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DIRITTO PUBBLICO

Il diritto pubblico essenzialmente si occupa di due grandi ambiti, due macro settori. Il primo dei quali è relativo

all’organizzazione dei pubblici poteri, quindi tutto ciò che riguarda un ordinamento giuridico statale, espressione

dell’organizzazione del pubblico potere. Tutto ciò rientra all’interno degli studi pubblicistici: quindi come è fatto lo

stato, come è organizzato il Parlamento, il Governo, che accordi ci sono tra questi organi, quali sono gli altri pubblici

poteri e che cos’è la Pubblica Amministrazione, cosa fanno le regioni, le provincie, i comuni, le città metropolitane.

Tutto l’aspetto organizzativo dei pubblici poteri è la prima grande branca dedicata all’interno del diritto pubblico. La

seconda (il secondo macro-aspetto) riguarda invece il modo in cui all’interno di un ordinamento giuridico -statale è

articolato il rapporto tra i pubblici poteri e i soggetti privati (cittadini) ed il modo in cui è strutturato il rapporto tra i

pubblici poteri e soggetti privati. In questa seconda componente di studi pubblicistici rientra quindi tutta la materia

relativa ai diritti che il soggetto privato ha anche nei riguardi dei soggetti pubblici.

Quando noi diciamo l’accordo tra i soggetti pubblici e i soggetti privati, stiamo dicendo implicitamente che questo

rapporto può anche assumere la forma di protezione giuridica che l’ordinamento assegna al soggetto privato anche

nei confronti dei soggetti pubblici, quando questo accade, quando c’è questa garanzia del soggetto privato anche nei

confronti dei pubblici poteri si hanno dei diritti, che nella forma più evoluta degli stati contemporanei prendono il

nome di diritti costituzionali.

Quindi, la prima parte è l’organizzazione dei pubblici poteri, questa parte viene spesso indicata come studio della

forma di governo. Cioè il modo in cui il pubblico potere all’interno di un ordinamento statale è strutturato . Il rapporto

tra gli organi che detengono il potere di indirizzo politico definisce la forma di governo di uno stato.

La seconda parte quella che concerne il rapporto tra pubblico potere (da una parte) e cittadini dall’altra è indicato

brevemente dalla forma di stato. Quindi se proprio volessimo sintetizzare potremmo dire (con qualche inesattezza)

che il diritto pubblico si occupa di forme di governo e forme di stato.

La salute come bene costituzionale si colloca nel secondo ambito. Lo studio dei diritti costituzionali è uno degli aspetti

che sono implicati nella forma di diritto di stato.

Del primo aspetto non ci occuperemo. Ci occuperemo soltanto di alcuni aspetti della forma di stato.

Cominciamo a vedere che cosa caratterizza le forme di stato, cosa caratterizza il pubblico potere e il soggetto privato.

Dal momento in cui abbiamo parlato di forme di stato, ne abbiamo parlato al plurale; questo significa che questo

rapporto tra potere pubblico e soggetto privato può assumere delle forme diverse. L’esperienza storica dimostra che

le forme di stato possono essere diverse, molteplici; ed uno dei parametri per misurare le forme di stato e il modo di

essere è proprio lo studio delle posizioni che il soggetto privato occupa nei confronti dei pubblici poteri.

Questo rapporto può essere multiforme, e possiamo anche indicarlo con il termine Disciplina dei diritti che il soggetto

privato ha anche nei confronti dei pubblici poteri.

La disciplina dei diritti che il soggetto privato ha anche nei confronti dei pubblici poteri può implicare anche che

questa disciplina dei diritti possa non esservi. Infatti, ci sono state e ci sono tuttora forme di stato nelle quali il

rapporto tra soggetto privato e pubblico potere è un rapporto che non contempla nessuna garanzia del soggetto

privato verso il potere pubblico. Noi non possiamo pensare che tutte le forme di stato contemporanee siano state

configurate come forme di stato in cui il privato ha garanzia nei confronti del pubblico. Questo accade solo in alcune

zone definite del mondo a partire da un certo periodo ma non è stato sempre così. A livello geopolitico possiamo

vedere che le forme di stato in cui esistano garanzie che il soggetto privato ha nei confronti del pubblico potere sono

un certo numero ma non in numero maggioritario. Quando noi inizieremo ad occuparci delle caratteristiche delle

forme di stato e diremo che c’è stata una certa evoluzione ricordiamoci sempre che stiamo assumendo una certa

prospettiva, un certo punto di vista. Non possiamo assolutizzare quello che diciamo, quello che diciamo si riferisce a

una piccola porzione di mondo geograficamente molto piccola per quanto importante dal punto di vista concettuale.

