Estratto del documento

Sezione primatemi generali e fonti

Origini, evoluzione storica e tendenze attuali

Le premesse storiche del diritto del lavoro: la rivoluzione industriale

Il diritto del lavoro ha preso avvio dagli sconvolgimenti economici prodotti dalla rivoluzione industriale. Essa è stata il frutto di una molteplicità di fattori di varia natura, fra i quali ebbero un grande rilievo le innovazioni tecnologiche. Ai nostri fini interessano maggiormente i fattori politici ed economico-sociali, a riguardo dei quali la nascita dell’industria moderna si è intrecciata con quel processo di affrancamento dai vincoli del mondo feudale, e di affermazione della libertà economica come principio fondativo del nuovo ordine, che ha avuto il suo culmine politico nella contemporanea rivoluzione francese.

Prima di essere proclamato in Francia, il principio di libertà, nella sua specifica declinazione economica, fu praticato in Inghilterra. Secondo Smith, l'interesse della società richiede che i singoli soggetti economici siano lasciati liberi di perseguire il proprio personale e pur egoistico interesse. Ora, per quanto Adam Smith fosse tutt'altro che insensibile all'esigenza che l'azione umana rispondesse anche a canoni morali, non v'è dubbio che, per il padre dell'economia politica, la questione del lavoro dovesse risolversi semplicemente in termini di libero mercato, ossia lasciando libere di incontrarsi, attorno al saggio salariale che naturalmente si sarebbe determinato, la domanda e l'offerta di lavoro.

Le grandi codificazioni liberali dell'ottocento, incentrate sui due complementari principi della proprietà e della libertà contrattuale dettero a questa visione del mondo la sua classica configurazione giuridica, un corollario della quale era che i compiti dello Stato dovevano rimanere circoscritti, oltre che alla politica estera, alla protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Ma dalle trasformazioni economiche scaturirono anche grandi sconvolgimenti sociali, a cominciare dalla nascita di una classe sociale nuova, quella operaia, che era impiegata negli opifici industriali.

Le condizioni di lavoro e di reddito di questa nuova classe, vividamente descritte dalla letteratura sociale dell'ottocento, erano infime se non disumane. Ove ciò si aggiunga che nel mondo post feudale erano venuti meno, o si erano indeboliti, certi vincoli personali che avevano garantito alle persone condizioni di pur minima sussistenza, là dove l'operaio privo di lavoro o licenziato era condannato alla più nera disperazione, si può misurare la gravità della situazione sociale dell'epoca, che il proletariato non aveva ormai nulla da perdere, se non le proprie catene.

La nuova situazione poneva, tra l'altro, l'esigenza di un adattamento della cultura politica liberale uscita dalla rivoluzione francese. L'eguaglianza del 1789 era stata concepita in termini esclusivamente formali: si proclamava ogni cittadino eguale dinnanzi alla legge, ma non si metteva in discussione un ordine sociale il cui fulcro continuava ad essere il diritto di proprietà, per quanto reso più contendibile dalla contemporanea affermazione, in antitesi ai privilegi dell'aristocrazia e del clero, del principio di libertà economica.

È tuttavia, man mano che, nei primi decenni dell'ottocento, il processo di industrializzazione prendeva velocità, con una capacità di distruzione creatrice, la questione sociale cominciò a situarsi al primo posto dell'attenzione dei governi spaventati dai sommovimenti rivoluzionari promossi, e della parte più sensibile delle opinioni pubbliche.

La nascita del sindacalismo

Le nuove classi dirigenti non volevano che le classi lavoratrici si organizzassero al fine di difendere i propri interessi. Operava, in tale direzione, una duplice spinta: l'esistenza di organizzazioni sociali intermedie tra cittadino e Stato era considerata un modo di far rivivere le istituzioni corporative del vecchio mondo feudale; la sempre più dominante ideologia liberistica, che predicava il laissez faire e che non tollerava interventi esterni che alterassero il normale funzionamento delle naturali leggi economiche.

In conseguenza di ciò, si instaurò in tutti i paesi, un regime di repressione penale del sindacalismo nascente, che era favorito dal fatto che i sistemi politici dell'epoca non erano democratici nel senso oggi inteso, vigendovi un suffragio elettorale ancora ristretto per censo e per cultura. Ciò lasciava i lavoratori in balia della cosiddetta dittatura contrattuale dell'imprenditore. Si manifestava appieno una condizione di strutturale debolezza del lavoratore nel mercato del lavoro, da cui conseguiva, a sua volta, una disparità di potere negoziale nei confronti dell'imprenditore.

