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Diritto: significato e interpretazioni

Diritto è un termine polisenso che può intendersi in senso:

Soggettivo

In tal caso descrive la posizione giuridica del soggetto che può essere:

  • Di vantaggio se quest’ultimo può vantare una pretesa nei confronti di un terzo, come nel caso del diritto soggettivo (il soggetto è direttamente tutelato da una norma che gli permette di vantare questo diritto o verso tutti – diritto soggettivo assoluto – o verso alcuni – diritto soggettivo relativo), dell’interesse legittimo (il soggetto è indirettamente tutelato da una norma il cui fine è quello che la pubblica amministrazione agisca legittimamente) o dell’interesse di fatto (situazione ipotetica che potrebbe tradursi in una delle due precedenti).
  • Di svantaggio se il soggetto deve invece qualcosa a qualcuno, come nel caso di obblighi (che hanno fini particolari), doveri (che hanno fini generali) o oneri (che hanno fini personali).

Oggettivo

In tal caso si fa riferimento all’insieme di regole disciplinanti una determinata società in un determinato periodo storico (ubi societas ibi ius, c’è uno stretto collegamento fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale).

Caratteristiche del fenomeno giuridico

  • Certezza: è obbligatorio
  • Effettività: dev’essere riconosciuto come valido
  • Relatività deve potersi modificare nel tempo

Se la disposizione è il testo scritto della norma, la norma è ciò che si evince dalla disposizione; ed essa si forma scegliendo l’insieme degli eventi a cui riconoscere un effetto giuridico (fattispecie astratta), e infine nella scelta degli effetti giuridici. La norma, desumendosi dal testo scritto, necessita un'interpretazione che può essere:

  • Letterale
  • Logica: risalendo all'intenzione del legislatore
  • Analogica: confrontando la norma con un’altra norma disciplinante situazioni simili
  • Sistematica: facendo riferimento al sistema e ai principi che lo fondano

L’interpretazione, può essere effettuata da:

  • Parlamento = interpretazione autentica, che fornisce la giusta chiave di lettura. Tale interpretazione è vincolante assolutamente.
  • Pubblica amministrazione, la cui interpretazione è vincolante solo per le parti o in alcuni casi assolutamente.
  • Giurisprudenza, la cui interpretazione è vincolante solo per le parti
  • Privati qualificati (avvocati, dottrina) la cui interpretazione non è vincolante
  • Privati, la cui interpretazione non è vincolante

Cittadinanza

Cittadini: possessori di cittadinanza.

Acquisto della cittadinanza

  • Ius sanguinis: sono cittadini italiani i figli di almeno un genitore italiano
  • Ius soli: sono cittadini italiani i figli, nati in Italia, di genitori ignoti o apolidi, o noti ma dei quali non possono assumere la cittadinanza
  • Richiesta: matrimonio con italiano, figli adottivi di italiani con più di 18 anni, residenza da più di 10 anni…

Perdita della cittadinanza

  • Acquisto di cittadinanza incompatibile con quella italiana
  • Rinuncia

Riacquisto: richiesta (servizio militare, residenza, abbandono del rapporto con lo stato che ne aveva determinato la perdita...)

Dal 1992, con la cittadinanza europea i cittadini italiani (europei) possono liberamente circolare in tutti i paesi U.E., hanno diritto di soggiornarvi, e alla tutela di autorità diplomatiche dei paesi U.E.

Elettori

Coloro in possesso dei requisiti richiesti dall’ art 48 che:

  • Stabilisce requisiti positivi per l’elettorato (cittadinanza e maggiore età)
  • Stabilisce i requisiti negativi per l’elettorato attivo (sentenza penale con pena accessoria di interdizione definitiva o non, incapacità civile, indegnità morale) e passivo (i precedenti più ineleggibilità: per evitare che il candidato si serva della sua posizione per fare pressioni, incompatibilità: eliminabile con l’opzione fra le cariche, incandidabilità: per prevenire infiltrazioni di stampo mafioso)
  • Stabilisce le caratteristiche del voto: personale (non si può ammettere il voto per delega), uguale (non si può conferire maggior peso a dei voti piuttosto che ad altri) e libero e segreto (deve rispecchiare la propria volontà elettorale)
  • Definisce il voto come un dovere civico

Fonti del diritto

Atti o fatti abilitati dall’ordinamento a modificare o innovare l’ordinamento stesso. Si distinguono in:

  • Fonti atto: atti scritti
  • Fonti fatto: fatti reiterati nel tempo a cui è riconosciuta un’efficacia vincolante

I criteri che regolano il rapporto fra le fonti in caso di antinomia sono:

  • Criterio della competenza: la costituzione, fonte sovraordinata per eccellenza, indica quale fonte è competente in determinate circostanze
  • Criterio gerarchico: le fonti sono ordinate in una immaginaria scala dalla più alla meno competente
  • Entrambi i criteri sono poi sottoposti al criterio cronologico per il quale, alla fonte più antica prevale quella più recente.

