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APPUNTI DI DIRITTO PUBBLICO con integrazioni dal libro “Diritto costituzionale e pubblico” – Caretti, De

Sievo CRITERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO

1 Il diritto e la società

DIRITTO

Def. : Complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un

dato momento storico.

CARATTERISTICA FENOMENO GIURIDICO → stretto legame con fenomeno sociale

I

l FG (nasce con l'esistenza di una forma di aggregazione umana) consiste nella nascita di un complesso di

regole all'interno di un aggregato sociale entro una det. sfera territoriale, ma ne possono essere molto

diversi i fini e i contenuti delle n.g.

Nessuna forma di aggregazione umana può svilupparsi senza un minimo di regole che disciplinino i rapporti

tra i soggetti che la compongono.

(con lo sviluppo della società il corpo delle norme varia nel tempo cogliendo gli aspetti di essa nel tempo. es_

Nuove tecnologie/privacy)

STATO

Si origina così lo

Def.: un’entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti (il popolo) individuali e

collettivi, che vivono in un det. Ambito spaziale (il territorio dello stato) rivendicando l’originarietà del proprio

potere (la sovranità).

ALTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO (regole del diritto statale ≠ altre regole di una comunità)

REGOLE RELIGIOSE e REGOLE MORALI (o filosofiche)

N.B.: regole giuridiche e altre regole no vivono separatamente, ma spesso si condizionano a vicenda.

DIRITTO SCRITTO E NON SCRITTO

D. scritto: contenute in atti D. non scritto (o consuetudinario): originate da comportamento società

2 Le caratteristiche del fenomeno giuridico (caratteristiche del diritto statale)

EFFETTIVITA’ CERTEZZA RELATIVITA’

Una regola di diritto può considerarsi davvero Si cerca raggiungere effettività Contenuto mutevole

esistente in quanto i membri ne riconoscono un tramite strumenti che delle regole a secondo

valore obbligatorio e colleghino sua violazione garantiscono la conoscibilità della comunità sociale a

con conseguenti sanzioni (giuridiche o sociali). delle regole. Mediante cui si riferiscono, a

_______________________________________ particolari strutture seconda dei fini; ma

Norme che perdono obbligatorietà nel tempo (ordinamento giudiziario) e anche su come possa

non hanno alcun valore. istituti (sanzioni), che si mutare l’ambito di

Può avvenire in caso: applicano nel momento estensione del diritto a

- contrasto tra regola di diritto e esigenza dell’infrazione. seconda delle esigenze e

società Sono strutture e istituti che dei problemi che pone lo

- quando gli apparati pubb. Non ne assicurano il danno la certezza al diritto, sviluppo della società e a

rispetto perché non corrisponde a esigenza tramite la certezza della loro cui il diritto deve darsi

(“disuetudine”) applicazione. soluzione. (es_ pena di

morte)

E., C. e R. confermano stretta connessione tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale

3 Il contenuto delle norme giuridiche

REGOLA/NORMA GIURIDICA

Def.: regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.

Per imporre un comportamento è necessario aver preliminarmente determinato:

1. scelta e descrizione degli eventi che essa 2. Scelta effetti giuridici che conseguono

intende disciplinare; obbligatoriamente al verificarsi della

fattispecie astrattamente prevista dalla norma.

= fattispecie astratta (comportamento come reato)

[fattispecie concreta → riguarda comportamento nel suo Possono consistere in:

essere (es_ omicidio in diverse condizioni / legittima Posizioni soggettive di VANTAGGIO

difesa; incapacità/sanità mentale)] Posizioni soggettive di SVANTAGGIO

Essa può consistere in un:

- Attività, volontà dell’uomo (atti giuridici)

- Fatto, no det. Da manifestazione volontaria (fatti

giuridici: qualunque evento naturale es_ nascita/morte)

POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO

Consentono ampliare propria sfera giuridica Situa che impongono proprio comportamento così

(a diritto corrisp. Sempre un obbligo dall’altra parte) che garantiti diritti altrui

1. DIRITTO SOGGETTIVO: (pretesa un sogg. v/1 o + sogg.) 1. DOVERI:

ne è titolare colui il cui interesse riceve una tutela diretta da soddisfazione di un interesse di carattere

parte della norma giuridica, mediante l’imposizione di un generale (no solo singolo ma interesse società)

obbligo v/altri soggetti. Si distinguono poi: 2. OBBLIGHI:

- D. ASSOLUTI: imposizione obbligo v/pluralità indistinta di soddisfazione di un interesse particolare di un

sogg. (es_ proprietà) altro soggetto (comportamento sogg. Tenuto a

- D. RELATIVI: imposizione obbligo v/sogg. Determinati (es_ oss. X risp. Diritto altrui)

compravendita)

