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V. L’AZIENDA
! La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento
1.
< L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa > (art. 2555).
Esiste perciò una rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa. L’azienda
costituisce l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento
e nello svolgimento della propria attività.
L’azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali,
fungibili e infungibili), che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso
dell’attività. E’ e resta però un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale.
Il rapporto di strumentalità e di complementarietà (organizzazione e destinazione a
uno specifico fine produttivo) fra i singoli elementi costitutivi l’azienda, fa sì che il
complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma
dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Tale maggior valore si
definisce avviamento.
L’avviamento per un’azienda è in sostanza rappresentato dall’attitudine a
consentire la realizzazione di un profitto. Può essere oggettivo=collegato a fattori
che permangono anche se muta il titolare o soggettivo=dovuto all’abilità operativa
dell’imprenditore (clientela,…). Interesse al mantenimento di tale unità trova
riconoscimento nella disciplina per il trasferimento dell’azienda (2556-2562). Che
sia a titolo definitivo o temporaneo, deroga alla disciplina di diritto comune avente a
oggetto la circolazione di singoli beni. Il passaggio dell’azienda comporta particolari
effetti ex lege finalizzati a favorire la conservazione dell’unità economica e valore di
avviamento.
! 2. Gli elementi costitutivi dell’azienda
Elementi costitutivi dell’azienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).
Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante è perciò solo la
destinazione funzionale impressagli dall’imprenditore (ad esempio sono beni
aziendali anche i beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base
ad un contratto come il leasing, non lo sono invece i beni di proprietà
dell’imprenditore non destinati a attività di impresa ES abitazione imprenditore).
Irrilevante è invece il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima
l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo.
Bene aziendale = ogni elemento patrimoniale facente capo all’imprenditore
nell’esercizio della propria attività e + in generale tutto ciò che può costituire
oggetto di tutela giuridica.
Per parte della dottrina l’azienda è organizzazione non solo di beni ma anche di
servizi; ed elementi costitutivi dell’azienda sono considerati anche i crediti verso la
clientela, i debiti, ecc…e dunque non solo le cose in senso proprio di cui
l’imprenditore si avvale. Tuttavia, + fedele a dati normativi è opinione che considera
come beni solo le cose e non anche i rapporti giuridici. Art 810 Bene=cosa che può
formare oggetto di diritto. Trasferimento ex lege dei contatti stipulati è effetto
naturale che può essere escluso dalla successione per volontà delle parti (quindi
ciò che le parti possono eliminare non può essere considerato elemento essenziale
31
dell’azienda). Si ha trasferimento di azienda anche se le parti escludono il trasf dei
contratti.
! 3. L’azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e
universalità di beni.
Teorie unitarie
Considerano l’azienda come un bene unico (nuovo e distinto rispetto ai beni che la
compongono), un bene immateriale (org della stessa) e la qualificano come una
universalità di beni. Ritengono perciò che il titolare dell’azienda abbia un vero
proprio diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui
singoli beni. Tale teoria trova ostacolo nei dati normativi: unificazione giuridica dei
beni aziendali è solo relativa e funzionale (x trasferimento azienda si devono
osservare forme stabilite x trasferimento singoli beni). Tuttavia unità dell’azienda ha
rilievo come principio ispiratore e criterio interpretativo della disciplina. Riconoscerla
come universalità di beni non giustifica il considerarla bene nuovo e unitario.
!
Teoria atomistica
Considera l’azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente
collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi (proprietà, diritti reali
limitati, diritti personali di godimento). Si esclude esistenza di un bene azienda
oggetto di autonomo diritto di proprietà.
!
La disciplina dettata per le universalità di mobili ( ex. azienda equiparata alle
universalità di beni dall’art. 670 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di
aziende o di altre universalità di beni; norme specifiche sull’universalità di mobili
definite dall’art. 816 c.c.; oppure ancora l’universalità di mobili diversamente dagli
immobili possono costituire oggetto di pegno) è applicabile all’azienda?
