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MONARCHIA COSTITUZIONALE

Si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale, prima in Inghilterra, poi in Europa continentale

dopo la Rivoluzione francese del 1789, e trova espressa disciplina nelle prime costituzioni liberali.

Principio della separazione dei poteri: netta separazione tra esecutivo e legislativo. Il Re detiene il potere

esecutivo: nomina e revoca i Ministri del suo Governo. Il Parlamento detiene il potere legislativo, in parte

insieme al Re, ed è fonte di legittimazione popolare. Inizia ad affermarsi la prassi per cui i Ministri si riunisco

nel Governo, che pur essendo nominato dal Re, progressivamente se ne distanzia, cercando di ottenere il

consenso dal Parlamento tramite la concessione della fiducia.

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

ORIGINE. Si afferma nello Stato liberale attraverso un lento processo storico, al termine del quale il Governo

si affranca dall’influenza del potere regio diventando organo autonomo, e inizia ad essere responsabile nei

confronti del Parlamento: in alcuni paesi la fiducia venne proceduralizzata a livello formale.

Il sistema parlamentare delle origini era un parlamentarismo dualista: il potere esecutivo era ripartito tra il

Capo dello Stato e il Governo (esecutivo bicefalo); il Governo doveva avere una doppia fiducia, da parte del

Re e del Parlamento; a garanzia dell’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, al Capo dello Stato era

riconosciuto il potere di scioglimento anticipato del Parlamento, che fungeva da contrappeso alla

responsabilità politica del Governo.

EVOLUZIONE. In seguito, il rapporto tra Parlamento e Governo divenne primario, mentre il Capo dello Stato

fu relegato in un ruolo puramente di garanzia, e pertanto estraneo al circuito di decisione politica: si perviene a

un parlamentarismo monista la forma di governo parlamentare nella democrazia pluralista prevede l’esistenza

di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento (che può essere costituito da una o più Camere): fiducia

iniziale sul programma che il Governo intende svolgere + possibilità di revoca della fiducia (mozione di

sfiducia) seguita dalle dimissioni del Governo (nel caso in cui il Parlamento sia bicamerale, si distingue il caso

in cui la sfiducia possa essere votata da ciascuna Camera come in Italia oppure da una Camera sola come in

Germania). Il Capo dello Stato ha un potere neutro.

NEL SECONDO DOPOGUERRA. Viste le caratteristiche della forma parlamentare, per evitare un’eccessiva

instabilità e debolezza dei Governi, si è diffusa nel secondo dopoguerra la tendenza alla razionalizzazione del

parlamentarismo, cioè la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento

del sistema parlamentare. La Costituzione Italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole

razionalizzazione, mentre la Germania rappresenta un esempio di forte razionalizzazione, in quanto il capo del

Governo (Cancelliere Federale) può essere destituito solamente attraverso la sfiducia costruttiva, cioè il

Parlamento può votare la sfiducia solo se contestualmente elegge, a maggioranza assoluta, un successore,

evitando così periodi di “crisi al buio”.

Un’altra modificazione subita dal sistema parlamentare è stato il potenziamento della figura del Capo dello

Stato, a cui è stata attribuita la titolarità di poteri non meramente formali come lo scioglimento delle Camere.

TIPI DI GOVERNO PARLAMENTARE. Il modello parlamentare è stato declinato in modalità differenti a

seconda della disciplina costituzionale e del ruolo dei partiti e dei gruppi organizzati:

• Parlamentarismo maggioritario, o a prevalenza del Governo sistema politico bipolare: presenza di due

partiti o poli tra loro contrapposti, costituiti prima delle elezioni. Le elezioni permettono di dare vita ad

una maggioranza politica, il cui leader assume la carica di Primo Ministro. Alternanza ciclica dei partiti

nei ruoli di maggioranza e di opposizione. Diffuso in Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova

Zelanda, Germania, Spagna, Svezia;

• Parlamentarismo compromissorio (proporzionale), o a prevalenza del Parlamento sistema politico

multipolare: presenza di una molteplicità di partiti distanti ideologicamente. Sono i partiti dopo le

elezioni a concludere accordi tramite cui si forma la maggioranza politica e si designa il Primo Ministro:

Governi di coalizione, di norma piuttosto deboli e instabili. Maggiore quindi è il ruolo del Parlamento.

Diffuso in Belgio, Olanda, Danimarca, Italia fino alla riforma della legge elettorale. Garantisce il

pluripartitismo e la convivenza pacifica di partiti espressione di ideologie in radicale contrasto. In talune

occasioni eccezionali, addirittura, si è formata una coalizione che inglobava tutti i partiti c.d. grande

coalizione.

PRESIDENZIALISMO

Il Presidente è eletto dall’intero corpo elettorale, nomina il proprio Governo che presiede e dirige: i Ministri

rispondono solo a lui. Non esiste rapporto di fiducia con il Parlamento: il Parlamento non può sfiduciare il

Presidente e il Presidente non può sciogliere il Parlamento forma di governo dualista, caratterizzata da una

netta separazione tra potere legislativo ed esecutivo, affidati a due organi distinti e quasi completamente

indipendenti. Gli stessi meccanismi elettorali sono volti a garantire che ogni organo abbia una legittimazione

diversa.

L’esperienza storica in cui tale sistema si è maggiormente concretizzato è quella degli USA.

