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Estratto del documento

MANIPOLARE IL TESTO.

La Corte accoglie quella norma dichiarandola ILLEGITTIMA sotto il PROFILO COSTITUZIONALE,

nella parte in cui dice una cosa che non avrebbe dovuto dire, o nella parte in cui NON DICE una cosa che

avrebbe dovuto dire, o nella parte in cui dice una cosa piuttosto che un'altra.

Diritto Pubblico Pagina 36

I PRINCIPI FONDAMENTALI

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il primo comma sancisce il

ART 1 concetto di "Repubblica democratica" (sono l’una il rafforzativo dell’altra) cioè la forma di

IL PRINCIPIO governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al

DEMOCRATICO E consenso del popolo. Viene inoltre sancito il principio del lavoro.

LAVORISTA La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Il

secondo comma sancisce il concetto di "Sovranità", si intende il potere supremo di governo,

che appartiene esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma esercitabile solamente nei modi

e nelle forme previste dalla Costituzione (art. 48 e seguenti).

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle

ART 2 formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri

IL PRINCIPIO DI inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quest’articolo enuncia che lo Stato

SOLIDARIETA' italiano riconosce quei diritti inviolabili, vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna

legge può infrangere, cioè sopprimere e che nessuna persona può violare; lo Stato non solo

deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Con

la parola “riconosce” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio d’ogni

individuo, sia come singolo, sia come membro d’organizzazioni sociali. Inoltre è introdotto il

principio di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di solidarietà politica si

riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui

fa parte (diritto di voto). Adempiere ai doveri di solidarietà economica significa agire non

pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli altri (pagare le tasse). Adempiere

ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita di chi ha bisogno

(volontariato).

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni

ART 3 di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

IL PRINCIPIO DI sociali. Nel primo comma viene sancito il principio di uguaglianza formale di tutti davanti alla

UGUAGLIANZA legge

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese. Nel secondo comma viene sancito il principio di uguaglianza

sostanziale di tutti davanti alla legge proprio perché si riconosce che nella realtà sono presenti

delle discriminazioni, quindi la Repubblica deve essere in grado di offrire pari opportunità a

tutti affinché essi abbiano gli stessi diritti, rimuovendo qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca

ai cittadini di partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

ART 4 rendono effettivo questo diritto. Nel comma 1 viene sancito il principio del diritto al lavoro

IL PRINCIPIO ma con tale espressione non si intende che lo stato è obbligato a trovare un lavoro a tutti. Si

LAVORISTA intende invece che lo stato deve favorire l’economia e l’ingresso nel mondo del lavoro

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Nel

comma 2 Il lavoro oltre che un diritto è anche un dovere morale. Si ribadisce che il lavoro deve

essere onesto

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi

ART 5 che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed

IL PRINCIPIO i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ciò significa

DELL'UNITA' E che l’Italia non è una composizione di Stati indipendenti che manifestano la volontà di

INDIVISIBILITA' federarsi, il che esclude già da qui la possibilità che il nostro Stato possa diventare uno Stato

DELLA federale. E’ piuttosto uno Stato Unitario regionale che riconosce il principio del

REPUBBLICA E decentramento amministrativo. Il decentramento amministrativo è il principio secondo cui lo

PRINCIPIO Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali ed esercita

AUTONOMISTA le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici periferici

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. L’articolo 6 è uno dei

ART 6 tanti casi in cui il testo costituzionale ribadisce l’impegno ad eliminare tutti gli ostacoli che

IL PRINCIPIO limitino l’uguaglianza de cittadini: attraverso questo articolo in particolare, la Costituzione

PLURALISTA prescrive l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche. I costituenti hanno così reagito alle

DELLE discriminazioni che in passato, e soprattutto durante il regime fascista, furono attuate contro

MINORANZE coloro che parlavano una lingua diversa. L’articol

LINGUISTICHE gruppi minori come i greci, albanesi, sloveni, croati, friulani, franco provenzali ecc. che vivono

in piccole comunità in diverse zone d’Italia, così la cultura e la lingua di queste popolazioni

sono state finalmente tutelate.

