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I CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE: L'ABROGAZIONE

La molteplicità delle fonti esistenti nell'ordinamento impone la necessità di trovare dei criteri volti a risolvere le antinomie, ovvero i contrasti tra le forme. I criteri ordinatori sono i criteri che ordinano il sistema delle fonti. Se c'è un contrasto tra una di quelle fonti, dobbiamo applicare i seguenti criteri:

  1. Criterio gerarchico: la fonte 2 deve rispettare la fonte 1 e la fonte 3 deve rispettare le fonti 2 e 1. Questa era la garanzia delle fonti nello stato liberale: i regolamenti sono di competenza del Governo, ma con i regolamenti il Governo non poteva contrastare le leggi fatte dal Parlamento. Gli usi e le consuetudini dovevano essere coerenti con entrambe le due fonti. Questo criterio serve per ordinare il sistema delle fonti tra fonti diverse. Quando occupa il criterio gerarchico, la fonte sottordinata deve rispettare la fonte sovraordinata; se entra in vigore la fonte sottordinata,

Che non rispetta la fonte sovraordinata, dal momento che entra in vigore è sbagliata è invalida sindall'inizio. Ci si può rendere conto anche a distanza di anni, che quel regolamento è invalido. L'effetto dell'applicazione del criterio gerarchico è l'annullamento la fonte secondaria, che contrasta con quella primaria, è originariamente invalida e non doveva esistere, per questo viene cancellata (come se non fosse mai esistita).

2. Criterio cronologico: la legge posteriore deroga la legge anteriore. Questo criterio serve per ordinare il sistema delle fonti nella stessa categoria di fonti. Si applica la legge più recente perché è quella che rispecchia le dinamiche adottate in quel tempo. Quindi, si sceglie l'ultima legge e si annullano quelle prima. L'effetto del criterio cronologico sarà l'annullamento, qui si tratta di un fatto cronologico la società.

è cambiata, sono cambiati i fattori sociali. Si applica la legge più recente poiché, si presume, che sia quella più coerente con le esigenze della società.

L’effetto è l’abrogazione (sostituzione) le leggi precedenti vengono abrogate da quelle successive. L’effetto non sarà retroattivo come l’annullamento, c’è soltanto un giudizio la legge non è più adeguata a quel tempo. Ci sono diverse tipologie di abrogazione, almeno 3 sono:

  1. Espressa: art. 15 Codice civile, “abrogazione delle leggi”: quando la legge successiva dice che la legge precedente viene abrogata. Non sempre c’è quest’abrogazione espressa, molte volte viene applicato il diritto un funzionario di pubblica amministrazione viene chiamato per verificare se c’è un’abrogazione per incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni;
  2. Incompatibilità:

è un caso di abrogazione implicita perché la fonte successiva, non dice che la fonte precedenteè abrogata. Il legislatore che applica questa abrogazione dovrà consultare tutte le leggi e le altre leggi→competenti in quella materia, per poi verificare se ci sono dei contrasti se ci sono, deve decidere qualiapplicare ed applicherà quella più recente;

3) Disciplina organica della materia: è sempre un caso di abrogazione implicita, ma più semplice (es. legge degli→anni ’90 in materia di rifiuti pericolosi nel 2010 il legislatore adotta un testo unico in materia ambientale,ovvero una disciplina organica che disciplina tutto ciò che attiene con la tutela dell’ambiente. È evidente chequesta disciplina organica del 2010, sostituirà tutte le legislazioni di settore ambientale).

