Diritto
Capitolo 1
Il diritto mira a determinare e ordinare i comportamenti degli uomini, in quanto membri di una società. Allo stesso tempo, il diritto è il prodotto di quella stessa società e dei molteplici rapporti esistenti fra i membri della medesima.
Il diritto si divide principalmente in:
- Diritto pubblico: Ha come oggetto lo studio dei principi relativi alla legittimazione del potere pubblico. Studia le forme di responsabilità dei soggetti in relazione alla pubblica amministrazione. Quindi, disciplina l’organizzazione e l’azione dello Stato e degli enti pubblici e regola i comportamenti che i privati sono tenuti a tenere per perseguire le finalità stabilite dalla legge come pubbliche. A sua volta, il diritto pubblico ha diverse ramificazioni, tra cui:
- Diritto amministrativo: Ha come oggetto il funzionamento degli enti pubblici, dei principi che regolano la pubblica amministrazione e, se compreso nel programma, il funzionamento degli organi (es. Corte dei conti).
- Diritto costituzionale: È il cuore del diritto pubblico e ha come oggetto lo studio della Costituzione e delle fonti del diritto.
- Diritto penale: Ha la funzione di reprimere determinati comportamenti pericolosi.
- Diritto privato: Sono quelle regole che disciplinano i rapporti inter-privati
La distinzione tra le due tipologie di diritto tende a separare le norme relative al potere pubblico da quelle che disciplinano l’autonomia lasciata ai soggetti privati. Il diritto non è forma, ma realtà concreta.
Norma giuridica
La norma giuridica è la regola generale e astratta che disciplina una serie indeterminata di casi. La norma giuridica ha le seguenti caratteristiche:
- Imperatività: È un comando, se viene trasgredito comporta l’applicazione di una sanzione o la produzione di ulteriori effetti previsti dall’ordinamento.
- Coercibilità: È la previsione di una sanzione applicata da un giudice nei confronti di chi non obbedisce alla norma.
- Esteriorità: Ha come oggetti i comportamenti umani nel mondo esteriore.
- Generalità ed astrattezza: La prima caratteristica è che non si riferisce a determinate persone, ma ad una serie indeterminata di soggetti. L’astrattezza, invece, non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti.
Le norme giuridiche sono inserite in un sistema detto ordinamento giuridico che ne garantisce l’osservanza mediante la previsione di procedure che servono a garantire il rispetto della norma o a dichiararne l’inosservanza. In questo caso, si applica una misura punitiva (sanzione).
La norma giuridica si caratterizza di due elementi principali:
- Precetto: Esprime il comportamento che deve essere tenuto dai destinatari della norma, può essere positivo o negativo (obbligo di fare o non fare).
- Sanzione: È la reazione conseguente alla violazione del precetto e consiste nell’applicazione di una misura punitiva, a carico del trasgressore.
Ordinamento giuridico
È una società organizzata in un sistema di norme. Un gruppo sociale si dice “istituzione”, quando:
- È un ordinamento giuridico;
- Ha un proprio ordinamento giuridico.
Il diritto produce effetti all’interno di ordinamenti, poiché l’ambiente è più ristretto. Storicamente il diritto produce effetto all’interno dello stato nazionale, ma non esiste solo questo; ora c’è una pluralità di elementi (stato nazionale, ordinamenti sovranazionali).
Il diritto internazionale non ha un’efficacia territoriale circoscritta, poiché si applica a tutti gli stati del mondo. Può essere:
- Pattizio: Accordi che vengono stipulati dagli stati (gli stati si sottomettono ad un trattato, da cui possono uscire quando vogliono).
All’interno del diritto internazionale ci sono altri ordinamenti sovranazionali:
- Unione Europea: È un ordinamento sovranazionale del tutto atipico, poiché produce effetti sugli individui;
- Consiglio d’Europa: È un’organizzazione di diritto internazionale, che produce all’interno del nostro ordinamento gli effetti nelle modalità prodotte dal diritto internazionale. Non produce effetti diretti nei confronti dei cittadini di quell’ordinamento, ma nei confronti degli stati nazionali di quegli ordinamenti. All’interno opera la corte europea dei diritti dell’uomo (sede a Strasburgo)
- Chiesa: In generale è un ordinamento, non solo la Città del Vaticano.
