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V. L’AZIENDA

! La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento

1.

< L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

dell’impresa > (art. 2555).

Esiste perciò una rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa. L’azienda

costituisce l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento

e nello svolgimento della propria attività.

L’azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali,

fungibili e infungibili), che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso

dell’attività. E’ e resta però un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale.

Il rapporto di strumentalità e di complementarietà (organizzazione e destinazione a

uno specifico fine produttivo) fra i singoli elementi costitutivi l’azienda, fa sì che il

complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma

dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Tale maggior valore si

definisce avviamento.

L’avviamento per un’azienda è in sostanza rappresentato dall’attitudine a

consentire la realizzazione di un profitto. Può essere oggettivo=collegato a fattori

che permangono anche se muta il titolare o soggettivo=dovuto all’abilità operativa

dell’imprenditore (clientela,…). Interesse al mantenimento di tale unità trova

riconoscimento nella disciplina per il trasferimento dell’azienda (2556-2562). Che

sia a titolo definitivo o temporaneo, deroga alla disciplina di diritto comune avente a

oggetto la circolazione di singoli beni. Il passaggio dell’azienda comporta particolari

effetti ex lege finalizzati a favorire la conservazione dell’unità economica e valore di

avviamento.

! 2. Gli elementi costitutivi dell’azienda

Elementi costitutivi dell’azienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante è perciò solo la

destinazione funzionale impressagli dall’imprenditore (ad esempio sono beni

aziendali anche i beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base

ad un contratto come il leasing, non lo sono invece i beni di proprietà

dell’imprenditore non destinati a attività di impresa ES abitazione imprenditore).

Irrilevante è invece il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima

l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo.

Bene aziendale = ogni elemento patrimoniale facente capo all’imprenditore

nell’esercizio della propria attività e + in generale tutto ciò che può costituire

oggetto di tutela giuridica.

Per parte della dottrina l’azienda è organizzazione non solo di beni ma anche di

servizi; ed elementi costitutivi dell’azienda sono considerati anche i crediti verso la

clientela, i debiti, ecc…e dunque non solo le cose in senso proprio di cui

l’imprenditore si avvale. Tuttavia, + fedele a dati normativi è opinione che considera

come beni solo le cose e non anche i rapporti giuridici. Art 810 Bene=cosa che può

formare oggetto di diritto. Trasferimento ex lege dei contatti stipulati è effetto

naturale che può essere escluso dalla successione per volontà delle parti (quindi

ciò che le parti possono eliminare non può essere considerato elemento essenziale

31

dell’azienda). Si ha trasferimento di azienda anche se le parti escludono il trasf dei

contratti.

! 3. L’azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e

universalità di beni.

Teorie unitarie

Considerano l’azienda come un bene unico (nuovo e distinto rispetto ai beni che la

compongono), un bene immateriale (org della stessa) e la qualificano come una

universalità di beni. Ritengono perciò che il titolare dell’azienda abbia un vero

proprio diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui

singoli beni. Tale teoria trova ostacolo nei dati normativi: unificazione giuridica dei

beni aziendali è solo relativa e funzionale (x trasferimento azienda si devono

osservare forme stabilite x trasferimento singoli beni). Tuttavia unità dell’azienda ha

rilievo come principio ispiratore e criterio interpretativo della disciplina. Riconoscerla

come universalità di beni non giustifica il considerarla bene nuovo e unitario.

!

Teoria atomistica

Considera l’azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente

collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi (proprietà, diritti reali

limitati, diritti personali di godimento). Si esclude esistenza di un bene azienda

oggetto di autonomo diritto di proprietà.

!

La disciplina dettata per le universalità di mobili ( ex. azienda equiparata alle

universalità di beni dall’art. 670 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di

aziende o di altre universalità di beni; norme specifiche sull’universalità di mobili

definite dall’art. 816 c.c.; oppure ancora l’universalità di mobili diversamente dagli

immobili possono costituire oggetto di pegno) è applicabile all’azienda?