SEMI-PRESIDENZIALISMO

Il Presidente è eletto dall’intero corpo elettorale, nomina il Primo Ministro e i Ministri e li può revocare. Il

Governo così formato necessita della fiducia del Parlamento. Il Governo ha una struttura fortemente diarchica

o bicefala, che consente diversi equilibri di potere può esservi prevalenza del Presidente, nelle cui mani si

concentra il potere di indirizzo politico (V Repubblica), o del Primo Ministro e della sua maggioranza (Austria,

Irlanda, Islanda). Fenomeno della coabitazione a seconda che la maggioranza parlamentare sia o meno dello

stesso colore del Presidente: nel primo caso il Presidente può indirizzare sia il Governo sia il Parlamento, nel

secondo caso c’è coabitazione perché Presidente e Parlamento sono espressione di maggioranze diverse.

ALTRE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEE

NEOPARLAMENTARE. Unico esempio concreto è stato Israele, dalla riforma costituzionale del 1992 alla sua

abrogazione nel 2001.

DIRETTORIALE. Forma di governo della Svizzera. Il Parlamento (Assemblea federale) è eletto direttamente

dal corpo elettorale. Il Governo (Direttorio) formato da 7 membri è eletto ma non revocabile dall’Assemblea, e

ha il potere esecutivo: svolge le funzioni di Governo e di Capo dello Stato. La risoluzione delle questioni più

complesse viene demandata direttamente al corpo elettorale, tramite un massiccio uso del referendum.

CASI PARTICOLARI. Andorra: monarchia parlamentare, ma i regnanti sono due, costituendo dunque una

diarchia.

Malaysia: essendo una federazione, il Capo dello Stato viene scelto ogni cinque anni dai Sovrani locali fra di

essi. Il neoeletto mantiene le dignità regali mutuate dal suo Regno locale, pur avendo a tutti gli effetti una

carica a tempo e configurandosi così in pratica come un Presidente.

Dubbi sulla reale democraticità dell'ordinamento sono avanzate da vari osservatori internazionali nei casi di

Lesotho e Cambogia per l'eccessivo potere dei due Primi Ministri, in quello della succitata Malaysia per la

corruzione che circonda il partito di governo, e in quello del Nepal stante la gravissima crisi istituzionale degli

ultimi anni.

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ITALIANA

Organi costituzionali = organi necessari allo Stato e indefettibili (che non possono venire meno), poiché non

può aversi la loro soppressione o sostituzione senza determinare un mutamento dello Stato. La loro struttura

di base è interamente dettata dalla Costituzione.

Organi di rilievo costituzionale, o organi ausiliari = organi che possono anche essere soppressi o trasformati.

Sono previsti dalla Costituzione ma non sono da essa direttamente disciplinati Corte dei conti, Consiglio di

Stato, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio supremo della difesa, Corte di Cassazione, Consiglio

nazionale dell’economia e del lavoro CNEL.

PARLAMENTO

Struttura dei parlamenti moderni:

• Bicameralismo: caratterizza tradizionalmente gli Stati federali, dove una Camera rappresenta gli Stati

membri (Bundesrat tedesco, Senato degli USA); negli ordinamenti non federali, la seconda Camera è

finalizzata ad un migliore ponderamento delle decisioni che il Parlamento assume, anche se in genere

è dotata di minori poteri e di una composizione differente bicameralismo imperfetto (Irlanda, Francia,

Germania, Gran Bretagna e Spagna, ove la seconda Camera non può votare la sfiducia al Governo);

• Monocameralismo.

Il sistema italiano è caratterizzato da un bicameralismo perfetto o paritario: le due Camere sono dotate di

funzioni simili, detengono uguali poteri, hanno la stessa durata di 5 anni. Si distinguono invece per struttura: il

Senato è costituito da 315 senatori, la Camera dei Deputati è costituita da 630 parlamentari; anche i sistemi

elettorali sono autonomi: per eleggere i deputati occorre aver raggiunto la maggiore età, mentre per quanto

riguarda il Senato i 25 anni. Il Senato è eletto su base regionale e con un sistema elettorale in alcune parti

diverso da quello della Camera, quindi può succedere che un partito politico ottenga la maggioranza solo alla

Camera e non al Senato.

Senatori + Deputati = Parlamentari, Onorevoli.

PREROGATIVE PARLAMENTARI. Istituti che in deroga al diritto comune mirano a salvaguardare il libero e

ordinato esercizio delle funzioni parlamentari, ponendole al riparo dai condizionamenti che altri poteri dello

Stato potrebbero esercitare. Si tratta di garanzie irrinunciabili e indisponibili da parte del singolo parlamentare,

che dovrebbero tutelarne la liberà di opinione e porlo al riparo da azioni pretestuose della magistratura penale.

• Insindacabilità (art. 68 Cost.) in qualsiasi sede, anche dopo la scadenza del mandato, per le opinioni

espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari, inclusa l’insindacabilità degli interna

corporis acta (atti e procedimenti che si svolgono all’interno delle assemblee parlamentari).

• Immunità parlamentare, limitata alla durata della legislatura: il parlamentare non può essere sottoposto

a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, a limitazioni della libertà di corrispondenza e

comunicazione, a intercettazioni in qualsiasi forma, senza previa autorizzazione della Camera di

appartenenza, a sua volta subordinata alla decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

L’aut

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
13 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher srfdrc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Bianchi Amedeo.