Essa non era riconducibile soltanto alla tendenziale eccedenza dell'offerta sulla domanda di lavoro, ma anche all'intuibile ragione che i beni in gioco dello scambio in questione avevano una diversa valenza relativa per i loro titolari, conseguendone la possibilità di una infinita concorrenza al ribasso fra lavoratori.

Avendo il lavoratore bisogno di lavorare, per esigenze di sussistenza sue e della propria famiglia, più di quanto l'imprenditore, e potenziale datore di lavoro, abbia bisogno di assumerlo, in un regime di libero mercato del lavoro l'imprenditore trova sempre chi sia disposto ad offrirsi a condizioni salariali inferiori, con la conseguenza che ciascun lavoratore si trova messo di fronte all'alternativa tra prendere e lasciare.

Lo squilibrio di potere insito nella relazione contrattuale di lavoro ha rappresentato il dato sociale di partenza dal quale è scaturito quel vasto e reattivo contro movimento che ha dato luogo alla nascita del diritto del lavoro. Tale reazione è avvenuta nel più ampio ambito caratterizzato dalla diffusione, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'ottocento, dei vari movimenti di ispirazione socialista, che ponevano al centro dell'azione politica l'obiettivo del riscatto sociale delle classi lavoratrici.

Ma la priorità storica deve essere riconosciuta proprio al sindacalismo, che ha rappresentato una reazione spontanea dal basso, rivolta alla creazione di un contropotere collettivo capace di fronteggiare, e neutralizzare, il potere negoziale dell'imprenditore. Questo contropotere si è manifestato in forme sempre più organizzate, che sfidavano il regime di repressione legale.

I sindacati hanno fatto la loro primissima ed embrionale apparizione dell'Inghilterra nella seconda metà dell'ottocento, le trade unions, e si sono poi propagati, sulla scia della rivoluzione industriale, negli altri paesi europei, poi negli Stati Uniti. L'obiettivo fondamentale dei sindacati era quello di imporre agli imprenditori una contrattazione paritaria, di livello collettivo, delle condizioni di lavoro, svuotando di rilievo la contrattazione individuale, nonché servendosi, come arma di pressione, dello sciopero: è questa la genesi della contrattazione collettiva, la grande istituzione regolatrice del mercato del lavoro che ha avuto, dall'ottocento in avanti, un rigoglioso sviluppo.

Con i sindacati e la contrattazione collettiva, è nato, in pratica, il diritto del lavoro, giacché si sono posti i primi problemi giuridici relativi agli effetti dell'azione collettiva. Il problema preliminare concerneva la possibilità stessa che i sindacati esistessero e potessero agire liberamente nell'ordinamento, che era minacciata non soltanto dalla repressione penale, ma anche dall'assenza di garanzie sul terreno civilistico.

Fu proprio per la necessità di incidere su un regime giuridico che rimaneva sostanzialmente ostile, che il movimento sindacale inglese dette vita ad un partito politico, il labour party, al fine di rappresentarne gli interessi sul terreno politico legislativo. Il sindacalismo inglese era rimasto incentrato sul cosiddetto sistema del closed shop, che obbligava i lavoratori ad iscriversi al sindacato, così prevaricandone, in qualche misura, la libertà individuale, ma realizzandone un'efficace protezione sul piano collettivo.

È in ragione di questa forte penetrazione sociale del sindacato, che il diritto del lavoro inglese è stato a lungo, prevalentemente, un diritto collettivo e poco legislativo, ciò dipendendo anche dalle particolari caratteristiche del sistema giuridico e della stessa società inglese. Nei paesi dell'Europa continentale, invece, il sindacato si è sviluppato con i medesimi intenti, ma secondo percorsi differenti. La lotta preliminare fu naturalmente quella per il riconoscimento della libertà sindacale.

Nell'Italia post unitaria la seconda metà dell'ottocento fu un periodo di incubazione per il movimento operaio. Cominciarono a sorgere società operaie, e successivamente le camere del lavoro e i primi sindacati di mestiere. L'esistenza di queste coalizioni o associazioni era, di massima e seppur precariamente, tollerata, ma erano repressi i fatti di sciopero. La situazione mutò con il codice penale Zanardelli del 1889, grazie al quale si passò ad un regime di tolleranza legale dello sciopero, ben inteso soltanto sul versante penalistico.

