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Appunti di diritto pubblico

I diritti dei cittadini

La cittadinanza è la condizione del soggetto che si definisce cittadino, al quale lo Stato riconosce diritti politici, civili e sociali, e impone anche determinati doveri. È dunque uno status e non un diritto soggettivo; esso indica anche il rapporto che intercorre fra il cittadino e lo Stato stesso. La cittadinanza si ricollega necessariamente alla titolarità di certi diritti e doveri, in virtù di un particolare collegamento con il territorio dell'ordinamento statale. Ai cittadini sono riconosciuti diritti civili e diritti politici, che riguardano la partecipazione del cittadino al governo dello Stato, ma anche diritti sociali che richiedono una partecipazione attiva da parte dello Stato.

Art.22 Cost.:

  • La Costituzione prevede espressamente che nessuno possa essere privato della cittadinanza per motivi politici
  • Motivi politici: c'è discontinuità rispetto al regime fascista + un ulteriore limite al legislatore. Il legislatore non può far venire meno alcuni aspetti dello status di cittadino in relazione ad interessi politici. Questi ultimi non possono cioè giustificare la privazione della cittadinanza per nessuno.

Acquisto della cittadinanza

Legge n.91 del 1992 e successive modificazioni: lo jus sanguinis è il criterio principale di acquisto della cittadinanza. È cittadino colui che nasce da un genitore che sia a sua volta cittadino italiano. Irrilevanza del luogo di nascita.

Principio di uguaglianza:

  • Corte costituzionale sent. n. 30 del 1983 “In definitiva, l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 rappresenta una tipica espressione della diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi, ritenuta necessaria dal legislatore di quel tempo per realizzare l'unità familiare, mediante l'assoggettamento della moglie e dei figli alla condizione, rispettivamente, del marito e del padre. Né va dimenticato che la disciplina impugnata contrasta con il principio di eguaglianza, giacché tratta in modo diverso i figli legittimi di padre italiano e di madre straniera rispetto ai figli legittimi di padre straniero e madre italiana. Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. In applicazione, poi, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va pure dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge sulla cittadinanza, che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.”

Art.1 della legge n.91 del 1992:

  • È cittadino per nascita (a) il figlio di padre o di madre cittadini.
  • Jus soli: il criterio dell’acquisto della cittadinanza in base al luogo di nascita viene adottato solo in via sussidiaria, per evitare fenomeni di c.d. apolidia. (b) Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
  • È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art.2: “Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.”

Art.3: “Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.”

Art.4: Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

  • Se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • Se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • Se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  • Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art.5: Con decreto del Ministro dell’Interno:

  • Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
  • I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Art.9: Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro, può essere concessa la cittadinanza, per esempio, allo straniero che risieda in Italia da un certo numero di anni (da 3 a 10).

Art.14: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”

Perdita della cittadinanza

Art.11 “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.”

Art.12 “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.”

Titolarità dei diritti

Allo status di cittadino l’ordinamento riconduce la titolarità di certi diritti e anche di determinati doveri. Questo riconoscimento differenzia lo status di chi è cittadino rispetto a chi non lo è. Viene innanzitutto in rilievo l’attribuzione del diritto di elettorato attivo e passivo che viene attribuito solo ed esclusivamente ai cittadini. Allo stesso modo il dovere di difesa della Patria è richiesto ai soli cittadini. La ragione di questa differenziazione nel regime di riconoscimento di questi diritti e doveri si deve rintracciare proprio in quel particolare legame che lega il soggetto che è cittadino rispetto al territorio del proprio ordinamento. Per tutte quelle situazioni giuridiche che, al contrario, non richiedono quel particolare collegamento rispetto al territorio (come i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo): non è invece ammessa alcuna differenziazione fra cittadino e non cittadino.

