Sommario
Che cos’è il diritto...........................................................................4
Lo Stato e le sue forme....................................................................4
Lo Stato e la sovranità............................................................................4
Le forme di Stato....................................................................................5
Gli strumenti dello Stato liberale di diritto...............................................6
La crisi dello Stato liberale di diritto........................................................7
Dall’espansione dello Stato contemporaneo alla regressione democratica
del XXI secolo.........................................................................................8
La forma di stato contemporaneo: uno Stato pluralista.............................8
Segue: uno Stato democratico.................................................................8
Segue: uno Stato costituzionale..............................................................9
Segue: uno Stato sociale.........................................................................9
Segue: uno Stato decentrato, lo Stato regionale in Italia.........................10
Ordinamenti internazionali e sovranazionali....................................10
La sovranità nello Stato contemporaneo e l’ordinamento internazionale. .10
Le organizzazioni internazionali a carattere mondiale.............................10
Le organizzazioni internazionali a carattere regionale.............................11
L’Unione europea..................................................................................11
Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo........13
Le fonti del diritto.......................................................................... 14
Le fonti normative................................................................................14
Il problema delle antinomie e il sistema delle fonti normative.................14
I criteri per risolvere le antinomie normative..........................................14
Atti e fatti normativi.............................................................................16
Interpretazione: disposizione e norma...................................................16
(Corollario n. 1) Non esiste necessariamente un rapporto biunivoco tra
disposizioni e norme.............................................................................17
(Corollario n. 2) Una norma può vivere più a lungo di una disposizione (e
viceversa).............................................................................................17
Le norme possono essere regole o principi.............................................17
Le norme possono essere generali o speciali..........................................18
Le singole fonti del diritto..............................................................19
La Costituzione come fonte normativa e le leggi costituzionali................19
Le fonti internazionali ed europee..........................................................20
Le fonti nazionali..................................................................................21
Le fonti regionali e locali.......................................................................25
1
Diritti e doveri............................................................................... 25
Introduzione: dalle Costituzioni liberali alle Costituzioni contemporanee. 25
Libertà ed uguaglianza nella Costituzione italiana..................................25
L’architettura dei diritti nella Costituzione e i loro limiti..........................27
I singoli diritti costituzionali..................................................................27
I doveri costituzionali............................................................................32
I titolari dei diritti e dei doveri: cittadini e stranieri................................32
La Costituzione economica.............................................................35
Definizioni di Costituzione economica....................................................35
Riferimenti costituzionali......................................................................35
La Costituzione economica come norma sugli obiettivi: l’adeguamento del
dettaglio costituzionale alle evoluzioni economico-finanziarie e al diritto
europeo................................................................................................40
Le forme di governo.......................................................................41
Definizione...........................................................................................41
Un modello storico: la forma di governo costituzionale pura....................42
Un modello estremamente flessibile: la forma di governo parlamentare...42
La forma di governo presidenziale.........................................................42
La forma di governo direttoriale............................................................43
La forma di governo semipresidenziale..................................................43
La forma di governo neoparlamentare....................................................43
Sistemi elettorali e forme di governo.....................................................43
Forma di governo e sistemi elettorali in Italia.........................................44
La forma di governo regionale e locale...................................................45
Il circuito della decisione politica....................................................46
Il Parlamento........................................................................................46
Il Governo.............................................................................................52
Il Presidente della Repubblica................................................................54
La pubblica amministrazione..........................................................56
Principi di rilevanza costituzionale in materia di pubblica amministrazione
............................................................................................................ 57
Gli atti amministrativi, i vizi e i rimedi....................................................60
Il circuito delle garanzie.................................................................62
La giustizia costituzionale.....................................................................62
La magistratura....................................................................................65
Le autorità indipendenti........................................................................67
2
3
Diritto Pubblico
Che cos’è il diritto
Il diritto è uno dei modi in cui la società si organizza, nella nostra società è il
modo classico utilizzato.
È un insieme di regole di condotta, tra cui distinguiamo:
Regole religiose;
Regola morale;
Regole del diritto (norme giuridiche), è quella regola assistita da tutte le
sue caratteristiche che fa parte del diritto.
Le caratteristiche delle norme giuridiche:
storicità, mutano nel tempo;
socialità, lo Stato è uno degli ordinamenti giuridici (riguardano rapporti
intersoggettivi);
relatività, muta nello spazio (in base ai vari stati cambiano le norme);
obbligatorietà, in quanto le norme giuridiche sono obbligatorie e sono
munite di sanzione giuridica;
complessità, sono molte e si sovrappongono tra loro.
