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PRESENTAZIONE ALLE
CAMERE
FIDUCIA SFIDUCIA
Presentazione delle dimissioni del Governo in carica al Presidente della Repubblica:
1) Il PdR deve semplicemente accettarle se fanno seguito ad un voto espresso di sfiducia che
comporta l’obbligo di dimissioni secondo l’art.94 Cost. -> “Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale”
2) Il PdR può invece riservarsi di decidere difronte a dimissioni spontanee
3) Il PdR respinge le dimissioni del Governo se non sono motivate da ragioni politiche ma da
regole di correttezza costituzionale
Decreto di accettazione delle dimissioni:
firmato al momento in cui si procede con la nomina del nuovo Governo -> garanzia del principio di
continuità degli organi costituzionali (in caso contrario: periodo di tempo senza alcun Governo in
carica)
Attività durante una crisi di Governo:
- limitata al disbrigo degli affari correnti anche se nessuna norma scritta ne limita veramente i poteri
ad eccezione:
- art.14, u.c., R.D. 18/11/1923, n.2441 -> il Governo dimissionario non può valersi della
facoltà di richiedere la “registrazione con riserva” degli atti che la Corte dei conti, in sede di
controllo, ritenga illegittimi
- emanazione di apposite circolari da parte del Presidente del Consiglio
Attività consentita al Governo in regime di ordinaria amministrazione è quella strettamente
necessaria -> prevalenti e permanenti interessi dell’ordinamento: funzionamento delle pubbliche
istituzioni e garanzia degli interessi della collettività.
Attività non consentita -> attività relative all’indirizzo politico, in relazione al quale è venuta meno
la maggioranza parlamentare
Dopo le dimissioni del Governo, il PdR può consultare:
- esponenti dei partiti rappresentati in Parlamento
- Presidenti dei gruppi parlamentari
- ex-Presidenti della Repubblica
- titolari di alte cariche dello Stato (Presidenti delle Camere)
- rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche
le consultazioni sono diventate una consuetudine costituzionale, peraltro già esistente
durante lo Statuto Albertino
Nella prassi più recente si sono notevolmente abbreviate le consultazioni a causa
- della preventiva indicazione data agli elettori da parte di ogni schieramento politico del
candidato alla guida del Governo
- per la chiarezza del risultato elettorale
Mandati esplorativi o missioni esplorative:
prima di affidare l’incarico della formazione del nuovo Governo, il Presidente della Repubblica può
assegnare ad una persona, che non verrà né incaricata di formare il Governo né candidata a ricevere
tale incarico, il compito di svolgere ulteriore consultazioni.
Nella prassi il mandato è affidato al Presidente di un ramo del Parlamento (super partes)
Preincarico:
il Presidente della Repubblica (in ragione della particolare incertezza relativa all’esito positivo del
conferimento dell’incarico) può conferire un preincarico al fine di accertare la sussistenza delle
condizioni di un eventuale incarico
Presidente del Consiglio incaricato:
il Presidente delle Repubblica conferisce l’incarico, solo verbalmente, al Presidente del Consiglio
incaricato (non ancora nominato) di formare un nuovo Governo.
Nella prassi questo soggetto è una personalità di spicco dello schieramento parlamentare di
maggioranza.
Governo di coalizione:
formato dalle forze politiche disponibili a partecipare al nuovo Governo -> accordi pre-elettorali e
accorti post-elettorali
Art.94 Cost.:
il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere, è tuttavia possibile che vengano a
formarsi dei Governi minoritari, dal momento che non è richiesta la maggioranza assoluta per il
voto di fiducia delle Assemblee, anche se il Presidente della Repubblica è il limitato dalla
Costituzione nel suo potere di formare Governi minoritari.
L’incaricato svolge a sua volta delle consultazioni, se però è anche il leader di una coalizione
politica, sarà sufficientemente chiaro quali forze politiche formeranno il nuovo Governo.
