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Leggi Regionali
Le Leggi Regionali sono leggi approvate da ciascuna regione. Le province di Trento e Bolzano possono anch'esse adottare leggi, in questo caso leggi provinciali. Le Leggi Regionali vengono adottate da un organo, il Consiglio Regionale, e poiché anche le regioni possono adottare degli atti aventi forza di legge, esse hanno un'autonomia legislativa, entro certi limiti.
Novità dal 2001 sulle Leggi Regionali:
- La funzione legislativa è cambiata radicalmente: prima c'erano alcune materie di competenza regionale a tutto il resto di competenza statale. Ora ci sono alcune materie di competenza statale e la maggior parte di materie a competenza regionale.
- Prima del 2001 tutte le Leggi regionali erano subordinate a quelle statali, mentre ora ci sono alcune Leggi Regionali non più sottostanti alle statali.
- Prima del 2001 lo Stato poteva più facilmente impugnare le Leggi Regionali, mentre ora c'è la stessa impugnazione tra Stato/Regione di fronte.
- ITER di APPROVAZIONE Leggi Regionali
- APPROVAZIONE del Consiglio Regionale (iniziativa diversa da regione a regione)
- PROMULGAZIONE del Presidente della Regione
- PUBBLICAZIONE sul B.U.R
- ENTRATA IN VIGORE (con vacatio legis)
Sono rimaste di competenza Statale (difesa, affari esteri…) per le quali lo Stato può adottare Leggi Ordinarie, D.L, D.Lgs.
3° comma: elenco di 19 materie per le quali vi è una competenza ripartita tra Stato e Regioni (leggi generali per lo Stato e specifiche per le regioni).
4° comma: tutte le altre materie di competenza delle Regioni.
n.b. nel caso in cui una materia è solo di competenza regionale, la L. regionale è subordinata solo alla C.; nel caso in cui una materia presenti competenza ripartita tra Stato e Regioni, la L. regionale è sottoposta anche a quella statale.
Ci potrebbero essere regioni che chiedono maggiore autonomia allo Stato, quindi in questo caso (art. 116 3° comma) su richiesta delle Regioni esso adottando una L. statale con maggioranza assoluta può conferire maggiore autonomia (antro determinati limiti).
18 REGOLAMENTI SECONDARI
Sono secondari alle LEGGI primarie (leggi ordinarie, D.L e D.Lgs).
- COMUNALI
- STATALI
- REGIONALI
- PROVINCIALI
I regolamenti possono essere adottati da diversi organi:
- Esecutivi
- Governativi
- Delegificatori
- Ministeriali (di un singolo ministro)
- Interministeriali (ministri insieme)
- Del Presidente del Consiglio dei Ministri
I regolamenti secondari possono essere adottati da tutti gli enti territoriali. La competenza è la seguente:
- Lo Stato ha la competenza nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni
- La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia (in questo caso le Regioni hanno competenza sia in materie di competenza esclusiva regionale, sia in quelle di competenza ripartita)
- Le Province e i Comuni possono adottare regolamenti secondari per quanto riguarda la loro organizzazione e funzione
I Comuni e le Province non adottano leggi, ma regolamenti, poiché al loro interno hanno uno Statuto.
I regolamenti statali devono specificare nel titolo o nel testo che si tratta di un regolamento statale.