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, indipendente e dotato di potere sovrano nel proprio territorio.
Stato
Capitolo 2
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali che esercita un potere al quale i soggetti appartenenti a tale ordinamento sono necessariamente subordinati. Esso costituisce una forma di organizzazione del potere politico, che detiene il monopolio della forza in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo per perseguire i propri fini. Lo stato ha tre elementi costitutivi:
- Popolo: Lo Stato, in quanto ordinamento giuridico, richiede una società ossia un complesso di individui legati insieme da alcuni rapporti. Il popolo è l’insieme di individui legati fra loro e allo Stato, dal vincolo della cittadinanza. A differenza del popolo la popolazione è l’insieme dei cittadini, comprendente anche chi non ha la cittadinanza. La cittadinanza è lo status cui la Costituzione e la legge riconnettono un insieme di diritti e doveri; per avere la cittadinanza bisogna:
- Essere procreati da un cittadino di quel paese;
- Essere nati in quel determinato paese;
- Risiedere in quel determinato paese.
- Territorio: È il luogo sul quale lo Stato esercita la propria sovranità. Del territorio fanno parte anche la terraferma (confini), il mare territoriale (mare costiero) e il territorio fluttuante (insieme delle navi e degli aeromobili).
- Sovranità: Costituisce il supremo potere di comando in un determinato territorio, non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé. Ci sono molti centri di potere all’interno dello Stato, ma nessuno sarà mai potente pari o uguale allo Stato stesso.
Art. 11: “Limitazione del potere dello stato” consente, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che porti pace e giustizia tra le nazioni. Luigi Einaudi, dopo la Prima guerra mondiale, affermò che gli Stati europei dovevano rinunciare alla sovranità per evitare un altro scontro mondiale.
L’esercizio della sovranità avviene attraverso le forme della democrazia rappresentativa, ma anche mediante istituti di democrazia diretta (es. referendum). L’elezione della selezione dei rappresentanti avviene da parte del corpo elettorale, composto dai cittadini che possono partecipare alle elezioni dopo il compimento del 18esimo anno d’età.
Forma di Stato
La forma di stato dà un criterio di classificazione degli ordinamenti statali in base alla “forma” assunta dagli stessi:
- Stato feudale: È la prima tipologia di organizzazione della società, che presenta dei caratteri ordinamentali. L’elemento cardine in questo Stato è un accordo tra il signore feudatario, che offre difesa ottenendo delle controprestazioni, e la comunità. I signori feudali si uniscono ed eleggono un padrone per le aree unite: ci sarà un soggetto che ha potere sullo stato e sul popolo;
- Stato assoluto: È la prima forma di stato dello Stato moderno. La sovranità è assegnata al monarca, che possiede il potere legislativo, esecutivo e giudiziario: ha la totale concentrazione del potere. Insieme a questa prima caratteristica abbiamo la totale negazione dei diritti, essi sono revocabili in qualsiasi momento. Le strutture feudali, però, non sono affatto scomparse, hanno continuato ad operare sotto forme diverse;
- Stato di polizia: È una variante dello Stato assoluto. È caratterizzato dall’affermazione del dovere del sovrano di perseguire il fine del benessere e della collettività, poiché si rende conto che i cittadini hanno bisogno dei loro diritti. Il sovrano, quindi, si autolimita (potrebbe tornare alla forma di Stato precedente);