3. Criterio della competenza: serve per stabilire se applicare una legge o una fonte dell’Unione Europea,

dobbiamo applicare questo terzo criterio. L'esame dell'interpreta si fa più complicato perché bisogna vedere, in Costituzione, chi ha la competenza in quella specifica materia. Prima avevamo un sistema piramidale che caratterizzava l'ordine gerarchico, mentre dopo si è iniziato a parlare di "arcipelago" tante fonti nettamente distinte l'una dall'altra, queste fonti sono dei piccoli sistemi di competenze. Non si può applicare, per esempio, il criterio cronologico tra statuto regionale e legge regionale perché tra le due fonti c'è una competenza diversa. I regolamenti parlamentari sono fonti primarie, come la legge la legge non può modificare i regolamenti parlamentari. Art. 117: ci sono materie nelle quali la competenza della legge è statale e materie nelle quali è competente la legge regionale. SISTEMA DELLE FONTI OGGI GIORNO Principi supremi e fondamentali, nonPrima parte Parte modificabile Seconda parte 1. COSTITUZIONE - Leggi costituzionali integrano - Leggi di revisione costituzionale modificano - Fonti Unione Europea - Leggi e regolamenti organi costituzionali 2. FONTI PRIMARIE - Decreti legge e decreti legislativi - Leggi regionali e statuti regionali - Regolamenti dell'esecutivo (adottati dal Governo) 3. FONTI SECONDARIE - Regolamenti regionali - Enti locali, statuti comunali e regolamenti comunali La fonte primaria non è più fonte di vertice, ma c'è la Costituzione abbiamo aggiunto un livello, di vertice, alle fonti rappresentata dalla fonte suprema: la Costituzione. La Costituzione è divisa in due parti: la prima è quella dove troviamo i principi fondamentali e la seconda tratta la parte organizzativa. Normalmente, quando si fa una riforma costituzionale si dice che la prima parte è immodificabile, la seconda parte invece è modificabile. Questo significa cheanche all'interno del testo costituzionale c'è una gerarchia, la norma suprema non è tutta la Costituzione ma solo i principi supremi e fondamentali dell'ordinamento se vogliamo mantenere questa Costituzione, quei principi non possono essere modificati, poiché garantiscono l'effettività di quel principio. La seconda parte rappresenta la parte modificabile della Costituzione, nel rispetto di quei limiti. Su questo gradino gerarchico, non c'è solo la parte modificabile ma anche: le leggi costituzionali, che integrano la Costituzione e le leggi di revisione costituzionale, che modificano la costituzione. Si è complicata la gerarchia delle fonti: una primissima fonte "Grundnorm" (norma fondamentale dell'ordinamento) immodificabile e una parte della Costituzione modificabile la prima parte è frutto di un potere costituente (immodificabile), mentre la seconda parte è frutto di un

potere costituito.

2. Le fonti primarie sono diventate più popolate: prima c'erano soltanto le leggi adottate dal Parlamento, ora questo piano diventa più corposo aumenta il numero delle fonti primarie statali, i soggetti che possono adottare delle leggi o degli atti con forza di legge. Nelle fonti primarie statali, non c'è più soltanto la legge, troviamo anche i decreti legge e i decreti legislativi (sono fonti primarie adottate dal Governo).

Art. 64: tratta il regolamento parlamentare, un'importante fonte, disciplina l'organizzazione intera alle Camere e lo svolgimento dei lavori delle Camere. Questo regolamento viene adottato dalle due Camere, ma è un regolamento che è anche una fonte primaria. Il Parlamento dev'essere autonomo dagli altri poteri, quindi adotta un proprio regolamento (vale a livello statale, nello stato liberale non c'erano le regioni). Anche i consigli regionali adottano delle leggi, quindi

Avremo le leggi regionali, che sono sempre fonti primarie non statali ma regionali. La legge regionale è una fonte di grado primario competente ad intervenire sulle materie ad essa assegnate. Lo statuto regionale è una sorta di piccola Costituzione della regione, una normativa organizzativa della regione che viene adottata con legge. Il livello primario si è affollato, non solo con nuove norme primarie statali, ma anche con altre fonti. Esso determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione. La Costituzione pone un contenuto necessario dello statuto regionale su cui nessun'altra fonte primaria può intervenire.

Art. 123, comma 2: dispone che lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei membri, con due deliberazioni successive adottate ad un intervallo non minore di due mesi. È previsto anche il passaggio ad un referendum, ciò avviene se entro tre

Mesi dalla pubblicazione dello stesso ne fanno richiesta 1/50degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale.

3. Le fonti secondarie nello stato liberale erano soltanto i regolamenti adottati dal Governo, non c'era le regioni o le giunte regionali (esecutivi regionali), che possono adottare le fonti secondarie i regolamenti regionali. Il sistema delle fonti si è complicato a livello secondario poiché, adesso, hanno poteri normativi secondari gli enti locali come le regioni, hanno degli statuti (es. comunali). Gli statuti sono delle norme di organizzazione del comune e in più ci sono i regolamenti comunali.

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (fonti primarie)

Le fonti del diritto internazionale sono 2:

  1. Le norme consuetudinarie a livello internazionale: ad esempio, l'art. 10 fa riferimento alle norme consuetudinarie a livello di diritto internazionale (es. norme sul genocidio valgono per tutti gli stati);
  2. Diritto pattizio: accordi, trattati avvengono tra gli stati, ratificati dai Governi con la firma del Presidente della Repubblica. A volte, (art. 80) serve anche una legge del Parlamento di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Quando vengono ratificati, quei trattati internazionali vengono recepiti da una legge quel trattato, che nell'ordinamento internazionale ha la forma di accordo o trattato, nell'ordinamento interno confluisce in una legge. Il trattato internazionale viene poi recepito con legge, all'interno del nostro ordinamento resta un trattato che vincola gli stati viene recepito, però, con legge.

    LE CINQUE REGIONI A STATUTO SPECIALE

    Art. 116, comma 1: Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono le cinque regioni a statuto speciale, con condizioni particolari d'autonomia (che troviamo negli statuti stessi), che vengono adottate con leggi costituzionali. La Regione

    Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (sono due province autonome, dentro una regione autonoma), quindi.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuliafabbrii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.