Diritto pubblico
Professoressa: Benedetta Becherini
Professioni sanitarie anno 2019/2020
Appunti integrati a cura di: Sara
Diritto pubblico
Ordinamento giuridico e diritto costituzionale
Ubi societas ibi ius (Dove c’è una società c’è il diritto): Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Un’organizzazione per essere tale ha bisogno di regole che ne disciplinino la vita e le attività. Le regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione: nel loro insieme formano un ordinamento giuridico.
Il linguaggio prescrittivo e regole giuridiche
Le regole del diritto appartengono al mondo del “dover essere”. Ma al dover essere appartengono anche regole religiose, etiche, di costume... Come si distinguono le une dalle altre? In antichità non c’era distinzione tra prescrizione giuridica e volere degli dei (vd. Sacerdoti, aruspici, stregoni...). Negli ordinamenti moderni le regole giuridiche si distinguono non tanto per il loro contenuto (che può essere identico: non uccidere, non dire falsa testimonianza) bensì perché inerenti ad una organizzazione sociale e finalizzate al suo mantenimento e sviluppo. Le regole giuridiche regolano i rapporti tra i soggetti di una organizzazione sociale, definiscono i confini dei rispettivi interessi, individuano e tutelano valori in essi contenuti mentre le regole etiche o i precetti religiosi perseguono la perfezione individuale o la salvezza dell’anima.
Il rapporto giuridico
Le regole del diritto servono a regolare le azioni rilevanti per la vita di un’organizzazione sociale: perciò non impongono solo doveri ma tutelano anche i diritti. Sulla base di una regola comune (diritto oggettivo) si instaura un rapporto giuridico tra più soggetti dando luogo a vincoli reciproci. Si tratta di situazioni giuridiche di vantaggio (diritti in senso soggettivo) o situazioni giuridiche di svantaggio (doveri o obblighi). Ogni organizzazione produce quindi diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto. Vd. teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (diritto internazionale per la comunità internazionale/ diritto canonico per la Chiesa cattolica etc....). Diritto dello stato: è il diritto dell’ordinamento più complesso tra le organizzazioni giuridiche, tende a stabilire regole per tutte le altre organizzazioni.
Le norme giuridiche
Regole precostituite che disciplinano in astratto la condotta dei consociati. Presentano i seguenti caratteri peculiari:
- La generalità: si rivolgono ad una generalità di individui o ad un gruppo di essi e non ad un singolo individuo.
- L’astrattezza: prendono in considerazione casi astratti a cui dovranno ricondursi i caratteri concreti che presentino i caratteri contemplati dalla norma.
- La novità: pongono prescrizioni prima inesistenti o propongono una norma già esistente mutandone i contenuti.
- Esteriorità: oggetto della disciplina della norma è l’azione che ciascuno manifesta all’esterno, non hanno rilievo i motivi psichici che spingono il singolo all’azione.
- Coercitività: l’osservanza della norma è assicurata dalla previsione di una sanzione applicabile in caso di violazione del precetto contenuto nella norma.
Soggetti giuridici
- Gli ordinamenti riconoscono la personalità giuridica ai soggetti giuridici.
- I soggetti giuridici sono le persone fisiche, individui nati e viventi, e le persone giuridiche, entità astratte e collettive formate cioè da più persone fisiche.
- Si definisce capacità giuridica l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e si acquista autonomamente con la nascita (art. 1 c.c.).
- Si definisce capacità di agire l’idoneità del soggetto a compiere atti giuridici ovvero porre in essere manifestazioni di volontà per disporre ed esercitare diritti o assumere obblighi.
L'ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme di prescrizioni, consuetudini, fatti normativi che sono espressione di una determinata organizzazione sociale. Ogni ordinamento giuridico è un sistema caratterizzato da unità, coerenza e completezza: non è una sommatoria di singole prescrizioni giuridiche. L’interpretazione del diritto non guarda solo agli enunciati normativi ma anche a come essi si inseriscono in un contesto considerato come un sistema.
- Distinzione tra disposizioni e norme: disposizione è una mera formulazione linguistica suscettibile di diverse interpretazioni. Norma è il risultato dell’interpretazione della disposizione.
Costituzione e ordinamento costituzionale
L’unità, la coerenza e la completezza del sistema devono essere assicurate:
- Da una catena di produzione di norme che rinnovano e aggiornano il sistema nel rispetto di quei principi e quei valori.
- Un insieme di principi e valori fondanti.
Alla base di un ordinamento si trovano generalmente atti costitutivi, statuti, tavole di fondazione; per l’ordinamento statale si parla per lo più di Costituzione. Ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale ma non c’è un solo tipo di Costituzione. La costituzione può essere scritta o non scritta. Se scritta può essere rigida o flessibile; è rigida quando si può modificare solo con un procedimento aggravato; è flessibile quando si può modificare con legge ordinaria.
- Le prime costituzioni scritte risalgono al XVIII secolo: 1787 Costituzione Americana, 1791 Costituzione Francese.
- Le costituzioni contemporanee sono quasi tutte di origine rappresentativa, scritte e rigide mentre le prime costituzioni ottocentesche della Restaurazione erano octroyé, ovvero concesse dalla Corona (Lo Statuto Albertino).
