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SEMI-PRESIDENZIALE:
E’ una via di mezzo tra la forma parlamentare e la forma presidenziale. È tipica della Francia ma nacque con la
Repubblica di Weimar nella Germania pre-nazista.
Qui i cittadini eleggono il Presidente e il Parlamento. Il Presidente eletto può nominare e revocare il
governo. Il Parlamento dà e toglie la fiducia al governo, che è quindi legato da un doppio rapporto di fiducia
con il Presidente e con il Parlamento.
Questa forma presenta un grosso problema nel caso in cui ci sono maggioranze diverse. In questo caso viene data
precedenza ai consigli dati dal Parlamento e non a quelli dati dal Presidente, in quanto il primo organo è
rappresentativo di tutti i cittadini.
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Ogni potere deriva dal popolo.
“elezione diretta”= quando il popolo (il corpo elettorale) sceglie direttamente mediante elezione i membri di un
organo costituzionale collegiale o il titolare di una carica costituzionale monocratica: nei regimi democratici questo
organo collegiale è il parlamento;
“elezione indiretta” = quando i titolari di un organo costituzionale vengono nominati da un altro organo
direttamente rappresentativo (così il governo in Italia è l’organo indirettamente rappresentativo, perché per restare
in carica deve godere della fiducia del parlamento).
L’esistenza almeno di un organo direttamente rappresentativo è la condizione minima indispensabile affinchè si
possa parlare di democrazia (in realtà non è condizione sufficiente).
“democrazia diretta” = quando tutte le decisioni politiche vengono adottate direttamente dall’intero popolo.
“democrazia rappresentativa” = quando le decisioni politiche vengono adottate da rappresentanti eletti dal
popolo.
Un referendum, in quanto atto che decide una questione, è un effettivo strumento di democrazia diretta; il potere di
proporre una legge, restano la decisione al parlamento, è già uno strumento di democrazia diretta (depotenziato).
“partecipazione” = parola generica che ricomprende tutte quelle forme e modi attraverso cui i cittadini,
singolarmente o a gruppi, direttamente o indirettamente, prendono parte a processi decisionali dei poteri pubblici.
Le forme di partecipazione rinvenibili nell’ordinamento italiano sono 1) partecipazione per individui (ex. Elezioni
politiche), 2) partecipazione per gruppi.
È possibile però distinguere ancora:
Partecipazione per gruppo
Partecipazione immediata diretta, quando il singolo partecipa direttamente con il suo contributo individuale
ai processi decisionali.
Partecipazione mediata indiretta, quando è mediata dal gruppo a cui appartiene.
Partecipazione formalizzata, quando le norme prescrivono rigorosamente i tempi e i modi della
partecipazione.
Partecipazione informale, quando la partecipazione avviene secondo prassi.
Partecipazione a livello nazionale
Partecipazione di categoria
Partecipazione politica
Partecipazione non politica
Partecipazione politica a carattere generale
Partecipazione di interessi
Il parlamento e altre assemblee, sono organi direttamente rappresentativi del popolo perché direttamente eletti dal
popolo stesso (rappresentazione politica, e non giuridica). Nella rappresentanza politica, il
rappresentato non può esercitare da sé i poteri spettanti al rappresentante, ma deve limitarsi ad eleggerlo. I
rappresentati eleggono da sé stessi i propri rappresentanti. La rappresentazione, per essere politica, deve essere
generale e non professionale. In Italia si presenta come necessariamente legata al divieto di mandato imperativo
(art.67 Cost.). La disciplina di partito di fatto si sovrappone al divieto di mandato imperativo senza annullarlo.
Il “corpo elettorale” è l’insieme di coloro che hanno diritto di partecipazione alle elezioni per esprimere il proprio
voto.
Il voto è (art. 48 Cost.). :
Universale, viene riconosciuto a tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana e che hanno compiuto almeno
18 anni.
Personale, non è possibile delegare nessuno.
Uguale, il voto di ogni elettore ha lo stesso peso.
Libero, ognuno è libero di votare chi vuole
Segreto, per garantire libertà.
Obbligatorio, non è solo un diritto ma anche un dovere civico.
Il “corpo elettorale politico nazionale” è il corpo elettorale per eccellenza ed è l’insieme di tutti i cittadini titolari del
diritto di eleggere i membri del parlamento nazionale.
Del corpo elettorale italiano si fa parte automaticamente e obbligatoriamente mediante iscrizione da parte di
apposite commissioni a liste elettorali permanenti che vengono via via aggiornate.
I “sistemi elettorali” sono un meccanismo pratico per meglio inquadrare gli elettori al fine di eleggere i
rappresentanti del popolo nel numero e secondo le modalità richieste.
“Elettorato attivo” = il diritto di partecipare alle elezioni come votanti e l’insieme dei requisiti necessari e sufficienti
per essere elettori in quel determinato tipo di elezioni.
Art.48 Cost.
“Elettorato passivo” = il diritto ad essere candidati (e quindi ad essere eletti) nelle competizioni elettorali; rispetto
alla Camera dei deputati tutti i cittadini di 25 anni, rispetto al Senato tutti i cittadini di 40 anni.
