Diritto pubblico
Le norme giuridiche/ le regole giuridiche/ le regole di diritto
Le norme giuridiche, le regole giuridiche e le regole di diritto sono sinonimi.
Le norme giuridiche sono regole di condotta (ovvero un tipo di comportamento da
tenere o evitare) che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un
dato momento storico.
Le norme giuridiche sono diverse dalle regole morali, religiose o etiche.
Le norme giuridiche sono caratterizzate dalla coattività o coercibilità, ovvero sono
norme obbligatoriamente passibili di sanzione. L’unico a poter applicare una sanzione
è lo stato (concetto dello stato sovrano).
Le regole morali, religiose o etiche non sono passibili di sanzione.
Le regole giuridiche sono contenute in atti scritti o disposizioni. Le disposizioni sono
l’aspetto esteriore, l’involucro delle norme, che invece sono le regole vere e proprie
contenute negli atti scritti o disposizioni.
Attualmente esistono due tipi di ordinamento: il Civil Law e il Common Law.
Il Civil Law è un diritto prevalentemente scritto (esiste quindi una costituzione scritta
e dettagliata) ed è utilizzato in Italia, in Francia e nell’Europa occidentale. Il Civil Law
nasce dopo la rivoluzione francese quando Napoleone volle restituire l’ordine distrutto
dai moti rivoluzionari. Si decise quindi di adottare un ordinamento che desse più
“certezza” dopo il caos del 1789, ovvero che si basasse su norme scritte e fisse, e il
diritto doveva rispondere esclusivamente a quelle.
Il Common Law è un diritto consuetudinario (ovvero non scritto) ed è utilizzato in
Inghilterra e negli stati uniti. La consuetudine si compone di due aspetti:
• L’oggettività della consuetudine: si tratta di un tipo di comportamento da tenere
o evitare che si ripete nel tempo.
• La soggettività della consuetudine: la collettività ritiene che quel tipo di
comportamento che si ripete nel tempo sia obbligatorio.
Nel tipo di ordinamento del Common Law il diritto è creato dai giudici, mentre nel Civil
Law i magistrati sono solo meri interpreti della costituzione. Essi analizzano il reato e
si rifanno alla norma più generale del diritto senza poter esprimere pareri.
In Italia durante la stesura della costituzione dal ’46 al ’48 si cerca di coprire tutto il
possibile del diritto per non creare equivoci, ma anche nel nostro ordinamento ci sono
delle consuetudini.
Esempio 1) Il divieto di schiavitù è una consuetudine, una regola non scritta ma
riconosciuta universalmente.
Esempio 2) L’articolo 92 (disposizione) -> “il presidente della repubblica nomina il
presidente del consiglio nei ministri” (norma). Prima della norma però il presidente
della repubblica segue delle consuetudini e/o una prassi. Queste sono consuetudini ma
anche regole giuridiche a tutti gli effetti.
Il presidente della repubblica si consulta con i rappresentanti dei gruppi
parlamentari e dei presidenti delle camere per sapere se il suo candidato avrà la
fiducia.
Da l’”incarico” al suo candidato che però deve ancora formare il governo e i
ministri.
Se il candidato riesce a formare il governo accetta l’incarico e solo a questo
punto scatta l’art. 92.
Nel caso che il presidente della repubblica non sia addirittura in grado di fare le
consultazioni poiché ci troviamo in una situazione caotica in cui non esiste
nessuno che sarebbe appoggiato (es. governo Prodi) si procede alla prassi del
mandato esplorativo: il presidente della repubblica sceglie un presidente delle
camere per sondare l’opinione generale e capire se esiste una maggioranza che
possa sostenere un candidato.
Tutti questi procedimenti sono regole non scritte ma comunque delle norme legittime
e valide.
Caratteri della norma giuridica:
• Generalità: la norma è generale perché rivolta a dei consociati, a una
collettività. Non potrà mai essere una norma ad personam, al limite può essere
applicata su una fetta di collettività (es: i pensionati).
• Astrattezza: la norma non può descrivere una fattispecie concreta, ovvero un
singolo caso. “Rubare a casa del signor Rossi” è una fattispecie concreta, il
singolo verrà invece giudicato con la norma generale “l’appropriazione indebita
è illegale”.
• Novità: la norma ovviamente non può sovrapporsi a una già creata in
precedenza, non posso proporne una già esistente!
