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DIRITTO PUBBLICO – Prof. Pietro Milazzo

Lezione 1, introduzione

Definizione di diritto.

Il diritto in senso oggettivo è il complesso di norme giuridiche che ordinano la vita di una

collettività in un determinato momento storico. Le norme giuridche possono determinare sia

situazione di vantaggio (diritto in senso oggettivo) che situazioni di svantaggio (obblighi).

Le caratteristiche delle norme giuridiche sono :

1. Generalità : le norme giuridiche si rivolgono alla collettività e non al singolo

2. Astrattezza : la norma giuridica non può essere applicata ad un caso concreto ma

ipotizza dei fatti

3. Obbligatorietà : le norme giuridiche devono essere obbligatoriamente osservate

altrimenti si incorre in una sanazione

Definizione di diritto costituzionale.

E’ un ramo del diritto pubblico e comprende le norme istituzionali fondamentali.

Oggetto del diritto costituzionale sono:

- Fonti di diritto

- Forma di governo e stato

- Libertà e diritti costituzionali

- Giustizia costituzionale

Definizione Costituzione.

Parleremo di costituzione formale, anche detto costituzione positiva e poi abbiamo la

costituzione sostanziale detta anche costituzione ideale, le differenze fra loro sono :

- Costituzione formale/positiva

È la legge fondamentale dello Stato, che disciplina:

1. L’organizzazione e i limiti del potere sovrano

2. Distribuzione dei poteri

3. Regole per l’esercizio dei poteri

Nota bene ! ogni stato ha una sua costituzione

- Costituzione sostanziale/ideale

Sono le norme che disciplinano una determinata società

Lezione 2, caratteristiche dello Stato

Cosa distingue uno stato dagli altri ordinamenti giuridici (complesso di norme)?

Per capire cos’è uno Stato, occorre differenziarlo dagli altri ordinamenti giuridici (esempio:

associazione, società ecc.)

Cosa ha di differente lo Stato dagli altri ordinamenti giuridici?

Due caratteristiche essenzialmente, che hanno solamente gli Stati e non hanno gli altri

soggetti.

1. Superiorem non recognoscens:

lo Stato non riconosce al soggetto niente gerarchicamente sopra ordinato rispetto allo

Stato stesso, ovvero lo stato non riconosce nulla di superiore a sé. Non trova in

nessun altro soggetto la propria fondazione, quindi è auto-fondante e non relativo (

potere superiorem non recognoscens)

2. Monopolista del potere giuridico – politico:

l’uso legittimo della forza e la produzione del diritto sono esclusive dello Stato, infatti

solo lo Stato può produrre il diritto ed è legittimato ad usare la forza per farlo

rispettare.

Elementi costitutivi dello Stato

Oltre a queste caratteristiche tipiche dello Stato rispetto ad altri ordinamenti giuridici, hanno

anche altre tre caratteristiche contestuali (cioè devono averle tutte e tre per essere definiti

Stati):

1. Popolo

Il popolo viene inteso come l’insieme delle persone che hanno la cittadinanza di un certo

Stato, che cioè possiedono uno Status, una situazione soggettiva di legame giuridico

particolare con un certo Stato. Che si chiama: Cittadinanza.

La cittadinanza è un legame giuridico speciale che lega una persona a uno o più Stati, ed è

un rapporto giuridico – politico che accomuna tutti coloro che sono cittadini di uno Stato.

2. Territorio

Il territorio occorre poiché lo Stato esercita il suo potere all’interno del proprio territorio. Il

territorio è lo spazio nel quale lo Stato esercita il proprio potere.

3. Governo

Organizzazione dei centri di potere, grazie al quale lo Stato esercita la propria sovranità

sul popolo e sul territorio.

Definizione di sovranità.

La sovranità può essere definita in due modi :

In una sua versante interna allo Stato e in una sua versante esterna allo Stato:

1. Interna : la sovranità la si può definire come “potere supremo di comando”, cioè

possibilità di esercitare il potere supremo di comando in un determinato territorio.

2. Esterna : (punto di vista internazionale, quindi esterno) la sovranità intesa come

“indipendenza rispetto ad ogni altro Stato”, dal punto di vista internazionale ogni

Stato è uguale ad un altro, a prescindere che si tratti di Stati grandi o piccoli, potenti

o deboli.

Lo Stato si pone sul piano internazionale in posizione di parità con gli altri Stati e ha il

potere di determinare liberamente la propria politica estera.

Nota bene !

