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DIRITTO PUBBLICO

Capitolo 6 e 7

:

Fonti del diritto atti o fatti abilitati a creare/porre NORME GIURIDICHE.

2 categorie:

- Fonti atto: manifestazioni di volontà di produrre una norma (non casuale).

- Fonti fatto: comportamento o serie di comportamenti ripetuti dalla società a cui

l’ordinamento (Stato) riconosce successivamente una norma giuridica.

Es. Consuetudini (dopo che sono avvenute,si riconosce la norma).

Fonti:

1) di produzione ( producono una norma)

2) di cognizione (fanno conoscere una norma, es codice)

:

NORMA GIURIDICA regola di comportamento, prescrittiva , astratta , generale e

coercibile (ci dice come comportarci in determinate casi).

1) Prescrittiva : prescrive il comportamento che si deve tenere nel futuro, che potrà

avvenire dopo. (≠ descrittiva: legge fatta a posteriori, per descrivere qualcosa che è

successo , es. legge fisica) .

2) Generale :si rivolge a tutti. (contratto compravendita, essendo stipulato tra alcune

persone, non è una norma giuridica quindi).

3) Astratta : è formulata in maniera ipotetica e verso il futuro, valida sempre e per un

numero infinito di applicazioni.

4) Coercibile: prevede una forza atta a farle rispettare e in caso contrario sono

punibili con sanzioni da parte delle autorità competenti (non è coercibile ad es. il

galateo).

(n.b: non tutte le norme sono regole di comportamento ,infatti vi sono anche regole di organizzazione, es.

come è composta e da chi l’uni).

Dato che la norma è generale ed astratta e che il mio comportamento è concreto, allora

c’è bisogno di una INTERPRETAZIONE della norma.

attività intellettuale compiuta

da un soggetto nell’applicare una norma

giuridica ad un caso complesso. 1

Art. 59 della costituzione ha 2 interpretazioni:

Ogni PdR può nominare 5 senatori a vita (che quindi si vanno a sommare a quelli già

- nominati prima)

Il PdR nomina5 senatori a vita che rimangono sempre e solo quelli, sostituibili solo alla loro

- morte.

Tutte le norme vigenti oggi formano il

DIRITTO :

OGGETTIVO insieme sistematico di norme giuridiche che compongono l’ordinamento

giuridico. Sistematico (ordinato) poiché:

1) è prestabilito chi è come approva le leggi,che non sono infinite

2) esistono criteri per risolvere le Antinomie Giuridiche.

Antinomie: due norme diverse, sullo stesso oggetto, pongono due regole di

comportamento diverse .

Per questo occorre applicare dei criteri che sono 3.

Criterio Cronologico: vale la più recente delle due norme.

La precedente norma si presume che venga eliminata dall’ordinamento con

l’ABROGAZIONE = affetto giuridico per il quale la norma nuova valida elimina una norma

valida preesistente (con stesso oggetto).

Si annulla quindi una norma non più opportuna.

Criterio Gerarchico: il criterio cronologico non basta a risolvere tutte le possibili

antinomie. Premettendo che esistono atti più forti e atti meno forti, quando entrano in

conflitto due atti aventi forza diversa, il superiore prevale sull’inferiore. Esiste una

gerarchia delle fonti.

Più importante è la Costituzione.

N.B: Il criterio gerarchico prevale su quello cronologico!

(ad esempio la costituzione prevede che non ci siano discriminazioni di razza ecc; se supponiamo

che ci sia una legge successiva che invece prevede forme di discriminazione, allora questa legge

non sarà valida poiché la costituzione è gerarchicamente superiore alla legge ordinaria.)

Criterio Competenza: guardo se l’atto è competente all’organo che ha fatto la norma

(Stato/Regioni hanno competenze diverse). 2

Se due norme sono in contrasto, prima osservo la COMPETENZA (cioè se sono entrambe

competenze di quel organo), poi applico la GERARCHIA (cioè se sono importanti allo

stesso modo) e infine la CRONOLOGIA (cioè la più recente prevale sulla più vecchia).

FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

:

COSTITUZIONE fonte atto più importante, sopra a tutte le altre.

Atto normativo fondamentale che regge la collettività

.

politica e la sua organizzazione

È la più importante perché regge il cosiddetto Stato Comunità (=popolo) ma anche

l’organizzazione di base e la struttura dello Stato.

La C. può esser vista come:

1. documento

2. in senso vivente

1. un testo storico cosi come è stato esattamente approvato il 1° gennaio 1948 (testo

originario).