- Esistono ordinamenti statali che pur non avendo una costituzione scritta intesa come un documento organico riassuntivo degli elementi essenziali che caratterizzano l’ordinamento hanno comunque un nucleo di norme che costituiscono un ordinamento costituzionale.
- L’ordinamento costituzionale è il complesso delle norme costituzionali scritte e non scritte che danno forma all’ordinamento giuridico e determinano l’identità dell’ordinamento stesso il suo patrimonio genetico.
- L’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme costituzionali e viceversa le norme di una costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale.
Teorie del diritto
- Teorie normativiste (Kelsen): una società ha un ordinamento.
- Teorie istituzionaliste (Romano): una società è un ordinamento.
Classificazione degli ordinamenti
Ordinamenti di civil law (di derivazione romanistico-germanica): esiste un complesso di norme scritte che hanno come riferimento la lex suprema ovvero la Carta Costituzionale; le consuetudini e le pronunce giurisprudenziali hanno un valore marginale. Al giudice è riservata la sola funzione di applicare le regole giuridiche.
Ordinamenti di common law (di derivazione anglosassone): basati su regole in prevalenza non scritte, su decisioni giurisprudenziali, su principi derivanti da consuetudini, prassi e usi. (fonti scritte non codificate in un unico testo: Magna Charta, Habeas corpus, Bill of rights). Risulta estremamente rilevante la funzione giurisprudenziale che consente la creazione del diritto da parte del giudice nel rispetto dello stare decisis.
La costituzione italiana
- Il 2 giugno del 1946 i cittadini votarono sia per il referendum istituzionale scegliendo la Repubblica che per eleggere l’Assemblea Costituente per l’elaborazione della Costituzione.
- L’Assemblea Costituente si insediò il 25 giugno ed elesse Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato. Era suddivisa in commissioni e sottocommissioni in proporzione ai gruppi politici presenti in Assemblea approva il progetto il 22 dicembre 1947.
- Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione italiana.
Parte II ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
Parlamento – Presidente della Repubblica – Governo Magistratura – Regioni Province Comuni – Garanzie Costituzionali
Disposizioni transitorie e finali
- Lunga: disciplina dettagliatamente il funzionamento dei singoli organi costituzionali e garantisce un’ampia tutela dei diritti dei cittadini.
- Rigida: non si può modificare con leggi ordinarie ma solo con un procedimento amministrativo che richiede una maggioranza qualificata.
- Programmatica: stabilisce obiettivi e programmi come per l’attuazione dei diritti sociali non limitandosi a sancire regole per l’organizzazione.
Diritto pubblico e diritto privato
Diritto pubblico: complesso di norme che disciplina la formazione, l’organizzazione e l’attività dello stato e degli enti pubblici nonché i loro rapporti con i privati quando lo Stato è in una posizione di superiorità e agisce in veste di autorità pubblica. Il diritto costituzionale è il cuore del diritto pubblico e si colloca in una posizione di supremazia in quanto in esso sono indicate le modalità con cui perseguire i fini e i valori fondanti dell’ordinamento (vd. diritto costituzionale, parlamentare, amministrativo, tributario, ecclesiastico etc.).
I rami del diritto pubblico:
- Il diritto costituzionale
- Il diritto parlamentare
- Il diritto regionale e il diritto degli enti locali
- Il diritto amministrativo
- Il diritto tributario
- Il diritto ecclesiastico
- Il diritto penale
- Il diritto processuale civile e il diritto processuale penale
- Il diritto internazionale
- Il diritto dell’Unione europea
- Il diritto del lavoro
- Il diritto dell’economia
Diritto privato: è una branca del diritto che regola i rapporti tra i soggetti del gruppo sociale organizzato, regola l’autonomia dei privati e la gestione dei loro rapporti attraverso liberi contratti nel rispetto del diritto pubblico il quale assicura che l’attività privatistica non contrasti con l’interesse generale (vd. diritto di famiglia, diritto commerciale).
Lo stato
Si ha un ordinamento giuridico chiamato stato quando una popolazione sottomettendosi ad un potere politico dà vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali all’interno di un determinato territorio. Definizione: forma di organizzazione del potere politico cui spetta l’uso legittimo della forza su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio.
Caratteristiche essenziali
- La politicità: lo Stato si occupa degli interessi generali di una determinata collettività stanziata su un determinato territorio.
- La sovranità: lo Stato ha la supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e l’indipendenza rispetto a poteri esterni. Lo Stato ha il monopolio della forza su un determinato territorio. (forza legale)
Elementi fondamentali
- Un popolo: insieme di individui di un determinato territorio retti da un unico ordinamento costituzionale (anche plurietnico).
- Un territorio: è la sede in cui è stabilmente stanziato un popolo (vd. Popolazioni nomadi).
- Un governo sovrano: è la potestà di governo assoluta esclusiva e originaria che lo Stato esercita nel territorio (vd. Sovranità popolare esercitata secondo il principio rappresentativo).
