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DIRITTI INVIOLABILI

Li troviamo menzionati in 5 articoli della costituzione: nell’art. 2 in cui la repubblica garantisce e riconosce i diritti

inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. L’aggettivo

inviolabile lo troviamo in riferimento a 4 specifici diritti, sono contemplati nell’art. 13 sulla libertà personale è

inviolabile; l’art. 14 il domicilio è inviolabile; l’art 15 la libertà e la segretezza nella corrispondenza ed ogni altra forma

di comunicazione; art. 24 la difesa è un diritto inviolabile ogni stato e grado del procedimento. I diritti inviolabili non

solo sono costituzionali ma hanno anche un valore aggiunto, quindi non solo sono diritti previsti dalla costituzione ma

sono anche inviolabili. Posto che l’inviolabilità sta a rappresentare una maggiore garanzia, si stratta di individuare il

soggetto nei riguardi del quale l’attribuzione dell’inviolabilità attribuisce questa garanzia rafforzata, in quanto la

garanzia di un diritto presuppone un possibile conflitto tra il titolare del diritto e qualche altro soggetto che voglia

lederlo, altrimenti non avrebbe senso se non ci fosse nessuno da difendere, quindi c’è sempre un soggetto da tutelare

verso un altro soggetto. Quindi quando parliamo di inviolabilità dobbiamo porci il problema di quale possa essere

questo soggetto verso il quale i diritti costituzionali hanno bisogno di una garanzia maggiore. Questo perché se siamo

di fronte ad un diritto costituzionale non inviolabile le fonti di pericolo , possono essere gli altri soggetti privati e i

poteri pubblici, per gli altri soggetti privati in realtà la previsione di un diritto della costituzione sufficiente a garantire

in maniera estesa il diritto stesso ma basterebbe un la previsione perfino di un regolamento governativo che tutti gli

altri privati sono tenuti a rispettare, non c’è bisogno di rafforzare la garanzia, quindi il pericolo rispetto al quale il

costituente ha voluto difendere il diritto chiamandolo inviolabile non certo rappresentato dai soggetti privati, perché

questi ultimi sono tenuti a rispettare tutti i diritti da qualunque fonte posta. Quindi questo pericolo deve venire

dall’ambito pubblico, dai pubblici poteri. I diritti inviolabili sono maggiormente difesi rispetto agli altri nei confronti di

un pezzo di pubblico potere e si tratta di capire quale; cominciamo dal potere esecutivo, l’amministrazione.

Immaginate che ci sia un diritto costituzionale non inviolabile e uno qualificato come inviolabili, rispetto all’esercizio

degli atti amministrativi il fatto che il diritto costituzionale sia inviolabile garantisce di più quel diritto? no! perché

anche per l’amministrazione vale qualcosa di molto simile di quello che vale per i soggetti privati, cioè

l’amministrazione è vincolata nella sua azioni dal principio della legalità quindi non solo non può ledere un diritto di

nessuna natura ma addirittura la sua azione deve essere prevista dalle norme, quindi non garantisce di più in nessun

senso l’attribuzione della qualifica inviolabile. L’amministrazione pubblica deve rispettare i diritti che sono previsti dai

regolamenti, dalle leggi, dalla costituzione; quindi non solo i diritti inviolabili, perché se c’è un regolamento comunale

che prevede che “le persone che superano un certo limite di età hanno diritto a viaggiare gratis sugli autobus”,

nonostante sia un regolamento poco importante non è che l’amministrazione se ne può fregare. L’amministrazione

essendo legata al principio di legalità tutta l’azione amministrativa è schiacciata dal sistema normativo e la previsione

di un diritto in qualunque forma e in qualunque fonte vincola l’attività amministrativa totalmente; dunque

l’inviolabilità non aggiunge e non toglie nulla a questa difesa del diritto che per il semplice fatto che il diritto ci sia

vincola l’attività amministrativa. L’inviolabilità non garantisce e non aggiunge nulla nemmeno dal punto di vista della

giurisdizione perché anche fra i giudici vale il principio di legalità che si chiama “principio della legalità della

giurisdizione” art. 101 della costituzione 2comma “I giudici sono soggetti soltanto alla legge” che significa che sono

indipendenti rispetto agli altri poteri ma rispetto alla legge no. Per il giudice e per l’amministrazione il vincolo al

rispetto dei diritti sussiste sempre nella misura massima qualunque sia la fonte che ponga il diritto,

indipendentemente dalla qualifica del diritto (cioè inviolabile o meno) quindi l’inviolabilità non rappresenta una

garanzia né per i giudici né per l’amministrazione. Ci resta il legislatore; immaginate anche qui un diritto costituzionale

che la costituzione non qualifica come inviolabile e un diritto che qualifica come inviolabile, per il legislatore cambia

qualche cosa? No, se la costituzione è rigida come nel nostro caso. Il che significa che il legislatore non la può

cambiare a suo piacimento se quello è il procedimento legislativo perché per cambiare la costituzione bisogna seguire

un procedimento particolare; il che significa che i diritti previsti dalla costituzione inviolabili o non inviolabili che siano

limitano comunque il legislatore che è legato ad un “principio di legalità costituzionale”. Può intervenire solo in quello

spazio che la costituzione lascia al suo intervento, e questo vale per tutti i diritti costituzionali. C’è invece un altro

pezzo di pubblico potere che può disporre dei diritti costituzionali, che rispetto alla norma costituzionale può

intervenire, c’è un potere che nel suo esercitarsi non incontra i limiti dei diritti costituzionali: POTERE DI REVISIONE