Dal punto di vista interno : La sovranità ha dei limiti delineati dalla Costituzione, ha un

potere limitato dalla Costituzione.

La sovranità interna può essere limitata dalla costituzione rigida.

Infatti, l’Art. 1 della Cost. comma 2 dice appunto, che “la sovranità appartiene al popolo che

la esercita nelle forme e nei modi previste dalla Costituzione”.

Questo limite, in particolar modo per gli Stati che hanno una Costituzione Rigida (come

l’Italia).

Le costituzioni rigide non possono essere modificate da Leggi Ordinarie. (La Cost. è al di

sopra della Legge).

Le costituzioni rigide possono essere modificate, ma si possono modificare soltanto

mediante procedimenti aggravati, più complessi, più articolati, più difficili rispetto al

procedimento legislativo normale, ed entro i limiti stabiliti dalla stessa Costituzione.

L’articolo 138 della Costituzione spiega il procedimento aggravato per modificare la

Costituzione.(Esempio: non basta approvare la legge una volta, bisogna approvarla quattro

volte: due volte la Camera e due volte il Senato, a maggioranza molto più alta rispetto al

normale: assoluta o 2/3 e inoltre, con la possibilità di Referendum confermativo)

L’articolo 139 della Costituzione spiega che la forma Repubblicana non può essere oggetto

di revisione Costituzionale. Il che vuol dire che non si può rintrodurre la Monarchia.

Attenzione !

Infine, perché una Costituzione sia rigida, occorre che essa stessa preveda uno

strumento che garantisca quanto detto, soprattutto che garantisca che le Leggi

Ordinarie non violino la Costituzione.

In italia fino al ’48 vigeva lo Statuto Albertino (costituzione flessibile).

Dal punto di vista esterno: La sovranità può essere limitata dalle organizzazioni

internazionali (Onu e consiglio d’europa) oppure dalle organizzazioni sovranazionali

(Unione europea).

Distinzione tra organizzazioni internazionali e organizzazione sovranazionali:

tutte le volte che uno, due o più Stati si mettono “d’accordo” per svolgere insieme delle

attività, allora stiamo parlando di un’organizzazione internazionale, esempio l’Onu.

Le organizzazioni sovranazionali hanno una caratteristica diversa, quando vengono

costituite, gli Stati che ne fanno parte attribuisco all’organizzazione stessa una quota della

propria sovranità, cioè rinunciano a un pezzetto della propria sovranità, limitano

volontariamente la propria sovranità, esempio l’Unione Europea (28 stati membri); perché i

paesi che aderiscono all’UE, rinunciano a una parte della propria sovranità.

Differenza tra popolazione, popolo, nazione e territorio

Popolazione = La parola Popolo( insieme di individui che hanno la cittadinanza) deve essere

distinta dal concetto di Popolazione e ancor maggiormente dal concetto di Nazione. Sono tre

cose giuridicamente diverse.

La popolazione è l’insieme degli individui che abitano in un certo territorio, a

prescindere che siano cittadini oppure no.

Al tempo stesso vi possono essere soggetti che appartengono al popolo italiano ma non

risiedono sul territorio italiano.

Nazione = per Nazione si intende un qualcosa che non è tecnicamente giuridico, il nostro

ordinamento giuridico parla di Nazione solamente due volte.

Riguarda un complesso di individui che sono accomunati da qualcos’altro, qualcosa di non

giuridico ma culturale. Un sentimento di appartenenza a un gruppo.

Insieme di individui accomunati da un sentimento di appartenenza a un gruppo per

comunanza di lingua, cultura, religione, usi e tradizione.

Territorio = Criterio di delimitazione della competenza di ciascun ordinamento statale

e quindi della sovranità dello stesso.

La partecipazione dell’Italia all’ Unione Europea incide anche sulla efficacia concreta della

sovranità sul territorio. Anche la globalizzazione dell’economia incide sulla effettiva capacità

degli stati di esercitare un comando concreto sul proprio territorio.

Governo (Organizzazione dello Stato) = Agli stati, in quanto tali, si riconoscono: personalità

giuridica e capacità di agire.

- Personalità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi.

- Capacità di agire: possibilità di produrre modificazioni nell’ordinamento giuridico.

Lo Stato esercita la propria capacità di agire attraverso i propri organi

Teoria Organica: Nella teoria organica, l’organo è la persona o gruppo di persone, che

agisce/agiscono per lo Stato.

Come si costruiscono i rapporti tra lo Stato e le persone che agiscono in nome e nell’interesse

dello Stato?

