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Il rapporto tra Stato e Religione
Il rapporto può essere adattato in maniera diversa. Uno Stato può essere:
- CONFESSIONALE: lo Stato ha una religione di Stato, alcuni acconsentono al culto di altre religioni mentre altri no;
- ATEO: si professa l'ateismo di Stato, si impedisce ogni culto;
- LAICO: non ha una confessione di Stato, ma consente la professione di tutti i culti a parità di condizioni e di limiti.
Esistono Stati laici totalmente disinteressati al fenomeno religioso: riconoscono la libertà e non hanno una religione di Stato. Altri Stati, tra cui la Repubblica italiana, non hanno una religione di Stato ma sono attenti al fenomeno religioso.
La Costituzione italiana si occupa di disciplinare i rapporti tra Stato e religione in ben 4 articoli. Lo Statuto Albertino era confessionale e la religione cattolica era la religione di Stato; altri culti erano ammessi.
Nel 1929 vengono stipulati i Patti Lateranensi, un concordato che chiude la questione romana.
regolamentazione e sono dettagliatamente descritti nei vari articoli della Costituzione. La Costituzione repubblicana stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, tra cui: - La sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso le sue rappresentanze elettive. - L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. - La forma di governo è parlamentare, con un Presidente della Repubblica e un Parlamento bicamerale. - La Costituzione garantisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, come la libertà di pensiero, di parola, di stampa, di associazione e di religione. - La Chiesa Cattolica è riconosciuta come ente giuridico e gode di autonomia. - Lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica hanno rapporti di collaborazione, nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza. La Costituzione italiana rappresenta un importante passo verso la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.disciplina.
La nostra Costituzione è composta da:
- 12 principi fondamentali;
- 127 articoli suddivisi in due parti:
- Diritti e doveri dei cittadini (diritti sociali, libertà, doveri);
- Ordinamento della Repubblica (organi costituzionali, ordinamento della Repubblica).
- 18 disposizioni transitorie e finali.
Dalla nostra Costituzione emerge la forma di Stato e di Governo: stato sociale, liberal-democratico e autonomista-regionalista (forma di Stato), governo parlamentare (forma di governo).
I PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali rappresentano il fondamento, le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico costituzionale.
L'unico limite esplicito alla revisione costituzionale è quello contenuto nell'art. 139 Cost.: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione.
Esiste però anche un limite implicito: i principi fondamentali non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
ARTICOLO 1
L'Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
È uno degli articoli più equivocati. I lavoratori nella Costituzione sono tutelati e citati spessissimo.
Il principio fondamentale contenuto nell'art. 1 è che l'Italia è una Repubblica democratica.
Con REPUBBLICA si intende una forma di ordinamento per cui il Capo dello Stato ha una limitazione al mandato delle sue funzioni (a differenza dellamonarchia, per cui il mandato è vitalizio).
Con DEMOCRATICA si intende che gli organi istituzionali agiscono con metodo democratico, in modo da rispettare e tutelare le minoranze politiche (le minoranze linguistiche invece sono tutelate nell'art. 6 Cost.).
Con LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO si intende che gli organi istituzionali derivano direttamente o indirettamente dal voto popolare.
Le modalità di rappresentazione della volontà
popolare sono due:
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: tipica del nostro ordinamento; il popolo non governa direttamente, ma le funzioni pubbliche sono svolte da organi che rappresentano i cittadini e da questi sono eletti.
DEMOCRAZIA DIRETTA: tipica dell'antica Grecia; i cittadini direttamente prendono decisioni ed esercitano funzioni che normalmente sono esercitate da organi rappresentativi. Il classico esempio di democrazia diretta è il referendum, che può essere di più tipi: abrogativo, quando i cittadini sono chiamati a votare a favore o contro l'abrogazione di una norma, istituzionale, quando i cittadini sono chiamati ad approvare o abrogare una legge costituzionale già approvata dal Parlamento.
