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BENI PUBBLICI BENI PRIVATI
Fatta più di obblighi/doveri che di prerogative proprietà comporta DEMANIALI/PATRIMONIALI INDISPONIBILI – strettamente collegati all'uso della diritti e doveri sul collettività bene-Beni soggetti a regime giuridico diverso che li differenzia potere di
BENI PUBBLICI: disposizione sul
- DEMANIALI: soggetti a regime giuridico più vincolato (fiumi, acque, spiagge, lidi) bene-Demanio necessario: demanio marittimo, idrico, militare esclusione sul
- Demanio eventuale: beni che non appartengono necessariamente a stato, ma se bene-appartengono a stato sono beni demaniali (strade, autostrade, acquedotti, potere musei) decisionale al
I beni del demanio pubblico sono INALIENABILI (non vendibili), non può essere proprietario soggetto di diritti di terzi (se stato vuole affidare diritto esclusivo a privato deve (anche possibilità di darla in concessione – non soggetto di contratto ma di provvedimenti – x proterli
alienazione)proteggere meglio dall'amministrazione)Garantisce che rapp. che nasce tra concessionario (privato) e amministrazione(stato) x bene resta in gestione all'amministrazione: in casi eventuali può revocare diritti a privato sul beneAttività amministrativa tutela questi beni. ▪ PATRIMONIALI INDISPONIBILI: (foreste, miniere, beni interesse archeologico dachiunque trovati + beni dotazione del PdR + navi guerra + edifici destinati a sedePA)Beni sono soggetti a regole particolare, no possono essere sottratti a lorodestinazione (vincolo di destinazione) se non in modi previsti dalla legge. Nellamisura in cui vincolati da pubblico interesse, no possono essere sottratti alladestinazione.Regime piu elastico: ALIENABILI nel rispetto del vincolo di destinazione ▪ PATRIMONIALI DISPONIBILI: tutti altri beni amministrazione pubb. che disponecon ordinari strum. giuridici diritto privato.= CARATTERISTICHEDENARO PUBBLICO: (derivante da alienazioni) speciali regole eresponsabilità ORGANI AUSILIARI (art. 100 Cost.) organi costituzionali che hanno una duplice funzione: (sono articolate in sezioni) per alcune sono organi giurisdizionali (giudici), per altre svolgono funzioni ausiliarie all'apparto pubblico.
ORGANI AUSILIARI: chiamati a svolgere un'attività di supporto nei confronti degli organi costituzionali. Esprimono pareri che possono essere di merito o di legittimità.
Organi ausiliari previsti dalla Costituzione:
- CORTE DEI CONTI: esercita funzioni di giurisdizione contabile e di controllo - 3 tipologie di controllo:
- PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ: (controllo che precede gli effetti dell'atto) Su atti bilancio/finanziari registrazione con riserva: se magistrato controllo preventivo su atti non rileva motivi illegittimità, appone visto atto e si tiene memoria in appositi registri
- SUCCESSIVO SULLA GESTIONE: si articola in diverse forme: su bilancio dello stato (giudizio di parificazione: giudizio su
Conti su quanto dichiarato dal governo sul bilancio consultivo di un determinato anno:
- DI GESTIONE SULLE AMMINISTRAZIONI: non riguarda singoli atti, ma un complesso dell'entità dell'ente per un certo periodo (efficacia, tempistica, gestione economica)
- SUL RENDICONTO: parificazione rendiconto generale dello stato e dei rendiconti generali
- SU GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DA STATO: vigila su come l'ente spende i suoi soldi
Composizione: circa 600 magistrati (alcuni nominati dal governo, altri selezionati per concorso)
Ha un Presidente nominato dal Governo + Procuratore generale, governata da un Consiglio di Presidenza (Presidente Corte, Presidente aggiunto, Procuratore generale, 4 magistrati eletti da tutti i giudici, 4 esperti scelti dai Presidenti delle Camere tra professori di materie giuridiche o avvocati con 15 anni di esperienza professionale)
Magistrati: referendari e consiglieri
1° grado: accesso con concorso pubblico per magistrati, avvocati con 1 anno di esperienza, funzionari pubblici laureati in giurisprudenza
gradi
successivi: promozioni magistrati grado inferiore
ripartita in 20 sezioni giurisdizionali e 2 sezioni di appello
Struttura:
- livello centrale: 3 Sezioni controllo
- livello nazionale: Sezioni d'appello, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e Sezioni riunite in speciale composizione
CONSIGLIO DI STATO: funzione consulenza giuridica-amministrativa + tutela della giustizia nell'amministrazione (funzioni affidate a magistrati amministrativi)
Pareri:
- obbligatori (parere che deve essere necessariamente chiesto - se no illegittimo, può decidere in modo difforme ma motivazione)
- vincolanti (non mi posso discostare dal parere, se mi discosto devo motivare)
- facoltativi (scelta se chiedere parere e possibilità disattendere parere senza motivazione)
Struttura: 7 sezioni = 1-4 competenze consultive; 5-7 competenze giurisdizionali
per pareri più significativi il consiglio unito nell'ADUNANZA GENERALE (comprende tutte le sezioni)
consiglieri: una parte nominati dal governo e
L'altra parte da concorsi pubblici:
- CNEL (Consiglio Nazionale dell'Eco e del Lav.): consulenza economica e sociale e di iniziativa legislative
- AVVOCATURA DELLO STATO PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
PRINCIPI GENERALI:
- BUON ANDAMENTO (art. 97 Cost.): mix tra TRASPARENZA, EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA', TEMPESTIVITA'
- IMPARZIALITA': PARITA' DI TRATTAMENTO
- LEGALITA'
legge è il presupposto necessario per cui nessuna amministrazione può essere creata/modificata/soppressa. Ed è la legge che stabilisce i fini che l'amministrazione deve seguire e l'organizzazione per raggiungere i fini.
