Diritto
Un insieme di regole che disciplinano i rapporti in un determinato periodo storico. Impongono comportamenti che disciplinano i rapporti in una comunità in un dato periodo storico. Insieme di regole che portano ad un dato di fatto riconducibile allo stato. Gli atti che pongono le regole sono atti di diritto pubblico.
Diritto pubblico
Relazione tra la creazione dell’ordinamento giuridico e la società con finalità comuni. Studia come è disciplinato lo stato, come agisce e le regole dei rapporti che lo stato ha con persone esterne, come sono organizzati i poteri pubblici.
Per far sì che i soggetti pubblici operino allo stesso modo, l’azione pubblica è soggetta ad un procedimento, diviso in 4 fasi:
- Iniziativa: attiva il procedimento (volontà di potere dello Stato)
- Istruttoria: un soggetto che ha il compito di preparare la decisione, si raccolgono le informazioni.
- Decisione: momento fondamentale, l’organo proposto assume la sua volontà.
- Integrativa: viene controllata la legittimità della decisione e altri controlli prima che la decisione produca i suoi effetti.
Subprocedimento
Pezzo di procedura che successivamente si aggiunge al procedimento costituito da pareri di valore giuridico.
- Parere consultivo: può essere richiesto o emesso, può essere disatteso ma con motivazione.
- Parere obbligatorio: deve essere acquisito e può essere disatteso con motivazione.
- Parere vincolante: deve essere acquisito, ma non può essere disatteso.
Lo stato
Due significati della parola Stato:
- Indica un determinato popolo che risiede in un determinato territorio e che ha una sua organizzazione centralizzata relativamente stabile.
- Indica quella organizzazione o apparato centralizzato, dotato di mezzi materiali e giuridici spesso imponenti, che comanda sul popolo entro un determinato territorio.
Definizione: È un ordinamento giuridico sovrano e indipendente, che esercita il potere su un dato territorio ad un determinato popolo. Tutte le fonti fanno riferimento ad un certo stato.
Ordinamento
Lo Stato è composto da una serie di organi complessi posti in un certo ordine.
- Ordinamento internazionale, disciplinato dal diritto internazionale. Gli stati sono indipendenti, regole pattizie, deliberate dagli stessi destinatari.
- Ordinamento interno.
I 3 elementi fondamentali di uno Stato sono la sovranità, il territorio e il popolo.
Sovranità
È il potere supremo o di comando che spetta allo Stato nei confronti dei suoi cittadini e di tutti coloro che si trovano all’interno del territorio. Ha un potere di comando superiore ad ogni altro soggetto in un determinato territorio, nessuno è pari o superiore ad esso.
La sovranità del Parlamento: gli è attribuita in quanto soggetto rappresentante del popolo.
La sovranità della Chiesa cattolica: lo è rispetto alle cose di Dio; riconosce la sovranità dello Stato solo rispetto alle cose terrene.
La sovranità è:
- Originaria: spetta ad ogni stato dal momento stesso della sua nascita. Non deriva dalla concessione di qualcuno.
- Esclusiva: all’interno del territorio nazionale spetta soltanto allo Stato ed esclude qualsiasi altro potere che non sia riconosciuto allo Stato.
- Incondizionata o illimitata: lo Stato non incontra alcun limite od ostacolo giuridico all’esercizio del suo potere.
Lo Stato è indipendente nei confronti degli altri stati ed è sovrano al proprio interno.
Sovranità interna: indica la supremazia o la superiorità dello Stato rispetto a qualsiasi altro soggetto o ente esistente al suo interno. Lo Stato ha il monopolio della forza entro i suoi confini: va intesa come violenza fisica sulle persone e sulle cose, ma lo Stato si riserva il diritto di regolare, vietare e limitare l’uso della violenza da parte di qualsiasi altro soggetto all’interno dei suoi confini.
Sovranità esterna: indica l’indipendenza e l’autonomia dello Stato rispetto agli altri Stati e alle organizzazioni internazionali. Lo Stato non può cedere la propria sovranità ma può delegarne l’esercizio a enti pubblici minori, come Regioni, Provincie, Comuni.