Si distinguono due teorie che definiscono l’ordinamento giuridico, la teoria
teoria istituzionalista
istituzionalista e la teoria normativista. La (ricondotta alla
figura di Santi Romano): l’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme e delle
istituzioni che curano la produzione (potere legislativo), l’applicazione (potere
teoria
esecutivo) e l’osservanza (potere giudiziario) delle norme giuridiche. La
normativista (può essere ricondotta alla figura di Hans Kelsen): l’ordinamento
giuridico è l’insieme delle norme.
Secondo il positivismo giuridico non esiste altro diritto (oggettivo) se non quello
posto da chi ne ha l’autorità, mentre secondo il giusnaturalismo il diritto non è
riconducibile alle sole leggi umane, poiché è legato alla natura/ragione
dell’uomo (il diritto sta nella natura o nella divinità).
Il diritto pubblico è quell’insieme di norme che ha per oggetto l’ordinamento
giuridico dello Stato (quell’insieme di norme che in qualche modo riguarda la
sfera della collettività). Le norme di diritto pubblico e le norme di diritto privato
si differenziano per l’oggetto della disciplina, in quanto nelle norme di diritto
pubblico compare sempre lo Stato; inoltre, i rapporti regolati dal diritto pubblico
sono sempre diseguali poiché lo Stato si colloca in una posizione di supremazia
mentre i rapporti di diritto privato sono tendenzialmente paritari.
diritto costituzionale
Il (un settore del diritto pubblico) è l’insieme delle norme
che sono contenute nella Costituzione, in particolare quelle relative
all’organizzazione dello Stato e le fonti del diritto.
Lo Stato e le sue forme
Lo Stato e la sovranità
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali (ovvero un ordinamento
giuridico che può perseguire qualsiasi finalità propria del gruppo umano di
4
riferimento), esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono
subordinati in modo necessari i soggetti ad esso appartenenti. Lo Stato esercita
il monopolio della forza legittima su di un territorio su cui vive una popolazione.
Lo Stato è l’unico ente che gode della politicità ovvero l’unico che può decidere
da solo cosa fare.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
il popolo è l’insieme dei cittadini: coloro che sono legati ad uno Stato da
un legame peculiare cittadinanza, che gli conferisce determinati diritti
e doveri;
il territorio è una porzione di superficie terrestre delimitata da un
confine;
la sovranità è il potere supremo da cui corrisponde il monopolio della
forza legittima (la sovranità che si esercita sul popolo in un determinato
territorio). ordinamenti giuridici esterni
La sovranità può essere interna o esterna. Gli allo
Stato vengono definiti ordinamenti giuridici extrastatali, tra essi possiamo
richiamare gli altri Stati oppure l’ordinamento internazionale/sovranazionale
come l’Unione europea (ai quali fanno riferimento della Costituzione l’art. 10 e
ordinamenti giuridici interni
11). Gli allo Stato vengono definiti ordinamenti
giuridici infrastatali, tra i quali quelli regionali e locali (ai quali si riferisce l’art.
114 della Costituzione). La sovranità esterna è ricondotta alla nozione di
originalità e indipendenza, mentre la sovranità interna è ricondotta alla nozione
di supremazia.
Le forme di Stato
Una prima definizione, più strettamente giuridica, qualifica la forma di Stato
come il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce personalmente e
territorialmente, cioè si distribuisce rispetto agli altri due elementi, popolo e
territorio.
Sulla base di questa definizione in relazione al popolo si distinguono due forme
di Stato:
lo Stato autoritario, dove la sovranità è concentrata in un unico
soggetto;
lo Stato democratico, dove la sovranità è distribuita su tutto il popolo.
Sempre sulla base di questa definizione in relazione al territorio si distinguono
altre due forme di Stato:
lo Stato federale, dove la sovranità è distribuita sul territorio cioè tra
due livelli territoriali diversi (la federazione e i singoli stati membri della
federazione);
lo Stato unitario, la sovranità spetta a un unico livello di governo
ovvero lo Stato centrale
Stato decentrato (Stato regionale).
o
Una seconda definizione di forma di Stato può essere individuata in relazione ai
rapporti che, in un certo momento storico, esistono tra autorità e libertà,
considerando gli obiettivi e le finalità impresse all’ordinamento statale (dalle
5
forze politiche dominanti). Sulla base di questa definizione si esaminano le
forme di Stato in prospettiva storica.
Un primo Stato moderno che nasce nel medioevo è quello che organizza il
potere secondo gli assetti dell’ordinamento patrimoniale. Con l’ordinamento
patrimoniale si vuole far riferimento alla rete di rapporti privatistici che lo
reggevano, in cui popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del
re. Dopo l’evoluzione dei mercati e dei trasporti e con le nuove scoperte
geografiche e in particolare con la guerra si iniziò ad avere nuove esigenze di
tipo finanziario, per questo il re iniziò ad imporre i tributi.