Principio di legalità si atteggia in modo diverso a seconda che riguardi:
- LEGITTIMITÀ (conforme alla legge)
- LICEITÀ (è lecito/permesso dalla legge)
Entrambi sono in rapporto con la legge (stesso contenuto riferito a diversi soggetti).
Valutazione di conformità della legge rispetto:
- Riguarda comportamenti sia PUBBLICO che PRIVATO (coerente/incoerente, viola/non viola la legge)
- All'esercizio del potere (esercitato conformemente alla legge, come previsto dalla legge)
i privati, per quali la legge fissa in negativo limiti,
La PA, per la quale la legge fissa in positivo le modalità di azione, che deve perciò essere LEGITTIMA.
DISCREZIONALITÀ: anche se entro le
previsioni della legge, alla PA rimane uno spazio per compiere scelte nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Attività degli organi amministrativi è sottoposta alla legge.
Def. - è l'attività volta a conseguire fini determinati dalle prescrizioni costituzionali e legislative.
- attività che persegue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza secondo modalità previste dalla legge, da altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti e da principi ordinamento comunitario
Vincoli posti dalla legge: che la PA incontra in legislazione tipo organizzativo e in quella spesa/bilancio
Mancanza area riservata a amministrazione in Costituzione → permette a legislatore di disciplinare le funzioni dell'amministrazione.
3. necessità legge disciplini FINI e STRUMENTI dell'azione amministrativa. (NB.: soggetto
privati possono fare tutto ciò che reputano opportuno salvo limiti di legge; la PA può fare solo ciò che la legge prescrive o permette di fare. La legge deve però: - limitarsi a prevedere che l'amministrazione provveda in un determinato ambito (legalità in senso formale) - stabilire anche le linee fondamentali entro cui la PA deve operare (legalità in senso sostanziale) Le riserve di legge (previste dalla Costituzione) equivalgono alla prescrizione che la disciplina di quelle determinate materie possa essere posta solo dal legislatore, integralmente o solo nelle sue linee generali. ATTI DELLA PA Gli atti amministrativi consistono in attività o fatti fisici (o comportamenti) oppure atti scritti, che costituiscono: - atti materiali della PA - atti formali posti in essere dalla PA DISTINZIONI FRA ATTI in base al regime giuridico: - atti unilaterali autoritativi (riservati alla PA) - atti privi di particolare efficacia giuridica (attribuita a organi della PA) - atti di diritto comune che la PA può compiere incerti ambiti fissati dalla legge N.B.: la PA nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo norme di diritto privato, salvo diverse disposizioni di leggeATTI AUTORITATIVI: posti in essere solo da organi della PA, in quanto concretizzano il primato di determinati interessi generali sulle altre posizioni coinvolte. Dotati di particolare efficacia giuridica: hanno sempre (a termine procedimento formazione) capacità di incidere su situazione giuridica di altri soggetti, senza dover essere da questi accettati (imperatività/autorità) [diritto privato: CONSENSUALE: rispetto a contratti tra le due parti (deve esserci il consenso dei destinatari)] → TIPICI, perché appositamente previsti come strumenti giuridici per conseguire determinati fini
ma concretizzazione volontà della fonte normativa superiore DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA: l'autorità amministrativa deve concretizzare la volontà legislativa (sua fonte di legittimazione), attuando il fine indicato dalla legge nel contesto reale in cui è chiamata ad operare e tenendo in considerazione tutti gli interessi giuridicamente rilevanti. LIMITI: derivano solo dalla legge che determina il fine generale dell'azione amministrativa e il contenuto essenziale del provvedimento da adottare (art. 97). MISURA DISCREZIONALITÀ: spetta all'amministrazione decidere se e quando adottare l'atto, attraverso quali modalità, con eventuali contenuti più specifici. La specificità delle prescrizioni contenute nella legge determina la misura della discrezionalità amministrativa. MIN - atti vincolanti MAX - atti dell'alta amministrazione (espressivi dell'indirizzo politico del governo) BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI: operare per perseguire il fine pubblico, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
DISCREZIONALITÀ: potere che ha un organo amministrativo, giurisdizionale e legislativo di scegliere nell'ambito di uno spazio determinato dalla prescrizione normativa.
N.B.: NO PIENA LIBERTÀ,