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Il circuito della decisione politica

PROVINCIALE

Li organi provinciali non sono più eletti dal popolo: il presidente è eletto dai sindaci dei comuni della provincia, dai sindaci e consiglieri degli stessi comuni, il consiglio provinciale viene eletto da e tra i sindaci, e da e tra i consiglieri dei comuni; inoltre, è prevista un'assemblea dei sindaci.

Il presidente sovraintende gli altri due organi e da esecuzione agli atti, il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo.

Tutto ciò vale anche per le città metropolitane i cui organi sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

7 Prof. Giorgio Grasso

Capitolo IX

Il circuito della decisione politica

Premessa

Il circuito della decisione politica è quel processo attraverso il quale la funzione di indirizzo politico si forma e si attua, a partire dal momento delle elezioni, quindi, attraverso la formazione del Parlamento, dell'Esecutivo e poi lo svolgimento

Il Parlamento è l'organo legislativo dello Stato italiano. È un organo complesso, costituito da due assemblee (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) la cui funzione principale, sebbene non l'unica, è quella legislativa.

Già durante il medioevo il re era solito indire riunioni di nobili ed ecclesiastici per svolgere consultazioni (parlements) in merito alle decisioni più importanti della vita pubblica. La trasformazione di queste assemblee nell'organo che oggi conosciamo avvenne in Inghilterra nel XVII secolo, quando la parola Parlamento è passata a designare il potere che si esercitava attraverso una riunione e l'organo che lo deteneva. Un momento decisivo vi fu con una progressiva autonomia del Parlamento dalla corona: i suoi membri acquisirono il potere di riunirsi periodicamente e di autoconvocarsi per definire il proprio ordine del giorno.

  1. Il Parlamento nella
Costituzione In base all'art. 55 della Costituzione il Parlamento "si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", entrambi organi elettivi contitolari del rapporto fiduciario e a cui spettano le stesse funzioni ma con composizione differente e una differenza nell'elettorato attivo e passivo. Infatti: 630 deputati e 315 senatori a cui si aggiungono i senatori a vita (5) eletti tra coloro che hanno illustrato la patria e tra ex Presidenti della Repubblica che al termine del mandato divengono di diritto senatori a vita. Per la Camera: elettorato attivo - 18 anni; elettorato passivo - 25 anni; Per il Senato: elettorato attivo - 25 anni; elettorato passivo - 40 anni. L'art. 64 della Costituzione stabilisce, inoltre, che ciascuna Camera debba dotarsi di un proprio regolamento poiché la Costituzione stabilisce soltanto i tratti generali del funzionamento delle Camere, spetta ai regolamenti parlamentari la disciplina del.dettaglio. Ciascuna camera dura circa 5 anni (legislatura), «la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni» delle Camere e la legislatura può anche essere più breve: in base all’art. 88 il Presidente della Repubblica può, sentiti i rispettivi presidenti, sciogliere le Camere. Bisogna poi, fare una definizione tra la proroga e la prorogatio: mentre la prima, disciplinata dall’art. 60, può avvenire solo in caso di guerra, la seconda, invece, serve per evitare discontinuità parlamentari nel periodo che intercorre tra lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni. Le sedute delle Camere sono a numero chiuso e quelle ordinarie avvengono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre, anche se è molto più diffuso il metodo delle sedute straordinarie per iniziativa del presidente, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. La Costituzione stabilisce, altresì, la

La pubblicità delle sedute, il cui aspetto più importante è la pubblicazione dei resoconti delle sedute che sono consultabili da tutti sia sul web che in versione cartacea. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti (quorum strutturale), mentre le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti (quorum funzionale). La prima coincide con la maggioranza qualificata, mentre la seconda con la maggioranza semplice.

Infine, il Parlamento in seduta comune, rappresentato da entrambe le camere: è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari per lo svolgimento di funzioni tassativamente individuate nella Costituzione. Esso è presieduto dal Presidente della Camera, nell'aula della Camera:

  • Elegge, in composizione integrata con i delegati regionali, il Presidente della Repubblica.
  • Elegge un terzo dei membri della Corte costituzionale.
  • Elegge un terzo dei membri del Consiglio superiore di
  1. magistratura;
    • Ha la competenza a mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica;
    • Provvede alla formazione e all'aggiornamento dei 45 nomi tra cui vengono sorteggiati i 16 giudici non togati che si affiancano alla Corte costituzionale in sede di giudizio sui reati del Presidente della Repubblica.
  2. Lo status del parlamentare
    1. I parlamentari godono di un insieme di diritti e doveri inerenti alla carica che formano il nucleo specifico del loro status. Non si tratta di privilegi, ma di misure volte a garantire il libero adempimento della funzione svolta.
    2. La legge deve determinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore e dispone il divieto di appartenere ad ambedue le Camere e nel caso di condanna per alcune categorie di delitti.
    3. Ogni Camera, tramite la Giunta, giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità (verifica dei poteri).

