I. L’IMPRENDITORE
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Fattispecie impresa non è a disciplina unitaria. ≠ tipi di impresa e
imprenditore distinti in base a :
1 Oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo o commerciale
2 Dimensione dell’impresa: piccolo o medio-grande
3 Natura del soggetto: impresa individuale, società o impresa pubblica
I 3 criteri si cumulano.
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Statuto generale dell’imprenditore: si applica a tutti gli imprenditori (norme
che fanno riferimento a imprenditore o impresa senza ulteriori specificazioni).
Comprende parte della disciplina di azienda e segni distintivi, concorrenza,
consorzi, alcuni contratti, concorrenza e mercato (legge speciale, no cc).
Statuto dell'imprenditore commerciale integra quello generale solo per gli
imprenditori commerciali: comprende iscrizione registro imprese (pubblicità
legale), disciplina rappresentanza commerciale, scritture contabili, fallimento
e procedure concorsuali, amministrazione straordinaria grandi imprese.
Distinzioni rilevano per applicazione dello statuto dell'imprenditore
commerciale (piccolo e agricolo hanno rilievo negativo per indicare esonero
da scritture contabili, procedure concorsuali; società commerciali - diverse da
società semplici - sono tenute a iscrizione registro imprese anche se non
esercitano attività commerciale; enti pubblici sottratti a fallimento e in parte a
disciplina imprenditore commerciale): statuto imprenditore commerciale è
nella sua completezza proprio dell'imprenditore privato commerciale non
piccolo. Imprenditore comm. è species della figura generale di imprenditore.
2. Nozione di imprenditore
IMPRENDITORE (art. 2082): chi esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi.
Richiamo all'economia (metodo dell'economia) ma non coincidenza tra
nozione economica e giuridica.
Nozione economica: colui che svolge funzione intermediaria e organizzativa
fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti. con
rischi di impresa che legittima profitti, e movente di massimizzazione di questi
ultimi.
Nozione civilistica: legislatore fissa requisiti minimi necessari e sufficienti per
l'esposizione a disciplina dell'imprenditore.
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Impresa è: attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria)
caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio) e da specifiche
modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
1
E’ controverso se siano indispensabili i seguenti requisiti (no menzionati ma
importanti):
1 intento a profitto (scopo di lucro)
2 destinazione al mercato dei beni
3 liceità dell’attività svolta.
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Possono esserci divergenze nella definizione in altri settori del diritto
(tributario, comunitario), questa definizione vale per il diritto privato civilistico
(relatività della nozione). Non esiste la nozione di impresa, ma solo nozioni di
impresa (civilistica, tributaria, comunitaria), in funzione degli specifici aspetti
normativi e degli specifici interessi.
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3. L’attività produttiva
(anche scambio in senso lato, incremento valore tramite spostamento tempo/
spazio).
E’ irrilevante la natura dei beni e servizi e tipo di bisogno che essi soddisfano.
Non è impresa attività di mero godimento o amministrazione (proprietario
immobili), necessaria almeno in parte produzione nuovi beni o servizi
(proprietario di immobili che vengono adibiti a hotel).
È impresa attività di investimento e finanziamento quando ricorrono requisiti
di organizzazione e professionalità. Atti di investimento, speculazione e
finanziamento, coordinati in serie in modo da configurare un’attività unitaria
sono impresa (holding, società di investimento e finanziarie, investitore
persona fisica se pratica attività professionali e organizzate). Se tali attività
sono svolte da una persona fisica è necessario accertare che rivestano
carattere professionale e organizzato.
4. L’organizzazione
Tipicamente concretizzata nella creazione di un apparato produttivo stabile e
complesso formato da lavoro e capitale, ma non necessario. (concetto
sottolineato da definizione di azienda art 2555 e da disciplina del lavoro)
Superflua organizzazione del lavoro altrui, sufficiente organizzazione capitali
e proprio lavoro.
Superflua creazione di un apparato strumentale tangibile, sufficiente
organizzazione di un qualche capitale (mezzi produttivi anche solo finanziari).
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5. Impresa e lavoro autonomo
È tuttavia necessario un minimo di ETERORGANIZZAZIONE (o lavoro altrui
o impiego di capitale). ES prestatori autonomi d’opera manuale (elettricista,
…) lavoro proprio, nessun capitale = lavoro autonomo. Al lavoratore
autonomo non è richiesta organizzazione. Deve sempre esserci in un’impresa
un minimo di organizzazione lavoro altrui o capitale (si deve superare
2
autoorganizzazione del proprio lavoro).