Ma, a differenza di quel che era accaduto nella meno politicizzata Inghilterra, l'azione sindacale ebbe, sin dall'origine, connotazioni anche politiche, o che, comunque, s'intrecciavano strettamente con la lotta politica per il cambiamento, o addirittura il rovesciamento, del sistema esistente. E ciò in un contesto caratterizzato, specialmente nell'ultimo decennio del secolo, da violente lotte sociali che percorsero tutto il paese e spaventarono la classe politica, giacché mettevano a rischio la stabilità ancor fragile democrazia parlamentare italiana.

La prevalenza, in Italia, della dimensione politica su quella sindacale, è testimoniata dal fatto che, il primo grande sindacato italiano, la confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), fu costituito nel 1906, attraverso la fusione delle organizzazioni sindacali si erano formate le decennioprecedente, per impulso del partito socialista italiano. Essendo la divisione tra cattolici e laici uno dei leitmotiv dell'epoca, si comprende, che a fianco del sindacalismo di impronta socialista, si costituì un sindacalismo bianco di ispirazione cristiana, che si richiama alla dottrina sociale della Chiesa.

Tuttavia, nella misura in cui questione sociale e politica si sovrapponevano, i destini della lotta sindacale venivano in qualche modo a dipendere dalle vicende della contesa ideologica e politica, nell'ambito delle quali, pur da una prospettiva di critica del sistema capitalistico, si fronteggiavano visioni diverse, sia in ordine ai di che, da un certo momento in poi, anche sui fini da perseguire in nome dell'obiettivo generale di un'emancipazione della classe lavoratrice.

I movimenti politici

Della grande galassia del movimento socialista, le risposte nei confronti della questione sociale cominciarono a differenziarsi fra chi imboccò con decisione la strada senza ritorno di una contestazione radicale del sistema capitalistico, e chi si avviò, invece, sul percorso più lento di correzioni graduali all'ordine esistente.

Secondo il padre del socialismo rivoluzionario, Marx, il sistema non poteva essere migliorato, essendo irrimediabilmente basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, rectius una classe sull'altra, che doveva essere abbattuto, tramite una rivoluzione violenta che avrebbe avuto ad artefice la classe operaia. La rivoluzione, a sua volta, avrebbe condotto all'edificazione di una società senza classi, nella quale il libero sviluppo di ciascuno sarebbe stato la condizione del libero sviluppo di tutti, e ad ognuno sarebbe stato dato non secondo i suoi meriti, ma secondo i suoi bisogni. Quanto ai diritti e, quindi, anche a quelli dei lavoratori, essi non interessavano a Marx.

Fu proprio la pressione immediata per i diritti, ossia l'urgenza di fare comunque qualcosa per migliorare, nell'immediato la condizione delle classi lavoratrici, che indusse una parte del movimento socialista a distaccarsi dalle posizioni dei marxisti radicali, pur rimanendo al fondo fedele al pensiero di Marx. Si è già detto, dei primi vagiti del movimento socialista italiano che culminò della costituzione, nel 1892, del partito socialista. La lotta fra correnti rivoluzionarie riformiste avrebbe portato soltanto più tardi, alla scissione fra comunisti e socialisti, che è proseguita anche nell'epoca repubblicana, perpetuando il travaglio intestino della sinistra italiana.

Ma non meno importante, anche per il fatto di svilupparsi nel paese che era stato, un secolo prima, la culla della rivoluzione industriale, fu il socialismo Fabiano, che accompagnò i primi passi del movimento sindacale inglese, e la costituzione, da una costola delle trade unions, del partito laburista. In questo insieme di partiti e movimenti devono rintracciarsi le origini della lotta per i diritti del lavoro, e quindi la prima reazione politica alla questione sociale. Essa seppe alimentarsi, peraltro, anche da altri apporti politico culturali, come quelli della dottrina sociale cattolica. I cattolici non furono meno violenti dei socialisti nel denunciare i mali sociali dell'industrialismo e della rivoluzione liberale.