2. come testo vigente, cioè un testo attuale che è stato via via modificato nel tempo.

Per certi periodi non è stata attuata (dal 1948 al 1970 la C. prevedeva le Regioni ma

queste ultime non erano presenti fino al 1970).

È stata applicata dall’Assemblea Costituente ( riunitasi il 2 giugno 1946 ) ed entrò in

vigore il 1° gennaio ’48.

Precedentemente c’era lo Statuto Albertino (1848) adottato dal re Carlo Alberto e poi

successivamente anche il regime fascista lo ha adottato cosi com’era, senza cambiarlo,

poiché le nuove leggi fasciste prevalevano su quelle contenute nello Statuto.

La C. disegna una forma di Stato sociale e una forma di governo parlamentare.

Inattuazioni della C.: possono esservi delle regole non (ancora) attuate, o comunque

non sempre e pienamente attuate.

Nucleo costante della C.: esiste un nucleo costante ,cioè parti della Costituzione che non

cambiano mai. Caratteristiche della Costituzione

1) Scritta.

2) Rigida: non è modificabile con leggi ordinarie ma , per proteggere determinate norme

più importanti, può esser modificata solo con procedure particolari (con maggioranze

elevate dei parlamentari). ----- (è una novità poiché lo statuto era flessibile). 3

3) Compromissoria: basata su compromessi e punti di incontro fra le varie forze politiche.

L’assemblea costituente, infatti , comprendeva tutti i partiti tranne quello fascista. Se fosse

stata fatta da una sola forza politica, non sarebbe ancora in vigore tutt’oggi , poiché non

sarebbe elastica.

4) Programmatica : non si limita a regolare le cose che già esistono ma impone allo Stato

degli obbiettivi da raggiungere .

es. è compito della Repubblica assicurare l’ uguaglianza sociale

5) Polemica verso il basso: è critica e polemica verso i regimi precedenti. Infatti ,

ammette tutti i partiti tranne il partito fascista, quindi è polemica verso il passato. (18

disposizioni transitorie finali).

es. 12° disposizione finale: ammette tutti i partiti , tranne il fascista.

es. Art. 139: dice che la forma repubblicana non può essere modificata neanche con la

maggioranza assoluta. Non può essere oggetto di revisione costituzionale (quindi polemica verso

la monarchia). Struttura della Costituzione

139 articoli + 18 disposizioni transitorie e finali.

Principi fondamentali

3 parti Diritti e doveri dei cittadini

Ordinamento della Repubblica (Governo,Parlamento)

4 Parti Fondamentali della Costituzione

1) Principio Personalista: tutte le parte in cui la Costituzione mette la persona in

quanto tale al centro della norma, in primo piano.

(es. art. 2)

2) Principio Pluralista: dove riconosce tutti i diritti dei gruppi di persone ,superando

cosi il liberalismo personale

(es. art. 2,18,39,49). Riconosce infatti:

1. libertà DI associarsi (per i membri di associazioni).

Vedi 2. libertà DELLE associazioni (in quanto tali).

approfondimento

N. 47 (no studiare) 3. libertà NELLE associazioni (all’interno di ognuna). 4

3) Principio Laburista: riconosce l’importanza che viene data al lavoro, poiché “…

l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro…”. Importante poiché

attraverso il lavoro un soggetto può contribuire al benessere sociale.

4) Principio Democratico: governo del popolo , la fonte del potere politico è il

consenso dei governati. (tutela sia la maggioranza, ma ci sono regole superiori alla

maggioranza che tutelano anche la minoranza). Vedi approfondimento N. 3

LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Atti normativi che si affiancano Atti normativi che modificano la Costituzione

alla Costituzione, l’approvazione attraverso un procedimento più complicato

richiede un iter preciso e delle leggi ordinarie

particolare. L’iter di approvazione delle leggi

Abbreviazioni: L. cost. n. 1 del 1993 . costituzionali e di revisione

costituzionale è previsto nell’articolo

138 della Costituzione.

ITER di APROVAZIONE (art. 138)

1° Approvazione della prima Camera (Senato o Deputati)

1° Approvazione della seconda Camera (senza limite di tempo ma cmq entro la

legislatura)

2° Approvazione di entrambe Camere dopo almeno 3 mesi

(una poi l’altra)

dalla precedente approvazione

Approvazione Approvazione con

senza 3 CASI maggioranza dei

maggioranza 2/3 della seconda

assoluta della Approvazione con Camera

Camera Maggioranza

FINE Assoluta

50% +1 aventi diritto

PUBBLICAZIONE

Gazzetta Ufficiale 5

Entro 3 mesi Entro 3 mesi

Nessuna Richiesta (no quorum)

.

