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GOVERNO

Articolo 95→ rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell’organizzazione

dei Ministri e la costituzione dei Ministeri. La legislazione ordinaria in

vigore che da attuazione all’ultimo comma dell’articolo 95 è costituita dalla

Legge n 400 del 1988 e dal Decreto legislativo 300 del 1999 ( riguarda

l’organizzazione dei Ministeri e del Governo).

Queste due leggi stabiliscono l'organizzazione e le funzioni dei Ministri e

del Governo. Secondo le norme vigenti, vi è la possibilità di nominare

incarichi speciali, di reggenza ad interim. Il ministro senza portafoglio è

una figura che può esserci, in quanto determinata dalla legge, sono dei

ministri che non sono a capo di un ministero. Questi ministri vanno

nominati in relazione alle esigenze disciplinate nell’articolo 9. Il fine di

questo incarico è quello di delegare stabilmente delle funzioni che

altrimenti incomberebbe al Presidente del Consiglio (per esempio i

rapporti del Governo con il Parlamento, rapporti con le Regioni, con l’UE).

Delle figure che completano la compagine politica sono i Sottosegretari di

Stato, collaboratori, nominati con decreto del Presidente della

Repubblica, nominati dal Presidente del Consiglio in accordo con il

Ministro con il quale il Sottosegretario andarà a collaborare. Per prassi il

Ministro e il Sottosegretario fanno parte di due partiti di maggioranza

diversi. Oltre agli aspetti organizzativi disciplinati dalla 400, vi sono aspetti

che riguardano le funzioni, il Governo non ha solo funzione amministrativa

ma anche legislativa, ulteriori disposizioni che completano il quadro

procedurale del potere legislativo del Governo.

Oltre alle figure legislative statali vi sono figure normative subordinate al

livello della legislazione ordinaria, queste figure sono i Regolamenti (art

17), elaborati ed approvati dal Governo. I regolamenti sono emanati dal

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri. I Regolamenti sono fonti subordinate volti a dare attuazione a

discipline legislative, i regolamenti non possono tradire la disciplina

legislativa della materia ma devono completare il quadro normativo di tale

disciplina. Oltre al regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, vi

possono essere regolamenti approvati dal singolo ministro( comma 3

articolo 17) quando però la legge di riferimento lo prevede

espressamente.

Sono previsti dalla legge anche Regolamenti del Presidente del Consiglio

dei Ministri, ossia i DPCM.

02.11.2020

DM E DPCM (fonti normative subordinate)

La legge 400 disciplina il potere regolamentare statale. La Costituzione

non indica le singole tipologie di fonti normative subordinate alle fonti

legislative: le norme sulle fonti “regolamentari” sono affidate alla

Legislazione ordinaria (Legge 400 del 1988 che affida il potere

regolamentare di esecuzione ed integrazione della legislazione ordinaria

al Governo)

Il comma del 3 dell’articolo 17 consente anche regolamenti, che non sono

approvati dal Consiglio dei MInistri, ma dal singolo ministro. L’emanazione

dell’atto in questo caso è del ministro stesso e non del Presidente della

Repubblica ( come disciplinato dal comma 1 dell’art 17). Per l’esercizio

del potere legislativo del ministro, oltre alla legittimazione generale

contenuta nel comma 3, è necessaria anche una legge specifica che

conferisce il potere regolamentare al singolo ministro.

Se la legge lo prevede anche il Presidente del Consiglio dei Ministri è

legittimato ad emanare il proprio regolamento, ossia il DPCM.

I DM e i DPCM sono legittimati dal comma 3 dell’articolo 17 ma è

necessaria anche una legge che espressamente conferisce il potere

normativo regolamentare al singolo ministro o al Presidente del Consiglio.

Il decreto legge trova immediata applicazione, entrata in vigore ma deve

anche essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (visti gli

articoli 77 e 87→ legittima i decreti legge del Governo).

I DPCM (emanati nel periodo di emergenza sanitaria) sono regolati e

legittimati dall’articolo 2 del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19,

convertito in legge dal Parlamento.

Il regolamento del singolo ministro rimane in vigore in modo stabile, il

procedimento del DPCM è molto veloce: non vi è una discussione in

Consiglio dei Ministri, l’emanazione del regolamento da parte del

Presidente della Repubblica e la discussione in Parlamento, volta a

confermare o meno la disciplina del Governo. Con il DPCM vi è un

intervento normativo più immediato rispetto ai Decreti legge.

04.11.2020

La fonte legislativa che disciplina i Misteri è il decreto legislativo delegato

n 300 del 1999. Anche se la Costituzione non lo prevede, nel corso delle

produzione del decreto legislativo delegato, il governo si reca in

Parlamento (nelle commissioni) al fine di esporre l’unità legislativa che sta

per approvare. Il Governo elabora ed adotta il testo senza seguire

necessariamente i pareri espressi dal Parlamento e dalle Commissioni,

dopo l'emanazione del Presidente della Repubblica il decreto legislativo

entra stabilmente in vigore stabilmente come atto avente forza di legge

senza la legge di conversione da parte del Parlamento. Non vi è dunque

un eventuale riscrittura del Parlamento.