Organo dello Stato è la persona (o l’insieme di persone) che agisce per esso. (esempio:

professore/docente) Tra Stato e organo si instaura un “rapporto organico”, ovvero :

• vi è un solo soggetto (lo Stato) del quale l’organo è una parte

• (ma) gli atti compiuti dall’organo sono imputati direttamente allo Stato

Differenza rispetto alla rappresentanza:

• Un soggetto (il rappresentante) agisce per un altro soggetto (il rappresentato) imputando ad

esso gli effetti dei suoi atti.

Bisogna fare una distinzione tra: Organi e Uffici

Organi: all’interno degli organi ci sono gli uffici. Categoria di uffici abilitata a compiere atti

giuridici imputati direttamente alla persona giuridica.

Uffici: unità elementare nella quale si articola la struttura organizzativa della persona

giuridica.

Abbiamo diversi tipi di organi:

Organi Individuali = l’organo coincide con la persona. Esempio: Presidente della Repubblica.

L’organo è una persona fisica e anche un organo dello Stato.

Organi Collegiali = Organi composti da più persone. Esempio: corte costituzionale,

commissione di laurea, ecc.

Organi Complessi = Esempio: il Governo, perché è composto dal consiglio dei ministri, dai

ministri e il presidente del consiglio dei ministri. Quindi, è un organo composto da altri

organi.

Un’altra categorizzazione che si può fare è quella degli Organi Centrali e Organi Periferici.

Organi centrali = Sono quelli che operano in maniera unitaria e che hanno una competenza

unica per tutto il territorio. Esempio: Ministeri.

Organi periferici: Sono quelli che operano soltanto in una parte del territorio nazionale e che

quindi esercitano la loro competenza solo per quel territorio. Esempio: Prefetture, Questure.

Organi Costituzionali = Organi che esercitano le funzioni fondamentali dello Stato, i

cosiddetti poteri. Essi sono: il Presidente della Repubblica (appartiene un po a tutti i poteri) ,

il Parlamento (organo legislativo), il Governo (organo esecutivo), la Magistratura (organo

giudiziario) e la Corte Costituzionale (organo essenziale).

Questi organi costituzionali hanno 4 caratteristiche:

1 – Necessari: ci devono essere. Non potrebbe non esserci uno di questi organi.

2 – Indefettibili: non possono essere sostituiti da un altro organo costituzionale, comporta

anche un’altra caratteristica, ovvero, della continuità. Devono esserci sempre, devono essere

continui. Non può esserci un momento dove un organo non può operare.

3 – Gli organi costituzionali sono previsti e disciplinati dalla costituzione.

4 – Gli organi sono in posizione di parità e indipendenza tra loro.

Nessun organo costituzionale è gerarchicamente sovraordinato all’altro.

Nessun organo costituzionale può prevalere sull’altro.

Da distinguere agli organi Costituzionali, vi sono gli organi di rilievo Costituzionale:

Organi previsti dalla Costituzione, ma privi delle caratteristiche degli organi costituzionali.

Svolgono funzioni molto importanti ma non le funzioni centrali dello Stato Costituzionale.

Quelli più importanti sono:

- Consiglio di Stato; (Organo di consulenza, giuridico – amministrativa)

- Corte dei Conti; (Organo di consulenza, giuridico – amministrativa)

- Consiglio superiore della Magistratura. (Organo che garantisce la magistratura rispetto agli

altri poteri)

Vi sono anche altre due organi: consiglio supremo di difesa e consiglio nazionale

dell’economia del lavoro.

Lezione 3, Forma di Stato e Forma di Governo

Due forme diverse ma correlate tra loro.

Forma di Stato : la forma di Stato è un concetto giuridico, filosofico, storico, sociale.

La si può intendere in due modi diversi:

1 – La forma di Stato descrive il rapporto che si crea tra gli elementi costitutivi dello Stato ( 3

elementi ): popolo, territorio e governo, a seconda del tipo di rapporto individuiamo forme di

Stato diversi ( Es.: Stato unitario(Francia), stato regionale(Italia), Stato federale(Usa) ).

2 – La forma di Stato descrive il rapporto tra governanti e governati.

In particolare, secondo la dottrina, si hanno diverse forme di Stato a seconda che il valore di

fondo delle finalità di forno a cui si ispira l’azione dello Stato.

Per individuare la forma di Stato si tende a compiere l’identificazione della “finalità

prevalente” perseguita in una certa epoca storica dallo Stato.

Forma di Governo: la forma di Governo è un campo prettamente giuridico –

costituzionalista.