COSTISTUZIONALE (non incontra il limite della costituzione e dei diritti costituzionali) soggetto pubblico rispetto al

quale la semplice garanzia costituzionale del diritto può non bastare a difendere il diritto perché può bastare in

relazione all’amministrazione, alla giurisdizione, perfino al legislatore ma non basta in relazione al revisore

costituzionale. Per il revisore costituzionale fa differenza se il diritto sia inviolabile oppure no, perché se siamo di

fronte ad un diritto costituzionale base il revisore costituzionale lo travolge non essendo per lui un limite, mentre se il

diritto è inviolabile è un diritto di maggiore garanzia nei confronti dell’unico pezzo di potere pubblico che non incontra

limiti costituzionali.

L’inviolabilità rappresenta un limite alla revisione costituzionale.

Dei diritti inviolabili si parla sia nell’art. 2 in senso cumulativo (i diritti inviolabili dell’uomo), poi c’è il ribadire

dell’inviolabilità in relazione solo a 4 diritti che evidentemente sono ancora più garantiti rispetto agli altri che

beneficiano soltanto dell’inviolabilità cumulativa dell’art. 2. I diritti della costituzione beneficiano dell’inviolabilità ai

sensi dell’art. 2. Quali sono i diritti inviolabili ai sensi dell’art. 2? Inviolabilità significa limite all’attività di revisione

costituzionale e questo limite può essere più intenso o meno intenso; più intenso per quei 4 diritti che sono inviolabili

due volte (intoccabili), l’inviolabilità degli altri diritti è un grado sotto che è una “garanzia di esistenza” che limita il

revisore costituzionale e questo limite significa che il revisore non li può eliminare dalla costituzione ma li può

modificare può intervenire su come è articolata la garanzia. Quindi mentre i 4 diritti espressamente inviolabili hanno

l’assoluta intangibilità di essi che si chiama “garanzia di contenuto” in cui viene garantita non solo l’esistenza del

diritto ma anche che rimanga così com’è, c’è poi l’inviolabilità relativa agli altri diritti costituzionali che è meno

penetrante, ossia fa si che non venga eliminato dal testo costituzionale e si parla di “garanzia di esistenza”. I quattro:

domicilio, libertà personale, corrispondenza e difesa non solo non possono essere eliminati ma non possono essere

neppure modificati in senso peggiorativo rispetto all’attuale livello di protezione che la costituzione assegna loro.

Esistono dei pericoli per i diritti costituzionali che se non ci fosse la classificazione di inviolabilità potrebbero

intervenire e minacciarle? Quali sono i possibili pericoli che i diritti costituzionali eventualmente possono incontrare e

se l’inviolabilità serve a mettere a riparo i diritti costituzionali da questi pericoli? La minaccia per un diritto può venire

sia da un soggetto privato che pubblico. Soltanto in uno stato assoluto può venire da un soggetto privato. Domanda:

un diritto costituzionale anche se non inviolabile, può essere minacciato da un soggetto privato? NO, non può, deve

essere rispettato. Quindi rispetto alle minacce private, l’inviolabilità non aggiunge nulla in termini di protezione. Resta

il settore pubblico, che possiamo dividerle: il pubblico potere legislativo, amministrazione, esecutivo e giudiziario.

Domanda: Un diritto costituzionale che non è inviolabile dalla costituzione sarebbe esposto alla volontà lesiva della

pubblica amministrazione senza riparo? Certo che NO, ma non solo rispetto un diritto costituzionale ma anche

rispetto a un diritto del regolamento comunale, perche la pubblica amministrazione è vincolata dal principio della

legalità. Quindi può agire soltanto sulla base delle previe norme. E allora se ce un regolamento comunale che pone un

diritto la pubblica amministrazione non può fare altro che rispettarlo. (principio della legalità). Domanda: ce un diritto

costituzionale, il parlamento può adottare delle leggi che siano lesive per il diritto costituzionale anche non inviolabili?

NO, perché il nostro è un sistema a costituzione rigida. Che significa che per cambiare la costituzione non è sufficiente

una legge. Domanda: ce qualche pezzo di pubblico potere che invece può intervenire sulla costituzione? Il POTTERE

DI REVIZIONE COSTITUZIONALE il quale è esercitato dal parlamento ma a certe condizioni può cambiare la

costituzione. E allora l’inviolabilità dei diritti serve proprio a proteggere i diritti costituzionali contro il potere di

revisione costituzionale, il senso dell’inviolabilità è quello di porre un limite alla revisione costituzionale. Concludendo

INVIOLABILE nella costituzione italiana significa: sottratto alla revisione costituzionale.

Allora il problema che ci rimane è quello di capire che differenza ci sia t

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A.A. 2018-2019
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mily93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Pirozzi Luca.