APPUNTI DI DIRITTO PUBBLICO con integrazioni dal libro “Diritto costituzionale e pubblico” – Caretti, De
Sievo CRITERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO
1 Il diritto e la società
DIRITTO
Def. : Complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un
dato momento storico.
CARATTERISTICA FENOMENO GIURIDICO → stretto legame con fenomeno sociale
I
l FG (nasce con l'esistenza di una forma di aggregazione umana) consiste nella nascita di un complesso di
regole all'interno di un aggregato sociale entro una det. sfera territoriale, ma ne possono essere molto
diversi i fini e i contenuti delle n.g.
Nessuna forma di aggregazione umana può svilupparsi senza un minimo di regole che disciplinino i rapporti
tra i soggetti che la compongono.
(con lo sviluppo della società il corpo delle norme varia nel tempo cogliendo gli aspetti di essa nel tempo. es_
Nuove tecnologie/privacy)
STATO
Si origina così lo
Def.: un’entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti (il popolo) individuali e
collettivi, che vivono in un det. Ambito spaziale (il territorio dello stato) rivendicando l’originarietà del proprio
potere (la sovranità).
ALTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO (regole del diritto statale ≠ altre regole di una comunità)
REGOLE RELIGIOSE e REGOLE MORALI (o filosofiche)
N.B.: regole giuridiche e altre regole no vivono separatamente, ma spesso si condizionano a vicenda.
DIRITTO SCRITTO E NON SCRITTO
D. scritto: contenute in atti D. non scritto (o consuetudinario): originate da comportamento società
2 Le caratteristiche del fenomeno giuridico (caratteristiche del diritto statale)
EFFETTIVITA’ CERTEZZA RELATIVITA’
Una regola di diritto può considerarsi davvero Si cerca raggiungere effettività Contenuto mutevole
esistente in quanto i membri ne riconoscono un tramite strumenti che delle regole a secondo
valore obbligatorio e colleghino sua violazione garantiscono la conoscibilità della comunità sociale a
con conseguenti sanzioni (giuridiche o sociali). delle regole. Mediante cui si riferiscono, a
_______________________________________ particolari strutture seconda dei fini; ma
Norme che perdono obbligatorietà nel tempo (ordinamento giudiziario) e anche su come possa
non hanno alcun valore. istituti (sanzioni), che si mutare l’ambito di
Può avvenire in caso: applicano nel momento estensione del diritto a
- contrasto tra regola di diritto e esigenza dell’infrazione. seconda delle esigenze e
società Sono strutture e istituti che dei problemi che pone lo
- quando gli apparati pubb. Non ne assicurano il danno la certezza al diritto, sviluppo della società e a
rispetto perché non corrisponde a esigenza tramite la certezza della loro cui il diritto deve darsi
(“disuetudine”) applicazione. soluzione. (es_ pena di
morte)
E., C. e R. confermano stretta connessione tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale
3 Il contenuto delle norme giuridiche
REGOLA/NORMA GIURIDICA
Def.: regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.
Per imporre un comportamento è necessario aver preliminarmente determinato:
1. scelta e descrizione degli eventi che essa 2. Scelta effetti giuridici che conseguono
intende disciplinare; obbligatoriamente al verificarsi della
fattispecie astrattamente prevista dalla norma.
= fattispecie astratta (comportamento come reato)
[fattispecie concreta → riguarda comportamento nel suo Possono consistere in:
essere (es_ omicidio in diverse condizioni / legittima Posizioni soggettive di VANTAGGIO
difesa; incapacità/sanità mentale)] Posizioni soggettive di SVANTAGGIO
Essa può consistere in un:
- Attività, volontà dell’uomo (atti giuridici)
- Fatto, no det. Da manifestazione volontaria (fatti
giuridici: qualunque evento naturale es_ nascita/morte)
POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO
Consentono ampliare propria sfera giuridica Situa che impongono proprio comportamento così
(a diritto corrisp. Sempre un obbligo dall’altra parte) che garantiti diritti altrui
1. DIRITTO SOGGETTIVO: (pretesa un sogg. v/1 o + sogg.) 1. DOVERI:
ne è titolare colui il cui interesse riceve una tutela diretta da soddisfazione di un interesse di carattere
parte della norma giuridica, mediante l’imposizione di un generale (no solo singolo ma interesse società)
obbligo v/altri soggetti. Si distinguono poi: 2. OBBLIGHI:
- D. ASSOLUTI: imposizione obbligo v/pluralità indistinta di soddisfazione di un interesse particolare di un
sogg. (es_ proprietà) altro soggetto (comportamento sogg. Tenuto a
- D. RELATIVI: imposizione obbligo v/sogg. Determinati (es_ oss. X risp. Diritto altrui)
compravendita)
2. INTERESSE LEGITTIMO: 3. ONERI:
la tutela assicurata della n.g. è una tutela indiretta soddisfazione di un interesse proprio e non
dell’interesse del singolo. Si distingue poi: I. SEMPLICE e I. DI altrui (es_ onere di una prova nel corso di un
FATTO. (selezion. inter: tra consociati / tra c. e membri stato). processo)
4 I soggetti giuridici (= destinatari delle norme giuridiche)
SOGGETTI GIURIDICI
Def.: coloro cui le norme intendono rivolgersi nell’attribuire diritti o nell’imporre obblighi
1. PERSONE FISICHE (sogg. Con 2. PERSONE GIURIDICHE
naturale vita) Nate per necessità destinatari n.g. no solo persone singole ma
(un tempo non tutti considerati PF) anche a:
ART. 1 c.c. : ciascuna PF è dotata di - pluralità di persone che danno vita ad organizzazioni per
CAPACITÀ GIURIDICA (= idonea ad raggiungere fine comune (associazioni/società comm.li)
essere titolare di diritti e destinata ad - pluralità di beni gestiti da persone fisiche per raggiungere fine
obblighi fin dal momento della comune (fondazione).
