Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 67
Diritto pubblico Pag. 1 Diritto pubblico Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico Pag. 66
1 su 67
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

TIPOLOGIE DI FONTI DEL DIRITTO

Si possono classificare nelle seguenti tipologie:

  • La costituzione e le fonti costituzionali
  • Le fonti dell'Unione Europea
  • Le fonti legislative ordinarie e le fonti equiparate
  • Le fonti legislative specializzate
  • Le fonti di autonomia di organi costituzionali
  • Le fonti regolamentari
  • Le fonti del diritto regionale
  • Le fonti degli enti locali
  • Le fonti di autonomia collettiva
  • Le fonti esterne riconosciute
  • Le fonti fatto

RANGO COSTITUZIONALE: LA COSTITUZIONE E LE FONTI COSTITUZIONALI

La Costituzione è l'atto supremo dell'ordinamento di fronte alla quale tutti gli altri atti fonte sono subordinati in quanto prodotti da essa e previsti e disciplinati. È la fonte sulle fonti.

Essa stabilisce i processi relativi a:

  • Norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale, leggi costituzionali, statuti regioni speciali
  • Norme di rango primario: leggi dello Stato, decreti legislativi e decreti legge, regolamenti parlamentari, statuti regioni ordinarie

Le leggi regionali sono leggi di revisione costituzionale che hanno come obiettivo la modifica di parti della Costituzione mediante emendamento, aggiunta o soppressione di parte del testo costituzionale.

Le leggi costituzionali, anch'esse approvate con la procedura aggravata prevista all'art. 138, hanno come oggetto le materie espressamente previste con riserva dalla Costituzione (ad esempio l'adozione di statuti speciali, la fusione o la creazione di regioni) o altre materie che il Parlamento ritiene di deliberare con la procedura suddetta. Queste leggi affiancano la Costituzione e si differenziano solo per i contenuti.

Il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 prevede una duplice lettura da parte delle due camere a distanza non inferiore di tre mesi. La prima lettura avviene secondo la procedura dei normali procedimenti legislativi (art. 72.4), mentre la seconda lettura prevede un'approvazione a maggioranza qualificata. Se la legge è

Approvata dai due terzi dei componenti delle due camere non è prevista la possibilità del referendum e la legge è promulgata.

Se invece la legge è approvata a maggioranza assoluta, è pubblicata a scopo notiziale sulla Gazzetta Ufficiale ed entro 3 mesi può essere indotto un referendum costituzionale (su richiesta di 500.000 elettori o 1/5 dei componenti di una camera o 5 consigli regionali); in tal caso la legge è promulgata se approvata dalla maggioranza dei voti validi (no quorum strutturale).

Trascorsi i tre mesi senza richiesta di referendum, la legge è promulgata.

Limiti alla revisione Costituzionale:

  • La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art.139)
  • Limite espresso: i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, il valore della dignità umana (diritto inviolabile), la sovranità popolare, il principio di laicità dello stato.
  • Limite implicito.
Sono i principi che danno identità alla Costituzione, una loro modifica comporterebbe un vero mutamento e non una revisione costituzionale. L'art. 138. Limite logico. • LE FONTI NORMATIVE EUROPEE L'origine dell'Unione Europea: è un processo durato oltre 40 anni: 1951 Trattato di Parigi: nasce la Comunità Europea del carbone e dell'Acciaio CECA • (Belgio, Francia, Germania Italia, Paesi Bassi). 1957 Trattato di Roma: nasce la Comunità economica Europea CEE: creazione di • un'area di libero scambio, politica comune per agricoltura e trasporti, Banca Europea degli investimenti. 1992 Trattato di Maastricht: modifica del trattato CEE, pone le basi per la moneta • unica, si aggiunge il trattato sull'Unione Europea. 2007: viene firmato il Trattato di Lisbona che entra in vigore il 1° dicembre 2009: ha • dato vita ad un unico soggetto dotato di personalità giuridica internazionale che è appuntoL'Unione Europea, organizzazione sovranazionale che può adottare atti vincolanti per gli ordinamenti giuridici. L'ordinamento dell'Unione europea si fonda in primo luogo sui TRATTATI: essi sono le fonti originarie del diritto dell'Unione. Indicano i valori e principi: rispetto dignità umana, libertà, democrazia; pace e benessere tra i popoli; uguaglianza degli stati membri e uguaglianza dei cittadini; principio di attribuzione: l'UE esercita solo le competenze che gli Stati membri gli hanno attribuito. Ai trattati si aggiunge la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA tra le fonti originarie del diritto dell'Unione Europea. Sono fonti derivate del diritto dell'Unione Europea i seguenti atti giuridici: - I regolamenti: sono vere e proprie leggi di portata generale obbligatori in tutti i suoi elementi, direttamente applicabili in tutti gli stati membri; possono riguardare persone fisiche e

Le norme e i regolamenti dell'Unione Europea: sono atti giuridici che vincolano gli stati membri e hanno efficacia diretta nelle loro giurisdizioni; non è necessario che vengano recepiti dallo stato membro, ma vengono applicati direttamente dai tribunali nazionali.