Tali prerogative si affiancano delle garanzie: L'insindacabilità e l'inviolabilità. "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (insindacabilità). Ciò comporta che non si possano avviare responsabilità in sede civile, penale o amministrativa per le opinioni espresse e i voti dati. Inoltre, l'art. 68 Cost. prevede il divieto del mandato imperativo: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". In questo modo gli elettori possono far prevalere soltanto una responsabilità politica nei confronti dell'eletto, non rieleggendolo, a questo punto, infatti, i parlamentari non possono essere revocati. È escluso tra l'altro che la scelta del partito influisca sul mandato: è infatti impossibile che un parlamentare decada dalla carica per

un cambiodi gruppo parlamentare (transfughismo). Per alcuni parlamentari è altresì prevista un'immunità dagli arresti per reati non collegati direttamente alle funzioni e limitatamente al periodo di permanenza in carica (inviolabilità). Dopo la modifica dell'art. 68 è possibile, però avviar un procedimento penale nei confronti dei parlamentari ma non possono essere sottoposti ad intercettazioni di comunicazione in qualsiasi forma. 3. L'organizzazione delle Camere: presidente, gruppi, commissioni e giunte Gli organi fondamentali delle due camere sono innanzitutto: il presidente e l'ufficio di presidenza, la conferenza dei presidenti dei gruppi, i gruppi, le giunte, le commissioni permanenti, le commissioni bicamerali e le commissioni speciali. Il presidente ha il compito di rappresentare all'esterno la Camera e di esprimerne la volontà; dirige i lavori dell'assemblea e ne assicura il corretto svolgimento; divide

La definizione del calendario dei lavori parlamentari avviene con la conferenza dei capigruppo. I vicepresidenti coadiuvano il presidente nella direzione dell'assemblea.

L'ufficio di presidenza ha compiti amministrativi e politico-organizzativi, oltre ad avere potere normativo sui regolamenti delle Camere. Esso è composto dal Presidente, i vicepresidenti, i questori che sovraintendono l'organizzazione interna e il bilancio delle Camere, e i segretari che assistono il presidente nei lavori legati all'Assemblea.

I gruppi parlamentari agiscono nel proprio interesse e sono la proiezione dei partiti politici in seno alle Camere. La conferenza dei presidenti dei gruppi è un organo collegiale la cui funzione è stilare il programma e il calendario dei lavori parlamentari e le questioni prioritarie alle quali l'Assemblea dovrà lavorare.

Le giunte sono articolazioni interne che si occupano del corretto funzionamento delle Camere e dello status dei

parlamentari, composte in proporzione al numero dei partiti (esempi: giunta per il regolamento, delle elezioni, per le autorizzazioni a procedere, etc.).

Le commissioni permanenti svolgono questioni essenziali e/o costituzionalmente necessarie (esempio: affari costituzionali, giustizia, difesa, bilancio, etc.). Le loro funzioni riguardano l'aspetto legislativo e il ruolo politico, per quanto riguarda un disegno di legge: hanno il compito di rielaborarne il testo se necessario e di riferirlo all'Assemblea (commissione in sede referente) e il compito di deliberare una legge al posto dell'Assemblea (commissione in sede deliberante o legislativa) o anche su incarico dell'Assemblea possono redigere ed approvare definitivamente gli articoli di un progetto di legge (commissione in sede redigente).

Le commissioni speciali si dividono in commissioni monocamerali o bicamerali e svolgono compiti delicati della vita costituzionale per quanto riguarda le "questioni

Le commissioni di inchiesta sono un particolare tipo di commissioni tramite le quali il Parlamento può procedere alle "indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".

Le funzioni del Parlamento sono:

  1. Normativa: insieme di attività con cui il Parlamento produce o contribuisce a produrre le norme giuridiche. Secondo l'art. 70 Cost. "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Espressione di questa funzione sono i pareri obbligatori delle Camere che sono chiamate a dare nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi.
  2. Di indirizzo: attività esercitate nei confronti del Governo come mozioni, risoluzioni e ordini del giorno. La mozione è la più rilevante e consiste in un documento concernente aspetti del
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aly_inwonderland di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Panzeri Lino.