nascita) Sia associazioni che fondazioni diventano sogg. Giur. Idonei e
CAPACITà DI AGIRE: idoneità a autonomi ad essere titolari sia di capacità giuridica che di capacità
svolgere in concreto le attività che a d’agire.
tali posizioni si riconnettono Distinzione tra P.G.:
La limitazione del diritto varia, dalle - private
ipotesi in cui non si ritiene che il - pubbliche (enti pubblici): lo Stato, sogg. Giur. Rispetto altri stati
sogg. Sia in grado di esprimere (piano internazionale), sia nei confronti dei citt. (piano interno)
consapevolmente la propria volontà → permette ricondurre all’unità tutte attività statuali esercitate
per quanto riguarda il compimento di da una serie di organi che agiscono in nome e per conto dello
atti giuridici: caso del minore e Stato (rapporto organico)
infermo mentale, che sopperiscono ORGANI: rappr. volontà PG
Monocratico: composto da 1 PF
tramite intervento di sogg. Terzi Collegiale: composto da + persone x garantire > competenze
(genitori, tutori, curatori) N.B.: 1 rapporto organico ≠ 2 rappresentanza [= ciò che si
Si acq. Con la maggior’età. (da celibro instaura tra 2 sogg. (in virtù di un mandato) Di cui uno assume
di imputazioni può modificare (rappresentante (B)) incarico di concludere un negozio o un
autonom. La propria sfera soggettiva) contratto (con sogg. Terzi) in nome e per conto del rappresentato
(A)(r. legale – obbligatorio / r. volontaria)] differenza è
nell’immedesimazione (tra il sogg. Che agisce e il sogg. In nome e
per conto del quale si agisce) che è presente nel 1 e non nel 2
(atto appartiene a B, ma produce effetti giuridici su A)
3. ASSOCIAZIONI DI FATTO
- privi di riconoscimento pubb., sono comunque destinatari di alcune n.g.
- non dotati di personalità giuridica
5 Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici
SISTEMA / ORDINAMENTO GIURIDICO
Def.: Regole di diritto con caratteri di complessità e stabilità che dipendono dalla complessità e stabilità di un
certo gruppo sociale e dai fini comuni (che rappresentano il tessuto connettivo)
REGOLA DI DIRITTO → def.: disciplina dei rapporti sociali
= elementi indispensabili dell’ordinamento giuridico
Necessità n.g. → apparato organizzativo di sogg. Istituzionali che ne assicurino:
- produzione (org. Che pongono regole – parlamento)
- applicazione / osservanza (org. Che devono assicurare l’esecuzione delle regole e il loro
rispetto da parte dei consociati)
PLURALITÀ l’ord. Giuridico può esistere se esiste gruppo sociale che pone fini comuni e assume
ORDINAMENTI certe regole
GIURIDICI: PLURISOGGETTIVITA’: (pluralità soggetti) insieme di sogg. che per regolare la propria
vita/interessi si danno un’organizzazione attraverso il quale da danno delle regole (normazione – sist. di
norme)
nascita N ord. Giuridici quanti sono i possibili fini determinabili da un’aggregazione di individui.
NO consente distinzione tra questi in regione della natura o dell’estensione dei fini.