.

.

.

. richiesta REFERENDUM

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. REFERENDUM - 500.000 elettori almeno

.

.

.

. - 1/5 membri Camere

- 5 consigli regionali alm.

Vincono Vincono

NO SI

FINE

PROMULGAZIONE

del Presidente della Repubblica

PUBBLICAZIONE

sulla Gazzetta Ufficiale

ENTRA IN VIGORE

Dopo 15 giorni (vacatio legis)

Perché le leggi costituzionali sono subordinate alla Costituzione?

1) nell’art 138 è previsto l’iter legislativo per tali leggi (x cui devono rispettare la

Costituzione).

2) nell’art 139 si dice che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale

(limite espresso). Quindi una legge , anche se si ottiene la maggioranza dei 2/3, non può

abolire la Repubblica.

3) ci sono , nella Costituzione, limiti taciti non scritti ma ricavabili.

Le leggi di revisione non possono modificare:

1) non si può eliminare soggetti come il Parlamento/PdR ecc.

2)i diritti di libertà, che sono inviolabili. (art.13/14/15/24). 6

UNIONE EUROPEA

L’UE è una comunità molto recente che nasce col trattato di Maastricth nel 1992. Ha degli

organi principali :

 Consiglio Europeo : organo più importante politicamente, decide le politiche

dell’Unione. Si riunisce almeno 2 volte l’anno (non è permanente) ed è composto

da: 1) Capi di Governo degli Stati membri,

2) dai Ministri degli Esteri degli Stati membri

3) Presidente dalla Commissione Europea

4) da un membro della Commissione.

 Consiglio : organo rappresentativo dei Governi degli Stati che attua i programmi

politici decisi dal Consiglio Europeo. Formato dai ministri o membri del Governo di

ogni Stato. Il tipo di ministro prescelto dipende dalla materia trattata. Non è

permanente.

 Commissione Europea : formata da un commissario per ogni Stato + un

Presidente della Commissione. Gli stati più grandi hanno 2 commissari

(Germania,Francia…). È un organo esecutivo, collegiale e permanente che vigila

sulla corretta applicazione dei trattati e regolamenti comunitari, rappresenta le

Comunità e si occupa dell’esecuzione dell’apparato amministrativo.

 Parlamento Europeo : eletto a suffragio universale dai cittadini degli Stati membri

(un numero di membri prestabilito per ogni Stato). È un organo rappresentativo,

controlla e approva il bilancio comunitario, esprime pareri (spesso obbligatori), può

censurare la Commissione.

REGOLAMENTI COMUNITARI

Atti normativi (fonti del diritto) che entrano direttamente in vigore negli Stati appartenenti

all’UE .

È come se fossero stati adottati dal Parlamento Italiano. (per questo vanno intesi come

fonti del diritto italiano).

DIRETTIVE EUROPEE

Atti che prescrivono agli Stati membri un certo risultato/obbiettivo da raggiungere in un

determinato periodo di tempo, ma lasciando a questi ultimi la decisione su quali

mezzi/modi utilizzare,i più opportuni. 7

Ciò che è obbligatorio quindi è il risultato finale e non le modalità con le quali lo si

raggiunge,decise all’interno di ogni Stato.

RACCOMANDAZIONE

Atto politico che invita gli Stati membri a fare/non fare qualcosa , a tenere un certo

comportamento (non obbligatorio). Vedi approfondimento

n. 12

Chi approva i REGOLAMENTI?

In relazione alle diverse materie sulle quali dovranno esser approvati dei Regolamenti,

sono possibili 4 casi:

1) Parlamento Europeo + Consiglio Ministri

(con pari potestà,regolamento non approvato se manca il consenso di uno dei due

organi).

2) Consiglio Ministri se raggiunge l’unanimità,supera il Parlamento.

3) Consiglio Ministri dopo aver consultato il Parlamento.

4) Commissione solo per alcune materie (subordinati ai precedenti).

Nei primi 3 casi, cambia il potere del Parlamento (va a calare).

Tutti i regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrano in vigore

dopo 20 giorni.

A che livello gerarchico si collocano i Regolamenti?

Bisogna, innanzitutto, adottare il criterio della competenza.

Per capire quali sono le materie di competenza dello Stato Italiano e quali dell’UE occorre

guardare i trattati esecutivi di Maastrich.