Limiti sovranità
- Stato di diritto: difende i cittadini dagli abusi di potere, i tre organi devono rispettare le leggi.
- Lo Stato applica leggi solo in ambito nazionale e devono rispettare le leggi degli enti locali.
- Rispetto trattati internazionali.
Territorio
Il territorio è lo spazio all’interno del quale lo Stato esercita in modo esclusivo la sua sovranità, è il limite. Lo Stato non può esistere senza territorio e l’eventuale perdita produce l’estinzione dello stesso. Lo Stato, per esistere, deve avere un suo territorio rigorosamente delimitato e separato da quello di ogni altro stato. I confini servono allo stato:
- Per identificarsi rispetto agli altri stati;
- Delimitano una sfera pratica di efficacia.
Il territorio di uno Stato comprende:
- Terraferma: è una parte o porzione della superficie terrestre delimitata o da confini naturali come catene montuose, fiumi, laghi ecc. o da confini artificiali. Esistono anche accordi bilaterali internazionali per definire i confini tra gli stati. Comprende anche le acque interne e i corsi d’acqua. Tutta la terraferma è divisa fra stati con eccezione dell’Antartide.
- Le acque territoriali: sono costituite da una fascia o zona di mare adiacente alle coste di uno Stato, di solito si tratta di 12 miglia marine (22 km). Al di là di questa fascia si estendono le acque internazionali.
- Lo spazio aereo: è costituito dalla colonna d’aria che si estende al di sopra della terraferma (se si tratta di uno stato costiero anche delle acque territoriali) fino all’atmosfera o atmosfera terrestre, oltre quel limite c’è lo spazio cosmico.
- Il sottosuolo: è formato dallo spazio che si trova al di sotto della terraferma e delle eventuali acque territoriali di uno Stato, arriva fin dove la tecnologia consente di arrivare.
- Territorio mobile: per le navi/aerei militari si applica la legge dello stato di appartenenza della nave/aereo. Per le navi/aerei civili si applica la legge dello stato su cui transitano, altrimenti si applica la legge dello stato di appartenenza della nave/aereo.
- Casi particolari: piattaforma continentale e zona economica esclusiva.
La disuguaglianza fra stati: se un altro stato più potente può comandare direttamente entro i confini di un paese diverso usando la propria forza, allora questo paese non è più uno stato. Uno stato mantiene la sua indipendenza e sovranità in quanto questo stato più forte non può entrare al suo interno e comandare liberamente.
Lo Stato come ente originario: lo stato si definisce “originario” per distinguerlo dai “derivati”. L’originarietà dello stato non deriva dai suoi poteri e da nessun altro soggetto, ma solo da se stesso. Negli enti derivati invece, il potere deriva da altri soggetti, quindi come viene dato può essere tolto o comunque ristretto. Tra gli enti derivati troviamo gli “enti autonomi”: sono quegli enti che godono rispetto a se stessi di un qualche potere indipendente nei confronti dello stato; si parla di:
- “Autonomia politica” (l’ente si sceglie i confini);
- “Autonomia normativa” (crea norme giuridiche che entrano a far parte dell’or. Giuridico);
- “Autonomia organizzatoria” (si organizza secondo criteri propri);
- “Autonomia contabile”;
- “Autonomia patrimoniale”.
Solo lo stato è ente autoritativo originario, poiché ha il monopolio della forza: ogni altro ente autoritativo dispone della forza in quanto lo stato lo consente. Esistono anche “soggetti autonomi non derivati”: la Chiesa per esempio.
Lo Stato in quanto ente necessario: si intende ente al quale si appartiene o non si appartiene per volontà dello stato stesso e non per volontà dei singoli appartenenti.
Popolo
È costituito dall’insieme dei cittadini di uno Stato, indipendentemente da dove vivono o si trovano. Si devono distinguere 3 soggetti distinti:
- Popolo: è l’insieme dei cittadini di un certo Stato. Chi ha la cittadinanza è definito cittadino (anche chi abita all’estero). Su di essi si applica la sovranità dello Stato.
- Popolazione: è l’insieme dei residenti nel territorio di un certo Stato. Quindi anche gli stranieri che abitano stabilmente su quel territorio fanno parte della popolazione. Viceversa, gli italiani all’estero non ne fanno parte visto che non hanno la residenza.