Lo Stato assoluto (dal 500’ al 700’) si caratterizzava per la concentrazione del
potere nelle mani del sovrano assoluto e dei suoi apparati amministrativi. La
“legittimazione” del potere era di tipo trascendente e dinastico ovvero il
sovrano era tale perché figlio del precedente sovrano o per volere divino. La
finalità dello Stato assoluto era quella dell’affermazione della propria potenza
ovvero della propria sovranità, sia interna che esterna. Lo Stato assoluto veniva
definito anche Stato per ceti, in quanto spesso continuavano ad esistere le
strutture sociali dell’ordinamento feudale (clero, nobiltà, terzo stato)
nonostante il sovrano cerco di sbarazzarsene. Per questo motivo la costituzione
dello Stato assoluto è stata definita come la risultante di un insieme di rapporti
materiali, ossia dell’insieme dei rapporti tra i diversi soggetti (la monarchia e i
Stato di polizia
ceti). Nacque in questo contesto lo (‘700) che porta alla fine
dello Stato assoluto, il periodo che coincide con l’assolutismo illuminato dove il
fine dello Stato era quello di trovare benessere e felicità per i sudditi.
Con lo Stato liberale si vuole indicare la finalità perseguita dai poteri pubblici
mentre con l’espressione Stato di diritto si ha riguardo agli strumenti utilizzati.
La finalità era la garanzia dei diritti individuali che si riteneva dovessero essere
tutelati. Nello Stato liberale emerge una nuova classe sociale, la borghesia,
composta da soggetti non appartenenti alla nobiltà e aventi proprietà; la
borghesia richiedeva regole chiare, uguali per tutti e di partecipare alla
gestione del potere. Le finalità di tale forma di Stato sono principalmente
raccolte nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.
Gli strumenti dello Stato liberale di diritto
I principali strumenti attraverso i quali operava lo Stato liberale di diritto erano:
Il principio di legalità e il ruolo della legge;
La nozione di Costituzione in senso moderato;
Il principio della separazione dei poteri.
Il principio di legalità e il ruolo della legge
Secondo il principio di legalità, ogni atto dei pubblici poteri deve trovare
fondamento e limiti in una norma giuridica previamente adottata. Nello Stato di
diritto la legittimazione del potere è di tipo legale-razionale: i titolari del potere
sono tali perché c’è una norma che lo attribuisce loro e lo esercitano nel
rispetto del diritto. Per comprendere il ruolo garantistico della legge, occorre
soffermarsi su due aspetti:
La generalità e l’astrattezza della legge . Le norme generali sono norme
che si applicano a tutti i soggetti dell’ordinamento, mentre le norme
astratte sono suscettibili di ripetute applicazioni nel tempo a differenza
6 delle norme concrete che esauriscono la loro efficacia in un’unica
applicazione. Il carattere della generalità e dell’astrattezza della legge si
collega alla concezione del principio dell’uguaglianza propria di tale
forma di Stato.
La legge come prodotto della democrazia rappresentativa . Nello Stato di
diritto si scelse la democrazia rappresentativa, nella quale la volontà dei
cittadini si esprime indirettamente, attraverso rappresentanti eletti. La
legge, pertanto, in conseguenza del principio rappresentativo, era il
prodotto del Parlamento in cui almeno una delle due Camere era elettiva.
Sempre sulla base di questo principio ogni membro delle assemblee
elettive rappresentava la nazione, anche se l’elezione dei rappresentanti
avveniva per suffragio limitato; le donne poi vennero incluse, in Italia, nel
1946.
La nozione di Costituzione in senso moderato
La Costituzione è un atto giuridico vincolante per tutti i soggetti
dell’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di
tutti i poteri. La Costituzione come atto normativo si caratterizza in quanto è
idonea a garantire i diritti e costituisce il fondamento della legittimazione dei
poteri. La Costituzione è un atto del potere costituente: il potere che pone la
Costituzione, cioè l’atto sul quale si fondano tutti i poteri costitutivi.
Il principio della separazione dei poteri
Secondo il principio della separazione dei poteri, le diverse funzioni dello Stato,
legislativa, esecutiva e giurisdizionale, devono essere conferite a organi o
gruppi di organi diversi. Nell’imposizione di Montesquieu tale assetto è
funzionale alla garanzia dei diritti: si ritiene che, limitando il potere per
garantire i diritti individuali, sia essenziale dividerlo. La “funzione” è un’attività
preordinata ad un fine. La funzione legislativa era l’attività volta a predisporre
norme giuridiche generali e astratte ed era attribuita al Parlamento. La
funzione esecutiva consisteva nell’applicazione della legge generale e astratta,
nello Stato liberale di diritto tale funzione era attribuita al Governo (o meglio al
re e al suo Governo). La funzione giurisdizionale consisteva anch’essa
nell’applicazione della legge ma a dif
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