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Diritto pubblico

Introduzione al diritto

Diritto → insieme di norme/regole. Ogni società/organizzazione si dà delle regole (bastano due persone affinché si renda necessario stabilire delle regole) che ne organizzano la vita. Dalle regole giuridiche nascono diritti e doveri, al contrario per esempio delle regole religiose da cui nascono solo doveri.

Il rapporto tra diritti e doveri si chiama rapporto giuridico. Il rapporto giuridico può limitarsi tra rapporti tra due o più persone – diritto privato (diritto civile come per es. matrimonio, contratto d’affitto) c’è autonomia delle parti, o possono ampliarsi all’intera comunità/per tutti – non sono di natura privatistica – diritto pubblico (diritto amministrativo, costituzionale, penale, internazionale).

Ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico → complesso di norme/regole giuridiche. Esistono molteplici ordinamenti giuridici. Noi ci occuperemo dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano (che è un’organizzazione complessa).

Il primo ordinamento giuridico dello Stato è la Costituzione. La Costituzione è alla base dello Stato, è il principio di tutto, è come il nucleo della cellula. La costituzione (l’atto giuridico) si pone a un livello alto, di supremazia, rispetto agli altri diritti. La costituzione solitamente è scritta. La costituzione regola l’esistenza di un’organizzazione, la sua vita, come si regolano i rapporti tra le persone fisiche/giuridiche.

Tipi di costituzione

La Costituzione si considera rigida solo se può essere modificata da un procedimento aggravato – es. la costituzione italiana (essendo la costituzione il fondamento va da sé che per modificarla occorre un procedimento rigido).

La Costituzione si considera flessibile se può essere modificata da una legge ordinaria.

La norma è caratterizzata da generalità (riferita a una pluralità di soggetti) e astrattezza (regola ripetibile nel tempo al di là del fatto concreto).

Fonti del diritto

Ciascun ordinamento giuridico stabilisce le regole, l’insieme delle norme dalle quali queste regole derivano si chiamano fonti del diritto (definizione: atti o fatti che dai quali derivano le relative norme, che regolano l’organizzazione, la vita, il funzionamento dell’organizzazione stessa).

Fonti di produzione: fonti che ci dicono chi è titolare di produrre norme.

  • Fonti sulla produzione: le norme che ci dicono chi può legiferare
  • Fonti fatto: fatti che determinano norme quando l’ordinamento riconosce a una parte di esso la capacità di produrre norme, una situazione che può far nascere una norma
  • Fonti atto: atti che producono norme la norma prodotta da quel soggetto titolare capace di produrre norme, per essere rispettate devono essere pubblicate ufficialmente in Gazzetta

Il giudice (che è colui che interpreta la norma), ma anche i singoli soggetti devono conoscere le norme, in quanto pubblicate ufficialmente.

Criteri di interpretazione delle norme

Le norme vengono interpretate sulla base del:

  1. Criterio cronologico – gli atti normativi più recenti prevalgono su quelli più vecchi - secondo il principio di abrogazione, una volta pubblicata la legge nuova, la legge vecchia viene abrogata - se tuttavia ciò non avviene, vige il principio di efficacia non retroattiva (vale dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta in avanti – tranne nel diritto penale, che non vale se più favorevole).
    • Abrogazione espressa: se nella nuova norma c’è scritto che quella vecchia viene abrogata.
    • Abrogazione tacita: se questo non viene espresso per iscritto.
  2. Criterio gerarchico: in base alla gerarchia di chi promulga quella legge (es. leggi regionali non possono andare contro a leggi ordinarie, leggi ordinarie non possono andare contro leggi Costituzionali).
  3. Criterio di competenza: ci sono materie sulle quali vi è una riserva esclusiva di competenza (es. materia tributaria – IVA/IRPEF). Viene considerata invalida la legge promulgata da un organo che non era competente in quella materia.

Stato e ordinamento giuridico

Il principale ordinamento giuridico è lo Stato. Lo stato per definirsi tale deve avere una territorialità ed un potere governativo che esercita sui suoi cittadini, attraverso la legge.