Essi denunciavano nel liberalismo la pretesa di risolvere tutta la dinamica sociale nella contrapposizione fra il singolo, individualisticamente considerato, e lo Stato, ignorando che l’uomo, oltre che cittadino, è anche produttore, variamente inserito nel contesto economico sociale. Ma le rivendicazioni sociali cominciavano a fare breccia, se non altro per il timore di disordini sociali, anche nella parte più illuminata del pensiero politico e degli schieramenti politico liberali: ciò fu merito, in Italia, dei governi guidati, nel primo decennio del secolo, da Giovanni Giolitti, allorché fu avviata una serie di operazioni di ricomposizione politica e sociale.

Si può concludere, quindi, che a cavallo fra i due secoli i partiti di ispirazione laburista e socialista iniziarono a far sentire la loro presenza sul terreno politico legislativo, mettendocontemporaneamente da parte, quanto meno dei fatti, se non ancora nelle proclamazioni ufficiali, gli obiettivi rivoluzionari. Si cominciò, insomma, a cercare di cambiare il capitalismo, invece di vaneggiare il suo abbattimento.

Il diritto del lavoro delle origini

L'eliminazione degli ostacoli legali all'esistenza ed all'azione dei sindacati non poteva bastare per migliorare, quanto meno nei suoi aspetti socialmente più intollerabili, la condizione dei lavoratori. A tal fine, occorreva entrare nel regno, sino ad allora incontaminato, della disciplina del contratto individuale di lavoro.

Come si è già notato, infatti, un contratto come quello di lavoro, sinché restava modellato sul paradigma della libertà contrattuale ottocentesca non faceva che sancire uno stato di soggezione reale. Non passò molto tempo prima che il dogma del libero contratto di lavoro venisse messo in discussione. Verso la fine del secolo si diffusero, filoni di pensiero che, a partire dalla constatazione di quanto il diritto privato fosse inadeguato a regolare il fenomeno del lavoro industriale, si facevano fautori di un diritto privato sociale, animato dall'intento di riequilibrare, senza esserne impedito da un malinteso rispetto dell'autonomia privata, la condizione di debolezza negoziale del lavoratore.

Ma, al di là di queste prospettive troppo in anticipo sui tempi, è importante che l'esigenza di leggi a protezione dei lavoratori, con speciale riguardo alle problematiche sociali, abbia fatto breccia, sull’impulso delle forze socialiste, in più ampi settori dello schieramento politico e parlamentare. Tale leggi protettive hanno inizialmente assunto, in Italia, la veste di una legislazione speciale parallela al codice civile, ed avente la forza di una normativa di ordine pubblico, ossia imperativa e inderogabile a sfavore del lavoratore, e come tale non aggirabile attraverso pattuizioni individuali, che avrebbero fatto rientrare dalla finestra la soggezione strutturale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Si trattò di leggi che presero di mira i problemi più allarmanti della condizione operaia (la tutela del lavoro dei fanciulli, al lavoro delle donne, gli infortuni sul lavoro), per prescrivere varie limitazioni alla libertà imprenditoriale di gestione del fattore lavoro. Faceva così la sua apparizione sulla scena il diritto materiale, ossia un diritto che, lasciandosi alle spalle le false pretese di neutralità della coscienza liberal-borghese, si faceva apertamente strumento di date opzioni di valore in merito alla conformazione dei rapporti economico sociali.

Tale apparizione fu tutto fuorché effimera. Infatti in Italia come altrove, il connotato fondante del diritto del lavoro si è identificato proprio nella sua forza cogente, tesa a frapporre limitazioni esterne alla posizione di libertà, altrimenti incondizionata, dell'imprenditore, ergo alla sua autonomia negoziale. Ma di quella connotazione fa altresì parte il fatto che, per condizionare efficacemente la libertà imprenditoriale, la normativa lavoristica deve sacrificare anche, simultaneamente, l’autonomia negoziale del lavoratore, impedendogli di stipulare pattuizioni peggiorative della propria condizione normativa, rispetto agli standard protettivi garantiti dalla legge.

Dopo le prime leggi cui si è fatto cenno, cui si è affiancato l’importante capitolo della giurisprudenza dei probiviri, il diritto del lavoro di fonte legale ha conosciuto una pausa, per quanto sia da ricordare la prima legge organica sugli impiegati privati, risalente al 1919. Nel frattempo prendeva forma sempre più compiuta il sistema della contrat...

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 198
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 1 Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 198.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Faleri, libro consigliato Diritto del Lavoro, Del Punta Pag. 41
1 su 198
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabriziomartini1988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Faleri Claudia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community