Quello che diciamo vale in Europa e al massimo nell’America del Nord, altrove no. Ricordiamoci che quando diremo:

“Si passa dallo stato assoluto allo stato di diritto” il nostro punto di vista sarà un punt o di vista europeo.

Più volte nel corso della lezione si è usato il termine stato. Bisogna quindi chiedersi che cos’è lo stato e che cosa

intendiamo con questa parola. Lo stato è, in senso generalissimo, un’organizzazione politica cioè una collettività

organizzata, la quale può perseguire la generalità dei fini. Ciò significa che può occuparsi di tutto. Una comunità

politica organizzata può occuparsi di tutti gli aspetti che riguardano la vita collettiva (dei soggetti che compongono

quella comunità). Questa spiegazione fornita è una spiegazione generalissima. Dal punto di vista strettamente

giuridico lo stato è anzitutto un ordinamento giuridico, cioè un insieme di norme (un sistema di norme). Un sistema di

norme ha senso solo se si vuole disciplinare i rapporti di una collettività, siano essi rapporti privati o pubblici. Quindi

ogni ordinamento giuridico si rivolge ad una collettività oppure possiamo dire che ogni ordinamento giuridico è

espressione di una collettività. È una collettività organizzata. Non esiste organizzazione senza regole. Possiamo sia dire

che lo stato ha un ordinamento giuridico sia che lo stato (la collettività organizzata) è un ordinamento giuridico.

Elementi indispensabili dello stato sono le norme (non parliamo di leggi). Le leggi non sono altro che una delle forme

possibili delle norme. Ci sono altre forme oltre le leggi per esempio: ci sono i regolamenti, le consuetudini, la

Costituzione ecc. cc; le forme del diritto sono tante.

Le norme giuridiche sono norme di comportamento che qualificano il comportamento umano in lecito o illecito. Oltre

all’elemento normativo c’è anche l’elemento personale (poiché si indirizzano ad una collettività).

Possiamo sintetizzare dicendo che lo stato è un ordinamento giuridico che si compone di tre elementi essenziali:

1. Elemento personale: cioè l’esistenza di un insieme di soggetti di una collettività in cui l’elemento giuridico

statale si rivolgono. Una collettività ha la caratteristica di essere essenzialmente stabile nel rapporto con

questo sistema normativo. Questo elemento personale non può mai mancare in nessun ordinamento

giuridico. L’elemento personale rapportato all’ordinamento giuridico statale prende il nome di popolo;

questo è il primo elemento. Attraverso la cittadinanza (status di cittadino) si entra a far parte del popolo. Il

popolo è un concetto tecnico, significa insieme di cittadini, insieme di soggetti che godono dello status di

cittadini. Tale concetto non deve essere confuso con il concetto di popolazione. Questa infatti indica un

insieme di soggetti che in un certo periodo X sono sotto la giurisdizione anche se non sono cittadini. La

popolazione può essere individuata attraverso un secondo elemento dello stato che è il territorio. Non esiste

ordinamento giuridico statale che non abbia un territorio. Il territorio è la dimensione spaziale dell’efficacia

delle norme giuridiche. La popolazione è quindi un concetto che si definisce in rapporto alla presenza sul

territorio.

2. Territorio: secondo elemento costitutivo dello stato. Quando esistono delle organizzazioni che hanno tutte le

caratteristiche per essere uno stato ma non hanno il territorio, quegli ordinamenti giuridici non sono chiamati

stato. Tutto al più vengono equiparate allo stato ma non lo sono.