L’applicabilità diretta è da escludere. L’azienda è di regola costituita da beni

eterogenei e può comprendere anche beni (immobili e mobili) che non sono di

proprietà dell’imprenditore. Non è quindi applicabile a beni mobili che non siano di

proprietà del titolare dell’universalità.

Può però ammettersi, per analogia (aggregato di cose a destinazione unitaria, con

utilità complessiva nuova), al pari delle universalità di mobili, per la soluzione di

problemi pratici, che:

- l’insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell’imprenditore sia sottratto

all’applicazione della regola possesso di buona fede vale titolo, valida per i singoli

beni mobili (art. 1156)

- il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per usucapione solo in

virtù del possesso continuato per vent’ anni (art. 1160)

- il titolare di un’azienda possa avvalersi dell’azione di manutenzione, oltre che per

gli immobili, anche per tutelare il possesso dell’insieme dei beni mobili aziendali

(1170).

! 4. La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi

L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di ≠ natura. Può essere

venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti

reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.

32

E’ importante stabilire se un determinato atto è da qualificare come trasferimento di

azienda (disciplina di circolazione di un complesso aziendale) o come trasferimento

di singoli beni aziendali. La distinzione non sempre è agevole, perché può

verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti quale il frazionamento del

trasferimento dell’azienda in più atti separati x sottrarsi a effetti nei confronti di terzi.

Il trasferimento di azienda (complesso di beni organizzati) o il trasferimento di

singoli beni aziendali deve essere individuato secondo criteri oggettivi (risultato

realmente perseguito e realizzato) e non rifacendosi al nomen dato al contratto

dalle parti o alla loro intenzione soggettiva, perché il trasferimento di azienda può

produrre effetti che incidono su terzi (ex. Art . 2560 responsabilità dell’acquirente

per i debiti). Per avere il trasferimento pacifico di azienda, non è necessario che

l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale (anche solo ramo di

azienda, purché dotato si organicità operativa); mentre è necessario e sufficiente

che sia trasferito un insieme di beni di per sé potenzialmente idoneo ad essere

utilizzato per l’esercizio di una determinata attività di impresa (anche ≠ da quella del

trasferente), purché i beni esclusi non alterino l’unità economica e funzionale di

quella data azienda (ex. trasferimento del brevetto su cui si fonda l’attività di

impresa). Con trasferimento, l’atto di disposizione comprende tutti i beni presenti

nell’azienda anche se non specificatamente menzionati (beni passeranno a

acquirente nella medesima situazione giuridica).

!

Le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda sono fissate dall’art. 2556:

- validità: disciplina = per ogni tipo di azienda

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in

godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza delle forme

stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o

per la particolare natura del contratto.

Così per il trasferimento in proprietà all’acquirente degli immobili aziendali di

proprietà dell’alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità (art. 1350).

- prova : no per piccole imprese, agricole individuali e società semplice

Solo per le imprese soggette a registrazione è previsto che ogni atto di disposizione

dell’azienda deve essere provato per iscritto (art. 2556). La scrittura richiesta solo

ad probationem e la sua mancanza comporterà come unico effetto che le parti (ma

non i terzi) non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare

l’esistenza del contratto (art. 2725).

- pubblicità

Sempre per le imprese soggette a registrazione, nel nuovo testo introdotto dalla

legge 310/1993, il contratto di trasferimento deve essere iscritto nel registro delle

imprese e sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e

deve essere depositato a cura del notaio nel termine di trenta giorni. obbligo di

registro imprese anche se sia alienante che acquirente sono imprenditori tenuti solo

a iscrizione nelle sezioni speciali del registro.

! 5. La vendita dell’azienda. Il divieto di concorrenza alienante

Alienazione dell’azienda produce ex lege alcuni effetti.

1) Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di

cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque

sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557, 1°comma ). Se l’azienda è

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agricola, il divieto opera solo per le attività ad essa connesse e sempre che rispetto

a tali attività sia possibile sviamento della clientela (art. 2

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A.A. 2014-2015
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara2593 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Mosca Maria Chiara.