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Leggi che attivano forme di regionalismo differenziato e leggi per lavariazione territoriale o regionale (art. 116, 132, 133)

LE LEGGI CHE ATTIVANO FORME DI REGIONALISMO DIFFERENZIATO (art. 116)

  • Ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia nelle materie concorrenti in talune materie esclusive dello Stato, nel rispetto dei principi di autonomia di entrata e di spesa e di equilibrio del bilancio, e dei vincoli economici e finanziari di origine europea.
  • Iniziativa della Regione "ordinaria", previa consultazione degli enti locali (con parere obbligatorio ma non vincolante) = occorre l'intesa fra Stato e Regione
  • Legge ordinaria approvata a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera

LE LEGGI PER LE VARIAZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LOCALI (art. 132, 133)

  • Legge costituzionale per la fusione delle Regioni o la creazione di nuove regioni: l'iniziativa prevede la richiesta di tanti Consigli comunali quanti esprimono ⅓ della popolazione interessata

L'approvazione da parte dellamaggioranza delle popolazioni stesse con referendum; il Consiglio regionale è sentito.- Legge ordinaria (atipica per il procedimento adottato): per il passaggio diProvince o Comuni da una Regione all'altra su iniziativa della maggioranzadelle popolazioni interessate espressa mediante referendum e sentiti iConsigli regionali | per il mutamento delle circoscrizioni provincialinell'ambito di una stessa Regione, su iniziativa dei Comuni interessati,sentita la Regione- Legge regionale per le modifiche dei territori comunali all'interno di unaRegione sentite le popolazioni interessate(FINE LEGGI ATIPICHE)

IL REFERENDUM ABROGATIVO (art. 75)

Il referendum è un istituto di democrazia diretta che si innesta nella democraziarappresentativa. Il referendum abrogativo fa parte di quelle forme e condizioniattraverso le quali il popolo esercita direttamente la sovranità. Il referendumabrogativo (che può essere totale o

Il referendum (parziale) ha un effetto giuridico, il corpo elettorale delibera l'abrogazione di un atto avente valore di legge. Il popolo si fa legislatore, ma lo può solo fare in negativo (può solo abrogare una legge esistente), non può deliberare una nuova legge (c'è l'iniziativa legislativa ma deve essere approvata). L'oggetto del referendum, a livello nazionale, può essere una legge (ordinaria) o un atto avente forza di legge, quindi fonti primarie. Quindi il referendum è un istituto di democrazia diretta che abroga fonti primarie (criterio gerarchico).

C'è un procedimento, che parte con un'iniziativa, che può essere richiesta da 500.000 elettori o 5 consigli regionali, dà spazio a un circuito diretto alternativo alla democrazia rappresentativa.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. La legge sul referendum viene adottata nel '74, avente per oggetto la legge sul divorzio.

(aseguito del 68 e le rivendicazioni e della questione sul divorzio). La legge prevede che un numero minimo di 10 elettori (comitato promotore) depositino un quesito presso la cancelleria della Corte della Cassazione e viene annunciato in Gazzetta Ufficiale, questo perché occorre sottrarre a parlamento e governo il campo referendario. C'è una funzione amministrativa, con una prima fase di controllo da un ufficio di magistrati. Quindi parte la raccolta delle firme, che possono essere cartacee o elettroniche. In alternativa l'iniziativa è di 5 Consiglieri regionali con deliberazione a maggioranza assoluta. Il tempo previsto per raccogliere le firme va dal 1 gennaio al 30 settembre. Nell'anno precedente alle elezioni non si possono proporre referendum, se le camere sono sciolte anticipatamente in quel caso il procedimento referendario è sospeso e riprende l'anno seguente. Questo perché si è voluto tenere separate la volontà

referendaria e la volontà politica. Una volta raccolte le 500.000 firme, inizia il sistema dei controlli, di due tipi: legittimità, svolto dall'ufficio centrale per il referendum presso la cassazione, che controlla le firme o le delibere regionali e se la legge è ancora in vigore e non è stata abrogata. Si può comunque modificare o abrogare una legge sottoposta a referendum durante le operazioni referendarie. Se la disposizione è stata modificata (in tal caso, se la modifica di legge non tocca i principi e aspetti sostanziali della disciplina ma è una modifica marginale, allora l'ufficio trasferisce le firme sulla nuova legge, se invece la nuova legge tocca i principi, le firme non valgono più e il referendum non ha più corso); il secondo controllo è sull'ammissibilità, occorre che il quesito sia costituzionalmente ammissibile (è un controllo effettuato dalla corte costituzionale, che decide consentenza),

Ci sono dei limiti costituzionali (impliciti ed espliciti) per cui non è ammesso referendum. Se la corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum, viene indetto, altrimenti no. Il governo (consiglio dei ministri) propone la data e l'indizione del PdR avviene su deliberazione del CdM, il referendum è approvato con due quorum (strutturale=deve votare la metà più uno dei componenti di ciascuna camera; funzionale= i si devono prevalere sui no, non si contano le schede bianche). Il capo dello stato proclama gli esiti tramite decreto presidenziale. Il quorum strutturale suggerisce che anche l'astensione ha un peso, perché la scelta di non votare può diventare un voto negativo. L'effetto del referendum si ha entro 60 giorni. La riproposizione dello stesso quesito referendario già respinto non può avvenire in meno di 5 anni ed una legge abrogata dal referendum può essere riapprovata dal parlamento non prima di 5 anni dall'abrogazione.