Poi devo guardare il principio di sussidiarietà per il quale l’UE può intervenire nel caso gli

Stati membri non siano in grado di intervenire da soli su determinate questioni/materie e di

ottenere risultati ottimali.

Ci possono essere due casi:

- è competente la legge Italiana

- è competente il regolamento europeo.

Se un giudice italiano ritiene che fra le 2 è competente il regolamento applica quello,

mentre se ritiene competente la legge italiana,prima di applicarla deve chiedere alla Corte

di Giustizia che è l’organo che in ultima istanza decide se è competente lo Stato italiano o

l’UE. 8

LEGGE COMUNITARIA (è una legge ordinaria)

È una legge ITALIANA, approvata una volta all’anno dal Parlamento italiano, detta

comunitaria perché riguarda l’Unione Europea e ogni anno tale legge si occupa di adottare

le direttive/raccomandazioni rispetto a tutti gli obblighi comunitari.

N.B : l’UE adotta regolamenti, non leggi.

LEGGE DEL PARLAMENTO (ordinaria)

È una legge ordinaria adottata dal Parlamento. Come ?

Occorre seguire un certo PROCEDIMENTO (iter)

Sequenza predeterminata di atti volta al

raggiungimento di un risultato finale unitario

tale per cui ogni fase non può svolgersi se non

si è conclusa la precedente.

Differenza fra diritto pubblico e privato:

per quanto riguarda il diritto pubblico ci sono degli atti che riguardano l’intera comunità e

non solo una singola persona, quindi gli enti pubblici non agiscono come se si trattasse di

un privato.

Il diritto impone ad un soggetto pubblico come procedere per giungere ad un certo risultato

finale. 4 fasi tipiche del PROCEDIMENTO

1) Iniziativa: fase che introduce il procedimento.

2) Istruttoria : fase preparatoria nella quale si compiono attività necessarie a prendere

una decisione

3) Decisione : il soggetto competente decide il contenuto dell’atto.

4) Integrativa dell’efficacia : il contenuto dell’atto e definito ed è sottoposto a controlli di

legittimità (conforme alla legge) e di merito (se è opportuno o no).

1) INIZIATIVA ( è uguale per entrambi i procedimenti)

Possono presentare un disegno di legge 5 categorie di soggetti:

- Almeno 50.000 elettori (iniziativa popolare,democrazia diretta)

- Ciascun Parlamentare

- Governo (x la maggioranza dei progetti)

- Ciascuna Regione

- CNEL (Consiglio Nazionale Economia Lavoro)

L’iniziativa può essere : limitata (in passato lo ha avuto il Cnel), obbligatoria (raramente un

certo soggetto deve presentare obbligatoriamente un progetto di legge ) o riservata (un

solo soggetto può presentare il progetto,altri non possono).

Una volta terminata la fase iniziativa, il progetto passa a una delle due camere

(indipendentemente una o l’altra) . Prima però passa al Presidente della Camera il quale

consente la stampa per ogni membro dell’Assemblea (Senato o Deputati) e decide se

applicare il procedimento Ordinario o Speciale. 9

n.b. COMMISSIONI: formate da ministri e senatori eletti dai diversi gruppi parlamentari in

modo proporzionale alla relativa consistenza numerica in Parlamento (in relazione quindi

alla forza dei partiti politici). :

INIZIATIVA DEL GOVERNO 3 fasi

1)iniziativa del singolo ministro o gruppo di ministri

2)approvazione del Consiglio dei Ministri

3)autorizzazione del Presidente della Repubblica a presentare il disegno di legge.

Con l’INIZIATIVA i 50.000 elettori devo presentare già il testo scritto della legge,quindi non ci

si deve confondere con la Petizione.

PETIZIONE: (art 50) è una domanda semplice fatta dai cittadini al Parlamento senza dover

presentare il testo già scritto della legge (poiché ci pensa il Governo a

scriverla), affinché il Parlamento adotti una determinata legge.

2.1 ) PROCEDIMENTO ORDINARIO: è quello normale previsto dalla Costituzione.

Il progetto di legge viene affidato ad una COMMISSIONE REFERENTE (o in sede

referente) che:

Discute il progetto di legge in generale

- Consulta talvolta degli esperti in materia

- Predispone il testo di base

-

- .

Scrive una relazione sul testo del disegno di legge

3.1) DECISIONE con procedimento ordinario

Terminato il lavoro della commissione referente, il progetto passa al Senato o alla Camera

(x la fase decisionale), le quali provvedono a effettuare:

 una discussione generale sul progetto, con presentazione di eventuali

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cassella Fabrizio.
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