2. INTERESSE LEGITTIMO: 3. ONERI:

la tutela assicurata della n.g. è una tutela indiretta soddisfazione di un interesse proprio e non

dell’interesse del singolo. Si distingue poi: I. SEMPLICE e I. DI altrui (es_ onere di una prova nel corso di un

FATTO. (selezion. inter: tra consociati / tra c. e membri stato). processo)

4 I soggetti giuridici (= destinatari delle norme giuridiche)

SOGGETTI GIURIDICI

Def.: coloro cui le norme intendono rivolgersi nell’attribuire diritti o nell’imporre obblighi

1. PERSONE FISICHE (sogg. Con 2. PERSONE GIURIDICHE

naturale vita) Nate per necessità destinatari n.g. no solo persone singole ma

(un tempo non tutti considerati PF) anche a:

ART. 1 c.c. : ciascuna PF è dotata di - pluralità di persone che danno vita ad organizzazioni per

CAPACITÀ GIURIDICA (= idonea ad raggiungere fine comune (associazioni/società comm.li)

essere titolare di diritti e destinata ad - pluralità di beni gestiti da persone fisiche per raggiungere fine

obblighi fin dal momento della comune (fondazione).

nascita) Sia associazioni che fondazioni diventano sogg. Giur. Idonei e

CAPACITà DI AGIRE: idoneità a autonomi ad essere titolari sia di capacità giuridica che di capacità

svolgere in concreto le attività che a d’agire.

tali posizioni si riconnettono Distinzione tra P.G.:

La limitazione del diritto varia, dalle - private

ipotesi in cui non si ritiene che il - pubbliche (enti pubblici): lo Stato, sogg. Giur. Rispetto altri stati

sogg. Sia in grado di esprimere (piano internazionale), sia nei confronti dei citt. (piano interno)

consapevolmente la propria volontà → permette ricondurre all’unità tutte attività statuali esercitate

per quanto riguarda il compimento di da una serie di organi che agiscono in nome e per conto dello

atti giuridici: caso del minore e Stato (rapporto organico)

infermo mentale, che sopperiscono ORGANI: rappr. volontà PG

Monocratico: composto da 1 PF

tramite intervento di sogg. Terzi Collegiale: composto da + persone x garantire > competenze

(genitori, tutori, curatori) N.B.: 1 rapporto organico ≠ 2 rappresentanza [= ciò che si

Si acq. Con la maggior’età. (da celibro instaura tra 2 sogg. (in virtù di un mandato) Di cui uno assume

di imputazioni può modificare (rappresentante (B)) incarico di concludere un negozio o un

autonom. La propria sfera soggettiva) contratto (con sogg. Terzi) in nome e per conto del rappresentato

(A)(r. legale – obbligatorio / r. volontaria)] differenza è

nell’immedesimazione (tra il sogg. Che agisce e il sogg. In nome e

per conto del quale si agisce) che è presente nel 1 e non nel 2

(atto appartiene a B, ma produce effetti giuridici su A)

3. ASSOCIAZIONI DI FATTO

- privi di riconoscimento pubb., sono comunque destinatari di alcune n.g.

- non dotati di personalità giuridica

5 Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici

SISTEMA / ORDINAMENTO GIURIDICO

Def.: Regole di diritto con caratteri di complessità e stabilità che dipendono dalla complessità e stabilità di un

certo gruppo sociale e dai fini comuni (che rappresentano il tessuto connettivo)

REGOLA DI DIRITTO → def.: disciplina dei rapporti sociali

= elementi indispensabili dell’ordinamento giuridico

Necessità n.g. → apparato organizzativo di sogg. Istituzionali che ne assicurino:

- produzione (org. Che pongono regole – parlamento)

- applicazione / osservanza (org. Che devono assicurare l’esecuzione delle regole e il loro

rispetto da parte dei consociati)

PLURALITÀ l’ord. Giuridico può esistere se esiste gruppo sociale che pone fini comuni e assume

ORDINAMENTI certe regole

GIURIDICI: PLURISOGGETTIVITA’: (pluralità soggetti) insieme di sogg. che per regolare la propria

vita/interessi si danno un’organizzazione attraverso il quale da danno delle regole (normazione – sist. di

norme)

nascita N ord. Giuridici quanti sono i possibili fini determinabili da un’aggregazione di individui.

NO consente distinzione tra questi in regione della natura o dell’estensione dei fini.

