Diritto pubblico
Il rapporto tra autorità e libertà
Qual è il rapporto tra autorità e libertà? Cosa vuol dire?
Rapporti tra chi esercita il potere e chi in qualche modo lo subisce o è destinatario del potere pubblico. Tra organi pubblici che esercitano il potere e cittadini, che ne usufruiscono o patiscono le forme di esercizio del potere. Questa è la forma di Stato. Accanto a questo tipo di rapporto, ci sarà una versione più orizzontale del potere. La verticale è il rapporto tra cittadini e poteri costituzionali. La orizzontale è il rapporto tra organi di poteri, tra poteri istituzionali, tra i vari organi che esercitano il potere pubblico.
Gli organi dello stato
Quali sono gli organi dello stato? Concetti di forma di governo. Una volta capiti i concetti generali bisogna capire che tipo di forma di stato e di governo caratterizza l’Italia e come si è arrivati a questo punto.
Il presidente della Repubblica
Da cosa bisognerebbe cominciare? Dal presidente della Repubblica? Ma è veramente un potere neutro, un elemento esterno alle dinamiche di indirizzo politico o cerca di colmare delle inerzie e dei vuoti che al momento della costituzione redatta non erano esistenti.
Il governo e il parlamento
Si parlerà del governo, per prima. Poi del parlamento. Queste due insieme formano una forma di governo parlamentare. Perché parlamentare? Si basa su un rapporto di fiducia tra il governo e il parlamento in cui rimane come elemento fondante dell’assetto costituzionale il parlamento. Oggi viene sempre più spogliato dei suoi poteri, ma perché? Non c’è maggioranza. Viene a mancare la fiducia tra parlamento e governo.
Il bicameralismo
Ma prima di queste bisogna guardare il meccanismo di adozione legislativa che fa sì che il bicameralismo (due camere con le medesime identiche funzioni e per approvare una legge è necessaria l’approvazione tra camera dei deputati e senato).
La riforma costituzionale di Renzi
Qual è l’idea alla base della riforma costituzionale di Renzi? Superare il bicameralismo classico, ovvero attribuire solo alla camera dei deputati la funzione legislativa e al senato la funzione di controllo. Che effetto concreto ha? Rallenta, ma il governo si appropria attraverso l’esercizio di potere che gli conferisce la costituzione. Ci vuole una situazione di straordinaria necessità ed urgenza.
Le fonti di produzione legislativa
La seconda parte del corso sarà costituita dalle fonti di produzione legislativa italiane e europee. È impossibile oggi capire l’assetto italiano senza capire qual è l’influenza dell’Unione Europea, soprattutto legislativa. Ma per poterlo capire bisogna capire quali leggi possono essere adottate con l’Unione Europea, come si adottano e gli impatti.
La corte costituzionale
Una volta viste le fonti e il concetto di referendum, si guarderà a due profili fondamentali: la corte costituzionale oggi in Italia; la corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge elettorale al momento vigente (porcellum). C’è una questione di illegittimità costituzionale per quanto riguarda il parlamento vigente secondo quella legge che sta diventando costituzionale. Ma che tipo di costituzionalità ha? La corte costituzionale ha specificato che anche se c’è stato l’annullamento della legge elettorale, questo non travolge il parlamento. Vedremo che dal centro sinistra al centro destra vengono confuse le idee su questo aspetto.
La costituzione economica in Italia
La costituzione economica in Italia: ci sono previsioni della nostra costituzione che hanno un carattere economico. Il lavoro: l’articolo 4, l’articolo 36. Articolo 81 costituzione: fa riferimento alla legge di bilancio. Articolo 42: la proprietà. Articolo 41: iniziativa economica che deve garantire utilità sociale e dignità del lavoratore. In uno stato liberale l’iniziativa economica è assoluta, la libertà è tutela in maniera assoluta. Se ci sono dei limiti, allora si è fatto un passo indietro. L’interesse individuale del proprietario è bilanciato con quello della comunità. Stato di tipo sociale o democrazia pluralista, come chiamata sul libro.
