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MANIPOLARE IL TESTO.
La Corte accoglie quella norma dichiarandola ILLEGITTIMA sotto il PROFILO COSTITUZIONALE,
nella parte in cui dice una cosa che non avrebbe dovuto dire, o nella parte in cui NON DICE una cosa che
avrebbe dovuto dire, o nella parte in cui dice una cosa piuttosto che un'altra.
Diritto Pubblico Pagina 36
I PRINCIPI FONDAMENTALI
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il primo comma sancisce il
ART 1 concetto di "Repubblica democratica" (sono l’una il rafforzativo dell’altra) cioè la forma di
IL PRINCIPIO governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al
DEMOCRATICO E consenso del popolo. Viene inoltre sancito il principio del lavoro.
LAVORISTA La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Il
secondo comma sancisce il concetto di "Sovranità", si intende il potere supremo di governo,
che appartiene esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma esercitabile solamente nei modi
e nelle forme previste dalla Costituzione (art. 48 e seguenti).
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
ART 2 formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
IL PRINCIPIO DI inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quest’articolo enuncia che lo Stato
SOLIDARIETA' italiano riconosce quei diritti inviolabili, vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna
legge può infrangere, cioè sopprimere e che nessuna persona può violare; lo Stato non solo
deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Con
la parola “riconosce” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio d’ogni
individuo, sia come singolo, sia come membro d’organizzazioni sociali. Inoltre è introdotto il
principio di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di solidarietà politica si
riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui
fa parte (diritto di voto). Adempiere ai doveri di solidarietà economica significa agire non
pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli altri (pagare le tasse). Adempiere
ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita di chi ha bisogno
(volontariato).
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni
ART 3 di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
IL PRINCIPIO DI sociali. Nel primo comma viene sancito il principio di uguaglianza formale di tutti davanti alla
UGUAGLIANZA legge
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Nel secondo comma viene sancito il principio di uguaglianza
sostanziale di tutti davanti alla legge proprio perché si riconosce che nella realtà sono presenti
delle discriminazioni, quindi la Repubblica deve essere in grado di offrire pari opportunità a
tutti affinché essi abbiano gli stessi diritti, rimuovendo qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca
ai cittadini di partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
ART 4 rendono effettivo questo diritto. Nel comma 1 viene sancito il principio del diritto al lavoro
IL PRINCIPIO ma con tale espressione non si intende che lo stato è obbligato a trovare un lavoro a tutti. Si
LAVORISTA intende invece che lo stato deve favorire l’economia e l’ingresso nel mondo del lavoro
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Nel
comma 2 Il lavoro oltre che un diritto è anche un dovere morale. Si ribadisce che il lavoro deve
essere onesto
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi
ART 5 che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed
IL PRINCIPIO i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ciò significa
DELL'UNITA' E che l’Italia non è una composizione di Stati indipendenti che manifestano la volontà di
INDIVISIBILITA' federarsi, il che esclude già da qui la possibilità che il nostro Stato possa diventare uno Stato
DELLA federale. E’ piuttosto uno Stato Unitario regionale che riconosce il principio del
REPUBBLICA E decentramento amministrativo. Il decentramento amministrativo è il principio secondo cui lo
PRINCIPIO Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali ed esercita
AUTONOMISTA le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici periferici
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. L’articolo 6 è uno dei
ART 6 tanti casi in cui il testo costituzionale ribadisce l’impegno ad eliminare tutti gli ostacoli che
IL PRINCIPIO limitino l’uguaglianza de cittadini: attraverso questo articolo in particolare, la Costituzione
PLURALISTA prescrive l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche. I costituenti hanno così reagito alle
DELLE discriminazioni che in passato, e soprattutto durante il regime fascista, furono attuate contro
MINORANZE coloro che parlavano una lingua diversa. L’articol
LINGUISTICHE gruppi minori come i greci, albanesi, sloveni, croati, friulani, franco provenzali ecc. che vivono
in piccole comunità in diverse zone d’Italia, così la cultura e la lingua di queste popolazioni
sono state finalmente tutelate.