Natura degli ord. Giuridici dipende dal rapporto tra l’ordinamento e il gruppo sociale (no dalla natura dei fini)
Natura dei fini: no serve per attribuzione giuridicità, ma utile per distinguere ord:
- Particolari: perseguono interessi specifici (natura eco, culturale, sport, religiosa o altro)
- Generali (o politici): perseguono finalità onnicomprensiva (“bene comune”) di tutti i
possibili interessi sociali. [STATO – ORD. SOVRANO]
Si distinguono poi in:
- originari: ripetono a sé il carattere di sovranità (Stato + Comunità Internazionale – ord.
Diretto ad assicurare pacifica convivenza tra i sogg che la compongono)
- derivati: ripetono loro poteri ad altro ordinamento a loro sovraordinato (Comuni,
Provincia, Regioni)
Creazione PROBLEMI nascenti da RELAZIONI TRA ORDINAMENTI: (P= problema; R= risoluzione)
• Piano INTERNO: P→ esigenza di curare convivenza armonica e non conflittuale tra ≠ ord. Giuridici.
R→ riconoscendo all’ord. Giuridico generale (ord. Statuale) compito: regolare rapp. Tra
membri comunità + rapp. Tra ≠ ord. Giuridici (riconosciuti e tutelati se non in
contrasto con gli interessi generali perseguiti dall’ord. Statuale e con le regole dello
stesso)
Relazioni tra l’ord. Statuale e altre possono assumere forme diverse:
Stato può essere più o meno aperto nei confronti di altri ord. Scelta di uno o altro
atteggiamento dipende dalla volontà dell’ordinamento generale in base ai fini che
intende perseguire direttamente attraverso il proprio apparato autoritativo (> interventi
stato = < regolazione da parte gruppi sociali)
• Piano ESTERNO: P→ esigenza di curare convivenza armonica e non conflittuale tra pluralità ord. Giuridici.
(tutti generali, gli Stati)
R→ - sviluppato forme più stabili e efficaci di collaborazione internazionale di natura
politica, economica e militare (es_ ONU/UE)
- perfezionati strumenti con obb. Disciplinare: relazioni tra regole di ord. Statuali ≠ in
relazione a stesso rapp. Giuridico (es_ matrimonio) + relazioni tra n.g. nate su
piano internazionale e regole giuridiche interne
STATO (ORD. GIURIDICO)
Def.: è un ord. Giuridico che, attraverso una propria organizzazione (STATO-APPARATO: insieme organi
politici, amministrativi e giurisdizionali), assicura la pacifica convivenza e il perseguimento finalità
generali, condivise da una determinata collettività sociale (STATO – COMUNITA’), sia dal punto di vista
interno che esterno.
6 Ordinamenti giuridici “common law” e “civil law”
Tra gli ord. Giuridici statuali analizzando le caratteristiche risp. A modo di intendere il diritto e modo di
applicazione/produzione troviamo elementi comuni e differenze che ne premettono la classificazione → a
livello EU troviamo 3 ≠ modelli di ordinamenti:
1 e 2→ subito processo di reciproco condizionamento
Elemento ≠nziale: - modi produzione n.g.
- soggetti coinvolti in questo processo (coinvolge anche stabilire poteri dello Stato)
1. COMMON LAW (UK + USA) 2. CIVIL LAW (ITA + > stati EU)
• •
Si basa su regole non scritte: no contenute in atti Si basa su regole scritte → la n.g. è tale solo se
normativi, ma in decisioni giurisprudenziali basate su contenuta in atti cui l’ordinamento ne
principi: esperienza, consuetudini e prassi riconosce la capacità di produrre regole di
(in UK no unico testo/Carta, ma regole carattere questo tipo + atti che sono espressione della
consuetudinario) volontà degli organi dello Stato che hanno
• potere normativo.
Ruolo giudici: sentenza giudice acq. Valore •
normativo (è quindi fonte del diritto). Ruolo giudici: interpretare la regola giuridica
scritta ed applicarla al caso concreto (no
principio dello “stare decisis”:
valore → riconosciuto compito “creativo” del diritto)
nessun giudice può discostarsi da principi di diritti Potere giurisdizionale:
affermati durante precedenti processi riguardante - escluso da influenza decisionale nella
caso analogo a quello che si trova giudicare produzione di n.g. (affidata a org.
Dialettica tra poteri dello Stato no basati solo su rapp. Rappresentativi della volontà popolare,
GOV-PARLAM, ma sarà piu articolata, con protagonista GOV/PARLAM)
anche il Giudice [chiamato ad attribuire, durante - opera con indipendenza da altri poteri Stato, x
procedimenti giurisdizionali, valore giuridico a certe garantire imparzialità nell’applicazione della
regole di comportamento (vincolante per tutti)] legge.