NB: Lo stato non è l’unico ordinamento giuridico, non è vero che se c’è un ordinamento giuridico questo può essere

soltanto dello stato (questo errore veniva commesso nell’800). Perché il concetto di ordinamento giuridico prescinde

dal fatto che siamo in presenza di un ordinamento giuridico statale. L ’ordinamento giuridico possiamo applicarlo ad

una infinità di fenomeni collettivi non soltanto a quello che riguarda la collettività che si chiama popolo. In qualunque

momento in cui abbiamo due o più persone che sono rette da alcune norme in comune noi abbiamo a che fare con un

ordinamento giuridico. Un’associazione è un ordinamento giuridico perché i componenti di quella associazione

(piccola o grande collettività) è regolata da rapporti reciproci, da alcune regole e quindi ha delle caratteristiche per

essere un ordinamento giuridico. La famiglia è un ordinamento giuridico. Se noi effettuiamo un contratto noi stiamo

dando vita ad un piccolo ordinamento giuridico, si hanno regole comuni. Rispetto allo stato, gli ordinamenti giuridici

sono molteplici. Sia molteplici dal punto di vista del numero (in quanto molteplici sono gli stati ed ogni stato ha il

proprio ordinamento giuridico) sia molteplici dal punto di vista della loro poli tipicità cioè dal fatto che sono tanti e di

diverso genere, non tutti statali. Il problema è capire come questi altri ordinamenti giuridici possibili ed esistenti si

vanno a rapportare con l’ordinamento giuridico statale. Gli ordinamenti giuridici sono tanti ed in tutti gli ordinamenti

giuridici c’è sempre l’elemento personale cioè il fatto che quelle regole si indirizzino ad una collettività non importa

quanto estesa, è sufficiente che ci siano due persone. Quindi l’elemento personale non può mai mancare. Le regol e

servono per le persone, quindi non possono mai mancare. Le regole stanno insieme alla collettività. Questo concetto

nella tradizione occidentale è stato una delle prime acquisizione. In latino, questo concetto viene ben espresso

attraverso la seguente frase: hominum causa omne ius constitutum ciò significa: tutto il diritto è stato concepito in

vista dell’essere umano cioè serve all’uomo cioè non c’è un diritto che non si occupi dell’essere umano.

È evidente che ogni ordinamento giuridico ha l’elemento personale esattamente come lo tiene lo stato. Quindi non

possiamo dire che l’elemento personale come elemento costitutivo dello stato (il popolo) sia una prerogativa esclusiva

dell’ordinamento giuridico statale. Se abbiamo detto, che ogni ordinamento giuridico ha bisogno di persone non è

soltanto lo stato che ha questo elemento, anche tutti gli altri ordinamenti giuridici hanno questa componente

personale.

Il secondo elemento giuridico di cui abbiamo parlato è il territorio. Non tutti gli ordinamenti giuridici hanno un

territorio. Però esistono altri ordinamenti giuridici che (oltre lo stato) hanno una dimensione territoriale. In cui il

territorio è un elemento che va a costituire un ordinamento quindi neanche da questo punto di vista lo stato ha

l’esclusiva. Se noi abbiamo a che fare con un ordinamento territoriale, non possiamo dire con sicurezza che quel

ordinamento territoriale sarà uno stato perché potrebbe anche essere un'altra cosa, visto che esistono anche altri

ordinamenti giuridici che pure hanno la dimensione territoriale nella loro base costitutiva. Ad esempio, la provincia, la

regione, i comuni sono/hanno ordinamenti giuridici; sono tutti enti territoriali. In essi l’elemento territoriale è

imprescindibile, non può mancare. Questi enti territoriali hanno in comune con lo stato, il territorio come elemento

che lì caratterizza. Se vi è un territorio lo stato lo condivide anche con altri ordinamenti giuridici.

Allora possiamo dire che questi due elementi sopraelencati, da soli, non ci bastano per individuare con certezza un

ordinamento giuridico statale. Mentre un terzo elemento è tipico soltanto dello stato. La presenza di questo elemento

ci fa subito dire ci troviamo di fronte ad uno stato.

3. La sovranità è un elemento peculiare dello stato. Indica la capacità dell’ordinamento giuridico statale in

quanto ordinamento sovrano di collocarsi in una posizione di preminenza rispetto a qualcosa altro. Se

vogliamo entrare più nello specifico, questo concetto di sovranità possiamo scomporlo in tre declinazioni.