- Stato liberale: (periodo ottocentesco). Si fonda sulla legittimazione elettorale del potere statale e sul principio della libertà dei singoli. È rappresentato dalle borghesie nazionali, che forniscono un’impronta agli Stati e differenziano i vari Stati europei in ragione delle diversità rintracciabili nelle molteplici esperienze della borghesia europea. È uno stato di diritto poiché si fonda su due principi: la separazione dei poteri e le tutele dei diritti fondamentali. La borghesia prende parte delle rivoluzioni liberali: era la classe economicamente attiva e lo diventerà anche politicamente chiedendo i due principi, che porteranno alla nascita del Parlamento. Il parlamento è un organo elettivo che impone le norme dell’organizzazione e dell’azione statale e quelle che disciplinano le libertà fondamentali: viene eletto a suffragio ristretto dall’alta borghesia, e veniva eletta la stessa classe sociale. L’ampliamento del suffragio elettorale conduce all’affermazione dei partiti politici di massa e ad una maggiore attenzione dello Stato nei confronti dei cittadini, in particolare quelli meno abbienti: nascono così le libertà di prima generazione → dell’individuo ed economiche. Il Regno d’Italia viene proclamato il 17 marzo 1861, con l’ordinamento dello Statuto Albertino (4 marzo 1848) che si presenta formalmente come una Costituzione ma in realtà si pone al termine di un processo politico con un risultato compromissorio fra monarchia e borghesia. Approva la divisione dei poteri al Parlamento e al re (legislativo) e al monarca (esecutivo). Questo statuto povera abolire la Camera dei deputati ed effettuare altri cambiamenti radicali. Lo stato liberale si trasforma in regime fascista dove le istituzioni liberali vengono limitate (i governi ottengono la fiducia dalle Camere). La legge del 1925 assegna al Capo del governo una supremazia nei confronti degli altri ministri, eliminando il voto di sfiducia ed assegnando al Capo del governo l’ordine del giorno delle Camere;
- Stato autoritario o totalitario: I totalitarismi sono dei tentativi di dare risposte a quelle domande a cui lo stato liberale non è stato in grado di rispondere. La caratteristica è la ricerca del rapporto diretto con il popolo. In quel contesto, questo regime si pone come interprete dei bisogni della collettività. La società era cambiata, sono nate numerose istituzioni. Il parlamento era articolato in senatori, nominati dal sovrano e in carica vitalizia, e i deputati eletti a suffragio universale ristretto → viene abolita la Camera dei deputati, che era rappresentativa della comunità. Quest’ultima viene sostituita con la camera dei fasci e delle corporazioni. La società era organizzata in corporazioni dove esprimeva i suoi rappresentati, poi queste corporazioni esprimevano chi andava a sedere nella Camera dei deputati. Era un sistema di democrazia diretta. La rappresentanza liberale era entrata in crisi nello Stato liberale e quindi si è cercato un rapporto diretto con i corpi elettorali;
- Stato democratico – pluralista: La società era cambiata: le masse diventano classe sociale economicamente attiva e chiedono di diventarlo anche politicamente → chiedono i diritti sociali (salute, istruzione), che sono diversi da quelli della borghesia (diritti dell’individuo). Quelli delle masse sono i diritti della 2ª generazione. Con le rotture drammatiche, nascono le democrazie pluraliste → non viene rappresentata una classe sociale, ma una pluralità. Queste democrazie vengono votate dalle assemblee costituenti (rappresentative dell’intero corpo elettorale) e adottano subito una Costituzione. In Italia, il 2 giugno 1946, succedono due fatti istituzionali importanti:
- Referendum per la scelta tra monarchia e repubblica (corpo elettorale maschile e femminile) dove, di poco, ha vinto la repubblica (società spaccata → la Costituzione è figlia di quella società spaccata);
- Il corpo elettorale ha eletto, a suffragio universale indiretto, l’Assemblea costituente. Essa aveva il compito di scrivere la Costituzione con un sistema elettorale proporzionale puro. L’Assemblea costituente si caratterizza di due anime con visioni radicalmente contrapposte di quella che doveva essere la società italiana: la democrazia cristiana e le forze politiche socialiste – comuniste che insieme, con un compromesso, scrivono la Costituzione che è democratico – pluralista; questo perché quelle due forze politiche non erano rappresentate dalla borghesia ma dall’intero contesto della collettività spaccata (composta da: comunisti, democristiani, monarchici, repubblicani). La Costituzione fu promulgata dal Capo dello Stato il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Le Costituzioni avranno caratteri completamente diversi rispetto alle Costituzioni liberali.