Limiti espliciti al referendum abrogativo:

La Costituzione individua dei limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo. Non può essere richiesto se avente per oggetto le seguenti leggi:

  1. Bilancio
  2. Amnistia e indulto
  3. Leggi sui trattati internazionali
  4. Leggi tributarie

Le leggi indicate nell'art. 75 secondo comma hanno una forza passiva speciale perché non possono essere abrogate per via referendaria. Hanno una qualità diversa dalle altre fonti primarie, per cui su di esse non può essere svolto referendum abrogativo.

Sono leggi non sottoponibili a referendum perché impegnano la personalità internazionale degli stati (trattati) o perché un'eventuale abrogazione referendaria di amnistia e indulto creerebbe una situazione di incertezza nella posizione giuridica dei soggetti. Il bilancio è una legge atipica in forza della quale lo stato incassa e spende, e le leggi tributarie.

Perché si tratta di un dovere pubblico e se si abolissero le tasse lo stato non avrebbe i mezzi non solo per finanziare le sue attività minime ma nemmeno per effettuare le sue politiche sociali. Es. non si può fare un referendum abrogativo per uscire dall'euro o dall'Unione Europea, poiché l'euro è regolato da un trattato internazionale.

Limiti impliciti: Esistono poi (a partire dalla sentenza 16 del 1978) altri limiti che la corte ha iniziato a individuare, l'elencazione dei limiti espliciti non è tassativa, ne esistono altri non indicati nell'art. 75 (sono impliciti perché sono ricavati in via interpretativa della costituzione, oltre il limite del 75, che rimane). Sono perfezionati, perimetrati di volta in volta dalla stessa giurisprudenza della corte. È la giurisprudenza della corte che emette una sentenza circa tali limiti attraverso delle argomentazioni. La classificazione di tali limiti è in parte.

Frutto della dottrina e in parte delle sentenze (ha degli ancoraggi testuali nelle sentenze ed è in parte opera della dottrina). Devono comunque stare nel testo costituzionale, non possono essere arbitrari, devono avere una propria ragion d'essere, altrimenti la corte violerebbe l'esercizio di iniziativa referendaria.

Regolamenti del governo, dei ministri, parlamentari (leggi o atti aventi forza di legge), leggi costituzionali e di revisione cost. (che hanno possibilità di essere sottoposti a referendum confermativo nella procedura dell'articolo 138).

Non si può sottoporre a referendum abrogativo norme di altri ordinamenti e nemmeno la legge di autorizzazione alla ratifica che immette la fonte nell'ordinamento interno.

Leggi costituzionalmente necessarie e/o costituzionalmente vincolate, fonti di per sé ordinarie, e quindi teoricamente sottoponibili a referendum, ma tali leggi hanno una forza passiva maggiore che deriva dall'essere.

La legge costituzionale è una legge ordinaria il cui contenuto è vincolato o necessario al fine di rispettare la costituzione. Siccome il referendum è un legislatore negativo (toglie), se quelle leggi sono costituzionalmente necessarie e vincolate, il corpo elettorale non la può eliminare perché produrrebbe un vuoto legislativo contrastante con la costituzione, minerebbe elementi necessari della costituzione. Lede la costituzione ed essendo il referendum una fonte primaria non può ledere la costituzione. Il venir meno di tali leggi impedisce l'effettività, l'attuazione di un principio o la tutela di un diritto inviolabile o il funzionamento di un organo costituzionalmente indefettibile ecc., quindi tali leggi non sono sottoponibili a referendum abrogativo. Quelle costituzionalmente vincolate sono ancora più strette, perché quelle costituzionalmente necessarie possono essere sottoposte a referendum abrogativo parziale.

condizione che al termine del referendum ci sia ancora una normativa valida (la legge è necessaria, ci deve essere), quelle costituzionalmente vincolate (che attuano la costituzione nell'unico modo possibile) non sono sottoponibili neanche a referendum parziale (sulla parte vincolata), perché la loro modifica farebbe venir meno l'elemento costituzionalmente richiesto. Es. legge elettorale (sottoponibile a referendum parziale, ma non totale perché il parlamento è un organo indefettibile). - Leggi che tutelano diritti inviolabili o che applicano principi fondamentali (non sottoponibili a referendum abrogativo totale = es. legge sulla fecondazione in vitro, per la quale il referendum non può essere totale perché si tutela un principio fondamentale richiesto dalla Costituzione) - Quesiti omogenei e comprensibili = il referendum è una scelta secca. Se il quesito non è omogeneo (es. eutanasia e magistratura), i due referendum non possono.
Dettagli
A.A. 2021-2022
141 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sillviaafusano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pizzetti Federico Gustavo.