• Coercibilità e coattività: il singolo che trasgredisce alle norme è passibile di
sanzione.
La possibilità di creare norme giuridiche è concessa dallo stato a degli enti speciali.
Esistono due tipi di situazioni giuridiche: le situazioni di svantaggio e quelle di
vantaggio. Le prime si dividono in:
• Doveri: vengono applicati per soddisfare un dovere collettivo (es: fedeltà alla
patria).
• Obblighi: si tratta di una situazione che va a favorire l’interesse di un singolo
specifico (es: i genitori devono mantenere i figli).
• Onere: l’interesse in questo caso è personale. Se non ottempero al mio onere
non sono passibile di sanzione, ma potrò incorrere in risultati svantaggiosi per la
mia stessa persona (es: onere della prova, io ho l’onere di difendermi in un
processo! Non sono obbligato però!).
Le situazioni giuridiche di vantaggio si dividono in
• Diritti soggettivi: sono i diritti contenuti nella prima parte della costituzione (es:
diritto alla proprietà).
• Interessi legittimi: io ho un interesse legittimo quando pretendo il corretto uso
del potere discrezionale dell’autorità pubblica (es: fare la maturità o partecipare
a un concorso pubblico sono miei diritti. Non è un mio diritto superarli, ma è un
mio interesse legittimo che il concorso pubblico o la maturità siano regolari,
altrimenti posso denunciarli al giudice amministrativo).
Soggetti destinatari delle regole giuridiche:
• Persone fisiche: le persone quando nascono acquistano la “capacità giuridica”.
Tutti noi siamo titolari di diritti e doveri innati. Invece la “capacità di agire”
(ovvero di compiere atti giuridici) si acquisisce al 18esimo anno di età. Possono
anche agire in nostro favore tutori legali nel caso di minorenni, infermi e inabili.
• Persone giuridiche: sono soggetti a cui si dona la “personicità”. Ad esempio lo
stato: esso ha obblighi come il mantenimento dell’uguaglianza tra cittadini, ha
anche diritti come il demaneo pubblico, però deve nominare persone fisiche per
stipulare i contratti, la persona nominata quindi si immedesimerà
nell’associazione che rappresenta. Le persone giuridiche hanno sia capacità
giuridiche che capacità di agire, ma con dei limiti (es: lo stato non si sposa!). Le
associazioni private possono diventare persone giuridiche, ma solo se lo stato
glielo permette.
Chi produce le norme giuridiche?
Organi dello stato apparato: il parlamento e il governo.
Soggetti dello stato ordinamento: regioni, province e comuni. (le ultime due
però non hanno potestà legislativa).
I destinatari stessi delle regole: i cittadini con un referendum abrogativo o
costituzionale.
Soggetti esterni all’ordinamento nazionale: ovvero le consuetudini internazionali
o la comunità europea. Nelle prime sono inclusi i trattati, anche se in essi
possiamo scegliere di aderire oppure no (es: protocollo di Kyoto). Vi sono poi le
direttive europee, il regolamento comunitario e la sicurezza alimentare che
derivano dall’appartenenza alla comunità europea. Si tratta di regole imposte
dall’esterno, dall’ordinamento europeo. Vi è quindi una limitazione al potere
dello stato! (es: l’UE ci ha detto che coltivare OGM è legale, quindi io posso
coltivare pomodori OGM, anche se l’Italia non fosse d’accordo.) Le limitazioni di
sovranità sono regolate dall’art. 11 della costituzione. Far parte dell’UE viene
considerato necessario per assicurare la pace e la giustizia.
L’ordinamento giuridico è un insieme di norme giuridiche. Le norme giuridiche
possono essere particolari o generali. Le norme particolari sono degli ordinamenti con
un fine specifico (es: l’ordinamento sportivo), le norme generali sono norme create per
il benessere della collettività (es: ordinamento statale, regionale). Le norme generali
fanno parte sia dell’ordinamento dello stato che dell’ordinamento regionale, i
quali sono le due suddivisioni dell’ordinamento giuridico generale.