Scala gerarchica

  1. Costituzione e leggi costituzionali (leggi costituzionali, leggi costituzionali di modifica, leggi costituzionali rinforzate e riserve di legge): in quanto quella italiana è una costituzione rigida (dotata della massima capacità innovativa e della massima resistenza al cambiamento).
  2. Fonti primarie (leggi ordinarie statali o regionali, e atti aventi forza di legge: decreto legge e decreto legislativo)
  3. Fonti secondarie (regolamenti statali o regionali, referendum abrogativi, atti dell’esecutivo)

Fino al 2001 (riforma del titolo V della costituzione) il rapporto del nostro ordinamento con le fonti europee era regolato dall’art.11 che accetta limitazioni della sovranità a condizione di parità e garanzia di pace (entrambe soddisfatte dall’U.E.); con la riforma del titolo V invece le fonti europee sono state espressamente sancite come sovraordinate rispetto alla costituzione (possono derogare in tutto eccetto che nei 12 principi fondamentali). Le leggi internazionali invece assumono un atteggiamento diverso a seconda che siano assorbite nell’ordinamento con legge ordinaria o con legge costituzionale: le prime si collocano al di sopra delle fonti primarie ma al di sotto della costituzione, le seconde al pari della costituzione come le leggi internazionali universalmente riconosciute.

Ordinamento giuridico

Insieme di regole disciplinanti una data società in un dato periodo storico, e delle istituzioni e degli organi che tali regole fanno rispettare. Gli ordinamenti giuridici possono essere:

  • Particolari (le loro finalità non ineriscono alla completezza degli interessi della persona)
  • Generali (viceversa). In tal caso saranno detti derivati se derivano da altri la loro competenza, o sovrani se non derivano da altri ordinamenti la loro sovranità.

Stato

Gli elementi imprescindibili per parlare di stato sono:

  1. Popolo: insieme dei cittadini
  2. Sovranità: supremo potere d’imperio che legittima lo stato ad usare la violenza per il rispetto delle sue leggi
  3. Territorio: spazio entro il quale lo stato esercita la sua sovranità (distinto in terraferma, delimitata dai confini stabiliti mediante trattati internazionali, acque territoriali, che si estendono fino a 12 miglia dalla costa e zoccolo continentale, ovvero il fondo marino che procede a profondità costante prima di sprofondare)

Forma di stato

Insieme delle finalità che lo stato si prefissa di raggiungere e che determinano il rapporto fra potere statuale e società civile. Forme di stato nella storia:

  1. Stato patrimoniale: il fine è la tutela del diritto di proprietà (discrimine per il possedimento di diritti)
  2. Stato assoluto: il fine è il benessere della collettività ma viene spesso sottomesso dall’autorità regia che ha connotati sacri
  3. Stato di polizia: particolare forma di stato assoluto in cui vengono riconosciute al singolo delle posizioni giuridiche soggettive tutelabili anche di fronte ai pubblici poteri.
  4. Stato liberale: il fine è ancora il benessere della collettività, ma gli si aggiungono la tutela della sicurezza interna e della libertà della vita economica
  5. Stato totalitario: il fine di benessere della collettività viene sottomesso agli interessi del regime che si autoproclama artefice degli interessi della collettività.
  6. Stato socialista: il fine è sovvertire il sistema classista dello stato liberale
  7. Stato sociale: il fine è l’eliminazione delle disuguaglianze presenti nella società.

Si parla poi di:

  1. Stato unitario: per stati fortemente accentrati che non prevedono autonomie
  2. Stato federale: per stati che lasciano alle autonomie una certa competenza generale e una certa autonomia in questioni solitamente di competenza dello stato sovrano
  3. Stato regionale: stato che lascia alle autonomie solo competenze particolari

Forma di governo

Insieme dei mezzi che lo stato si propone di utilizzare per raggiungere gli scopi che si era prefissato che si traduce nel rapporto fra i 3 organi di vertice (parlamento, governo e capo di stato).