Le norme regolano dei comportamenti, contengono precetti, ma non sempre sono chiare, pertanto è necessaria un’interpretazione. Per applicare correttamente il diritto, le norme devono essere interpretate (secondo l’art.12 delle pre-leggi), e per fare ciò esistono diversi criteri:

  • Criterio di interpretazione testuale/letterale: L'interpretazione letterale analizza il significato proprio e palese di ogni singola parola della norma giuridica.
  • Criterio di interpretazione teleologico: ovvero indipendentemente dall’interpretazione letterale, si tiene in considerazione quello che era l’intento del legislatore nel promulgare una determinata norma.
  • Criterio di interpretazione logica: L'interpretazione logica prende in considerazione il contesto, non si limita alla visione limitata di una norma, ma tiene conto anche di elementi esterni alla norma come, ad esempio, il contesto storico, lo scopo razionale (ratio) che ha portato all'emanazione della legge.
  • Criterio di interpretazione analogica: si ricorre all’interpretazione analogica quando non c’è una norma specifica in una data situazione, allora si applica una norma che è stata utilizzata per un caso simile. Sussiste il divieto di analogia, per esempio, nella legge penale, non può essere applicata l’interpretazione analogica.
  • Criterio di interpretazione autentica: in rari casi, situazione di difficile interpretazione.

Fonti dell'ordinamento giuridico italiano

Sono le norme e i principi:

Costituzione/fonti costituzionali

La Costituzione è all’apice perché contiene i principi sulla base dei quali si fondano tutte le leggi. Sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione le leggi di revisione della costituzione (leggi che vanno a modificare la costituzione) e leggi costituzionali (quelle leggi che si riservano la possibilità di decidere su alcune materie – vanno a integrare).

Tutto ciò può avvenire attraverso un procedimento aggravato: La procedura aggravata ex art. 138 Cost., prevede che, per modificare la Costituzione o emanare una legge costituzionale, occorre:

  1. Una doppia votazione in ciascuna Camera
  2. Tra le due votazioni deve trascorrere un tempo non inferiore a 3 mesi
  3. Nella seconda votazione deve essere raggiunta:
    • A) La maggioranza qualificata in ciascuna Camera (il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera), in tal caso non può essere richiesto referendum; oppure
    • B) La maggioranza assoluta in ciascuna Camera (il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti la Camera), in tal caso possono domandare, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un referendum da parte di:
      • 1/5 dei membri di una Camera
      • 500.000 elettori
      • 5 Consigli regionali

Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire in una domenica compresa tra il 50º e il 70º giorno successivo al decreto di indizione.

In questo tipo di referendum non è previsto un quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido). La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Possibili esiti referendari:

  • Il risultato del referendum è contrario all’approvazione: ne è data notizia sulla G.U. e la legge si considera come non mai emanata.
  • Il risultato del referendum è favorevole, il Presidente della Repubblica deve provvedere a promulgare la legge.

Se invece non viene richiesto un referendum, dopo 3 mesi, la legge viene promulgata. Tuttavia alcune disposizioni previste nella Costituzione non possono essere modificate neanche con una legge costituzionale, in quanto contenenti principi supremi dell'ordinamento (principio di democrazia, principio dei diritti fondamentali, l’uguaglianza dei cittadini, il valore della dignità umana,...).

Fonti dell'Unione Europea

Alcune fonti dell’UE si applicano direttamente al nostro Stato in quanto siamo appartenenti all’unione stessa. Come per esempio i regolamenti comunitari: se la normativa italiana contiene un precetto diverso dal regolamento comunitario, questa decade, viene disapplicata.

Altre fonti europee come le direttive self-executive (che si applicano direttamente) o altre direttive non self-executive (che devono essere recepite dallo Stato).

Fonti dello Stato

La legge dello stato è l’atto primo con il quale uno Stato disciplina una determinata materia e lo fa secondo i principi contenuti nella costituzione. Le leggi dello Stato si applicano a tutti i cittadini dello Stato, ha valenza generale. Il potere di emanare le leggi è del Parlamento, che in Italia costituisce appunto l’organo legislativo (il Governo è l’esecutivo, ossia amministra il Paese).