3. DIRITTO SOCIALISTA
Diverso da 1 e 2 perché basato su concezione (storica) marxista del diritto come “sovrastruttura”,
sviluppatosi all’interno della Forma di stato → ormai no più utilizzato perché esperienza superata
7 Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti
FONTI NORMATIVE
Regole di comportamento nascono, in un determinato consorzio sociale, attraverso 2 distinti meccanismi:
1. Mediante attribuzione a certi organi del potere di creare/integrare/modif. il diritto (diritto oggettivo,
vigente in un det. momento storico)
fonti atto
→ = produzione di norme contenute in atti [scritti](legge Parlamento, regolamento Gov/ente
locale)
2. Mediante riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da fatti o comportamenti umani
→ fonti-fatto = fatti o comportamenti umani da cui si determinano regole con forza obbligatoria (es_
consuetudine → ripetersi costante di det. comportamenti, cui si finisce per attribuire carattere
obbligatorio)
1 e 2 sono entrambe dotate della capacità di incidere sul sistema giuridico → LIMITI, vincolata da regole def.
Ogni fonte ha grado di intensità [(= forza normativa) = capacità di incidere sul sistema di regole giuridiche], ≠
a seconda della disciplina dei rapporti che legano tra loro diverse fonti normative.
PRINCIPI FONDAMENTALI /GENERALI (Regolano i rapporti reciproci)
PRINCIPIO GERARCHICO PRINCIPIO DI COMPETENZA
Attribuisce ad ogni fonte normativa una specifica forza Stabilire ambiti di competenza riservati a fonti
giuridica nei confronti altre (in base a scala gerarchica) art. 117
COMPETENZA PER MATERIA: a chi compete
Secondo valore-importanza sotto capacità innovazione gest. queste legge
Uso: x ordinare varie fonti normative su immaginaria Si rif. All’organo titolare del potere di emanare
scala gerarchica a seconda della ≠ forza normativa regole + oggetto che le regole possono
fonti forza > investire
fonti forza < ▪ Tra 2 fonti con = forza giuridica si disc.:
competenza esclusiva stato e comp. reg.
Conseguenza: legge grado inferiore no può mai Es_ legge statale (1) e legge regionale (2) –
contrastare legge grado superiore, né modificarla (se gerarchicamente: stesso gradino, ma rapp.
avviene → rimedi x garantire rispetto del principio Reciproci regolati da ≠ sfera di competenza
[INCOSTITUZIONALITA’]e ad eliminare la regola che lo ha (attrib. Da Cost.) → (2) può investire certi
violato) ANNULLAMENTO settori materiali [rispettando comunque
GERARCHIA FONTI INTERNE + FONTI ESTERNE rispettare serie limitazioni che spettano a (1)
predisporre] + altri no (se avviene →
incostituzionale – ANNULLAMENTO)
▪ Tra 2 fonti con ≠ forza giuridica si disc.
(es_ legge comune e legge ordinaria)
se contrarie
a norme
comunitarie
no possono
essere
applicate
PRINCIPIO CRONOLOGICO PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ
- “=” gerarchia Le n.g. hanno efficacia con rif. Ad una
La norma successiva (entrata in vigore per ultima) collettività di sogg., che fanno parte di un’area
prevale sempre sulla norma precedente, di pari grado geografica
gerarchico. ▪ legge statale efficacia v/cittadini + operanti
- “≠” gerarchia in territorio nazionale
▪
Va applicato principio gerarchico (non ha alcun rilievo Legge regionale e provvedimenti enti locali
che una n.g. sia entrata in vigore successivamente minori (comune/prov) hanno efficacia su citt
rispetto ad un’altra) e operanti in territorio
regionale/comunale/provinciale.
(es_ legge Gov. No può deregolare legge Parlam.) Eccezioni: rapp. Giuridici di ≠ nazionalità
ABROGAZIONE
RISOLUZIONE ANTINOMIE NORMATIVE tramite:
ABROGAZIONE: legge successiva abroga legge ANNULLAMENTO: se INVALIDE = travolge l’atto suoi
precedente (no + idonea a prod. effetti); no effetti fino al momento in cui è stata emanata
interferisce con effetti che ha prodotto, si riferisce (ripristino situa precedente all’atto)
da quel momento in poi
8 L’interpretazione del diritto come metodo e come fonte
(Oltre fonti-atto/fonti-fatto), meccanismo diretto a produrre n.g. → attività interpretativa del giudice
(=diritto giudiziario)
ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE: applicazione della n.g. (generale e astratta) a una specifica vicenda umana
(=fattispecie concreta).
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