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Capitolo Terzo: Soggetti e Situazioni Giuridiche Soggettive
Con riferimento agli organi appartenenti ad istituzioni dell'ordinamento essa indica la costanza della ripetizione dei loro comportamenti nell'esercizio dei poteri conferiti. Come tale, la prassi non assume il valore di una regola di comportamento, né costituisce una fonte normativa, dando luogo piuttosto ad una mera regolarità di comportamenti. Essa può pertanto assumere rilievo per interpretare l'attività esplicata dal o dai soggetti, dal o dagli organi interessati.
Ciò non esclude tuttavia che dalla prassi possa anche passarsi alla produzione di una norma giuridica consuetudinaria. Il che può avvenire specialmente quando agli organi istituzionali interessati sia conferito un margine, più o meno ampio, di discrezionalità nella scelta delle modalità da seguire per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito delle rispettive competenze.
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Soggetti di diritto
Soggetto per il diritto è una entità cui viene riconosciuta la capacità di essere punto di riferimento (centro di imputazione) di situazioni giuridiche, in particolare di diritti e doveri. La capacità giuridica a sua volta indica la attitudine dei soggetti ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche, attive o passive.
Sotto tale profilo possono essere considerati soggetti non solo le persone fisiche, ma anche altre entità prive della personalità fisica.
Le persone giuridiche sono entità in cui si combinano elementi personali e materiali considerati dall'ordinamento in modo unitario e costituenti pertanto una particolare unità soggettiva riconosciuta come tale dal diritto. Esse possono distinguersi in associazioni o fondazioni seconda della prevalenza della volontà degli associati o della destinazione particolare dei mezzi materiali. Il riconoscimento, che nel caso delle persone giuridiche private, come
dispone in via generale l'art. 12 cod. civ., è accordato con Decreto del Capo dello Stato o del Prefetto previa valutazione dello scopo dell'ente da parte dell'autorità amministrativa (art. 2 disp. art. cod. civ.), ha quindi una funzione costitutiva della persona giuridica. Per tali soggetti esiste una disciplina particolare relativa alla loro amministrazione e al loro patrimonio connessa con la loro idoneità a costituire un centro di imputazione di determinate situazioni giuridiche. I comitati, a differenza delle associazioni, si costituiscono in vista della realizzazione di un specifico risultato (art. 39 cod. civ.). I soggetti possono essere di diritto comune nella tradizione giuridica romanistica vengono normalmente definiti di diritto privato e pubblici. La soggettività può essere quindi distinta dalla personalità giuridica, termine col quale si indica la speciale capacità giuridica delle persone giuridiche. La capacitàgiuridica di agire in modo autonomo fino al raggiungimento della maggiore età.di agire che gli è riconosciuta col raggiungimento della maggiore età.
2. Autonomia
Quando si intende indicare la possibilità di un soggetto di autodeterminarsi attraverso atti di volontà si ricorre al termine autonomia.
Quando l'ordinamento giuridico riconosce ai soggetti una sfera di autonomia, ciò sta a significare che i soggetti possono regolarsi da sé, perseguendo i loro scopi mediante atti di volontà con effetti giuridici.
Nel diritto privato, ad esempio, l'autonomia di cui godono i soggetti è un potere generale che consente di porre in essere atti (di autonomia privata) i cui effetti sono riconducibili alla volontà.
Assumono così rilevanza i ed. negozi giuridici nei quali la volontà è diretta alla produzione di un effetto riconosciuto e garantito dall'ordinamento.
3. Rapporto giuridico
La vita di relazione sociale tra i vari soggetti dà luogo a molteplici
Nell'ordinamento giuridico i rapporti in senso giuridico sono costituiti da qualsiasi relazione che si realizza tra soggetti ed è disciplinata dal diritto.
Nell'ambito della generale categoria dei rapporti giuridici possono distinguersi i rapporti di diritto privato da quelli di diritto pubblico. Per la distinzione solitamente si fa riferimento allo specifico interesse sotteso al rapporto, a seconda che sia indicato come pubblico o come privato.
Ma l'interesse, il quale esprime semplicemente la rilevanza che può avere un bene per un determinato soggetto, per essere distinto in pubblico o privato, a sua volta presuppone che sia delimitato l'ambito dei rapporti in cui entra in gioco. Ciò finisce per dar luogo ad un circolo vizioso, dal momento che l'interesse in tanto può essere considerato come pubblico o privato, in quanto forma il contenuto di un rapporto di diritto pubblico o privato, il quale viene individuato proprio in ragione
Dell'interesse sotteso. Quando la posizione in cui si trova uno dei soggetti è ancorata al diritto pubblico e i poteri in gioco sono di diritto pubblico, il rapporto può essere definito di diritto pubblico. Altrimenti è di diritto privato (o anche di diritto comune).