Diritto Pubblico Pagina 37
ART 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. Ai tempi dello Statuto Albertino l’Italia era uno stato confessionale cioè aveva
IL PRINCIPIO un’unica religione si Stato che era la religione cattolica. I Padri costituenti vollero invece
DI che l’Italia fosse uno stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso. Comunque
SEPARAZIONE E il fatto che abbiano riservato alla Chiesa cattolica un articolo, ci fa capire che essa aveva
INDIPENDENZA un ruolo di grande importanza perché la stragrande maggioranza degli italiani erano
RECIPROCA DI cattolici e perché Roma è sede del Papato.
STATO E I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
CHIESA accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Al
CATTOLICA comma 2 viene stabilito che i rapporti tra lo stato e la Chiesa sono regolati dai Patti
Lateranensi. Questi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare
i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di Porta Pia del 1870 quando l’esercito
piemontese invase Roma. Essi stabilivano:
l’indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del
- Vaticano), proprie guardie, una propria legislazione;
obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola;
- effetti civili del matrimonio religioso.
-
Per superare le contraddizioni tra art.7 e patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un
nuovo Concordato che prevedeva:
insegnamento della religione cattolica facoltativo;
- matrimonio civile, religioso e concordatario.
-
ART 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Viene sancito
il principio del pluralismo religioso cioè il riconoscimento della libertà religiosa di
IL PRINCIPIO ciascuno.
DI LAICITA' Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
DELLO STATO propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Viene
sancito un primo limite all’esercizio delle religioni diverse dalla cattolica e cioè che non
devono andare contro le leggi dello Stato italiano
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. Stabilisce che se una religione diversa dalla cattolica vuole vedersi
riconosciuti dei diritti, deve stipulare degli accordi con lo Stato italiano e l’iniziativa
degli stessi deve partire dai rappresentanti delle religioni.
ART 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. La
Costituzione garantisce la massima libertà nella formazione e diffusione della cultura e
IL PRINCIPIO nello svolgimento dell’attività di ricerca, in contrapposizione alla politica seguita dal
DI TUTELA DEL fascismo che aveva imposto la cultura di regime. Non dà però una definizione di cultura
PAESAGGIO E che va quindi rintracciata nell’art.33
DEL Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Contiene un
PATRIMONIO concetto, quello di paesaggio, che ha subito nel corso del tempo una profonda
STORICO E evoluzione. In assemblea costituente con tale termine si indicava unicamente la
ARTISTICO conservazione delle bellezze naturali secondo quanto stabilito da una legge del 1938.
NAZIONALE Oggi invece si intende un concetto molto più ampio di tutela del paesaggio che oggi
prende il nome di tutela dell’ambiente. Secondo un principio dello sviluppo economico-
sociale la rigenerazione delle risorse non deve compromettere l’ambiente delle
generazioni future; comunque la legislazione riguardante la tutela dell’ambiente si è
avuta solo in tempi recenti. Nel 1966 è stata emanata la prima legge antismog che detta
le norme dell’inquinamento e solo nel 1986 è stato istituito il Ministero dell’ambiente;
soprattutto a partire dal 2000 che sono stati recepiti nel nostro ordinamento importanti
provvedimenti comunitari per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.
Diritto Pubblico Pagina 38
ART 10 E ART 11 ART 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
IL PRINCIPIO internazionale generalmente riconosciute. I padri costituenti vollero intendere
INTERNAZIONALE E che le norme internazionali che hanno una portata generale valgono
PACIFISTA automaticamente all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. Con questa
norma costituzionale lo stato italiano si impegna a non adottare leggi di
contrasto con le norme del diritto internazionale, a considerare incostituzionali
quelle leggi che non rispettassero tale principio e a ratificare i trattati
internazionali.
La condizione giuridica dello stranier