L’ordinamento giuridico può essere suddiviso in ordinamento generale originario o
derivato. L’ordinamento generale originario è caratterizzato dal fatto che vi è un
concetto di sovranità. Lo stato è sovrano perché ha il potere costituente. Questo
ordinamento deriva da uno stato di caos in cui il popolo si auto-afferma e elegge i
rappresentanti dell’assemblea costituente. L’assemblea crea la costituzione: lo stato
quindi si auto-afferma e crea, regola i poteri costituiti (il parlamento, il presidente, le
regioni, i comuni...). Lo stato nasce quindi da se stesso, i suoi poteri derivano da se
stesso e non riconosce autorità al di sopra di sé, anche se in realtà non siamo in
completa autonomia (es: il costo della benzina è indipendente), ci sono quindi “limiti di
fatto” al potere sovrano. Abbiamo accettato di limitare parte della nostra sovranità a
favore di soggetti esterni per il mantenimento della pace e della giustizia (art. 11). Un
esempio è il trattato di Maastricht. L’ordinamento derivato non ha la sovranità e
non c’è autoaffermazione. Le regioni ne sono un esempio. Esse nascono nel ’70 perché
prima non vi erano leggi per regolarle. Solo dopo che lo stato ha prodotto le leggi per
le regioni esse potranno legiferare. Inoltre è lo stato a stabilire il rapporto
stato-regione.
Ordinamento Insieme di norme
giuridico giuridiche
Ordinament Ordinament Generali Particolari
o o
dello stato regionale
L’ordinamento giuridico dello stato necessita di ordine, per questo si ricorre a una
costituzione. In uno stato assolutistico essa si limita agli editti del re, mentre in uno
stato liberale vuole fissare i principi guida per tutti i poteri costituiti, che non possono
in alcun modo andare al di fuori della costituzione.
Qualsiasi costituzione si basa su due principi cardine:
• La separazione dei poteri
• I diritti e le libertà
La costituzione può essere di mera garanzia o “non di mera garanzia”.
La prima si limita a fissare delle norme generali e non specifica in che modo possa
essere o non essere cambiata. Si basa sui due principi fondamentali. Una costituzione
di garanzia è utilizzata in un periodo di fiducia nel governo, in cui quei due principi
bastano per mantenere l’ordine.
Durante il periodo del fascismo la fiducia nella legge viene meno, lo statuto Albertino
(che era di mera garanzia) viene stravolto e si capisce che non sempre la legge opera
in modo positivo.
Dopo questo periodo l’assemblea costituente sceglie di creare una costituzione molto
più rigida e particolareggiata, non si lascia più nulla alla casualità.
La costituzione regolamenta anche le fonti del diritto. Bisogna limitare il potere
legislativo del governo affinché i decreti legge non scavalchino il parlamento come ai
tempi del fascismo. Le fonti del diritto
Le fonti del diritto si suddividono in:
Fonti di produzione: si tratta di atti o fatti che stabiliscono una regola, divieti di
tenere certe condotte ecc... (esempi: art. 13 habeas corpus, art. 17)
Fonti sulla produzione: sono atti o fatti che stabiliscono come si producono le
fonti di produzione. (esempi: art. 77 che stabilisce come il governo dovrà creare
un atto giuridico, art. 71 che stabilisce come e chi può formare una fonte di
produzione).
Fonti di cognizione: hanno una valenza cognitiva, cioè “fanno conoscere”. Io
cittadino devo essere messo in condizione di conoscere le leggi per due motivi:
per non subire abusi dallo stato (che può legiferare senza metterci in condizione
di conoscere la nuova legge e quindi sanzionarci ingiustamente) e per non poter
dire di fronte ad un tribunale di non essere stato a conoscenza di quella nuova
legge. Un esempio di fonte è la “gazzetta ufficiale” che pubblica le nuove norme
(vi sono poi anche il bollettino regionale, quello provinciale ecc...).
Vi sono poi:
• Le fonti fatto, ossia fonti non scritte determinate da fatti sociali o naturali
considerati idonei a produrre diritto. La consuetudine può essere una fonte
fatto.
• Le fonti atto, ossia atti normativi creati da organi o enti nell’esercizio di poteri
ad essi attribuiti dall’ordinamento con una determinata procedura.
• Le fonti interne, create e applicate all’interno dell’Italia
• Le fonti esterne, possono essere direttive, consuetudini internazionali,
regolamenti comunitari. (esempio: le “missioni di pace” non possiamo rifiutarci
di effettuarle perché derivano da una consuetudine internazionale, nonostante
“l’Italia ripudi la guerra”. La consuetudine internazionale a cui si fa riferimento è
la seguente “per assicurare la pace a popolazioni oppresse si può anche
intervenire militarmente”).