L’applicabilità diretta è da escludere. L’azienda è di regola costituita da beni
eterogenei e può comprendere anche beni (immobili e mobili) che non sono di
proprietà dell’imprenditore. Non è quindi applicabile a beni mobili che non siano di
proprietà del titolare dell’universalità.
Può però ammettersi, per analogia (aggregato di cose a destinazione unitaria, con
utilità complessiva nuova), al pari delle universalità di mobili, per la soluzione di
problemi pratici, che:
- l’insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell’imprenditore sia sottratto
all’applicazione della regola possesso di buona fede vale titolo, valida per i singoli
beni mobili (art. 1156)
- il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per usucapione solo in
virtù del possesso continuato per vent’ anni (art. 1160)
- il titolare di un’azienda possa avvalersi dell’azione di manutenzione, oltre che per
gli immobili, anche per tutelare il possesso dell’insieme dei beni mobili aziendali
(1170).
! 4. La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi
L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di ≠ natura. Può essere
venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti
reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.
32
E’ importante stabilire se un determinato atto è da qualificare come trasferimento di
azienda (disciplina di circolazione di un complesso aziendale) o come trasferimento
di singoli beni aziendali. La distinzione non sempre è agevole, perché può
verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti quale il frazionamento del
trasferimento dell’azienda in più atti separati x sottrarsi a effetti nei confronti di terzi.
Il trasferimento di azienda (complesso di beni organizzati) o il trasferimento di
singoli beni aziendali deve essere individuato secondo criteri oggettivi (risultato
realmente perseguito e realizzato) e non rifacendosi al nomen dato al contratto
dalle parti o alla loro intenzione soggettiva, perché il trasferimento di azienda può
produrre effetti che incidono su terzi (ex. Art . 2560 responsabilità dell’acquirente
per i debiti). Per avere il trasferimento pacifico di azienda, non è necessario che
l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale (anche solo ramo di
azienda, purché dotato si organicità operativa); mentre è necessario e sufficiente
che sia trasferito un insieme di beni di per sé potenzialmente idoneo ad essere
utilizzato per l’esercizio di una determinata attività di impresa (anche ≠ da quella del
trasferente), purché i beni esclusi non alterino l’unità economica e funzionale di
quella data azienda (ex. trasferimento del brevetto su cui si fonda l’attività di
impresa). Con trasferimento, l’atto di disposizione comprende tutti i beni presenti
nell’azienda anche se non specificatamente menzionati (beni passeranno a
acquirente nella medesima situazione giuridica).
!
Le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda sono fissate dall’art. 2556:
- validità: disciplina = per ogni tipo di azienda
I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in
godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza delle forme
stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o
per la particolare natura del contratto.
Così per il trasferimento in proprietà all’acquirente degli immobili aziendali di
proprietà dell’alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità (art. 1350).
- prova : no per piccole imprese, agricole individuali e società semplice
Solo per le imprese soggette a registrazione è previsto che ogni atto di disposizione
dell’azienda deve essere provato per iscritto (art. 2556). La scrittura richiesta solo
ad probationem e la sua mancanza comporterà come unico effetto che le parti (ma
non i terzi) non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare
l’esistenza del contratto (art. 2725).
- pubblicità
Sempre per le imprese soggette a registrazione, nel nuovo testo introdotto dalla
legge 310/1993, il contratto di trasferimento deve essere iscritto nel registro delle
imprese e sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e
deve essere depositato a cura del notaio nel termine di trenta giorni. obbligo di
registro imprese anche se sia alienante che acquirente sono imprenditori tenuti solo
a iscrizione nelle sezioni speciali del registro.
! 5. La vendita dell’azienda. Il divieto di concorrenza alienante
Alienazione dell’azienda produce ex lege alcuni effetti.
1) Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di
cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque
sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557, 1°comma ). Se l’azienda è
33
agricola, il divieto opera solo per le attività ad essa connesse e sempre che rispetto
a tali attività sia possibile sviamento della clientela (art. 2