6. Economicità dell’attività
Attività economica non come sinonimo di attività produttiva, ma in
aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Identifica il metodo
economico con cui deve essere svolta l’attività: finalizzazione al
procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati,
tramite svolgimento che permette nel lungo periodo la copertura dei
costi con i ricavi (autosufficienza economica). Altrimenti è consumo e
non produzione di ricchezza. No imprenditore se beni erogati
gratuitamente o a prezzo politico (non copre costi).
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7. Professionalita’
=Esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto o
spettacolo.
- Non necessario in modo continuativo, senza interruzioni (ES attività
stagionali). Basta il costante ripetersi dell’attività secondo cadenze
proprie
- non necessario che l'impresa sia l'unica o principale attività
(contemporaneo esercizio di + attività d’impresa possibile).
- Possibile che attività siano per il compimento di un "unico affare" se
questo sufficientemente complesso (operazioni molteplici e
complesse e utilizzo di apparato produttivo idoneo a escludere il
carattere occasionale e non coordinato). ES costruttore singolo
edificio
!
La professionalità, al pari degli altri requisiti, va accertata in base a indici
esteriori e oggettivi. Indice che esprime professionalità può essere
creazione di un complesso idoneo allo svolgimento di un'attività
potenzialmente stabile e duratura, compimento di una serie di attività
indicative del carattere non sporadico e occasionale, attività destinata a
protrarsi nel tempo.
Attività d’impresa e scopo di lucro
8.
Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa (tale movente è
giuridicamente necessario)? Distinguiamo lo scopo di lucro in:
o soggettivo=movente psicologico dell’imprenditore. Non essenziale perchè non si
può condizionare lo status di imprenditore a elementi strettamente soggettivi, come
movente e variabili intenzioni (no esteriori e oggettivi).
o Oggettivo (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no.. essenziale è solo che
3
l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative,
indipendentemente da fatto che profitto venga conseguito o che sia devoluto a fini
altruistici. L’intento dell’imprenditore è di realizzare con profitto l’attività d’impresa.
L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico: in
metodo lucrativo non è necessario.
Il REQUISITO MINIMO ESSENZIALE dell’attività di impresa è l’economicità della
gestione e non lo scopo di lucro (metodo lucrativo).
Requisito essenziale può infatti essere considerato solo ciò che è comune a tutte le
imprese e a tutti gli imprenditori (ES impresa pubblica non necessariamente
preordinata a realizzazione di profitto).
Lo scopo di lucro caratterizza il contratto di società: lucro oggettivo (conseguimento
di utili) e lucro soggettivo (distribuzione utili tra soci).
Società cooperative hanno scopo mutualistico (non istituzionalmente finalizzata a
conseguimento di profitto).
Imprese sociali svolgono attività eco org al fine … ma hanno esplicito divieto di
distribuire utili.
Se si ammettesse lo scopo di lucro, il concetto sarebbe amplissimo (per essere
adattato a ogni tipo di impresa) e variabile a seconda del soggetto titolare
dell’impresa.
=> requisito minimo dell’attività di impresa è economicità della gestione e no scopo
di lucro.
9. Il problema dell’impresa per conto proprio
E’ imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo
personale (impresa per conto proprio)? Testualmente, la destinazione al mercato
non è richiesta da alcun dato legislativo. E’ imprenditore anche chi lo è per conto
proprio anche se vi sono tesi discordanti: secondo la concezione economica di
imprenditore (colui che svolge funzione intermediaria tra chi possiede fattori
produttivi e il consumatore), la destinazione al mercato è implicitamente richiesta
dal carattere professionale dell’attività e anche dalla funzione della speciale
disciplina d’impresa (tutela di terzi). Quindi no imprenditore se no almeno parziale o
potenziale destinazione a mercato. Tesi a favore di impresa per conto proprio:
- la cooperativa non può essere considerata impresa per conto proprio sotto il
profilo giuridico (è soggetto di diritto distinto dai soci).
- enti pubblici
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Vere e proprie imprese per conto proprio sono:
1. coltivazione del fondo per soddisfare bisogni della famiglia
2. costruzioni in economia: appartamenti non destinati alla vendita
Impresa per conto proprio non è incompatibile con economicità e presenta cmq
esigenza di tutela del credito.
La verità è che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere
dalle mutevoli intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui
caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082.
10. Il problema dell’impresa illecita. 4
La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita,
cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume?
Es. impresa che fabbrica droga!reato
Contrabbando sigarette!reato
Spesso si ha violazione di norme imperative che subordinano l’accesso all’attività a
concessione, autorizzazione o licenza.
L’illecito va represso e sanzionato. Tuttavia ci può essere un’attività di impresa
illecita che dà luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. In questi casi,
l’illiceità del risultato non comporta illiceità dell’oggetto o della causa dei singoli atti
d’impresa (art 1418). Terzi creditori meritevoli di tutela possono esserci anche
quando l’attività di impresa è illecita (esposizione a fallimento non appare
ingiustificata).
