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CEDU.Come la corte ha individuato nella CEDU un parametro di legittimità costituzionale?

Le due sentenze avevano ad oggetto due questioni che si riproponevano da tempo e che erano state oggetto di diverse critiche e precedenti pronunce della Corte MA la Corte non aveva mai dato una dichiarazione vera e propria.

Uno dei problemi che per molti anni era stato discusso e riguardava la legge per la realizzazione di opere pubbliche => la questione discussa era che c'era una difficoltà nel realizzare le opere secondo le tempistiche previste ma c'erano anche problemi nel rispetto delle regole poste dalla legge ( es. esiste il principio di legalità e quindi P.A può mettere in atto solo ciò che legge prescrive e quindi poteva accadere che si realizzassero opere al di fuori delle possibilità consentite dalla legge => es. opera su terreno che non era stato correttamente espropriato = es. art.42 e si riconosce che al proprietario debba

esserericonosciuto un indennizzo) => accadeva spesso che l’amministrazione non rispettasse il procedimentoper l’espropriazione e quindi venivano realizzate opere pubbliche su terreni non espropriati correttamente=> si parla di una situazione illecita perché amministrazione si appropria senza consenso di undeterminato bene immobile, trasformandolo.

La giurisprudenza si era inventata un meccanismo per il quale anche laddove ciò accadesse e l’operapubblica fosse stata già realizzata => il proprietario del bene non avrebbe più potuto riottenerlo MApoteva ottenere il risarcimento del danno ( principio del “neminem laedere”) .

Caso : soggetto privato di beni immobili e si vede sottrarre la disponibilità di detti beni attraverso unprocedimento sbagliato e in cui le leggi per l’espropriazione non vengono rispettate MA opera vienecomunque realizzata e completata => in questi casi opera pubblica attrae a sé

anche proprietà del terreno e al soggetto proprietario del terreno = risarcimento del danno. Questa interpretazione della Cassazione viola il diritto di proprietà perché la Cassazione aveva trasformato un diritto reale in un diritto di credito (per salvare opera pubblica => si trasforma il diritto reale in un diritto a ottenere il risarcimento del danno). I cittadini italiani si erano rivolti prima ai giudici nazionali che avevano seguito interpretazione Cassazione (quella vista prima) e quindi si rivolgono alla Corte europea che tutela anche la proprietà privata e la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva condannato Italia perché non aveva rispettato leggi relative alla proprietà stabilite dalla Convenzione. L'interpretazione data dalla Corte europea si impone quindi al legislatore italiano e quindi le norme adottate dal legislatore italiano per affermare la tesi della Cassazione diventano contestabili. Il legislatore italianoaveva accettato la ricostruzione della Cassazione e aveva stabilito un meccanismo per calcolare l'entità del risarcimento del danno dovuto al proprietario, quantificandolo in termini bassi. Ne segue: - violazione del diritto di proprietà - il risarcimento del danno veniva limitato a un importo predeterminato dal legislatore, utilizzando il criterio degli indennizzi delle espropriazioni (ma con la differenza che l'indennizzo non copre l'intero danno come avviene nel caso del risarcimento) Nel 2007, la Corte costituzionale, basandosi sull'articolo 117, ha affermato che questa disciplina sul calcolo dell'indennizzo è illegittima perché il legislatore ha violato garanzie internazionali, violando così l'articolo 117, comma 1. Le sentenze gemelle si occupano sia del caso sopra citato che del calcolo dell'indennità da espropriazione (il legislatore italiano tiene a parametrare l'indennizzo per l'espropriazione NONal valore di mercato MA a un valore molto inferiore e quindi i soggetti espropriati che si sentivano poco considerati => si erano altresì rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo poiché l'indennizzo doveva essere più vicino al valore di mercato. La Corte costituzionale aveva già affermato che comunque l'indennizzo dovesse corrispondere a un serio ristoro MA il legislatore tendeva a diminuire il ristoro da espropriazione per esigenze di bilancio dello Stato: lo Stato non aveva di disponibilità sufficiente per pagare indennizzi troppo alti. La Corte costituzionale non ha invece chiarito se obblighi internazionali siano solo quelli derivanti da Trattati quali la CEDU o trattati che abbiano ad oggetto anche altri interessi. Approfondimento: In che senso il legislatore italiano sia tenuto a rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ad oggi si parla no di comunitario)? Bisogna far riferimento ai rapporti Italia-ordinamento.