- Nazione: è l’insieme degli italiani che sono tali per lingua, tradizioni, religioni, usi, cultura, ecc.
La cittadinanza
Si diventa o si cessa di essere cittadini dello stato sulla base di leggi imperative dello stato stesso e non per libera decisione del singolo. Si possono distinguere:
- Cittadinanza dalla nascita e automatica: se si nasce nel territorio della Repubblica e però entrambi i genitori sono ignoti o apolidi oppure il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale questi appartengono; se si nasce da padre o da madre cittadina.
- Acquisto cittadinanza previsto dalla legge: lo straniero che, nato in Italia, vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, la acquista se dichiara di volerlo fare entro 1 anno dalla suddetta data; il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano dopo aver trascorso almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica oppure dopo 3 anni di matrimonio; lo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
“Straniero”=se un altro stato riconosce il nato come suo cittadino; “Apolide”=se nessuno stato riconosce il nato come suo cittadino. Essendo ogni stato sovrano e potendo imporre i suoi criteri, è possibile che la stessa persona sia cittadina contemporaneamente di più stati. La cittadinanza europea è uno “status” (=situazione per cui un soggetto riveste una particolare qualità).
Acquisizione della cittadinanza (o dello Status di cittadino)
- Diritto di sangue (ius sanguinis): acquisisce la cittadinanza italiana chi nasce da almeno un genitore italiano.
- Diritto di territorio (ius soli): acquisisce la cittadinanza italiana se si è nati nel territorio italiano, in particolare in alcuni casi:
- Quando si nasce da genitori apolidi (senza cittadinanza) (es: popolazioni nomadi).
- Quando si nasce da genitori ignoti.
- Quando si nasce da genitori stranieri ma sul territorio italiano. In alcuni casi, la legge dello stato straniero dei genitori può prevedere la perdita della cittadinanza di quello stato; qui il neonato ha la cittadinanza quindi solo dello stato in cui è nato, non quello dei genitori. La legge italiana non prevede questo.
Acquisto successivo alla nascita:
- Per discendenza, art 4: un ascendente in linea retta entro il 2o grado che è o è stato cittadino italiano.
- Per nascita e residenza, art 4: lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto ininterrottamente per 18 anni.
- Per matrimonio, art 5: il coniuge non separato di un cittadino italiano dopo due anni se risiede in Italia, dopo tre se risiede all’estero. I termini sono dimezzati in presenza di figli.
- Per concessione, art 9: con decreto del PdR:
- In altri casi di discendenza o di nascita in Italia,
- Allo straniero che sia stato dipendente per almeno 5 anni dello Stato italiano o abbia reso servizi all’Italia,
- Per naturalizzazione allo straniero residente in Italia da almeno 10 anni, che si riduce a 4 per i cittadini di uno stato membro dell’UE e 5 per gli apolidi.
La libertà di espatrio: lo stato può disciplinare e quindi limitare l’espatrio dei cittadini e non quello degli stranieri, salvo che siano stati incarcerati (art.16 Cost.). N.B.: secondo la legge del Parlamento il cittadino non è libero di uscire a suo piacimento dal territorio italiano; per rientrare invece non c’è nessuna legge che possa impedirlo.
Estradizione
Estradizione attiva: lo stato, non potendo perseguire materialmente i cittadini e gli stranieri dimoranti fuori dei suoi confini, nei casi in cui sia gli uni che gli altri ricadano sotto la pretesa imperativa dello stato, deve chiedere ad altri stati che questi gli consegnino materialmente il cittadino e lo straniero.
Estradizione passiva: ciascuno stato, reciprocamente, riceverà da parte di altri stati richieste di estradizione dal suo territorio o di stranieri o di suoi cittadini. La costituzione stabilisce che non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici e l’estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Tuttavia l’estradizione è un istituto che si applica solo a coloro che sono imputati o condannati per reati e per fatti che sono considerati reati contemporaneamente sia dalla legge italiana che da quella straniera. La Costituzione italiana stabilisce che non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Il mandato di arresto europeo: nell’UE tra gli stati aderenti non si applicano più norme di ciascuno stato sulla estradizione, ma le norme generali della decisione-quadro del consiglio n.58 del 2002/GAI che disciplinano il mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra stati membri.