Natura degli ord. Giuridici dipende dal rapporto tra l’ordinamento e il gruppo sociale (no dalla natura dei fini)

Natura dei fini: no serve per attribuzione giuridicità, ma utile per distinguere ord:

- Particolari: perseguono interessi specifici (natura eco, culturale, sport, religiosa o altro)

- Generali (o politici): perseguono finalità onnicomprensiva (“bene comune”) di tutti i

possibili interessi sociali. [STATO – ORD. SOVRANO]

Si distinguono poi in:

- originari: ripetono a sé il carattere di sovranità (Stato + Comunità Internazionale – ord.

Diretto ad assicurare pacifica convivenza tra i sogg che la compongono)

- derivati: ripetono loro poteri ad altro ordinamento a loro sovraordinato (Comuni,

Provincia, Regioni)

Creazione PROBLEMI nascenti da RELAZIONI TRA ORDINAMENTI: (P= problema; R= risoluzione)

• Piano INTERNO: P→ esigenza di curare convivenza armonica e non conflittuale tra ≠ ord. Giuridici.

R→ riconoscendo all’ord. Giuridico generale (ord. Statuale) compito: regolare rapp. Tra

membri comunità + rapp. Tra ≠ ord. Giuridici (riconosciuti e tutelati se non in

contrasto con gli interessi generali perseguiti dall’ord. Statuale e con le regole dello

stesso)

Relazioni tra l’ord. Statuale e altre possono assumere forme diverse:

Stato può essere più o meno aperto nei confronti di altri ord. Scelta di uno o altro

atteggiamento dipende dalla volontà dell’ordinamento generale in base ai fini che

intende perseguire direttamente attraverso il proprio apparato autoritativo (> interventi

stato = < regolazione da parte gruppi sociali)

• Piano ESTERNO: P→ esigenza di curare convivenza armonica e non conflittuale tra pluralità ord. Giuridici.

(tutti generali, gli Stati)

R→ - sviluppato forme più stabili e efficaci di collaborazione internazionale di natura

politica, economica e militare (es_ ONU/UE)

- perfezionati strumenti con obb. Disciplinare: relazioni tra regole di ord. Statuali ≠ in

relazione a stesso rapp. Giuridico (es_ matrimonio) + relazioni tra n.g. nate su

piano internazionale e regole giuridiche interne

STATO (ORD. GIURIDICO)

Def.: è un ord. Giuridico che, attraverso una propria organizzazione (STATO-APPARATO: insieme organi

politici, amministrativi e giurisdizionali), assicura la pacifica convivenza e il perseguimento finalità

generali, condivise da una determinata collettività sociale (STATO – COMUNITA’), sia dal punto di vista

interno che esterno.

6 Ordinamenti giuridici “common law” e “civil law”

Tra gli ord. Giuridici statuali analizzando le caratteristiche risp. A modo di intendere il diritto e modo di

applicazione/produzione troviamo elementi comuni e differenze che ne premettono la classificazione → a

livello EU troviamo 3 ≠ modelli di ordinamenti:

1 e 2→ subito processo di reciproco condizionamento

Elemento ≠nziale: - modi produzione n.g.

- soggetti coinvolti in questo processo (coinvolge anche stabilire poteri dello Stato)

1. COMMON LAW (UK + USA) 2. CIVIL LAW (ITA + > stati EU)

• •

Si basa su regole non scritte: no contenute in atti Si basa su regole scritte → la n.g. è tale solo se

normativi, ma in decisioni giurisprudenziali basate su contenuta in atti cui l’ordinamento ne

principi: esperienza, consuetudini e prassi riconosce la capacità di produrre regole di

(in UK no unico testo/Carta, ma regole carattere questo tipo + atti che sono espressione della

consuetudinario) volontà degli organi dello Stato che hanno

• potere normativo.

Ruolo giudici: sentenza giudice acq. Valore •

normativo (è quindi fonte del diritto). Ruolo giudici: interpretare la regola giuridica

scritta ed applicarla al caso concreto (no

principio dello “stare decisis”:

valore → riconosciuto compito “creativo” del diritto)

nessun giudice può discostarsi da principi di diritti Potere giurisdizionale:

affermati durante precedenti processi riguardante - escluso da influenza decisionale nella

caso analogo a quello che si trova giudicare produzione di n.g. (affidata a org.

Dialettica tra poteri dello Stato no basati solo su rapp. Rappresentativi della volontà popolare,

GOV-PARLAM, ma sarà piu articolata, con protagonista GOV/PARLAM)

anche il Giudice [chiamato ad attribuire, durante - opera con indipendenza da altri poteri Stato, x

procedimenti giurisdizionali, valore giuridico a certe garantire imparzialità nell’applicazione della

regole di comportamento (vincolante per tutti)] legge.

3. DIRITTO SOCIALISTA

Diverso da 1 e 2 perché basato su concezione (storica) marxista del diritto come “sovrastruttura”,

sviluppatosi all’interno della Forma di stato → ormai no più utilizzato perché esperienza superata

7 Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti

FONTI NORMATIVE

Regole di comportamento nascono, in un determinato consorzio sociale, attraverso 2 distinti meccanismi:

1. Mediante attribuzione a certi organi del potere di creare/integrare/modif. il diritto (diritto oggettivo,

vigente in un det. momento storico)

fonti atto

→ = produzione di norme contenute in atti [scritti](legge Parlamento, regolamento Gov/ente

locale)

2. Mediante riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da fatti o comportamenti umani

→ fonti-fatto = fatti o comportamenti umani da cui si determinano regole con forza obbligatoria (es_

consuetudine → ripetersi costante di det. comportamenti, cui si finisce per attribuire carattere

obbligatorio)

1 e 2 sono entrambe dotate della capacità di incidere sul sistema giuridico → LIMITI, vincolata da regole def.

Ogni fonte ha grado di intensità [(= forza normativa) = capacità di incidere sul sistema di regole giuridiche], ≠

a seconda della disciplina dei rapporti che legano tra loro diverse fonti normative.

PRINCIPI FONDAMENTALI /GENERALI (Regolano i rapporti reciproci)

PRINCIPIO GERARCHICO PRINCIPIO DI COMPETENZA

Attribuisce ad ogni fonte normativa una specifica forza Stabilire ambiti di competenza riservati a fonti

giuridica nei confronti altre (in base a scala gerarchica) art. 117

COMPETENZA PER MATERIA: a chi compete

Secondo valore-importanza sotto capacità innovazione gest. queste legge

Uso: x ordinare varie fonti normative su immaginaria Si rif. All’organo titolare del potere di emanare

scala gerarchica a seconda della ≠ forza normativa regole + oggetto che le regole possono

fonti forza > investire

fonti forza < ▪ Tra 2 fonti con = forza giuridica si disc.:

competenza esclusiva stato e comp. reg.

Conseguenza: legge grado inferiore no può mai Es_ legge statale (1) e legge regionale (2) –

contrastare legge grado superiore, né modificarla (se gerarchicamente: stesso gradino, ma rapp.

avviene → rimedi x garantire rispetto del principio Reciproci regolati da ≠ sfera di competenza

[INCOSTITUZIONALITA’]e ad eliminare la regola che lo ha (attrib. Da Cost.) → (2) può investire certi

violato) ANNULLAMENTO settori materiali [rispettando comunque

GERARCHIA FONTI INTERNE + FONTI ESTERNE rispettare serie limitazioni che spettano a (1)

predisporre] + altri no (se avviene →

incostituzionale – ANNULLAMENTO)

▪ Tra 2 fonti con ≠ forza giuridica si disc.

(es_ legge comune e legge ordinaria)

se contrarie

a norme

comunitarie

no possono

essere

applicate

PRINCIPIO CRONOLOGICO PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ

- “=” gerarchia Le n.g. hanno efficacia con rif. Ad una

La norma successiva (entrata in vigore per ultima) collettività di sogg., che fanno parte di un’area

prevale sempre sulla norma precedente, di pari grado geografica

gerarchico. ▪ legge statale efficacia v/cittadini + operanti

- “≠” gerarchia in territorio nazionale

Va applicato principio gerarchico (non ha alcun rilievo Legge regionale e provvedimenti enti locali

che una n.g. sia entrata in vigore successivamente minori (comune/prov) hanno efficacia su citt

rispetto ad un’altra) e operanti in territorio

regionale/comunale/provinciale.

(es_ legge Gov. No può deregolare legge Parlam.) Eccezioni: rapp. Giuridici di ≠ nazionalità

ABROGAZIONE

RISOLUZIONE ANTINOMIE NORMATIVE tramite:

ABROGAZIONE: legge successiva abroga legge ANNULLAMENTO: se INVALIDE = travolge l’atto suoi

precedente (no + idonea a prod. effetti); no effetti fino al momento in cui è stata emanata

interferisce con effetti che ha prodotto, si riferisce (ripristino situa precedente all’atto)

da quel momento in poi

8 L’interpretazione del diritto come metodo e come fonte

(Oltre fonti-atto/fonti-fatto), meccanismo diretto a produrre n.g. → attività interpretativa del giudice

(=diritto giudiziario)

ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE: applicazione della n.g. (generale e astratta) a una specifica vicenda umana

(=fattispecie concreta).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Benedetti Auretta.
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