Norma e ordinamento giuridico
Norma e ordinamento giuridico: l’esigenza basilare è quella di disciplinare qualcosa che è ancora non disciplinato da regole sociali. La regolazione dei rapporti tra i componenti di una società. Già dai tempi risalenti si è posta l’esigenza di una regolazione del non regolato, di una normazione di quello che era anormato. Perché? L’esigenza era quella di evitare che la legge del più forte o la legge della giungla potesse creare una selezione darwiniana della nostra società, che è stato un elemento caratterizzante di molti millenni della storia umana. Ci sono comportamenti che possono essere socialmente pericolosi e che possono causare delle eliminazioni fisiche di componenti della nostra società.
Ci sono delle questioni relative a come i beni o i servizi della comunità debbano essere allocate all’interno o esterno della società stessa. Chi decide cosa e secondo quali meccanismi?
Cercare di evitare la legge dell’abuso, tramite la previsione di regole di condotta che servono anche alla organizzazione interna dell’apparato pubblico. Quando si afferma un potere pubblico si afferma anche l’esigenza di una regolazione interna dell’apparato pubblico a cura del diritto. Ma se questo è vero, cosa ci insegnano i manuali più classici? Quali sono i caratteri che differenziano una norma giuridica da una norma più sociale?
La norma giuridica: caratteri differenziali
La norma giuridica si caratterizza per:
- Astrattezza: avere come oggetto fattispecie astratte. Deve essere in grado di potersi applicare a più fattispecie che realizzano quel modello.
- Generalità: norma di carattere generale, non specifica.
- Esteriorità: deve essere in grado di essere trasmessa all’esterno rispetto a quello che è il suo contenuto. Deve avere la capacità di essere esteriorizzata e essere contenuta da una pluralità di soggetti.
- Novità: avere la caratteristica di innovare rispetto all’esistente.
- Imperatività: si presume l’obbedienza da parte dei destinatari. Ha carattere imperativo di una norma che deve essere adempiuto. L’obbligo da parte dei destinatari di doverne rispettare il contenuto.
La pluralità degli ordinamenti
Che cos’è l’ordinamento giuridico? Un ambiente creato da una pluralità di soggetti che si attribuiscono determinate regole volte alla previsione e regolazione di comportamenti e meccanismi inter soggettivi. C’è una pluralità di soggetti che si sentono legati insieme da una rete normativa che ha come obiettivo quello di evitare abusi. Potrebbe anche essere una parrocchia, una comunità di recupero, perché abbiamo una pluralità di soggetti con determinate regole.
Qual è la caratteristica dell’ordinamento giuridico rispetto ad altri ordinamenti sociali? Come si differenziano:
- Natura del vincolo: questi soggetti stanno insieme per un vincolo necessario o volontario. A seconda di questo ci sono diversi ordinamenti.
- Rapporto con il territorio: ci possono essere ordinamenti con base territoriali e ordinamenti che non ce li hanno. Basta pensare a comuni, province e regione. Questi hanno una base territoriale che invece una fondazione o un’associazione senza fine di lucro non ha, pur essendo un ordinamento di cui abbiamo parlato.
- Fini perseguiti: generali o particolari. L’ordinamento giuridico statale si caratterizza per il perseguimento di fini generali.
- Rapporti con altri ordinamenti: ci può essere una relazione di interdipendenza assoluta. Esempio: Italia e Canada. O ci potrebbe essere all’opposto un rapporto derivato, cioè stato unitario e regioni. Ovviamente le regioni sono un prodotto che ha come fonte originaria quello dello stato. Qual è il rapporto tra unione europea e singoli stati? Non sono del tutto disconnessi, ma non sono nemmeno vincolati come il rapporto tra stato e regione. Perché? Non è un ordinamento federale in senso stretto.
Il trattato di Roma e la Comunità Economica Europea
Bisogna capire che tipo di ordinamento giuridico si è creato nel 1957 col trattato di Roma che ha visto la nascita della Comunità Economica Europea, che nasceva per delle esigenze economiche prettamente. La creazione di un mercato unico europeo, ma prima ancora che economico era un carattere politico. 1952: comunità economica del carbone e dell’acciaio. Per quale motivo? Il giacimento diventa uno strumento per far sì che la Germania potesse essere ricoinvolta all’interno di una politica europea. Il fatto di mettere in comune con la Francia, un paese vincitore, voleva dire ricoinvolgerla in un progetto europeo. Il processo è riuscire a coinvolgere il grande sconfitto all’interno di un percorso comune.
Lo stato, carattere e genesi
Lo stato è un ordinamento:
- Sovrano
- Base territoriale
- Necessario: il vincolo non è eliminabile attraverso certe manifestazioni.