Da anni si cerca di introdurre forme più dirette di democrazia. Un esempio è il referendum propositivo, ossia la proposta di sottoporre al giudizio dei cittadini ogni decisione governativa tramite referendum.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e
- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Nel complesso l'articolo 2 enuncia due principi fondamentali:
- Principio personalistico-comunitario
- Principio solidaristico
- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo significa che la Repubblica si impegna nella tutela dei diritti da attacchi esterni e ne garantisce l'effettivo esercizio. Inoltre, riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, ammette che questi preesistono alla Repubblica e che quindi l'ordinamento statuale è servente alla persona, la cui finalità è quella di soddisfare i bisogni dei suoi cittadini. Precedentemente si aveva una funzionalizzazione della persona per il bene dello Stato.
- La Repubblica riconosce i diritti inviolabili nell'uomo sia al singolo
Individuo sianelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Riconosce quindi che la persona è un animale sociale e per questo si aggrega in formazioni sociali che fino a quel momento erano state osteggiate. Questo principio trova applicazione anche in altre norme (famiglia, scuola, associazioni, riunioni...).
La Costituzione riconosce che, in quanto comunità, è necessaria la formazione di legami sociali da cui scaturiscono doveri sociali. La dottrina ha distinto due tipi di solidarietà:
Paterna o verticale: si ha ogniqualvolta è l'autorità pubblica a imporre comportamenti per il bene comune (es: dovere tributario);
Fraterna o orizzontale: è un esercizio di libertà sociale, ossia quando sono gli individui a compiere un gesto in favore di altri senza alcun tornaconto.
In questo caso l'autorità pubblica può decidere di agevolare la solidarietà fraterna (es: agevolazioni fiscali).
per enti no-profit).
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
I due commi dell'art. 3 enunciano il principio di uguaglianza con due diverse declinazioni:
Uguaglianza formale: è la più antica, ereditata dalle rivoluzioni francese ed americana. La lettura dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge non deve essere disgiunta da una lettura del principio in chiave concreta per cui a situazioni di fatto uguali corrispondono discipline uguali, ma a situazioni di
Fatto diverse corrispondono discipline diverse. Infatti, se applico una stessa disciplina a situazioni di fatto diverse creo una disparità di trattamento.
Uguaglianza sostanziale: è il principio fondativo dello Stato sociale. La Costituzione riconosce alla Repubblica un ruolo interventista nella rimozione di ostacoli economici e sociali che limitano il progresso della singola persona. Sulla base di questo principio la Costituzione riconoscerà una serie di diritti sociali (es: diritto alla salute).
ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Rispettivamente nel I e II comma si hanno il diritto e il dovere al lavoro.
L'idea dei nostri costituenti è che il
lavoratore è il contraente, la parte debole nel contratto che disciplina il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore stesso. Per questo motivo è soggetto a tutela. L'art. 4 sottolinea la centralità del lavoro nel nostro ordinamento giuridico, già enunciata dall'art. 1, tanto che promuove politiche di impiego. Il lavoro non è inteso solamente come fonte di sostentamento per le famiglie, ma un modo per contribuire al progresso della società.
ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
L'articolo 5 enuncia il principio regional-autonomista del nostro ordinamento e si occupa dello svolgimento di funzioni pubbliche da parte di enti territoriali. Le funzioni pubbliche sono svolte a livello
più prossimo al cittadino, nella convinzione che più è vicino, migliore è la conoscenza della realtà locale e di conseguenza più alta è la soddisfazione dei cittadini.
La Repubblica attua decentramento amministrativo, facendo poi una distinzione tra decentramento e autonomia:
C’è autonomia se l’ente è titolare di quelle funzioni e può imprimere il proprio indirizzo politico (sceglie come svolgere quelle funzioni). Es: SSN;
C’è decentramento se l’ente non è titolare di quelle funzioni e deve attenersi alle direttive dell’ente superiore che decentra (es: funzioni di anagrafe e stato civile). Possono avvenire casi di temporaneo decentramento amministrativo (es: Morandi, sindaco di Genova, nominato temporaneamente commissario statale).
ARTICOLO 7
Lo Stato e la