreto istituisce comitati di ministri per esaminare in via
preliminare questioni di comune competenza, di esprimere pareri su direttive dell'attività di
governo e su problemi da porre al CDM. Gli atti di alta amministrazione sono deliberati dal CDM ed
emanati con decreto presidenziale. Art. 95 della costituzione “il presidente del CDM dirige la
politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri”. Ad egli spetta il potere di
assicurare il corretto svolgimento del programma enunciato dal governo, mentre il potere di
decidere l'attività dei ministri spetta al CDM. Al presidente del consiglio spetta il potere di
indirizzare ai ministri le direttive politiche ed amministrative per l'attuazione delle delibere del
CDM e quelle legate alla propria responsabilità, sospende atti dei ministri sottoponendoli al CDM.
Il presidente del consiglio è responsabile in caso le camere ritengano la politica generale del
governo non rispetti gli impegni assunti ed i ministri condividono tale responsabilità. All'attività
amministrativa sono responsabili i dirigenti cui spettano poteri autonomi di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Per legge formale si intendono tutti gli atti deliberati dalle camere o da un organo a cui la
costituzione attribuisca il potere legislativo. Gli atti bicamerali per costituire commissioni di
inchiesta non sono leggi formali. Le leggi formali possono avere il contenuto tipico della legge
come fonte di diritto o di legge-provvedimento. Le leggi materiali sono atti che contengono norme
giuridiche, gli atti del potere esecutivo che contengono tali norme sono solo materiali. Gli atti
normativi possono avere la forma di legge o non averla quando sono emanati da organi diversi del
parlamento o da una sola camera, si distinguono in legislativi e non. La forma degli atti normativi
del potere esecutivo è del decreto. Se si tratta di atti aventi forza di legge o di regolamenti
governativi la forma sarà del decreto del presidente della repubblica. Sono equiparati alla legge i
decreti-legge ed i decreti legislativi mentre i regolamenti hanno potere inferiore.
Il governo rimane in carica fino a quando non si dimetta o le camere votino una mozione di
sfiducia, di solito per mancanza di una maggioranza politica. La crisi può essere determinata anche
dal ritiro dell'appoggio al governo da parte di uno o più gruppi parlamentari frammentando la
maggioranza, oppure il governo si può dimettere per i seguenti motivi:
− morte, cessazione o sospensione del presidente del consiglio
− per elezione di un nuovo presidente della repubblica anche se per correttezza
costituzionale respingerà le dimissioni
− se risultati di elezione evidenzino un cambio di preferenza elettorale, in caso la
maggioranza sia confermata il governo si dimette ugualmente ed il presidente della
repubblica respingerà le dimissioni.
Il rimpasto si ha quando il presidente del consiglio sostituisce alcuni ministri per mantenere l'unità
di indirizzo politico e amministrativo del governo. Il governo dimissionario rimarrà in carica fino alla
nomina dei nuovi ministri per il disbrigo di affari correnti. Il governo in attesa di fiducia è uguale a
quello dimissionario. Art. 95 della costituzione, comma II, “i ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del CDM e individualmente degli atti dei loro dicasteri”. Art. 89
costituzione, comma I, “nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Gli atti di valore legislativo sono
controfirmati anche dal presidente del consiglio”. Il presidente della repubblica esegue un controllo
di legittimità sugli atti da lui emanati sia formalmente che sostanzialmente, si dice responsabilità
per atti propri. Quando l'atto sia formalmente e sostanzialmente imputabile al presidente della
repubblica la controfirma assume valore di controllo della sua validità formale.
Civilmente sono responsabili direttamente per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle loro
funzioni, penalmente per i reati ministeriali abusando del loro potere. Art. 96 della costituzione
stabilisce che i ministri e presidente del CDM, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i
reati commessi alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione della camera o del senato. Le
camere a maggioranza assoluta possono negare l'autorizzazione ove valutino che l'inquisito abbia
agito per una tutela di un interesse dello stato costituzionalmente rilevante. Amministrativamente i
titolari degli organi di governo sono responsabili innanzi alla corte dei conti per danni alla pubblica
amministrazione. I ministri soggiaciono alle misure di controllo delle camere per verificare
l'operato del governo. Gli organi ausiliari sono:
− corte dei conti
− avvocatura dello stato
− consiglio di stato
− consiglio nazione dell'economia e del lavoro.
Svolgono funzioni di controllo, consultazione e di iniziativa coadiuvando gli organi deliberanti. Il
consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da 121 membri più il presidente tra i
rappresentanti delle categorie produttive del paese per creare raccordi fra istituzioni e forze
economiche-sociali.
Il consiglio di stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativo del governo, il suo parere è
obbligatorio:
− per emanazione di atti normativi del governo e di singoli ministri, oltre a testi unici
− per la decisione di ricorsi straordinari al presidente della repubblica
− su schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da 1 o più ministri.
Il parere è reso entro 45 giorni dalla richiesta salvo unica interruzione per esigenze istruttorie,
decorso il termine l'amministrazione procede indipendentemente.
La corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti indicati dalla legge ed il suo
visto è requisito di efficacia per l'esecutività dell'atto in esame, non è valido su decreti-legge e
legislativi. Controlla inoltre la gestione del bilancio dello stato e il patrimonio delle pubbliche
amministrazioni, riferendo annualmente l'esito al parlamento. Partecipa al controllo finanziario
sulla gestione ordinaria di enti a cui lo stato contribuisce. La corte esercita funzioni giurisdizionali in
materia contabile e finanziaria sulle pensioni.
L'avvocatura dello stato assiste e difende lo stato e le pubbliche amministrazioni nei giudizi in cui
sono poste, compreso le regioni, anche innanzi alla corte costituzionale. Svolge funzioni anche
consultive per la richiesta di pareri nell'esercizio dell'attività delle pubbliche amministrazioni. I
pareri consigliano opportunità o convenienza di promuovere un giudizio o di recedere da un
giudizio esistente o di risolvere una controversia per via extragiudiziale.
Art. 83 della costituzione stabilisce che il presidente della repubblica sia eletto dal parlamento in
seduta comune integrato da 3 delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale per la
rappresentanza delle minoranze. L'elezione è a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3
DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti presi durante le ore di lezione di Diritto pubblico del professor Cavino, integrando gli argomenti con il libro consigliato dal professore in aula. Il titolo del libro è: "Diritto Costituzionale: edizione per i corsi universitari di base" Giuffrè editore, Temistocle Martines, 2011. Argomenti trattati:
- La costituzione italiana
- Definizione di ordinamento
- Tipi di Stato
- Tipi di governo
- Norme ed i loro caratteri
- Le fonti di diritto
- La legge formale
- Iniziativa legislativa e procedure (ordinario, misto decentrato)
- I regolamenti
- Le antinomie
- Le fonti regionali
- L'efficacia delle norme
- Le direttive
- Gli organi legislativi ed esecutivi
- La corte di giustizia
- I vizi normativi
- Il funzionamento di Stato-Regioni-Comuni
- Gli organi di vigilanza
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antonio03051986 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Cavino Massimo.
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