La legge di delegazione del Parlamento per l’attuazione di questo decreto

legislativo è la legge n 59 del 1997, con cui il Parlamento delega al

governo il potere legislativo per la disciplina di più aspetti, ossia la

disciplina per il conferimento di funzioni alle Regioni, per la riforma della

pubblica amministrazione (statale), e infine una delega per la

semplificazione amministrativa statale.

L’articolo 11 legittimò il governo ad adottare il decreto delegato n. 300: per

attuare una grande riforma dell’insieme dei ministeri creando una

disciplina organica unitaria e diminuendo le strutture ministeriali. Fu la

prima volta che si elaborò un’unica ampia legge della disciplina unificata

dei ministeri (prima ogni Ministero aveva la propria legge).

Il decreto legislativo n 300 è stato modificato da leggi successive.

Secondo questa legge vi sono ministeri più importanti dal punto di vista

istituzionale, come il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’ Interno

che si occupa dell’ordine pubblico, che sovrintende la polizia di Stato.

Il terzo ministero indicato dalla Legge è il Ministero della Giustizia, (la

giustizia è autonoma dall’indirizzo politico) i compiti del ministero della

Giustizia non possono interferire con l’operato della Magistratura ma i

compiti di tale ministero riguardano l’apparato organizzativo (ad es. i

Palazzi di Giustizia) che deve essere più efficiente possibile per favorire

l’operato della Magistratura.

Con questa legge vi fu una fusione di alcuni Ministeri come ad esempio il

Ministero dell’economia e delle finanze pubbliche, i quali poteri troveranno

una riduzione dopo l'entrata dell’Italia nel sistema monetario europeo

(prima vi era il Ministero del Tesoro, ora la competenza monetaria è

europea).

Vi sono ministeri di nuova creazione come il Ministero dell’ambiente e per

i beni e le attività culturale (prima controllate dal Ministero dell’Istruzione).

09.11.2020

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale è disciplinata dagli ultimi articoli della

Costituzione, nell’art.137 la Costituzione rinvia delle norme necessarie per

la costituzione della Corte alla legislazione ordinaria. La Corte è formata

da 15 giudici, nominati, secondo l’articolo 135 tra i Magistrati di

magistrature superiore, professori ordinari di università in materie

giuridiche e avvocati dopo 20 anni di esercizio. La carica dura 9 anni e i

componenti non possono essere rieletti

Il loro compito viene disciplinato dall’articolo 134: la Corte giudica sulle

controversie sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. La

Corte ha il potere di eliminare leggi in vigore approvate da organi

legittimati a farlo, in caso in cui una legge sia in contrasto le norme

costituzionali. Questo è il potere giurisdizionale più alto.

La Corte, oltre ad avere questo compito, può giudicare sulle accuse

promosse contro il Presidente della Repubblica nell’esercizio dei suoi

compiti (art 134).

La legge Costituzionale n 1 del 9 febbraio 1948 disciplina norme sui

giudizi di legittimità costituzionale e garanzie sull’indipendenza della

Corte.

Questa legge venne approvata dall’Assemblea Costituente (non si può

applicare l’articolo 128) poiché le prime elezioni repubblicane si tennero

nell’aprile 1948. Secondo la disposizione dell’articolo 1 non ci può essere

alcun ricorso diretto dei cittadini di fronte alla Corte Costituzionale: un

giudice si può appellare alla Corte Costituzionale se il giudice crede che

una legge sia incostituzionale rispetto ad un’altra norma. La Corte giudica

se le giunge una questione da un processo in corso. (la sentenza della

Corte è rilevante per tutti).

Non vi può essere un ricorso diretto per ogni cittadino in Corte

Costituzionale, secondo la Legge Costituzionale n 1 del 1949.

Nell’articolo 1 si prevede un accesso alla Corte attraverso il filtro di un

qualsiasi giudice di un processo in corso, il giudice deve applicare la

legge, se il giudice che deve risolvere la controversia con una sentenza

definitiva ritiene che la norma che sta per applicare sia anticostituzionale

questo giudice ha il dovere di sospendere il giudizio e rinviare la

questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale. Se la corte decide

per l’incostituzionalità della norma, la sentenza della Corte è efficace per

tutta la comunità, e non si applica più nell’ordinamento giuridico italiano.

(Giudizio in via incidentale→ dal punto di vista processuale, la

sospensione del giudizio diventa un incidente, un intoppo nel percorso

processuale del giudizio. La ripresa del processo dura fino alla sentenza

della Corte). Vi è un segreto d’ufficio all’interno della Corte, la Comunità

non può conoscere la posizione dei giudici durante un giudizio.

L’articolo 2 invece segnala una seconda via per arrivare in Corte

Costituzionale, consente ad una qualsiasi Regione (anche le Province di

Trento e Bolzano) di impugnare direttamente in Corte Costituzionale una

legge statale. La Regione può legittimamente impugnare la legge di un

altra Regione e anche o Stato può impugnare leggi regionali in corte

costituzionale per motivi di legittimità costituzionale. Questi motivi

riguardano soprattutto l’ar

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Publisher
A.A. 2020-2021
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gigi1023 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Malo Maurizio.