  • Leggi ordinarie: le materie su cui lo Stato può legiferare sono sancite dall’art. ART.117 (es. diritto tributario, legge penale,...). La riserva di legge relativa: la legge può limitarsi a fissare i principi generali, delegando poi gli organi amministrativi (ad esempio, governo e ministri) a disporre norme tecniche attuative. Per esempio questo si verifica quando una legge generale potrebbe disporre una generica limitazione della libertà, delegando poi il governo, attraverso più specifici provvedimenti amministrativi (come ad esempio il DPCM), ad attuare le disposizioni della legge stessa.
  • Spesso poi, ci sono delle situazioni di urgenza da fronteggiare, che richiedono un provvedimento legislativo in tempi brevi. Ecco perché esiste il decreto legge: esso è un atto emanato dal Governo in casi di necessità e urgenza (si pensi ad una calamità naturale, ad esempio un terremoto). Entro 60 giorni, però, il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento, che è l’unico organo che ha potestà legislativa (si parla di «legge di conversione»). Se ciò non avviene, il decreto legge decade con effetto retroattivo. In pratica, è come se non fosse mai esistito.
  • Anche il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge ordinaria. Esso è emanato sempre dal Governo, ma su delega del Parlamento (che è l’unico ad avere potestà legislativa). Lo strumento del decreto legislativo viene utilizzato quando le materie da disciplinare sono molto tecniche e il Parlamento non ha le competenze necessarie per trattarle. Queste competenze si ritrovano invece nel Governo, che è un organo amministrativo. Di conseguenza, il Parlamento emette una legge delega diretta al Governo: in questo provvedimento vengono stabiliti i criteri, i limiti (anche temporali) e l’oggetto del decreto legislativo da emanare. Il Governo poi approva il decreto legislativo seguendo le disposizioni della legge delega.

Fonti regionali

Le fonti regionali sono:

  • Gli statuti delle regioni (principi fondanti della Regione, deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta);
  • Le leggi regionali che sono l'espressione della competenza legislativa autonoma che la Costituzione riconosce alle Regioni ordinarie (solamente per quelle materie indicate dalla Costituzione nell’art.117 – ovvero quelle materie che non sono di competenza dello Stato). Sono quindi le norme prodotte dalle Regioni, che hanno validità solo per gli abitanti della regione stessa;
  • I regolamenti regionali: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa.

Fonti espressione di autonomia collettiva

Diritti fondamentali

I diritti civili sono libertà che ciascun individuo può far valere nei confronti dello Stato. Sono quindi quelli che attengono alla personalità dell’individuo, quali la libertà di pensiero, la libertà personale, di riunione, di religione ed ancora la libertà economica. All’individuo è garantito un ambito di arbitrio, purché il suo agire non violi i diritti civili degli altri soggetti.

I diritti politici (libertà nello stato) sono le libertà della persona nel momento di partecipazione delle attività della vita pubblica/politica. Tali sono, ad esempio, la libertà di associazione in partiti, ossia diritti elettorali.

I diritti sociali (libertà realizzate attraverso lo stato) mirano a riequilibrare disparità sociali e rendere accessibile a tutti determinati diritti es. diritto al lavoro, alla salute. Lo Stato deve fare in modo di creare quelle condizioni affinché tutti possano esercitare i propri diritti.

Anche i diritti si evolvono, sulla base dell’evoluzione della società, delle tecnologie,… quindi oggi ci sono alcuni diritti che un tempo non c’erano. Es diritto alla procreazione medicalmente assistita. Tutti questi diritti sono diritti fondamentali della persona e sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico ai soggetti di diritto, ovvero a quella persona fisica (la singola persona) / persona giuridica (insieme di persone che si uniscono in società, imprese, aziende) che è titolare dei diritti, ovvero a chi ha la capacità giuridica.

Capacità giuridica e di agire

Capacità giuridica: La capacità giuridica indica l'idoneità ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. La capacità giuridica, definita dall’articolo 1 del Codice civile, si acquista al momento della nascita e si perde quando si muore. Chiunque, a prescindere dal ceto sociale, può essere titolare di diritti e doveri. Persino il feto o un non concepito possono essere titolari di capacità giuridica. Anche gli enti possono acquisire capacità giuridica e diventare titolari di diritti e doveri, pur se non in uno spettro così ampio come quello riservato alle persone fisiche (ad esempio, non possono contrarre matrimonio). Sono persone giuridiche anche gli enti pubblici, i comuni e le province. La loro capacità giuridica inizia dal momento in cui nasce quel determinato ente.

Capacità di agire: la capacità d’agire consiste nella capacità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere obblighi giuridici. La capacità d’agire diventa effettiva al compimento della maggiore età, o per gli enti coincide con la loro nascita.

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher panze_bea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Aspetti giuridici del ruolo di dirigente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Petraglia Luca.
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