L’IMPRENDITORE
Art. 2082: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.”
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e imprenditori in base a 3 criteri di selezione:
a) l’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art.
2135) e imprenditore commerciale (art. 2195);
b) la dimensione dell’impresa, che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore
(art. 2083) e quella dell’imprenditore medio-‐grande;
c) la natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione tra impresa
individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Il codice detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, norme che fanno
riferimento all’impresa senza ulteriori specificazioni. E’ lo statuto generale
dell’imprenditore che comprende la disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina
della concorrenza e dei consorzi. Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a
tutela della concorrenza e del mercato.
E’ poi identificabile uno specifico
statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo di
quello generale). Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:
iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale
• disciplina della rappresentanza commerciale
• scritture contabili
• fallimento e altre procedure concorsuali
• amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi
•
Poche sono le disposizioni specificamente riferite all’imprenditore agricolo e al piccolo
imprenditore. La qualifica di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore ha rilievo
negativo in quanto serve a delimitare l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore
commerciale. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono
infatti
esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alla procedure
concorsuali, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche a tali
imprenditori, seppure con rilievo diverso.
Le società diverse dalla società semplice (definite società commerciali) sono tenute
all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, anche se l’attività
esercitata non è commerciale. Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono più
o meno sottratti alla disciplina dell’imprenditore commerciale e in ogni caso non sono
mai
esposti al fallimento.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale è statuto proprio dell’imprenditore privato
commerciale non piccolo.
Dall’art. 2082 si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una
funzione unitaria) caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o
servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità,
professionalità).
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Per l’acquisto della qualità di imprenditore sono necessari:
lo scopo di lucro?
• la destinazione al mercato dei beni/servizi prodotti?
• la liceità dell’attività svolta?
•
L’attività produttiva
L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’ irrilevante la
natura dei beni prodotti e il bisogno che vanno a soddisfare.
Non è impresa l’attività di mero godimento, che non da luogo alla produzione di nuovi beni
(ad es. il proprietario di immobili che gode dei frutti della locazione) ma sono compatibili le
attività di godimento e di impresa, in quanto la stessa può costituire contemporaneamente
godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni.
Ad esempio è attività di godimento e produttiva quella del proprietario di un fondo agricolo
che destini lo stesso a coltivazione, o l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella
compravendita di strumenti finanziari.
Quindi sono imprese commerciali le società di investimento, le società finanziarie, le holdings.
L’organizzazione
Non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi.
Art. 2555: l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa.
Non è necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia per oggetto anche
altrui prestazioni lavorative: è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore
capitale ed il proprio lavoro. Non è inoltre necessario che l’attività organizzativa si concretizzi
nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. Ciò che qualifica l’impresa
è l’utilizzazione di fattori produttivi e il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un
fine produttivo. Quindi la qualità di imprenditore non può essere negata – per difetto del
requisito di organizzazione – sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori
sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di
un complesso aziendale materialmente percepibile.
Impresa e lavoro autonomo
Si può parlare d’impresa quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro
personale del soggetto agente? Quando non vengono utilizzati ne lavoro altrui ne capitali e
perciò vi è un difetto di etero-‐organizzazione?
Il problema assume rilievo nel settore dei servizi (elettricisti, idraulici, agenti di commercio).
Questi operatori economici sono comunque imprenditori, sia pure piccoli?
No. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere
considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo
di etero-‐organizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.
La nozione di piccolo imprenditore infatti considera imprenditore anche chi svolge attività
organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Inoltre il requisito dell’organizzazione è richiesto sia per l’imprenditore che per il piccolo
imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo. Quindi un minimo di organizzazione di
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lavoro altrui o di capitale è necessario per aversi impresa anche piccola. In mancanza si
avrà lavoro autonomo non imprenditoriale.
Economicità dell’attività
Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico,
secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi e assicurino
l’autosufficienza economica. Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che
vengono erogati gratuitamente o a prezzi politici. Così non è imprenditore l’ente pubblico o
l’associazione privata che gestisce gratuitamente un ospedale o una mensa. E’ invece
imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico anche se ispirato da un
fine ideale e anche se le condizioni di mercato non consentono poi di fatto di remunerare i
fattori produttivi.
La professionalità
Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di un’attività produttiva. Ciò non
implica che l’attività debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza
interruzioni. Per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa
secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività. La professionalità non implica neppure che
quella di impresa sia l’attività unica o principale: è possibile anche il contemporaneo esercizio
di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.
Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare che implichi
il compimento di operazioni complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad
escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici. Quindi è
imprenditore il costruttore di un singolo edificio. Indice di professionalità può essere anche la
creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di un’attività potenzialmente
stabile e duratura.
Scopo di lucro
Lo scopo di lucro costituisce requisito essenziale per aversi attività di impresa?
La nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia
dell’impresa pubblica, e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò
che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori; l’impresa pubblica è tenuta ad
operare secondo criteri di economicità ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto.
Le società sono tenute ad operare con metodo lucr
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