Forme di governo

  1. Forma di governo parlamentare: prevede l’istituto della fiducia (il governo deve presentarsi al parlamento ed ottenerne la fiducia), così che seppure il capo di stato ha la responsabilità di nomina del governo, la responsabilità politica ricade sempre sul parlamento.
  2. Forma di governo presidenziale: prevede la fiducia fra governo e capo di stato, mentre al parlamento è affidata la funzione di freno nei confronti del governo.
  3. Forma di governo semi-presidenziale: prevede l’istituto della doppia fiducia: il governo risponde politicamente al presidente della repubblica ed è legato da un rapporto fiduciario al parlamento.

Unione Europea

Nel secondo dopoguerra inizia a sentirsi la necessità di un’unione stabile fra gli stati capace di scongiurare definitivamente l’ipotesi di un’altra guerra. Robert Schuman, ministro degli esteri francese, ebbe dunque l’idea di creare rapporti economici stabili fra i paesi europei, al fine di favorirne l’integrazione: era il 1951 quando, con il trattato di Parigi, nasceva la CECA. Nel 1957, con il trattato di Roma, quest’ultima dava origine all’EURATOM (istituito per la collaborazione in materia di ricerca sull’energia atomica) e la CEE.

  • 1965: Trattato di Bruxelles, unifica gli esecutivi delle 3 comunità.
  • 1979: Elezione primo parlamento europeo.
  • 1986: Atto unico europeo, per la prima volta si parla di collaborazione politica oltre che economica.
  • 1992: Trattato di Maastricht, nasce la U.E. (unione politica tanto quanto economica), si istituisce la cittadinanza europea, e si definiscono gli elementi per l’introduzione di una moneta unica.
  • 1997: Trattato di Amsterdam, con il Patto di Stabilità e Crescita si delinea la procedura da seguire per rientrare nei parametri di Maastricht e si determinano le sanzioni per chi non le rispettasse, si applicano le sanzioni per i paesi con disavanzi eccessivi; gli stati membri devono infatti mostrare i loro dati economici e le procedure fin’ora attuate.
  • 2002: Introduzione euro.
  • 2003: Trattato di Atene, entrano 10 paesi.
  • 2009: Trattato di Lisbona, impone che l’U.E. sia regolata dal TUE e dal TFUE conferendole una personalità giuridica.

Organi U.E.

Legittimazione sovranazionale

  • Commissione europea: composta da un presidente eletto dal parlamento europeo, e membri designati dai singoli stati ma scelti in concerto tra il presidente della commissione e dal parlamento U.E.; ha poteri sanzionatori, di esecuzione (garante dell’esecuzioni delle decisioni della U.E.)

Legittimazione intergovernativa

  • Consiglio europeo: composto da un presidente eletto dal consiglio stesso, dall’alto rappresentante degli affari esteri e dai capi di stato e di governo degli stati membri; è il centro di indirizzo politico dell’U.E. e ha poteri di impulso nei confronti degli altri organi.
  • Consiglio dei ministri europeo: composto da un presidente a rotazione e dai ministri degli stati membri competenti per materia di volta in volta discussa, detiene la maggior parte del potere legislativo europeo (in alcuni casi lo divide con il parlamento) e ha potere in materia di bilancio.

Legittimazione popolare

  • Parlamento europeo: composto da parlamentari eletti da ogni stato in proporzione al suo peso demografico; ha poteri di approvazione del bilancio, compartecipazione al potere legislativo, di formazione della commissione europea.

Legittimazione tecnica

  • Corte di giustizia europea: 28 membri nominati dai governi degli stati membri, ha il compito di assicurare la legittimità degli atti e delle istituzioni europee e di assicurare il rispetto del diritto comunitario (gli si rivolgono giudici incerti sull’applicazione di norma comunitarie)

Atti normativi dell'U.E.