Cittadinanza europea

Carattere derivato, carattere complementare. Si acquista per il solo fatto di essere un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea. Non si sostituisce alla cittadinanza nazionale. Si aggiunge a quest’ultima. Comporta la titolarità di diritti garantito dai Trattati istitutivi. In particolare il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali del luogo di residenza e il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Inviolabilità dei diritti costituzionali

Art.2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…” viene riconosciuta la precedenza ontologica dei diritti rispetto allo Stato. Inviolabilità (irrivedibilità – inderogabilità – intangibilità). In particolare i diritti fondamentali “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali”. È inviolabile, e perciò sottratto alla revisione costituzionale, solo il contenuto essenziale dei diritti fondamentali. Il potere di revisione costituzionale può dunque intervenire sulle disposizioni costituzionali, ma con tale limite.

Problema: quali sono i diritti protetti dalla Costituzione che godono dell’inviolabilità? Il riferimento testuale, cioè la qualificazione dell’inviolabilità di un diritto ad opera della stessa Costituzione non è sufficiente, rimanendo irragionevolmente esclusi altri diritti, come la libertà di manifestazione del pensiero o la libertà di associazione. Se ne discute ancora, soprattutto in considerazione dei diritti economici e dei diritti sociali.

Art.2 Cost. - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

Principio personalista:

  • Deciso favore per il pluralismo e per l’autonomia delle formazioni sociali
  • Superamento dell’individualismo del periodo liberale e del corporativismo fascista, oltre che dell’aperta diffidenza per l’associazionismo privato
  • Il protagonista dei diritti fondamentali è un “io” alla cui origine c’è un “noi”, sottintendendo una concezione antropologica non individualistica ma neppure collettivistica
  • Le formazioni sociali sono sia quelle naturali sia quelle volontarie

I titolari dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art.2 Cost., sono i cittadini e gli stranieri: non è però sancita una perfetta coincidenza tra i diritti spettanti ai cittadini e quelli spettanti agli stranieri, pur essendo assolutamente vietata qualsiasi discriminazione, secondo il principio di eguaglianza. La Corte costituzionale non esclude affatto che, “nelle situazioni concrete, non possano presentarsi fra soggetti uguali differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità”. Occorre contemperare numerosi e contrastanti interessi e valori: solidarietà umana, dovere dello Stato di proteggere le frontiere, tutela non pregiudizievole alla collettività dei cittadini e degli stessi stranieri regolarmente residenti.

Ai cittadini sono sicuramente riservati:

  • I diritti politici (diritto di voto e libertà di associarsi in partiti politici). Di conseguenza, nel silenzio della Costituzione e della stessa Corte costituzionale, agli stranieri non spetta il diritto di voto, che il legislatore può tuttavia prevedere, come ha fatto per i cittadini dell’UE residenti in Italia, in virtù del Trattato UE, limitatamente alle elezioni locali.
  • Ai cittadini sono espressamente riconosciuti dalla Costituzione (oltre ai diritti politici): la libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio, la libertà di riunione, la libertà di associazione, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
  • Agli stranieri sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale, caso per caso, ad esempio: la libertà di circolazione, il diritto di difesa, il diritto alla salute e alle cure mediche, il diritto alla vita.
  • Agli stranieri, riconosciuti titolari di un diritto fondamentale, può non essere garantita la stessa ampiezza di tutela riconosciuta ai cittadini, ad esempio nel godimento della libertà di ingresso, di circolazione e di soggiorno nel territorio italiano.

L’art.13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non riconosce un diritto individuale a fare ingresso nel territorio di uno Stato diverso da quello di cui si possiede la cittadinanza, ma solo il diritto di emigrare.

Problema: l’art.2 Cost. è da intendersi come clausola riassuntiva dei diritti successivamente enumerati nel testo costituzionale o come “clausola aperta”, che consente il riconoscimento di diritti fondamentali impliciti, non scritti?

  • Necessità di individuare un criterio per evitare che nuove esigenze umane, meritevoli di tutela, nella forma di diritti fondamentali, alterino la tavola dei valori costituzionali originari, che hanno trovato espressioni nei diritti scritti.
  • La Corte costituzionale ha riconosciuto in varie occasioni l’esistenza di diritti fondamentali ulteriori, rispetto a quelli elencati in Costituzione: come diritti necessariamente conseguenti a quello costituzionalmente previsto o come diritti presupposti o sottintesi dai diritti scritti, riconoscibili in base allo stesso art.2 Cost., diritto all’identità personale, alla libertà sessuale, al nome.