Articolazioni territoriali interne dello Stato
Un’ulteriore classificazione delle forme di Stato è quella che distingue gli Stati in ragione del criterio di distribuzione sul territorio di apparati di governo. Nel nostro ordinamento sono le regioni, le province e i comuni. Non tutti gli ordinamenti hanno, però, queste articolazioni; esse si distinguono in:
- Stato Unitario: Un esempio di stato unitario europeo è la Francia, uno stato che sul modello centrale e centralistico napoleonico non riconosce autonomia al proprio interno. Analizzando il modello francese, diamo una definizione di stato unitario: è quello stato che non riconosce autonomie territoriali al proprio interno. La Francia ha un ordinamento tradizionale di comuni, province, status speciali per alcune grandi città; però sono articolazioni territoriali che hanno perlopiù poteri amministrativi, mai poteri legislativi. Un esempio di stato unitario lo abbiamo avuto anche in Italia: il regno d’Italia è stato uno stato problematicamente e forzosamente unitario perché l’unità d’Italia è avvenuta con la piemontizzazione (i territori non sono stati governati secondo le peculiarità di quei territori, da persone di quei territori, sulla base del principio di sussidiarietà → governo vicino ai territori, in modo da poter aiutare tutti), tutte le realtà eterogenee italiane (es. regno delle due Sicilie, regno pontificio, regno dei Savoia) erano diverse l’una dall’altra; forse sarebbe stato necessario unificare partendo dal modello della confederazione di stati (obiettivo di Cavour e in parte anche di Mazzini, fare dell’Italia uno stato federale con guida da parte del pontefice). Quella sarebbe stata l’occasione per lo stato italiano di assumere il carattere federale. In quel contesto, lo stato italiano è nato come stato unitario, in maniera volontaria: con l’unitarietà forzata, si pensava, di poter tenere insieme quei territori (è successo in maniera forzata). Il processo di nascita e di evoluzione dello stato italiano nasce come stato unitario e devolve come stato regionale;
- Confederazione di Stati: È un fenomeno che appartiene al diritto internazionale; è un fenomeno che assomiglia molto allo stato feudale, il processo di nascita è simile. Si ha quando alcuni stati si mettono insieme, decidono di confederarsi per gestire insieme alcune competenze. Per gestire in maniera più efficace insieme alcune competenze, sono tanti stati unitari sovrani che decidono di confederarsi: sono i sovrani che si mettono insieme per l’esercizio di alcune competenze, si rendono conto che da soli quelle competenze non sono in grado di esercitarle da soli. Storicamente i motivi che fanno nascere le confederazioni sono due: la difesa e la politica estera. Gli stati si rendono conto che per esercitare questi due motivi al meglio, devono unire le loro forze. Abbiamo questi stati sovrani che, ad un certo punto, conferiscono ad una entità che nasce ex-novo, alcune competenze. Quest’entità nasce in forza di un trattato (patto, accordo) stipulato dai capi di stato. L’entità rilascia alle confederazioni alcune competenze, all’inizio solo la difesa e la politica estera: questo perché in quel contesto la difesa si esercita in maniera più efficace rispetto che a tanti piccoli soggetti che non hanno le risorse per gestire efficacemente la difesa, così come per la politica estera. Il diritto internazionale è sotto gli occhi di tutti: vince sempre chi è più forte, chi è più grande (anche militarmente, es. armi atomiche → corsa al riarmo per chi è più forte). Questi stati cedono delle quote di sovranità, perché se cedono alla confederazione la difesa e la politica estera dopo non possono più esercitarla autonomamente, si dovrebbero mettere d’accordo tutti gli stati. Cedono delle competenze, conservano quelle significative. L’esempio più evidente di confederazioni di stati sono gli USA, i padri costituenti prima di creare gli Stati Uniti d’America crearono una confederazione di stati;
- Stato federale: La confederazione di stati nel diventare stato federale si trasforma da un fenomeno di diritto internazionale a un soggetto del diritto interno (costituzionale), evolve in stato. Ancora una volta, l’esempio classico è quello degli Stati Uniti d’America. Dal punto di vista del diritto, il patto confederativo si fa sempre più intenso e magari aumentano anche i soggetti interessati, vedono altri stati di piccole dimensioni e possono aumentare i componenti della confederazione e quindi cedono competenze e quote di sovranità. Questa entità diventa un’unica entità sovrana, gli stati confederati cedono sempre più quote di sovranità, competenze, al punto tale che volontariamente perdono la loro sovranità di diritto internazionale. A ques
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