È molto importante anche stabilire un ordine delle norme giuridiche. Esistono dei
criteri per questo ordine, e vengono applicati per risolvere le “antinomie delle fonti”. I
criteri sono tre e entrano in funzione quando due norme hanno un testo contrastante o
addirittura opposto.
Principio gerarchico: Le fonti del diritto non hanno tutte la stessa “forza”,
esiste infatti una scala di efficacia secondo la quale la fonte più “forte” vince. Ad
avere la supremazia è la costituzione: infatti gli articoli di essa hanno “forza
costituzionale”, che “vince” sulla “forza di legge”. La costituzione ha la
supremazia grazie al controllo di costituzionalità e alla revisione costituzionale.
La prima prevede che la corte costituzionale controlli che le leggi non
contrastino con la costituzione, la seconda riguarda le procedure per modificare
la costituzione stessa tramite un procedimento aggravato. Ovviamente non si
può utilizzare una legge semplice per modificare la costituzione (lodo Alfano ->
art. 68), perché non “vincerebbe” sulla “forza costituzionale”.
La gerarchia delle fonti di diritto
1)
Costit
uzion
e
2)
Leggi
costit
uzion
ali e
di
revisi
one
costit
Fonti primarie (Leggi e atti
uzion
aventi forza di legge)
ale
Fonti secondarie (regolamenti governativi)
I regolamenti attuano la legge più generale a cui fanno riferimento, non possono
cambiare una fonte primaria.
Inoltre 1) e 2) non sono allo stesso piano. Esiste infatti un “nucleo forte” della
costituzione e quindi anche un limite esplicito a ciò che si può revisionare di essa. Ad
esempio l’art. 139: non potremmo con una legge di revisione costituzionale tornare
alla monarchia, dovremmo uscire dalla costituzione stessa e ricreare uno stato di caos.
Esiste anche un limite implicito alle leggi di revisione costituzionale: ovvero non
sono limiti scritti ma interpretati dalla corte costituzionale.
L’art. 139 è collegato all’art. 1, in molte sentenze i giudici hanno creato una
giurisprudenza costante, ovvero utilizzando questi due articoli e interpretandoli, hanno
deciso che “l’Italia è una repubblica democratica” esprime un concetto più ampio,
ovvero quello di difendere i principi supremi. Questi sono la prima parte della
costituzione più altri articoli ricavati dall’art. 1 (es: tutti i diritti e le libertà, la
separazione dei poteri ecc...). I limiti alla revisione costituzionale possono essere
superati, ma solo se modifico in meglio. Non tutti sono d’accordo con l’esistenza dei
principi supremi, ma la costituzione si (Esempio: i leghisti che vogliono la secessione
dovrebbero agire contro la costituzione: l’art. 5 non nega un federalismo ma dice
inoltre che la “repubblica è una e indivisibile”).
Nel caso sorgesse un contrasto tra due leggi primarie (es: una legge e un decreto
legge) si utilizza il:
Principio cronologico: In questo caso è la legge più recente a “vincere” sulla
precedente che viene abrogata. Una legge abrogata continua ad essere una
legge valida, ma non è più in vigore e perde la sua efficacia. Una norma
abrogata può rivivere: in questo caso si parla di “riviviscenza della legge
abrogata”.
Leggi regionali e leggi statali fanno entrambe parte delle fonti primarie, quindi
possono entrare in contrasto tra di loro. Non potendo applicare un criterio gerarchico si
comprende che anche il cronologico creerebbe una situazione di incertezza: le leggi
inizierebbero a “rincorrersi”. Si applica quindi il:
Principio di competenza: le regioni (ordinamento derivato) e lo stato sono
due enti con competenze diverse: ad esempio la caccia è di competenza
regionale, i metodi per l’attribuzione della cittadinanza sono priorità statale.
Quindi nello stesso grado gerarchico ci sono suddivisioni spiegabili in termini di
competenza e non cronologici per risolvere due leggi in conflitto. Le competenze
sono elencate nell’art. 117 della costituzione, che non può essere cambiato con
una legge normale. Le competenze dello stato si chiamano competenze
tassative e sono elencate nell’art. 117. Prima del 2001 erano elencate le
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