Questo concetto emerge in relazione a tre aspetti: un aspetto esterno, un aspetto interno, e un aspetto più

propriamente legato all’ordinamento giuridico. Lo stato è sovrano verso l’esterno perché sovranità verso

l’esterno significa indipendenza (l’ordinamento giuridico statale è indipendente dagli altri ordinamenti

giuridici esterni ad esso). L’indipendenza di cui parliamo è un’indipendenza giuridica, giuridicamente lo stato

non dipende giuridicamente da nessun altro ordinamento giuridico. Nei casi in cui accetti che alcune regole di

altri ordinamenti entrino a far parte delle sue regole questo è appunto il prodotto di una forma di consenso,

di accettazione. Se voi pensate al rapporto tra la Repubblica Italiana e l’ordinamento dell’Unione Europea

(UE), significa che le regole dell’ordinamento giuridico statale non va a prenderle dall’ esterno ma se le dà dà

solo. Ci possiamo chiedere come mai esistono regole dell’UE che trovano applicazione anche in Italia e

all’interno dell’territorio dello stato?! Perché in questo caso, vi è il prodotto di un consenso, accettazione, che

la Repubblica Italiana ha formulato nei riguardi dell’ordinamento giuridico dell’UE. Questo concetto si ritrova

nell’Art.11 della Cost. quando dice che l’Italia consente in condizioni di parità ad altri stati a quelle limitazioni

di sovranità che siano finalizzate a costituire un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.

Quindi è una limitazione di sovranità ma una limitazione non eteronoma cioè che non è imposta dall’esterno,

ma è scelta, voluta, accettata, consentita dalla legge italiana. Indica la volontà del soggetto di autolimitarsi. Vi

è una grossa differenza tra l’autolimitazione e la etero-limitazione (questa non indica più una limitazione

della sovranità) ma rappresenta la perdita della sovranità. Si passa da una autolimitazione ad una etero-

limitazione quando l’ordinamento giuridico statale non è più in condizione di retroagire rispetto a questa

scelta.

L’UE attualmente non è un’organizzazione sovrana e il che significa che non è uno stato perché o sono

sovrani gli stati o è sovrana l’UE, e siccome sono sovrani gli stati non è sovrana l’UE. Questo è vero dal p unto

di vista giuridico, ma possono esistere mille condizionamenti di natura fattuale, di natura economica, o di

altra natura che possono rappresentare un ostacolo rispetto alla decisione di non far più parte di

un’organizzazione.

Poi c’è anche il versante interno della sovranità lo si valuta in base al rapporto tra l’ordinamento giuridico statale

in quanto ordinamento sovrano e gli altri ordinamenti giuridici che operano al proprio interno (che dicevamo

sono infiniti). La cosa che distingue l’ordinamento giuridico statale in quanto sovrano rispetto agli altri

ordinamenti giuridici che operano al suo interno è il fatto che le regole/norme dell’ordinamento giuridico statale

siano prevalenti rispetto alle norme degli altri ordinamenti giuridici che si trovano al loro interno. Quindi se noi

avessimo un dubbio se rispettare la regola dell’associazione di cui facciamo parte o la regola che è posta dall’

ordinamento della Rep. Italiana, questo dubbio ora non possiamo più averlo. Se vi è un contrasto ovviamente la

supremazia spetta alla norma che compone l’ordinamento giuridico della Rep. Italiana. Quindi in questo caso la

sovranità è essenzialmente supremazia statale rispetto a tutti gli altri sistemi normativi che pure sono presenti al

suo interno. Sovranità come supremazia interna, oltre che come indipendenza esterna.

E poi c’è il terzo aspetto di sovranità, quello che vi dicevo più legato alla natura ordinamentale dello stato. La

sovranità in questo caso significa originarietà. Questo termine significa che non trae la sua legittimazione da

nessun altro ordinamento giuridico. Pretende che le sue regole siano supreme all’interno e che il suo sistema

normativo non dipenda da nessun altro sistema normativo all’esterno, rivendicando la fondazione su sé stesso,

non invoca nessuna altra autorità al di fuori di sé per pretendere le due cose. Originarietà significa non

derivatività. Esattamente l’inverso di quello che accade nell’UE, la quale deriva la propria legittimazione dal

consenso degli stati; è un ordinamento derivato. Anche le regioni, i comuni, le provincie, città metropolitane i

quali ordinamenti giuridici derivano la loro legittimazione dal fatto di essere inseriti nell’ordinamento della Rep.

Italiana.

Riepilogo concetti affrontati: che cos’è un ordinamento giuridico, quali sono le caratteristiche, che cosa significa

sovranità e quali sono gli aspetti interni ed esterni.

Un ordinamento è sovrano, quindi è uno stato, anzitutto quando di fatto sia caratterizzato dalla indipendenza verso

l’esterno e dalla supremazia verso l’interno e dalla originalità del suo ordinamento. Con la seguente espressione: “Di

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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