Il rapporto si basa su un criterio di competenza e NON di gerarchia e quando si parla di principio della prevalenza del diritto UE, questo vale per una parte del diritto dell'UE e non serve per individuare qualcosa di gerarchicamente superiore, ma individua qualcosa di preferibile da adottare. Questo ragionamento è frutto di uno sviluppo interpretativo e di un modo di leggere la Costituzione quando l'articolo 117 non c'era ancora (cioè prima del 2001) e quindi si è cercato più volte di trovare un significato per legittimare la produzione di diritto al di fuori di meccanismi riconosciuti dalla Costituzione. Ma questo percorso è difficile e ha tre fasi diverse:

  1. Fase nella quale la Corte aveva raccolto un'interpretazione semplice che fa applicazione di criteri. I trattati sono diventati parte dell'ordinamento perché sono stati riconosciuti dalla legge che ne ha dato esecuzione. Questa lettura era degli anni Sessanta.

quando il fenomeno di inerbirà ione europeanon era ancora consolidata e questa lettura aveva un problema perché 1) non c'era art 117 e quindi sitende a dire che una legge successiva poteva abrogare legge che aveva riconosciuto il Trattato in virtù del criterio cronologico => questo sistema non andava bene alle istituzioni europee perché metteva indubbio l'adesione dell'Italia al fenomeno europeo e quindi abrogando le norme che hanno messo inpratica Trattati = sembra che non si voglia aderire• 2) fase in cui si corregge interpretazione precedente => Corte aveva interpretato art.11 della Costituzione (relativo alla guerra * vedi parti precedenti) => Corte aveva detto che integrazioneeuropea porta a delle limitazioni della sovranità e l'integrazione nasce con obiettivo di perseguire pacetra le nazioni e quindi es. il fatto che ordinamento comunitario si produca del diritto non riconducibile al diritto italiano =>

riconosciuto sulla base dell'art.11 e quindi si genera una gerarchia perché si riconosce alle norme prodotte nell'ordinamento comunitario una copertura costituzionale sulla base dell'art.11. Questa soluzione non è soddisfacente per la Comunità europea e per la Corte di Giustizia e questo perché tra le fonti del diritto dell'UE ve ne sono alcune che sono direttamente applicabili (es. regolamento) e quindi non si richiede riconoscimento: se seguissi l'interpretazione della seconda fase, se c'è un regolamento che entra direttamente nell'ordinamento MA viene considerato espressivo di norme coperte dall'art.11, una legge italiana che contrasti con quell'ordinamento può essere considerata incostituzionale. In tale interpretazione si permetteva di abrogare legge ordinaria italiana ma ciò non avveniva garantendo diretta operatività di regole che.

L'ordinamento comunitario vorrebbe direttamente applicate. Tale scontro si ha in coincidenza con la pronuncia con la Corte di giustizia UE sul caso Simmenthal, sentenza in cui la Corte afferma che il rapporto che esiste tra l'ordinamento comunitario e gli Stati membri è un rapporto in cui il diritto che viene prodotto dall'UE è regola direttamente le fattispecie senza mediazione e quindi se vi fossero mediazioni si ostacolano i trattati stessi.

3) pronuncia del 1994, sentenza 170 con cui Corte costituzionale chiarisce la posizione e si allinea alla visione della Corte di Giustizia UE => la Corte afferma che ciò che ha affermato con art.117 ancora è valido e che quindi adesione Italia sia legittima MA se c'è nei Trattati del diritto che applicabile è direttamente e se c'è del diritto direttamente efficace => giudice italiano sarà tenuto a non applicare la regola italiana contrastante e il giudice non obbligato a

sollevare il giudizio di incostituzionalità MA è tenuto ad applicare il regolamento. In quest'ultimo caso si parla di disapplicazione anche se non corretto perché presuppone che vi sia una norma superiore all'altra MA in questa terza fase non si parla di disapplicazione perché si ricostruiscono i rapporti tra i due ordinamenti secondo il criterio di competenza e quindi il giudice italiano applica il regolamento perché in quell'ambito competente la Comunità europea dal momento in cui dette norme sono direttamente efficaci => e quindi non c'è una gerarchia in senso stretto MA si applica in via preferenziale il diritto dell'IUE. Corte inoltre dice che tutto l'altro diritto dell'UE che non è direttamente efficace => vincolante ma è vincolante come parametro interposto di legittimità costituzionale in base all'art.117 e all'art.11. E inoltre laCorte afferma che l'apertura dell'ordinamento nazionale e quindi il riconoscimento della diretta efficacia di alcune norme a talune condizioni => si arresta dove le norme dell'UE vadano a contrastare con i principi fondamentali della Costituzione italiana => così facendo si conia la "teoria dei controlimiti"(= si chiamano controlimiti perché art.11 = "alle limitazioni di sovranità" Le limitazioni sono legittime laddove non vadano a contrastare con i principi della Costituzione che sono i controlimiti e quindi se c'è qualcuno che vuole imporre delle limitazioni che non sono legittime perché sono in contrasto con i principi dell'ordinamento vengono bloccate tramite il giudizio di legittimità costituzionale NON delle norme che provengono dall'esterno MA dalle leggi che hanno dato esecuzione ai Trattati. Nel diritto UE = norme di diverso tipo perché prodotte da fonti diverse (es.

regolamenti = non serve recepimento e se vi fosse una legge che lo recepisse = Italia violerebbe il Trattato stesso) e secondo interpretazione Corte di Giustizia nell'UE ci sono norme che funzionano come i regolamenti.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bea_lorenz21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cortese Fulvio.