Il popolo
Il popolo in senso giuridico è l’insieme di coloro che sono legati all’ordinamento da un vincolo di cittadinanza*. La popolazione è l’insieme delle persone che si trovano entro i confini di un ente territoriale (cittadini, stranieri, apolidi); concetto delle scienze demografiche. La Nazione è un’entità etnico-sociale caratterizzata per una certa comunanza di razza, lingua, cultura, tradizioni e costumi.; vincolo sociale o anche politico.
La cittadinanza
*Il vincolo di cittadinanza determina uno status giuridico da cui deriva una somma di diritti e doveri e in particolare diritti e doveri politici di cui agli artt. 48-54 della Costituzione (elettorato attivo, associazione partitica, petizione, accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, concorso alle spese pubbliche, fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione e delle leggi). I diritti e doveri di cui ai titoli I II e III parte I della Costituzione si applicano per lo più a tutti, anche a coloro che non sono cittadini (libertà personale, di religione, di espressione, tutela della salute).
- Ius sanguinis: criterio della discendenza risponde alla volontà di tutelare la coesione etnico culturale di una nazione.
- Ius soli: criterio della nascita nel territorio di uno Stato risponde alla volontà di coesione della comunità su valori condivisi accogliendo gli immigrati dall’estero.
La cittadinanza italiana
Secondo la legge 5 febbraio n. 91 del 1992 (regolamenti esecuzione d.P.R. 572/1993 modificati legge 94/2009). Come si acquista, come si perde e riacquista la cittadinanza? È automaticamente cittadino italiano per nascita:
- Il figlio di cittadino italiano, anche adottivo qualunque sia il luogo di nascita. (ius sanguinis).
- Chi è nato in Italia da genitori entrambi apolidi o ignoti. (ius solis).
Su istanza dell’interessato: può chiedere la cittadinanza il coniuge straniero o apolide che, dal matrimonio, risiede da almeno due anni nel territorio; la richiesta può essere rigettata dal Ministro dell’Interno soltanto per determinati motivi (sicurezza dello Stato e condanna con pena superiore a tre anni di reclusione) ed entro due anni dalla domanda. Lo straniero residente in Italia da 10 anni, da 4 anni se è cittadino U.E., da 5 anni se apolide, da 3 anni se discendente da un cittadino italiano o lo straniero nato in Italia e ivi residente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età (ius soli). La concessione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni e sentito il Consiglio di Stato previo giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza alla Costituzione e alle leggi. È la cosiddetta naturalizzazione.
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli Interni e di concerto con il Ministro degli Esteri, sentito il Consiglio di Stato, la cittadinanza può essere concessa allo straniero che ha reso eminenti servizi all’Italia, oppure, quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. È sempre ammessa la doppia cittadinanza. La cittadinanza si perde per espressa rinuncia o di diritto se un cittadino ignori l’intimazione a cessare un rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze di un altro stato. Varie agevolazioni per il riacquisto della cittadinanza per chi l’ha persa. Varie proposte di riforma per abbassare i dieci anni di tempo utili per richiedere la cittadinanza da parte di uno straniero. In applicazione del diritto comunitario è concesso il diritto di voto alle elezioni comunali anche a tutti i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia. Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22 Cost.)
Estradizione del cittadino italiano: solo nelle ipotesi previste dalla Convenzioni Internazionali in materia (art. 26 Cost.); non prevista per reati politici (escluso il genocidio) e dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale per reati punibili all’estero con la pena di morte.
Il territorio
Il territorio di uno Stato è composto da:
- Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini naturali o artificiali.
- Mare territoriale: estensione della sovranità statale nel mare, oggi, per la Convenzione di Montego Bay del 1982 in 12 miglia.
- Spazio aereo statale: estensione della sovranità nei limiti dell’atmosfera.
- Piattaforma continentale: parte del fondo marino che circonda le terre emerse, ferma la libertà delle acque.
Si parla, inoltre, di territorio mobile:
- Aerei e navi che battono “bandiera” di uno Stato.
- Particolari guarentigie, infine, esistono per le sedi delle ambasciate, che, insieme agli agenti, godono della cd. “immunità diplomatica”.
La sovranità
I caratteri della sovranità sono:
- Originarietà: lo Stato non deriva da alcuno la sua potestà di imperio.
- Indipendenza: postula la parità giuridica tra tutti gli Stati.
- Potestà di imperio: lo Stato detiene il monopolio della forza legale.
- La sovranità popolare: il popolo è la fonte di legittimazione di ogni potere statale. Il popolo è titolare dei poteri sovrani in quanto elegge gli organi dello Stato.
- Limiti di fatto della sovranità statale: globalizzazione (controllo informazioni, risorse etc....)
- Limiti giuridici della sovranità statale: ingerenza umanitaria e internazionale, vd. UE nella difesa o nella politica monetaria.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (art.1 Cost.). Il popolo costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito: non Dio (Stato assoluto) non la nazione (stato liberale). Al popolo ovvero al corpo elettorale è riservata la concreta possibilità di concorrere a decidere concretamente su questioni politiche.
Le forme di stato
Che cosa si intende? La forma di Stato indica il rapporto che intercorre tra cittadini e il potere politico, tra g...
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