Organo: a) Rapporto organico. I soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, privati o pubblici che siano, non sono entità reali, ma finzioni create dal diritto. La stessa attribuzione ad essi di una volontà è una finzione, perché in realtà non sono in grado di pensare e di agire. Chi pensa ed agisce per loro conto sono le persone fisiche, singole o associate, preposte alle loro articolazioni (uffici). Tra il soggetto e l'organo vi è un rapporto organico, che è di immedesimazione, nel senso che l'organo è parte del soggetto, per cui la volontà da lui manifestata è volontà del soggetto e l'attività svolta.
dalla persona fisica, inquanto titolare dell'organo, è imputata all'organo e di conseguenza al soggetto. Gli organi non hanno una personalità giuridica distinta da quella del soggetto di cui sono parte, per cui a stretto rigore non può parlarsi di rapporti intersoggettivi tra l'organo e il soggetto. Può a volte anche parlarsi di una personalità interna dell'organo rispetto agli altri organi del medesimo soggetto, la quale viene tutelata dall'ordinamento e può essere fatta valere anche in via amministrativa e giudiziaria. Si pensi, ad esempio, ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (art. 134, II comma Cost). Come pure non può escludersi che un soggetto di diritto possa essere considerato a sua volta organo di altro soggetto con riguardo a determinate materie e situazioni giuridiche (ad esempio un soggetto privato può essere considerato organo indiretto di un soggetto pubblico, quando è chiamato adesercitare pubbliche funzioni o pubblici servizi).II potere dell' organo può essere generale o limitato secondo specifiche competenze etaledelimitazione vale a qualificare l'organo e la sua azione nell' ambito del soggetto.Gli organi possono avere una struttura semplice, unitaria (individuale o collegi ale che sia)ocomplessa. In tal caso danno vita ad una pluralità di articolazioni (ad es. Ministeri), alcuneanchecon rilevanza esterna, come, ad esempio, i Dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 45D.Lgs.31.3.1998, n. 80).
5. b) Organi interni ed esterniGli organi interni svolgono un' attività preordinata all' adozione dell' atto finale ecostituisconoarticolazioni interne della stmttura del soggetto di cui fanno parte od anche dell'organocomplesso.Gli organi esterni pongono in essere l'attività che assume rilevanza all' estemo.
6. c) Organi individuali e collegialila base alla struttura personale gli organi
Possono essere individuali e collegiali. I primi hanno come titolare una singola persona fisica. I secondi una pluralità di persone fisiche, la cui volontà si fonde e dà luogo ad una volontà unitaria. I membri dell'organo collegiale sono peraltro tutti titolari dell'organo (e sotto questo aspetto si distinguono dagli organi interni di un organo).
Rapporti tra organi:
Rapporti paritari sussistono, ad esempio, tra gli organi costituzionali. Le regole che riguardano i reciproci rapporti tra di essi hanno prevalentemente una funzione di coordinamento e/o di direzione.
Rapporti di sovra o sottordinazione sussistono quando tra gli organi si determina la dipendenza degli uni rispetto agli altri.
Rapporti di direzione sussistono tra organi dei quali l'uno può influenzare l'attività dell'altro impartendogli direttive per il suo agire. Le direttive, in particolare, possono essere più o meno incisive, ma devono comunque lasciare una
libertà di scelta all'organo che ne è destinatario.
8. Rappresentanza
Con la rappresentanza si ha la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'attività giuridica. Si può avere una rappresentanza legale o volontaria a seconda che la sostituzione di un soggetto ad un altro trovi titolo nella norma giuridica o nella volontà dell'interessato. Si ha così il conferimento di un potere di agire nei confronti di terzi.
La rappresentanza differisce dal rapporto organico, perché questo, come si è visto, non dà luogo ad un rapporto intersoggettivo, ma ad un rapporto di immedesimazione dell'organo col soggetto in cui esso è inserito organicamente. Con la conseguenza che l'attività dell'organo è imputata direttamente al soggetto di cui esso fa parte. Mediante il rapporto organico il soggetto svolge infatti una sua propria attività in quanto l'organo è parte di esso.
La rappresentanza,
In senso ampio, si distingue dalla figura del messo, il quale è un mero nuncius, abilitato soltanto a trasmettere la dichiarazione di volontà dell'interessato.
9. Cose e beni
Dai soggetti si distinguono le cose.