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IMPRESA ILLEGALE: L’illiceità è determinata dalla violazione di norme imperative
che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa. Tale
tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e
con pienezza di effetti, ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni. Il
titolare di un’impresa illegale è esposto al fallimento.
Se illecito è l’oggetto stesso dell’attività (contrabbando,
IMPRESA IMMORALE:
fabbricazione di droga). Poiché si teme che per tutelare terzi estranei all’illecito si
debba tutelare anche l’autore dell’illecito, si nega l’esistenza di impresa. Da un
comportamento illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per l’autore
dell’illecito o per chi ne è stato parte (imprenditore può fallire al pari degli altri, ma
non agire in concorrenza sleale o avanzare pretese, secondo il principio della “non
intoccabilità della qualificazione per la non intoccabilità del proprio illecito).
IMPRESA MAFIOSA: l’impresa costituisce lo strumento per il perseguimento di un
disegno criminoso (ES: mezzo per riciclare denaro). No disciplina d’impresa.
11. Impresa e professioni intellettuali
Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in
via di principio dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti come
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medici, ingegneri, avvocati, commercialisti, notai... Essi non sono mai in quanto tali
imprenditori.
Art. 2238 c.c.!le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni
intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività
organizzata in forma di impresa”.
Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto la professioni intellettuale è
esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa. (ES.
medico che gestisce clinica privata). Dunque in linea generale non essendo
sottoposti alla disciplina dell’imprenditore commerciale non sono soggetti nemmeno
al fallimento.
Il professionista non diventa imprenditore nemmeno quando l’attività supera la
soglia dell’autorganizzazione, quando si avvalga di collaboratori e di un complesso
apparato di mezzi materiali.
Se si avvale di collaboratori, si applicano le norme che disciplinano il lavoro
nell’impresa ma non la restante disciplina d’impresa.
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Professionista non è imprenditore perché nell’attività intellettuale manca sempre
uno dei requisiti richiesti nel 2082: carattere eco dell’attività, scopo di lucro, org di
tipo imprenditoriale. Diventa imprenditore quando apparato di persone e di mezzi di
cui si avvale non ha più funzione ancillare o strumentale rispetto alla sua attività
personale.
E’ libera scelta del legislatore non sottoporlo a disciplina d’impresa, poiché requisiti
propri dell’attività di impresa possono ricorrere tutti anche nell’esercizio dell’attività
professionale. Esiste tuttavia una disciplina peculiare: albi professionali, potere
disciplinare degli ordini professionali (PROFESSIONI PROTETTE O RISERVATE).
C’è particolare normativa che il codice detta per contratto di opera intellettuale.
Criteri di individuazione delle professioni intellettuali:
- formale: iscrizione agli albi
- sostanziale. carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati
ES: farmacista: iscritto a albo ma rapporti di compravendita con i clienti
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II. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
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A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
1. Il ruolo della distinzione
Distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività:
1. imprenditore commerciale (cat. generale) art 2195 = ampia ed articolata
disciplina fondata sull’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
(pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture
contabili, sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure
concorsuali.
2. imprenditore agricolo (cat. Speciale) art 2135 = ha valore essenzialmente
negativo, con la principale funzione di restringere l’ambito di
applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale. E’
sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ma è
esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e
dell’assoggettamento alle procedure concorsuali e non fallisce (art.
2221), fatta eccezione per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Può
accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento dei
soggetti non fallibili. 1993: iscrizione nel registro delle imprese con
funzione di pubblicità notizia e dal 2001 con funzione di pubblicità
legale ( art. 2 d.lgs 228/2001).
3. Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore. Individuabili con
criterio meramente negativo (non pox essere qualificate né agricole né
commerciali).
2. L’imprenditore agricolo. 6
E’ sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le
attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie (ampliate entrambe
da d.lgs. 228/2001):
1. attività agricole essenziali
2. attività agricole per connessione
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Le attività agricole essenziali
La nozione originaria (art 2135 c.c.: chi esercita un’attività diretta alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si
reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura) oggi vede
una visione più moderna a causa del progresso tecnologico che da semplice
sfruttamento della produttività naturale della terra ha portato ad un’agricoltura
industrializzata=accresce produttività naturale e accelera e controlla i cicli biologici
(coltivazioni artificiali o fuori terra ES funghi / allevamenti in batteria). Agricoltura ind
puà dar luogo a ingenti investimenti di capitale (e connesse esigenze di tutela del
credito). Fino a che punto tech è compatibile con qualificazione agricola
dell’impresa?
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Opinioni distinte su cosa sia impresa agricola:
1= ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale
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