- A fini generali
Quando nasce questo tipo di ordinamento giuridico statuale come lo conosciamo? Da un punto di vista storico, quando ne possiamo parlare?
Nascita degli stati nazionali
Nascita degli stati nazionali: La Pace di Westfalia del 1648. Questa ha a che fare con la fine della pace dei 30 anni, che si è avuta tra le forze dell’impero: Austria con Spagna e nuovi stati nazionali Francia, Svezia e Olanda. Si segna la definitiva decadenza dell’impero e si fa emergere la nascita dello stato, come elemento differenziante dall’impero, come autonomia concettuale indipendente. Lo stato si contrappone all’impero e fa emergere un nuovo assetto politico in Europa. Ovviamente è un processo lungo, che pone le basi nel 1400/1500. Abbiamo dei fattori che cominciano a far venire meno quell’assetto feudale, che era caratterizzato dalla mancanza di un potere pubblico, rapporto individuale tra signore feudale e vassallo. Rapporti di carattere interindividuale, ci sono obblighi del vassallo nei confronti del signori che fanno sì che quel dato ambiente possa dare le sue regole.
Poi avviene una dispersione del potere, perché si ha? Una volta che il rapporto tra il signore feudale e il vassallo non è più diretto ci sono una serie di filtri e di elementi ulteriori che fanno sì che quel rapporto diretto diventi di carattere indiretto. Si fondano delle comunità autonome di vario tipo. Un soggetto può appartenere a più comunità, così un soggetto risponde a diversi tipi di regole. Dispersione, problematicizzazione del potere e perdita del potere individuale. Se poi ci si aggiunge lo scisma di carattere religioso, siamo fine del 400 e 500 per la riforma protestante, si arriva allo scoppio della guerra dei trent’anni con diversi problemi. C’erano i germi della decadenza che venne amplificato con la guerra. Questo è il processo di crisi del potere dell’assetto feudale che porta alla nascita dello stato, così come lo conosciamo.
Lo stato, gli elementi costitutivi
Qual è un elemento caratterizzante dello stato che non si ritrova in tutti gli ordinamenti? L’imperatività, la dimensione territoriale, il fatto di essere indipendente e non derivante. Si è anche detto che se questo è vero in teoria, guardare agli elementi caratteristici dello stato così come si presentavano nella scorsa parte del secolo scorso non ha senso, perché queste 3 caratteristiche hanno in realtà subito una torsione negli ultimi decenni, quasi una crisi.
Emergono elementi che vanno a creare degli elementi in questi oggetti, la dimensione sovranazionale, globale, sia di natura giuridica, economica o finanziaria e tecnologica. Tre nuovi elementi che vanno presi in considerazione.
Sovranità e articolo 1 della Costituzione
Sono elementi costitutivi dello stato:
- Sovranità: a chi spetta? Chi la detiene? Articolo 1 costituzione: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti e nelle proprietà proprie della costituzione. Si è detto che la sovranità ha come fonte primaria il popolo. Ma chi è il popolo? Cosa caratterizza l’insieme popolo? Tutti i soggetti che godono della cittadinanza di un determinato paese, che possono esercitare diritti. Quali? Diritto che caratterizza il cittadino dal non cittadino. Es diritti politici: la possibilità di votare e di esser votato. Diritto di chi è cittadino. Comunque anche il non cittadino gode di alcuni diritti, come il diritto di salute. Questo fa parte di un’altra dimensione giuridica: il diritto sociale.
Quindi, secondo l’articolo 1, la sovranità è del popolo. 1946: scelta della repubblica e si sono scelti i 75 che avrebbero redatto la costituzione, che entra in vigore il 1 gennaio 48. Ma il problema rimane: quale erano le opzioni? La sovranità appartiene al popolo ma è una proiezione dello stato, come titolare della sovranità. Oggettivizzazione del concetto di sovranità. Perché i giuristi tedeschi hanno puntualizzato questo? La scelta di oggettivizzare è una scelta che cerca di marginalizzare gli interessi individuali. Abbiamo visto che gli assetti feudali si caratterizza dalla presenza di interessi individuali, manca il fine generale che caratterizza lo stato. Oggettivizzare: separazione da interessi individuali.