Le direttive: sono atti che vincolano gli stati membri (uno o più) al raggiungimento di un determinato risultato entro un certo tempo, pur lasciando agli organi nazionali l'autonomia nella scelta dei mezzi per recepire tali direttive (a livello di Stato o di Regione).

Le decisioni: sono atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari designati; hanno un impatto concreto e sono rivolti sia agli stati membri che alle persone fisiche.

Le raccomandazioni e i pareri: non sono atti vincolanti e non creano diritti o doveri per i destinatari; hanno un valore di indirizzo politico.

RAPPORTO TRA DIRITTO U.E. E DIRITTO INTERNO

In Italia non sono state apportate modifiche costituzionali per recepire i trattati europei, a differenza di molti altri stati membri.

La copertura costituzionale è stata fornita dall'articolo 11 della Costituzione:

“L’Italia.. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni..”

Solo nel 2001 con la riforma del titolo V della Cost. è stato introdotto il riferimento al “..Vincolo dell’ordinamento comunitario”

In un primo momento la Corte Costituzionale ritenendo regolamento europeo e legge interna ordinaria fonti equiparate ritenne di applicare il criterio cronologico.

In un secondo momento si sollevava l’incostituzionalità delle norme interne contrastanti con le norme comunitarie.

Attualmente vi è una disapplicazione delle norme interne quando incompatibili con un regolamento europeo (senza invalidità o abrogazione dell’atto interno ma sospensione della sua validità fino al permanere della norma europea).

A seguito di un graduale processo evolutivo e di dialogo tra Corte Costituzionale e Corte

diGiustizia europeaprimato del diritto dell’UE.

  • principio di necessaria applicazione del regolamento dell’Unione da parte del giudice
  • comune.disapplicazione del diritto interno incompatibile in caso di contrasto tra una disposizione di legge e un regolamento UE.

Diverso è il caso delle direttive che avranno nel sistema delle fonti la collocazione propria dell’atto di recepimento

RANGO PRIMARIOLE LEGGI ORDINARIE ED EQUIPARATE

La legge dello Stato è fonte a competenza generale: può disciplinare qualsiasi materia, relativamente ad interessi generali della totalità del popolo italiano che si estendono su tutto il territorio nazionale fatto salvo quanto disciplinato direttamente dalla Costituzione o da questa riservato a fonti diverse dalla legge.

Art. 117 titolo V Costituzione (riformato nel 2001) indica:

  • le materie a legislazione esclusiva dello Stato (politica estera, immigrazione, difesa, legislazione elettorale,
  • ordine pubblico e sicurezza). Riguardano interessi e valori generali riferiti al popolo italiano nella sua totalità. Le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni (tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, istruzione) fatta salva la determinazione dei principi fondamentali riservata allo stato. La competenza residuale delle Regioni in tutte le materie non esplicitamente elencate.

    LA RISERVA DI LEGGE: Sono i casi costituzionalmente previsti per cui la disciplina di una materia è riservata alla sola legge ed è sottratta alla disponibilità di atti fonte subordinati. Garantisce il principio democratico (nella formazione della legge). Garantisce la tutela di diritti fondamentali e uguaglianza. Esempi: la libertà personale (ex art. 13) sanzioni penali (ex art. 25). (riserva di legge assoluta, l'intera disciplina è riservata alla legge) riserve di legge relative artt. 23, 41, 97 Aspetto positivo: divieto di

    Aspetto negativo: la legge non può spogliarsi dell'obbligo di intervenire a favore di altri atti fonte. Es. rinvio della legge ad un regolamento comunale in materia di espulsione stranieri.

    LE LEGGI IN SENSO FORMALE

    Sono le leggi che pur avendone la forma non introducono disposizioni innovative. Es. la legge di bilancio con la quale il Parlamento esercita un controllo sull'attività del governo (art. 81 della Costituzione: non può introdurre nuove spese o nuove entrate)/ la legge di ratifica di trattati internazionali.

    LE LEGGI PROVVEDIMENTO

    Sono le leggi il cui contenuto non è astratto e generale bensì concernente la cura di un determinato interesse: sono veri e propri atti amministrativi. (es. nuova sede del circolo ufficiali delle forze armate Roma,..). Sono comunque ammissibili perché non esiste una riserva di amministrazione a favore del governo ma non possono essere impugnati direttamente.

    Dal cittadino (vd. Art.113 verso gliatti della PA) GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI: DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGE

    In deroga al principio di separazione dei poteri la Costituzione attribuisce poteri normativi di rango primario al Governo: la Costituzione richiede sempre comunque l'intervento del Parlamento come garanzia del legittimo esercizio del potere governativo.

    Sono definiti atti aventi forza di legge: hanno la capacità di innovare il diritto oggettivo, la competenza a disciplinare le materie che la Costituzione riserva alla legge, sono sottoposti al controllo di costituzionalità (art. 134).

    DECRETI LEGISLATIVI: è necessaria una previa legge di delegazione al governo (art.76) che indichi:

    L'oggetto della delega chiaramente definito.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraTPA di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Becherini Benedetta.