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GOVERNO
Articolo 95→ rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell’organizzazione
dei Ministri e la costituzione dei Ministeri. La legislazione ordinaria in
vigore che da attuazione all’ultimo comma dell’articolo 95 è costituita dalla
Legge n 400 del 1988 e dal Decreto legislativo 300 del 1999 ( riguarda
l’organizzazione dei Ministeri e del Governo).
Queste due leggi stabiliscono l'organizzazione e le funzioni dei Ministri e
del Governo. Secondo le norme vigenti, vi è la possibilità di nominare
incarichi speciali, di reggenza ad interim. Il ministro senza portafoglio è
una figura che può esserci, in quanto determinata dalla legge, sono dei
ministri che non sono a capo di un ministero. Questi ministri vanno
nominati in relazione alle esigenze disciplinate nell’articolo 9. Il fine di
questo incarico è quello di delegare stabilmente delle funzioni che
altrimenti incomberebbe al Presidente del Consiglio (per esempio i
rapporti del Governo con il Parlamento, rapporti con le Regioni, con l’UE).
Delle figure che completano la compagine politica sono i Sottosegretari di
Stato, collaboratori, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, nominati dal Presidente del Consiglio in accordo con il
Ministro con il quale il Sottosegretario andarà a collaborare. Per prassi il
Ministro e il Sottosegretario fanno parte di due partiti di maggioranza
diversi. Oltre agli aspetti organizzativi disciplinati dalla 400, vi sono aspetti
che riguardano le funzioni, il Governo non ha solo funzione amministrativa
ma anche legislativa, ulteriori disposizioni che completano il quadro
procedurale del potere legislativo del Governo.
Oltre alle figure legislative statali vi sono figure normative subordinate al
livello della legislazione ordinaria, queste figure sono i Regolamenti (art
17), elaborati ed approvati dal Governo. I regolamenti sono emanati dal
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. I Regolamenti sono fonti subordinate volti a dare attuazione a
discipline legislative, i regolamenti non possono tradire la disciplina
legislativa della materia ma devono completare il quadro normativo di tale
disciplina. Oltre al regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, vi
possono essere regolamenti approvati dal singolo ministro( comma 3
articolo 17) quando però la legge di riferimento lo prevede
espressamente.
Sono previsti dalla legge anche Regolamenti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ossia i DPCM.
02.11.2020
DM E DPCM (fonti normative subordinate)
La legge 400 disciplina il potere regolamentare statale. La Costituzione
non indica le singole tipologie di fonti normative subordinate alle fonti
legislative: le norme sulle fonti “regolamentari” sono affidate alla
Legislazione ordinaria (Legge 400 del 1988 che affida il potere
regolamentare di esecuzione ed integrazione della legislazione ordinaria
al Governo)
Il comma del 3 dell’articolo 17 consente anche regolamenti, che non sono
approvati dal Consiglio dei MInistri, ma dal singolo ministro. L’emanazione
dell’atto in questo caso è del ministro stesso e non del Presidente della
Repubblica ( come disciplinato dal comma 1 dell’art 17). Per l’esercizio
del potere legislativo del ministro, oltre alla legittimazione generale
contenuta nel comma 3, è necessaria anche una legge specifica che
conferisce il potere regolamentare al singolo ministro.
Se la legge lo prevede anche il Presidente del Consiglio dei Ministri è
legittimato ad emanare il proprio regolamento, ossia il DPCM.
I DM e i DPCM sono legittimati dal comma 3 dell’articolo 17 ma è
necessaria anche una legge che espressamente conferisce il potere
normativo regolamentare al singolo ministro o al Presidente del Consiglio.
Il decreto legge trova immediata applicazione, entrata in vigore ma deve
anche essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (visti gli
articoli 77 e 87→ legittima i decreti legge del Governo).
I DPCM (emanati nel periodo di emergenza sanitaria) sono regolati e
legittimati dall’articolo 2 del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19,
convertito in legge dal Parlamento.
Il regolamento del singolo ministro rimane in vigore in modo stabile, il
procedimento del DPCM è molto veloce: non vi è una discussione in
Consiglio dei Ministri, l’emanazione del regolamento da parte del
Presidente della Repubblica e la discussione in Parlamento, volta a
confermare o meno la disciplina del Governo. Con il DPCM vi è un
intervento normativo più immediato rispetto ai Decreti legge.
04.11.2020
La fonte legislativa che disciplina i Misteri è il decreto legislativo delegato
n 300 del 1999. Anche se la Costituzione non lo prevede, nel corso delle
produzione del decreto legislativo delegato, il governo si reca in
Parlamento (nelle commissioni) al fine di esporre l’unità legislativa che sta
per approvare. Il Governo elabora ed adotta il testo senza seguire
necessariamente i pareri espressi dal Parlamento e dalle Commissioni,
dopo l'emanazione del Presidente della Repubblica il decreto legislativo
entra stabilmente in vigore stabilmente come atto avente forza di legge
senza la legge di conversione da parte del Parlamento. Non vi è dunque
un eventuale riscrittura del Parlamento.