Un’obiezione a questa possibilità è che ci potrebbe essere un abuso dello stato ad emanare questa possibilità. È rischioso attribuire allo stato la sovranità, perché dipende da come si esercitano le funzioni pubbliche. Se queste vengono svolte per l’interesse pubblico, ci sono vantaggi. Ma se l’interesse pubblico è esercitato in maniera distorta, si perseguirebbero interessi diversi da quelli del bene pubblico. Ad esempio i tentativi alla base della forme di stato di tipo totalitario. Questi non fanno altro che sublimare la concezione di stato, ma poi finalizzarlo alle esigenze di un singolo individuo.
La seconda alternativa? La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Questo è alla base della forma di diritto liberale. 1898: viene affidata la sovranità ad un concetto astratto, ma allo stesso tempo concreto: la nazione. Secondo Russou la sovranità dovrebbe appartenere al concetto di nazione. Cosa sta dietro al concetto di nazione? Un modello di valori condivisi. Come esemplificarla? Come evitare che ci sia un abuso? Pensate alla rivoluzione francese. Si pensi ai valori e come si è arrivati attraverso anche il periodo di terrore a una torsione del movimento originario. Ha poi rappresentato valori diversi. Allora si è detto il popolo è la garanzia, perché la sovranità è esercitata in maniera funzionale agli interessi collettivi. Per definizione il popolo, chi vota, chi ha il diritto ad essere considerato tale, rappresenta la società e gli interessi collettivi.
La democrazia diretta e il rischio di populismo
Ma qual è la prima obiezione che potrebbe esser fatta? Questo significa affidarsi ad un tipo di democrazia diretta. Modello di democrazia in cui non c’è un filtro, che in Italia è il parlamento. Il rischio è che dal popolo si passi al populismo, reazioni di pancia che porta alla rinuncia di diritti e rinunciare a dei diritti su cui si fonda la sovranità. Pensare alla manipolazione del consenso popolare dal nazismo e razzismo. Anche oggi delle figure politiche vogliono colpire in maniera emotiva determinate fasce della popolazione per ottenere dei risultati. Ci saranno dei referendum, ma solo in particolari casi.
Lo statuto albertino e la costituzione flessibile
Il secondo elemento di cautela: lo statuto albertino: il parlamento era esclusivo sovrano. Qualsiasi legge successiva aveva la possibilità di classificare leggi precedenti. Non c’erano limiti alle possibilità del parlamento. Costituzione flessibile: non c’è una norma superiore alla legge. La legge è in rango più elevato nella gerarchia delle fonti. Qualsiasi legge successiva può modificare la precedente. Oggi non potrebbe succedere, perché siamo in un regime di costituzione rigida, ci sono limiti alle modifiche che può operare una legge. Può essere variata soltanto con un processo di revisione costituzionale di carattere aggravato: la procedura è diversa rispetto a quella che caratterizza la costituzione di una legge. In cosa consiste l’aggravamento? Quorum e doppia deliberazione. Ma l’importante è capire che l’aggravamento è di carattere procedurale, incide sulla procedura. Ma se una legge non è in grado di modificare la costituzione, che fine farà questa legge? Se una legge è in contrasto con la costituzione non ce la fa, ma qual è la modalità? Che destino avrà?
La corte costituzionale e il rispetto della costituzione
Entra in campo un protagonista del modello del diritto pubblico in Italia: la corte costituzionale. Questa ha il compito di sorvegliare il rispetto della costituzione. Qual è la missione? Valutare se una legge, adottata dal parlamento, si scontri con la costituzione. Se si scontra, avendo esclusa che possa modificarla, sarà annullata (il parlamento abroga, la corte costituzionale annulla).
L'integrazione dell'Unione Europea
Cosa succede a partire dalla scorsa metà dello scorso secolo? Basi per un processo di integrazione dell’Unione Europea. 1957: Trattato di Roma. Articolo 11 costituzione: l’Italia consente a condizioni di parità con gli altri stati, le limitazioni di sovranità necessarie che possa vivere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Prima obiezione? Limitazione di sovranità e l’articolo è stato redatto nel 46. Che ordinamento stava per nascere in quel momento? Le Nazioni Unite. In quel momento a San Francisco si pensava di fare lo statuto delle nazioni unite. Si fa riferimento al primo tipo di limitazione di sovranità, che non è più assoluta da parte dello stato italiano. Ci sono delle nuove forme di carattere globale, nazioni unite, a cui ci saranno dei processi di carattere europeo che limitano.
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