Descrive, in un certo momento storico, quale sia il rapporto tra gli organi di vertice

dell’apparato statale. Esempio Stati Uniti e Italia, i rapporti tra gli organi sono diversi.

La forma di Stato riguarda i rapporti con il territorio oppure i rapporti tra Stato e Cittadini.

La forma di Governo riguarda i rapporti fra gli organi di vertice.

NOTA BENE! Forma di Stato e forma di Governo sono strettamente collegate

A una forma di Stato, possono corrisponde diverse forme di Governo, perché il medesimo

obiettivo può essere perseguito mediante organizzazione diversa.

Questo perché la forma di Governo è lo strumento organizzativo mediante il quale si persegue

la forma di Stato, quindi data una determinata Forma di Stato, la Forma di Governo va ad

analizzare il rapporto tra gli organi di vertice dello Stato, cioè il modo in cui le funzioni

fondamentali dello Stato vengono ripartite tra gli organi di vertice.

Ordinamento Giuridico Medievale: Sistema patrimoniale dal 400/500 al 1400

Il concetto di Stato non esisteva. Ciò che esisteva erano: i gruppi, le aggregazioni di individui.,

comunità. Gruppi di persone che si riunivano per scopi comuni.

L’esigenza fondamentale, che nasce in questo periodo, è la sicurezza e la protezione della

proprietà.

Le persone chiedevano di poter operare in sicurezza e protezione fisica al potere.

Sulla base di questa esigenza, nasce il sistema dello scambio (Foedus, FEUDO), alcune

persone, ovvero i feudatari, emergono incaricandosi della difesa dei gruppi, delle città, dei

villaggi.

Un soggetto si incarica della difesa delle comunità e in cambio di questo gli sono riconosciute

prestazioni: personali o patrimoniali.

Valori giuridici fondamentali :

1. Esistono vari ordinamenti giuridici, tutti sullo stesso piano e senza gerarchia :

Nel corso del medioevo, i nuclei sociali così nati, tendono a unirsi fra loro e a regolarsi

dandosi degli Statuti

2. Nessun potere superiorem non recognoscens :

In questo periodo non esiste un ordinamento giuridico superiore agli altri. Ogni

persona medievale era sottoposta contemporaneamente a vari ordinamenti giuridici.

3. Non esiste un monopolista del diritto :

Non esisteva un monopolista del diritto, ovvero un soggetto al quale veniva

riconosciuto in via esclusiva il potere di stabilire le norme giuridiche. Ogni europeo

medievale seguiva regole che gli venivano imposte da fonti diverse.

Gli ordinamenti erano coordinati e non subordinati.

Non c’è un soggetto che emerge superiore agli altri.

La fine del medioevo fu segnata dalla Rivoluzione Francese. Periodo che interessò il Medioevo:

400 – 1400

Forma di Stato Assoluto: (XV – XIX sec.)

Nascono i ceti (mercantili, commerciali, banche) e gli interessi economici : Da un punto di

vista sociale, ciò che emerge è che un ceto richiede una particolare tutela.

Il ceto borghese, mercantile, commerciale emerge e si affianca al ceto dei nobili, chiedendo

sostanzialmente non più tanto la protezione fisica o materiale, quanto un esigenza

economica, di stabilità.

Nascita delle banche in Toscana in questo periodo.

Nota bene ! Si sostituisce la fedeltà con la gerarchia, quindi un feudatario emerge e si

qualifica gerarchicamente superiore agli altri, cioè diventa sovrano e ha potere

assoluto.

Per consentire questo tipo di stabilità, il feudatario (uno dei signori che si affermò nel periodo

medievale mediante lo ‘scambio – protezione’) si afferma.

Esempio : caso Francese:

Il feudatario prevale sugli altri, comunemente chiamato Re, Rex, Sovrano.

Questo passaggio, dalla fase di scambio alla maggiore ampiezza dell’affermazione del Rex, fa

sostituire di fatto, la fedeltà personale degli individui con la gerarchia. Il Re è superiore agli

altri, è un soggetto superiore a tutti gli altri, gerarchicamente.

In questo periodo che si chiama ‘Assolutismo’, ne è l’esempio più evidente la Francia del 600

– 700 con il Re Sole, Luigi XIV.

Assolutismo = il sovrano è assoluto. Ovvero, sciolto, svincolato da altri poteri. Il suo potere

non ha limiti e si basa sul principio della gerarchia, perciò il Re è superiore agli altri.

L’unica eccezione è l ’I

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher candidosara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Milazzo Pietro.
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