regolamento (per distinguerlo dalla legge ordinaria). 19Procedimento per far entrare in VIGORE un REGOLAMENTOPrevede le solite fasi ma in più ha 2 fasi nuove: il PARERE del consiglio di Stato e ilControllo della Corte dei Conti.Consiglio di Stato: organo consultivo , lo si consulta prima di deliberare il regolamento.Corte dei Conti: controlla la legittimità del regolamento, anche dal punto di vista dellaspesa pubblica.I regolamenti possono essere adottati da tutti i ministri (tutto il Consiglio)REGOLAMENTI GOVERNATIVI (vedi schema p. 89)ITER di APPROVAZIONE n.b= Solita procedura , cambiano solo 2 passaggi di parere delINIZIATIVA consiglio di stato e controllo della PARERE Consiglio di Stato corte dei conti, passaggi propri di APPROVAZIONE CdM questo tipo di regolamenti. EMANAZIONE PdR CONTROLLO Corte dei Conti PUBBLICAZIONE (G.Ufficiale) ENTRATA IN VIGORE (vacatio legis).Da 40 anni è stata introdotta la legge n. 400 del 1988--- l.n.400/88Dei
ESECUTIVI Si riferiscono ad una certa legge (ordinaria del Parlamento) per: a) specificare delle norme b) prescrivere le modalità di attuazione di queste norme Eseguono la legge, ne aiutano l'esecuzione e possono specificare il significato delle norme. Ad esempio, se uno studente può avere una borsa di studio, un regolamento può descrivere la procedura che deve seguire, quali moduli deve compilare, a chi inviare la richiesta ecc. (spiega quindi l'esecuzione della legge) Il Governo non fa altro che aiutare il Parlamento, poiché può prendere decisioni più velocemente attraverso i regolamenti. Sono subordinati alla Legge Ordinaria poiché servono per spiegarla meglio. I regolamenti sono detti anche NORME INAUTONOME poiché senza la legge Ordinaria non hanno più senso di esistere (servendo solo a spiegarla meglio)DELEGIFICATORI Si collegano alla delegificazione, con la quale in alcuni settori la materia viene DELEGIFICATA, cioè viene tolta una legge e la materia in questione viene disciplinata da un Regolamento. Prima LEGGE-----Poi REGOLAMENTO Questi regolamenti si sostituiscono a leggi precedenti, sulla base di un'altra legge che li autorizza a far ciò, fissando le norme generali della materia. Se c'è una materia regolata con legge e la si vuole DELEGIFICARE, ti toglie (abroga) la vecchia legge e la si sostituisce con una NUOVA LEGGE, la quale affida la materia in questione ad un regolamento fissando i principi generali ai quali si dovrà attenere. Questo procedimento si può usare, ad esempio, quando una legge viene spesso modificata e per evitare procedimenti molto lunghi. PERÒ la materia è governata dal Governo e non dal Parlamento, quindi chi lo farà è solo la maggioranza NON tutto il Parlamento (magg+minoranza). Quindipiù velocità per i procedimenti, ma MENO TRASPARENZA (non si ha la completa democrazia, poiché non si tiene conto della minoranza). Questo meccanismo NON è POSSIBILE se in quella materia oggetto del regolamento delegificatore vi è una RISERVA DI LEGGE. Quando la C. riserva alla legge Ordinaria una certa materia. In questo caso se ci fosse una legge che delegifica un'altra legge ordinaria, questa nuova legge sarebbe INCOSTITUZIONALE poiché la C. prevede la riserva di legge. ALTRI REGOLAMENTI STATALI - MINISTERIALI (adottati da un singolo ministro) - INTERMINISTERIALI (adottati da 2 o + ministri) - Del Presidente del Consiglio (adottati dal PdC). PROCEDURA di APPROVAZIONE REGOLAMENTI Serve il PARERE del Consiglio di Stato e il CONTROLLO della Corte dei Conti ma chi decide il regolamento e chi lo emana è il Presidente del Consiglio. L'approvazione è effettuata dal PdC e dal CdM. Questi procedimenti devono essere autorizzati diVolta in volta con una legge, l'autorità competente può emanare regolamenti. Per quanto riguarda gli altri regolamenti, il Governo è sempre autorizzato ad emanarli senza bisogno di una legge ogni volta, come stabilito dalla legge n.88. Tuttavia, questi regolamenti sono subordinati a quelli governativi. In caso di contrasto tra un regolamento di un ministro, ad esempio, e un regolamento governativo, prevarrà quest'ultimo.
La consuetudine è unico esempio di fonte ATTO che studiamo. Essa rappresenta una regola di comportamento giuridicamente obbligatoria, quindi sanzionabile, che si ricava direttamente dai fatti. Perché esista una consuetudine, è necessario che ci sia:
- un comportamento generalmente e da tempo seguito all'interno di una comunità, ristretta e più o meno ampia (elemento materiale).
- la convinzione diffusa all'interno di questa comunità che il comportamento è giuridicamente obbligatorio.
un determinato POPOLO. È un ordinamento poiché è un insieme complesso ma ordinato di organi e strumenti. È giuridico poiché lo studiamo sotto il punto di vista delle leggi e delle norme giuridiche (ma può essere visto sotto diversi punti di vista, ad esempio, sociale, religioso ecc). Vi sono 3 ELEMENTI FONDAMENTALI di esistenza dello Stato (sovranità, indipendenza e popolo/territorio).
- SOVRANITÀ: entro certi limiti, lo Stato ha un potere superiore a quello di qualsiasi altro soggetto all'interno dell'ordinamento. La sovranità si esercita attraverso un apparato molto complesso di organi statali (es. polizia, giudici, carabinieri ecc.). Lo Stato però NON può fare qualsiasi cosa che vuole, è comunque VINCOLATO dall'