Il diritto di asilo
Art.10 Cost. lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Espulsione dallo stato
Può avvenire per “Estradizione” (consegna materiale di un individuo alle autorità di un certo stato) o “Espulsione” (materiale cacciata di un individuo dal territorio dello stato, fermo restando che tale individuo è libero di andare dove meglio ritiene). Solo lo straniero può essere espulso, non il cittadino italiano!
La condizione giuridica dello straniero in Italia: Lo stato deve disciplinare sia la condizione giuridica dello straniero che risiede in Italia, sia i possibili rapporti giuridici tra cittadini italiani e stranieri. Il primo caso è previsto dall'articolo 10 comma 2 della costituzione, secondo il quale la legge italiana nel disciplinare lo straniero residente in Italia si deve conformare innanzitutto alle norme di diritto internazionale e poi ai trattati internazionali; in questo modo si stabilisce che la legge italiana può disciplinare come meglio crede i casi non previsti né da norme internazionali né da trattati internazionali. Si applica quindi la legge 286 del 1998 (non si applica ai cittadini comunitari) che è basata su due principi: l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano di cittadini extracomunitari sono subordinati a regole rigide e restrittive che consentono allo Stato di espellere chi non li rispetta, ma d'altra parte la legge riconosce allo straniero presente nel territorio italiano i diritti fondamentali della persona umana previsti dalla costituzione.
L’apparato dello stato e il segreto
Lo Stato come apparato è un insieme ordinato e stabile di uomini dotato di mezzi materiali adeguati per esercitare una serie di compiti e perseguire una serie di obbiettivi secondo un programma generale e unitario previamente elaborato e deciso. Lo Stato in quanto apparato è un ente collettivo e sociale. Una caratteristica degli apparati è che questi sono organizzati secondo i principi di gerarchia. Una seconda caratteristica è la segretezza dell'agire. È necessario distinguere tra segreto qualificato il segreto semplice.
Segreto qualificato: è quello che deve obbligatoriamente essere mantenuto da parte di chi viene a conoscenza di notizie e fatti sui quali chi ha l’autorità ha imposto appunto il segreto (rientrano in questa categoria: Segreto di Stato, d’ufficio e nel processo penale).
Segreto semplice: è quello in cui ogni unità amministrativa tende spontaneamente a coprire col segreto la propria attività, limitandosi a far conoscere all’esterno solo ciò che è obbligatorio per legge oppure che conviene ad essa far conoscere.
L’apparato dello stato e il principio di legalità
Per il principio di legalità, l’apparato dello stato può esercitare solo quei poteri che trovano un loro fondamento nella legge del parlamento e cioè nella espressione della volontà popolare volta a volta maggioritaria. Vanno tenuti separati i concetti di:
- Stato-apparato: cioè l’insieme di organi che esercitano un potere di supremazia nei confronti dei consociati (governati).
- Stato-comunità: cioè l’insieme delle persone e delle associazioni che sono soggette all’autorità dello Stato.
Rapporti tra gli stati
L’insieme di regole che disciplinano i rapporti fra gli stati, si chiama “diritto internazionale”. Gli stati per tutelare i propri interessi e per favorire i rapporti internazionali, istituiscono anche organizzazioni internazionali, e cioè organizzazioni create dagli stati mediante un trattato internazionale, alle quali vengono affidati compiti specifici e mezzi finanziari, materiali e personale ritenuti opportuni. Principio fondamentale dell’ordinamento internazionale è che di esso fanno parte tutti gli stati solo per il fatto di esistere. Soltanto gli stati fanno parte del diritto internazionale e non ne fanno parte i soggetti interni ai singoli stati.
Lo Stato, quando contrae obblighi verso altri stati, deve eseguirli secondo il principio consuetudinario del diritto internazionale “pacta sunt servanda” (cioè, gli accordi vanno rispettati). Finché lo stato con un suo atto non fa propri verso l’interno questi obblighi internazionali e non li impone esplicitamente ai cittadini, questi non sono obbligati a rispettarli.
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