L’incaricato in tali consultazioni definisce i precedenti accordi programmatici e mette a
punto la lista dei Ministri
Il Presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva, accettando definitivamente l’incarico e poi
presenta la lista dei Ministri al PdR
Il Presidente della Repubblica:
- Scioglie la riserva formulata all’atto delle dimissioni del Governo uscente. Tale decreto è
controfirmato dal Presidente del Consiglio entrante
- Procede alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio, il quale controfirma il decreto
anche se non è ancora in carica
- Procede alla nomina dei Ministri proposti dal Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio e i Ministri, secondo l’art.93 Cost., prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica. Il giuramento è condizione per il legittimo esercizio
delle funzioni governative
I poteri del Governo in attesa della fiducia:
- Disbrigo affari correnti
- Interventi necessari e urgenti
- Presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere
Il rimpasto:
durante la permanenza in carica del Governo � possibile sostituzione di uno o più Ministri
sostituzione � determinata da diversi motivi
prassi � svolgimento di dibattiti parlamentari e voto di fiducia al Governo
Lo status e le responsabilità dei componenti del Governo:
- La Costituzione non disciplina espressamente il loro status (ad eccezione della
responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni)
- Se sono anche membri del Parlamento godono delle prerogative parlamentari
- Non è sancita alcuna incompatibilità tra carica di Ministro e mandato parlamentare
Art. 95 Cost.:
- Comma 1 -> “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile”
Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile:
Politicamente, per la direzione della politica generale del Governo
o Giuridicamente, per gli atti compiuti in violazione di norme giuridiche
o
- Comma 2 -> “I ministri responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri”
Responsabilità politica dei Ministri:
Individuale, per gli atti dei loro Ministeri. Può essere fatta valere per mezzo della
o mozione di sfiducia individuale, non prevista dalla Costituzione ma contemplata in
entrambe le Camere, con la conseguenza che il Ministro sfiduciato è obbligato a
dimettersi
Collegiale, per gli atti del Consiglio dei Ministri
o
Responsabilità giuridica dei Ministri:
Civile, per danni causati ingiustamente a terzi
o Amministrativa, per i danni causati alla pubblica amministrazione
o Penale, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni
o
Il Governo è responsabile politicamente nei confronti del Parlamento, e indirettamente nei confronti
degli elettori, in quando deve ottenere e mantenere la fiducia di entrambe le Camere
Art.89 Cost.:
“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità”
- La responsabilità dei ministri è politica e giuridica
- Il Presidente del Consiglio appone la controfirma, in quanto responsabile della politica
generale del Governo. Controfirma anche gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge
Art.96 Cost.:
Responsabilità penale -> i componenti del Governo, anche se cessati dalla carica, rispondono per i
reti commessi nell’esercizio delle loro funzioni dinanzi alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione concessa:
- dalla Camera di appartenenza, per i ministri membri del Parlamento
- dal Senato, per i ministri non parlamentari
Disposizioni per la sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato:
- Legge n.140/2003 - “Lodo Schifani” � la Corte Costituzionale ne dichiarò l’illegittimità per
violazione degli artt.3 e 24 Cost.
- Legge n.124/2008 – “Lodo Alfano” � prevedeva la sospensione dei processi penali a carico delle
quattro più alte cariche dello Stato. Divenuta legge, è stata poi dichiarata incostituzionale per
violazione degli artt.3 e 138 Cost.
Entrambe le leggi introducevano una nuova ed eccezionale forma di immunità, a favore delle
quattro cariche menzionate, con legge ordinaria, anziché con legge costituzionale.
La Corte ha affermato che nuove forma di immunità sono astrattamente possibili, a tutela di
interessi giudicati ragionevolmente meritevoli di protezione ma per introdurle occorre una fonte
normativa idonea (Legge costituzionale).
L.n.51/2010 -> Legittimo impedimento:
ha introdotto una presunzione di legittimo impedimento a comparire a favore del Presidente del
Consiglio e dei Ministri.
Ottenuta l’abrogazione della legge con referendum popolare nel giugno 2011
� Corte costituzionale (sent.23/2011): illegittimità della legge nella parte un cui non consentiva al
giudice di valutare in concreto l’impedimento e prevedeva una temporanea sospensione del
processo
Art.28 Cost.:
Responsabilità civile e amministrativa:
- I membri del Governo rispondono per gli atti compiuti in violazione di diritti, alla stregua di
coloro che sono preposti a pubblici uffici
- In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici
Funzioni del Governo:
- Funzione esecutiva (legis executio)
- Funzione di indirizzo politico generale e settoriale (mozione di sfiducia)
- Funzione normativa -> nei casi indicati dalla Costituzione (artt.76 e 77) può adottare
norme aventi forza di legge cioè Decreti Leggi e Decreti Legislativi
- Funzione amministrativa -> direzione e gestione dell’amministrazione centrale e periferica
dello Stato
Governo e partiti politici:
2005
1993
1946-1993 Riforma elettorale
Si vota con un Adozione di un
sistema sistema