Diritto Pubblico Pagina 37

ART 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani. Ai tempi dello Statuto Albertino l’Italia era uno stato confessionale cioè aveva

IL PRINCIPIO un’unica religione si Stato che era la religione cattolica. I Padri costituenti vollero invece

DI che l’Italia fosse uno stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso. Comunque

SEPARAZIONE E il fatto che abbiano riservato alla Chiesa cattolica un articolo, ci fa capire che essa aveva

INDIPENDENZA un ruolo di grande importanza perché la stragrande maggioranza degli italiani erano

RECIPROCA DI cattolici e perché Roma è sede del Papato.

STATO E I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,

CHIESA accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Al

CATTOLICA comma 2 viene stabilito che i rapporti tra lo stato e la Chiesa sono regolati dai Patti

Lateranensi. Questi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare

i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di Porta Pia del 1870 quando l’esercito

piemontese invase Roma. Essi stabilivano:

l’indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del

- Vaticano), proprie guardie, una propria legislazione;

obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola;

- effetti civili del matrimonio religioso.

-

Per superare le contraddizioni tra art.7 e patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un

nuovo Concordato che prevedeva:

insegnamento della religione cattolica facoltativo;

- matrimonio civile, religioso e concordatario.

-

ART 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Viene sancito

il principio del pluralismo religioso cioè il riconoscimento della libertà religiosa di

IL PRINCIPIO ciascuno.

DI LAICITA' Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i

DELLO STATO propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Viene

sancito un primo limite all’esercizio delle religioni diverse dalla cattolica e cioè che non

devono andare contro le leggi dello Stato italiano

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze. Stabilisce che se una religione diversa dalla cattolica vuole vedersi

riconosciuti dei diritti, deve stipulare degli accordi con lo Stato italiano e l’iniziativa

degli stessi deve partire dai rappresentanti delle religioni.

ART 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. La

Costituzione garantisce la massima libertà nella formazione e diffusione della cultura e

IL PRINCIPIO nello svolgimento dell’attività di ricerca, in contrapposizione alla politica seguita dal

DI TUTELA DEL fascismo che aveva imposto la cultura di regime. Non dà però una definizione di cultura

PAESAGGIO E che va quindi rintracciata nell’art.33

DEL Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Contiene un

PATRIMONIO concetto, quello di paesaggio, che ha subito nel corso del tempo una profonda

STORICO E evoluzione. In assemblea costituente con tale termine si indicava unicamente la

ARTISTICO conservazione delle bellezze naturali secondo quanto stabilito da una legge del 1938.

NAZIONALE Oggi invece si intende un concetto molto più ampio di tutela del paesaggio che oggi

prende il nome di tutela dell’ambiente. Secondo un principio dello sviluppo economico-

sociale la rigenerazione delle risorse non deve compromettere l’ambiente delle

generazioni future; comunque la legislazione riguardante la tutela dell’ambiente si è

avuta solo in tempi recenti. Nel 1966 è stata emanata la prima legge antismog che detta

le norme dell’inquinamento e solo nel 1986 è stato istituito il Ministero dell’ambiente;

soprattutto a partire dal 2000 che sono stati recepiti nel nostro ordinamento importanti

provvedimenti comunitari per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.

Diritto Pubblico Pagina 38

ART 10 E ART 11 ART 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

IL PRINCIPIO internazionale generalmente riconosciute. I padri costituenti vollero intendere

INTERNAZIONALE E che le norme internazionali che hanno una portata generale valgono

PACIFISTA automaticamente all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. Con questa

norma costituzionale lo stato italiano si impegna a non adottare leggi di

contrasto con le norme del diritto internazionale, a considerare incostituzionali

quelle leggi che non rispettassero tale principio e a ratificare i trattati

internazionali.

La condizione giuridica dello stranier

Dettagli
A.A. 2015-2016
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sweetchocolate_91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Zuppetta Maria Luisa.