“Ineleggibilità” = la mancanza dell’elettorato passivo; non sono eleggibili: i deputati regionali consiglieri regionali, i
presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con più di 20000 abitanti, capo e vice capo della polizia e gli
ispettori generali, i capi di gabinetto dei ministri, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza.
“Incompatibilità” = è quella situazione per cui una stessa persona non può ricoprire contemporaneamente due
cariche, cosicchè deve scegliere fra di esse e se non lo fa è lo stesso ordinamento che sceglie al suo posto. La
Costituzione stabilisce che sono incompatibili la carica di deputato e senatore, di membri di parlamento e CSM. Altre
incompatibilità sono stabilite da leggi ordinarie.
L’art.51 Cost. sancisce le pari opportunità tra donne e uomini.
GLI ORGANI COSTITUZIONALI:
ORGANO: nozione inventata durante il romanticismo in Germania. Lo Stato veniva visto come composto da organi,
proprio come il corpo umano. L’organo quando agisce fa gli interessi dello Stato.
Si dice costituzionale un organo che è previsto dalla Costituzione e che ha le seguenti caratteristiche:
GARANZIE DI INDIPENDENZA: sono indipendenti verso gli esterni. Questi organi infatti adottano
- propri regolamenti interni (ognuno diverso dall’altro), hanno un proprio apparato a disposizione
(uffici, strutture, ecc.) per svolgere le proprie funzioni e per questi organi sono previste delle immunità (i
membri hanno delle regole diverse rispetto ai cittadini)
SONO DOTATI DI POTERI POLITICI: decidono cosa fare e cosa non fare (esempio: il governo).
-
Gli organi costituzionali sono prevalentemente 5, gli altri sono di altro tipo (di rilevanza costituzionale, ecc.):
IL PARLAMENTO
IL CORPO ELETTORALE
IL GOVERNO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
IL PARLAMENTO:
E’ previsto dall’articolo 55 della Costituzione. È l’unico organo costituzionale direttamente eletto dal popolo.
Si dividono in due grandi categorie: MONOCAMERALI e BICAMERALI. Il nostro parlamento è bicamerale
(Camera dei Deputati e Senato della Repubblica). In sé è un centro di potere che assomma 2 organi (Camera
e Senato). Esempi di monocameralismo: russia sovietica, Assemblea Nazionale Popolare in Cina.
Normalmente i Parlamenti sono composti da 2 camere per i seguenti motivi:
1. Una delle due camere in passato serviva a rappresentare un certo ceto sociale (i nobili, i lords). Anche oggi ne
esistono camere di questo tipo (Camera dei Lords in Inghilterra). Rappresentando solo un certo ceto sociale,
queste camere non avevano grandissimi poteri.
2. Negli stati federali la seconda camera rappresenta gli stati federali e non i cittadini.
Il bicameralismo è stato quindi introdotto per avere 2 pareri diversi.
In Italia c’è il bicameralismo, ma non ci sono queste due ragioni. Infatti nel 1948 la seconda camera venne messa
come camera di compensazione, in modo che non fossero prese decisioni avventate da parte della prima camera
e per far sì che le leggi venissero fatte quindi con calma.
BICAMERALISMO PERFETTO: le due camere hanno gli stessi poteri.
Il Parlamento è un organo collegiale, cioè formato da più persone. È necessario sia presente un quorum
strutturale, cioè che deve essere presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, altrimenti la discussione non è
giuridicamente valida. Normalmente si approva a maggioranza semplice (50%+1 dei presenti), tranne in casi
dove è richiesta una maggioranza qualificata (es: per la legge costituzionale servono i 2/3 degli aventi diritto al voto).
LA LEGISLATURA:
In Italia dura 5 anni. Non ci sono eccezioni tranne in caso di guerra (art. 60:”La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.”). In tal
caso, come dice la Costituzione, il Parlamento adotta una legge di proroga per i 5 anni.
Le elezioni delle nuove camere devono avvenire entro 70 giorni dallo scioglimento delle vecchie camere. Si
vogliono infatti evitare procedure in cui le elezioni si tengono dopo mesi o anni, lasciando vuoti di potere, come
avveniva in passato.
La prima riunione delle nuove camere deve tenersi entro 20 giorni dalle elezioni.
Nel corso di questi 90 giorni si applica la regola della prorogatio: quando c’è l’elezione di un nuovo organo, nel
tempo intercorrente, i poteri del vecchio organo vengono prorogati fino all’entrata in funzione del nuovo.
Lo scioglimento delle camere viene disposto dal PdR. Ci sono 2 casi di scioglimento:
1. ORDINARIO:alla scadenza dei 5 anni
2. ANTICIPATO: prima della scadenza dei 5 anni.
In entrambi i casi è disposto dal PdR. Il primo caso è un atto dovuto, il secondo è frutto di una decisione politica.
Per questo atto sono importanti due articoli della Costituzione:
Art.88 comma I: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse”.
Il PdR sembra avere il potere di sciogliere quando vuole, ma non è così. Infatti bisogna leggere l’articolo 89.
Art.89: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore