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MONARCHIA COSTITUZIONALE
Si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale, prima in Inghilterra, poi in Europa continentale
dopo la Rivoluzione francese del 1789, e trova espressa disciplina nelle prime costituzioni liberali.
Principio della separazione dei poteri: netta separazione tra esecutivo e legislativo. Il Re detiene il potere
esecutivo: nomina e revoca i Ministri del suo Governo. Il Parlamento detiene il potere legislativo, in parte
insieme al Re, ed è fonte di legittimazione popolare. Inizia ad affermarsi la prassi per cui i Ministri si riunisco
nel Governo, che pur essendo nominato dal Re, progressivamente se ne distanzia, cercando di ottenere il
consenso dal Parlamento tramite la concessione della fiducia.
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
ORIGINE. Si afferma nello Stato liberale attraverso un lento processo storico, al termine del quale il Governo
si affranca dall’influenza del potere regio diventando organo autonomo, e inizia ad essere responsabile nei
confronti del Parlamento: in alcuni paesi la fiducia venne proceduralizzata a livello formale.
Il sistema parlamentare delle origini era un parlamentarismo dualista: il potere esecutivo era ripartito tra il
Capo dello Stato e il Governo (esecutivo bicefalo); il Governo doveva avere una doppia fiducia, da parte del
Re e del Parlamento; a garanzia dell’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, al Capo dello Stato era
riconosciuto il potere di scioglimento anticipato del Parlamento, che fungeva da contrappeso alla
responsabilità politica del Governo.
EVOLUZIONE. In seguito, il rapporto tra Parlamento e Governo divenne primario, mentre il Capo dello Stato
fu relegato in un ruolo puramente di garanzia, e pertanto estraneo al circuito di decisione politica: si perviene a
un parlamentarismo monista la forma di governo parlamentare nella democrazia pluralista prevede l’esistenza
di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento (che può essere costituito da una o più Camere): fiducia
iniziale sul programma che il Governo intende svolgere + possibilità di revoca della fiducia (mozione di
sfiducia) seguita dalle dimissioni del Governo (nel caso in cui il Parlamento sia bicamerale, si distingue il caso
in cui la sfiducia possa essere votata da ciascuna Camera come in Italia oppure da una Camera sola come in
Germania). Il Capo dello Stato ha un potere neutro.
NEL SECONDO DOPOGUERRA. Viste le caratteristiche della forma parlamentare, per evitare un’eccessiva
instabilità e debolezza dei Governi, si è diffusa nel secondo dopoguerra la tendenza alla razionalizzazione del
parlamentarismo, cioè la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento
del sistema parlamentare. La Costituzione Italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole
razionalizzazione, mentre la Germania rappresenta un esempio di forte razionalizzazione, in quanto il capo del
Governo (Cancelliere Federale) può essere destituito solamente attraverso la sfiducia costruttiva, cioè il
Parlamento può votare la sfiducia solo se contestualmente elegge, a maggioranza assoluta, un successore,
evitando così periodi di “crisi al buio”.
Un’altra modificazione subita dal sistema parlamentare è stato il potenziamento della figura del Capo dello
Stato, a cui è stata attribuita la titolarità di poteri non meramente formali come lo scioglimento delle Camere.
TIPI DI GOVERNO PARLAMENTARE. Il modello parlamentare è stato declinato in modalità differenti a
seconda della disciplina costituzionale e del ruolo dei partiti e dei gruppi organizzati:
• Parlamentarismo maggioritario, o a prevalenza del Governo sistema politico bipolare: presenza di due
partiti o poli tra loro contrapposti, costituiti prima delle elezioni. Le elezioni permettono di dare vita ad
una maggioranza politica, il cui leader assume la carica di Primo Ministro. Alternanza ciclica dei partiti
nei ruoli di maggioranza e di opposizione. Diffuso in Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova
Zelanda, Germania, Spagna, Svezia;
• Parlamentarismo compromissorio (proporzionale), o a prevalenza del Parlamento sistema politico
multipolare: presenza di una molteplicità di partiti distanti ideologicamente. Sono i partiti dopo le
elezioni a concludere accordi tramite cui si forma la maggioranza politica e si designa il Primo Ministro:
Governi di coalizione, di norma piuttosto deboli e instabili. Maggiore quindi è il ruolo del Parlamento.
Diffuso in Belgio, Olanda, Danimarca, Italia fino alla riforma della legge elettorale. Garantisce il
pluripartitismo e la convivenza pacifica di partiti espressione di ideologie in radicale contrasto. In talune
occasioni eccezionali, addirittura, si è formata una coalizione che inglobava tutti i partiti c.d. grande
coalizione.
PRESIDENZIALISMO
Il Presidente è eletto dall’intero corpo elettorale, nomina il proprio Governo che presiede e dirige: i Ministri
rispondono solo a lui. Non esiste rapporto di fiducia con il Parlamento: il Parlamento non può sfiduciare il
Presidente e il Presidente non può sciogliere il Parlamento forma di governo dualista, caratterizzata da una
netta separazione tra potere legislativo ed esecutivo, affidati a due organi distinti e quasi completamente
indipendenti. Gli stessi meccanismi elettorali sono volti a garantire che ogni organo abbia una legittimazione
diversa.
L’esperienza storica in cui tale sistema si è maggiormente concretizzato è quella degli USA.
SEMI-PRESIDENZIALISMO
Il Presidente è eletto dall’intero corpo elettorale, nomina il Primo Ministro e i Ministri e li può revocare. Il
Governo così formato necessita della fiducia del Parlamento. Il Governo ha una struttura fortemente diarchica
o bicefala, che consente diversi equilibri di potere può esservi prevalenza del Presidente, nelle cui mani si
concentra il potere di indirizzo politico (V Repubblica), o del Primo Ministro e della sua maggioranza (Austria,
Irlanda, Islanda). Fenomeno della coabitazione a seconda che la maggioranza parlamentare sia o meno dello
stesso colore del Presidente: nel primo caso il Presidente può indirizzare sia il Governo sia il Parlamento, nel
secondo caso c’è coabitazione perché Presidente e Parlamento sono espressione di maggioranze diverse.
ALTRE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEE
NEOPARLAMENTARE. Unico esempio concreto è stato Israele, dalla riforma costituzionale del 1992 alla sua
abrogazione nel 2001.
DIRETTORIALE. Forma di governo della Svizzera. Il Parlamento (Assemblea federale) è eletto direttamente
dal corpo elettorale. Il Governo (Direttorio) formato da 7 membri è eletto ma non revocabile dall’Assemblea, e
ha il potere esecutivo: svolge le funzioni di Governo e di Capo dello Stato. La risoluzione delle questioni più
complesse viene demandata direttamente al corpo elettorale, tramite un massiccio uso del referendum.
CASI PARTICOLARI. Andorra: monarchia parlamentare, ma i regnanti sono due, costituendo dunque una
diarchia.
Malaysia: essendo una federazione, il Capo dello Stato viene scelto ogni cinque anni dai Sovrani locali fra di
essi. Il neoeletto mantiene le dignità regali mutuate dal suo Regno locale, pur avendo a tutti gli effetti una
carica a tempo e configurandosi così in pratica come un Presidente.
Dubbi sulla reale democraticità dell'ordinamento sono avanzate da vari osservatori internazionali nei casi di
Lesotho e Cambogia per l'eccessivo potere dei due Primi Ministri, in quello della succitata Malaysia per la
corruzione che circonda il partito di governo, e in quello del Nepal stante la gravissima crisi istituzionale degli
ultimi anni.
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ITALIANA
Organi costituzionali = organi necessari allo Stato e indefettibili (che non possono venire meno), poiché non
può aversi la loro soppressione o sostituzione senza determinare un mutamento dello Stato. La loro struttura
di base è interamente dettata dalla Costituzione.
Organi di rilievo costituzionale, o organi ausiliari = organi che possono anche essere soppressi o trasformati.
Sono previsti dalla Costituzione ma non sono da essa direttamente disciplinati Corte dei conti, Consiglio di
Stato, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio supremo della difesa, Corte di Cassazione, Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro CNEL.
PARLAMENTO
Struttura dei parlamenti moderni:
• Bicameralismo: caratterizza tradizionalmente gli Stati federali, dove una Camera rappresenta gli Stati
membri (Bundesrat tedesco, Senato degli USA); negli ordinamenti non federali, la seconda Camera è
finalizzata ad un migliore ponderamento delle decisioni che il Parlamento assume, anche se in genere
è dotata di minori poteri e di una composizione differente bicameralismo imperfetto (Irlanda, Francia,
Germania, Gran Bretagna e Spagna, ove la seconda Camera non può votare la sfiducia al Governo);
• Monocameralismo.
Il sistema italiano è caratterizzato da un bicameralismo perfetto o paritario: le due Camere sono dotate di
funzioni simili, detengono uguali poteri, hanno la stessa durata di 5 anni. Si distinguono invece per struttura: il
Senato è costituito da 315 senatori, la Camera dei Deputati è costituita da 630 parlamentari; anche i sistemi
elettorali sono autonomi: per eleggere i deputati occorre aver raggiunto la maggiore età, mentre per quanto
riguarda il Senato i 25 anni. Il Senato è eletto su base regionale e con un sistema elettorale in alcune parti
diverso da quello della Camera, quindi può succedere che un partito politico ottenga la maggioranza solo alla
Camera e non al Senato.
Senatori + Deputati = Parlamentari, Onorevoli.
PREROGATIVE PARLAMENTARI. Istituti che in deroga al diritto comune mirano a salvaguardare il libero e
ordinato esercizio delle funzioni parlamentari, ponendole al riparo dai condizionamenti che altri poteri dello
Stato potrebbero esercitare. Si tratta di garanzie irrinunciabili e indisponibili da parte del singolo parlamentare,
che dovrebbero tutelarne la liberà di opinione e porlo al riparo da azioni pretestuose della magistratura penale.
• Insindacabilità (art. 68 Cost.) in qualsiasi sede, anche dopo la scadenza del mandato, per le opinioni
espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari, inclusa l’insindacabilità degli interna
corporis acta (atti e procedimenti che si svolgono all’interno delle assemblee parlamentari).
• Immunità parlamentare, limitata alla durata della legislatura: il parlamentare non può essere sottoposto
a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, a limitazioni della libertà di corrispondenza e
comunicazione, a intercettazioni in qualsiasi forma, senza previa autorizzazione della Camera di
appartenenza, a sua volta subordinata alla decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.
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