Vincolanti:

  • Direttive: indicano i fini ma non i mezzi
  • Regolamenti: indicano i fini e i mezzi da sfruttare per il raggiungimento
  • Decisioni: immediatamente vincolanti per i destinatari

Non vincolanti:

  • Pareri
  • Raccomandazioni

Statuto Albertino

Concessa ai suoi sudditi da Carlo Alberto nel 1848, resta in vigore seppure modificato fino al 1948 (costituzione) è una costituzione:

  • Ottriata: concessa dall’alto verso il basso
  • Breve: non disciplina attentamente gli istituti giuridici
  • Flessibile: modificabile con legge ordinaria

Con lo statuto albertino l’Italia diventa uno stato confessionista (in cui il cattolicesimo è religione di stato) e si passa dalla monarchia assoluta alla monarchia parlamentare basata su due centri di potere: il re che detiene ancora il potere esecutivo, legislativo (pur condiviso con il parlamento) e di nomina dei suoi ministri e il parlamento bicamerale formato dalla camera dei deputati elettiva e dal senato del regno di nomina regia.

Il Fascismo

È giuridicamente caratterizzato da:

  • Compressione dei diritti alla libertà (leggi razziali)
  • Intervento dello stato nell’economia
  • Instaurazione del rapporto stato chiesa che si concretizza in Patti Lateranensi (1929) in cui la chiesa rinuncia ad ogni rivendicazione territoriale e patrimoniale in cambio dell’istituzione dello stato del Vaticano. Concordato che disciplina le res mixtae (materia rilevanti per lo stato e per la chiesa)

La Repubblica Italiana

Nasce con la scelta nel referendum del 2 giugno 1946 che chiamò il popolo italiano tutto a scegliere fra questa e la monarchia. Avendo vinto la repubblica, si forma l’assemblea costituente, incaricata di redigere la nuova costituzione, che elegge il primo provvisorio presidente della repubblica Enrico De Nicola, e nomina la c.d. commissione dei 75 (commissione per la costituzione) incaricata di redigere i veri e propri lavori costituenti. La costituzione è approvata il 22 dicembre del 1947 ed entra in vigore il primo gennaio dell’anno seguente. Essa è:

  • Repubblicana: ha una base democratica
  • Lunga: disciplina attentamente gli istituti giuridici previsti
  • Rigida: modificabile solo con procedimento aggravato disciplinato dall’art 138

Composta da 139 articoli + 18 disposizioni transitorie e finali di cui i primi 12 sono immodificabili come il 139, i primi 4 titoli riguardano i diritti e i doveri dei cittadini e gli altri riguardano la disciplina sull’ordinamento della repubblica.

Principi fondamentali

Rappresentano il nucleo essenziale della costituzione italiana, ovvero il suo tessuto connettivo, per questo sono immodificabili.

  • Art.1 - Principio democratico: definisce l’Italia come una repubblica democratica (definendo dunque il modo d’agire dei suoi organi e delle sue istituzioni, che dovranno ispirarsi a tale principio mirando a non svantaggiare le minoranze) e attribuisce la sovranità al popolo, implicando che di conseguenza nessun organo al governo potrà vantare una legittimazione autonoma ma dovrà sempre contare sulla legittimazione (diretta o meno) del popolo.
  • Art 2 - Principio personalistico e solidaristico:
    • Personalistico: riconosce al singolo diritti inviolabili e preesistenti allo stato stesso
    • Solidaristico: indica la solidarietà politica, economica e sociale come valore fondante, essa potrà essere:
      • Verticale/paterna: imposta per il bene della comunità
      • Orizzontale/fraterna: non imposta ma incentivata dallo stato (no profit)
  • Art 3 - Principio di uguaglianza: garantisce:
    • Uguaglianza formale: la legge dovrà disciplinare in modo uguale situazioni di fatto uguali e in modo diverso situazioni di fatto diverse
    • Uguaglianza sostanziale: la repubblica (in tal caso si intende come la comunità) dovrà impegnarsi per eliminare qualsiasi ostacolo che impedisca un’effettiva uguaglianza
  • Art 4 - Principio lavoristico: enuncia il:
    • Diritto al lavoro: non è un diritto immediatamente applicabile ma piuttosto un obiettivo che lo stato si propone di raggiungere mediante anche un intervento diretto nell’economia (politiche occupazionali)
    • Dovere al lavoro: non è un dovere giuridico in senso stretto, ma piuttosto un dovere morale implicato dall’intendere il lavoro come partecipazione e contributo al progresso sociale
  • Art 5 - Principio autonomistico: implica che lo stato si adegui alle esigenze di:
    • Autonomie: entrambi svolgenti le attività statali il più possibile vicino al cittadino
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.marinelli6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof La Porta Salvatore.
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