La legge di delegazione del Parlamento per l’attuazione di questo decreto
legislativo è la legge n 59 del 1997, con cui il Parlamento delega al
governo il potere legislativo per la disciplina di più aspetti, ossia la
disciplina per il conferimento di funzioni alle Regioni, per la riforma della
pubblica amministrazione (statale), e infine una delega per la
semplificazione amministrativa statale.
L’articolo 11 legittimò il governo ad adottare il decreto delegato n. 300: per
attuare una grande riforma dell’insieme dei ministeri creando una
disciplina organica unitaria e diminuendo le strutture ministeriali. Fu la
prima volta che si elaborò un’unica ampia legge della disciplina unificata
dei ministeri (prima ogni Ministero aveva la propria legge).
Il decreto legislativo n 300 è stato modificato da leggi successive.
Secondo questa legge vi sono ministeri più importanti dal punto di vista
istituzionale, come il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’ Interno
che si occupa dell’ordine pubblico, che sovrintende la polizia di Stato.
Il terzo ministero indicato dalla Legge è il Ministero della Giustizia, (la
giustizia è autonoma dall’indirizzo politico) i compiti del ministero della
Giustizia non possono interferire con l’operato della Magistratura ma i
compiti di tale ministero riguardano l’apparato organizzativo (ad es. i
Palazzi di Giustizia) che deve essere più efficiente possibile per favorire
l’operato della Magistratura.
Con questa legge vi fu una fusione di alcuni Ministeri come ad esempio il
Ministero dell’economia e delle finanze pubbliche, i quali poteri troveranno
una riduzione dopo l'entrata dell’Italia nel sistema monetario europeo
(prima vi era il Ministero del Tesoro, ora la competenza monetaria è
europea).
Vi sono ministeri di nuova creazione come il Ministero dell’ambiente e per
i beni e le attività culturale (prima controllate dal Ministero dell’Istruzione).
09.11.2020
LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale è disciplinata dagli ultimi articoli della
Costituzione, nell’art.137 la Costituzione rinvia delle norme necessarie per
la costituzione della Corte alla legislazione ordinaria. La Corte è formata
da 15 giudici, nominati, secondo l’articolo 135 tra i Magistrati di
magistrature superiore, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati dopo 20 anni di esercizio. La carica dura 9 anni e i
componenti non possono essere rieletti
Il loro compito viene disciplinato dall’articolo 134: la Corte giudica sulle
controversie sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. La
Corte ha il potere di eliminare leggi in vigore approvate da organi
legittimati a farlo, in caso in cui una legge sia in contrasto le norme
costituzionali. Questo è il potere giurisdizionale più alto.
La Corte, oltre ad avere questo compito, può giudicare sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica nell’esercizio dei suoi
compiti (art 134).
La legge Costituzionale n 1 del 9 febbraio 1948 disciplina norme sui
giudizi di legittimità costituzionale e garanzie sull’indipendenza della
Corte.
Questa legge venne approvata dall’Assemblea Costituente (non si può
applicare l’articolo 128) poiché le prime elezioni repubblicane si tennero
nell’aprile 1948. Secondo la disposizione dell’articolo 1 non ci può essere
alcun ricorso diretto dei cittadini di fronte alla Corte Costituzionale: un
giudice si può appellare alla Corte Costituzionale se il giudice crede che
una legge sia incostituzionale rispetto ad un’altra norma. La Corte giudica
se le giunge una questione da un processo in corso. (la sentenza della
Corte è rilevante per tutti).
Non vi può essere un ricorso diretto per ogni cittadino in Corte
Costituzionale, secondo la Legge Costituzionale n 1 del 1949.
Nell’articolo 1 si prevede un accesso alla Corte attraverso il filtro di un
qualsiasi giudice di un processo in corso, il giudice deve applicare la
legge, se il giudice che deve risolvere la controversia con una sentenza
definitiva ritiene che la norma che sta per applicare sia anticostituzionale
questo giudice ha il dovere di sospendere il giudizio e rinviare la
questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale. Se la corte decide
per l’incostituzionalità della norma, la sentenza della Corte è efficace per
tutta la comunità, e non si applica più nell’ordinamento giuridico italiano.
(Giudizio in via incidentale→ dal punto di vista processuale, la
sospensione del giudizio diventa un incidente, un intoppo nel percorso
processuale del giudizio. La ripresa del processo dura fino alla sentenza
della Corte). Vi è un segreto d’ufficio all’interno della Corte, la Comunità
non può conoscere la posizione dei giudici durante un giudizio.
L’articolo 2 invece segnala una seconda via per arrivare in Corte
Costituzionale, consente ad una qualsiasi Regione (anche le Province di
Trento e Bolzano) di impugnare direttamente in Corte Costituzionale una
legge statale. La Regione può legittimamente impugnare la legge di un
altra Regione e anche o Stato può impugnare leggi regionali in corte
costituzionale per motivi di legittimità costituzionale. Questi motivi
riguardano soprattutto l’ar