Il sistema multilivello della tutela dei diritti fondamentali

Multilivello:

  • Sistema costituzionale italiano
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
  • Trattati dell’UE

Fino alla fine degli anni ’90 gli Stati europei proteggevano le Costituzioni nazionali dalle inferenze esterne. Oggi le Carte costituzionali valorizzano un’apertura sovranazionale, permettendo cioè che il catalogo dei diritti fondamentali e il contenuto di ciascuno di essi sia rimodulato alla luce degli ordinamenti giurisprudenziali, che maturano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo (con sede a Strasburgo) e presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (con sede a Lussemburgo).

I diritti fondamentali e l’Unione Europea

I diritti fondamentali non sono sempre stati tutelati dalla Comunità Europea: fino agli anni ’50, questo compito era affidato alle Costituzioni nazionali degli Stati membri, anche negli ambiti di azione comunitaria. Quando la Corte di giustizia esplicitò il principio della supremazia del diritto europeo, venne a determinarsi una “zona franca” in cui i diritti fondamentali erano privi di tutela, a causa del vuoto dei trattati istitutivi in questa materia.

Sentenza Stauder (29/1969): dopo le pressioni fatte da alcune Corti costituzionali la Corte di giustizia europea si assunse la responsabilità di garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nei confronti degli atti delle istituzioni comunitarie.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 7 dic. 2000): importanza crescente della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea - entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1/12/2009).

I caratteri della tutela europea dei diritti fondamentali

Tradizioni costituzionali comuni e Convenzione europea dei diritti dell’uomo

La Corte di giustizia dell’UE, soprattutto prima dell’adozione della Carta di Nizza, elaborava i diritti fondamentali da far valere in ambito europeo traendoli dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Quest’ultima è diventata via via prevalente, lasciando in ombra le tradizioni costituzionali comuni, soprattutto da quando è stata prevista dal Trattato UE l’adesione dell’Unione ad essa.

Separazione

I rapporti tra la tutela nazionale e la tutela comunitaria devono mantenersi ben definiti, in quanto abbracciano due diversi sistemi di valori, due organi di giudici e due precisi ambiti di applicazione.

Incorporation

La Corte di giustizia afferma che nonostante la sua tutela sia rivolta agli atti delle Istituzioni comunitarie nell’esercizio delle loro funzioni, essa interessa in qualche misura anche gli Stati membri, nei casi in cui le normative statali entrino nel campo di applicazione del diritto comunitario.

La Corte di giustizia applica questa dottrina soltanto in due ipotesi:

  • Quando gli Stati membri agiscono per dare attuazione a normative comunitarie
  • Quando gli Stati invocano una delle libertà economiche fondamentali garantite dai trattati

I diritti fondamentali e la CEDU

Sentenze n.348 e n.349/2007 della Corte costituzionale italiana: tali sentenze rappresentano uno spartiacque nei rapporti tra l’ordinamento italiano e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Prima: c’era un’impostazione dualistica nei rapporti tra il sistema giuridico italiano e il diritto internazionale. La CEDU acquista efficacia giuridica con la legge del 4 agosto 1955, n.848, assumendo la posizione di una comune legge ordinaria, quindi derogabile da leggi o atti aventi forza di legge successivi (in quanto considerata una fonte del diritto di tipo primario dal punto di vista del diritto interno). Si tratta di un’impostazione inadeguata: emerge l’esigenza di assicurare una copertura costituzionale più consona al suo contenuto, in modo da garantirle una sua resistenza passiva nei confronti delle leggi ordinarie dello Stato.

Teorie sulla “copertura costituzionale” della CEDU

Sentenza n.10/1993: la Corte costituzionale italiana afferma l’atipicità delle norme internazionali di tutela dei diritti umani, per giustificarne la particolare efficacia normativa, potenziata rispetto allo strumento normativo nella quale sono contenute. Alla CEDU viene in tal modo riconosciuta una particolare resistenza all’abrogazione: “perché si tratta di norme che...".

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maxalberti1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Guiglia Giovanni.
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