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LA SOCIETÀ PER AZIONI
È una società di capitali nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col
suo patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. La spa è dotata di
personalità giuridica e gode di piena e perfetta autonomia patrimoniale; nessuno dei soci
assume responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali.
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L’organizzazione è di tipo corporativo, basata sulla necessaria presenza di 3 distinti organi:
l’assemblea, un organo di gestione e un organo di controllo. Il funzionamento dell’assemblea è
dominato dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato
alla quota di capitale sottoscritto e al numero di azioni possedute.
È neutralizzato il pericolo che l’eventuale disinteresse dei soci possa paralizzare la vita
corrente della società: infatti le competenze dell’assemblea sono circoscritte alle decisioni di
maggior rilievo, mentre la gestione dell’impresa sociale è nelle mani degli amministratori.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni standardizzate, di
uguale valore che conferiscono ai loro possessori uguali diritti; le azioni sono liberamente
trasferibili.
La costituzione
Due fasi essenziali:
1) Stipulazione dell’atto costitutivo
2) Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese: solo con l’iscrizione la spa
acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza.
1èLa stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire secondo due diversi procedimenti:
Stipulazione simultanea: l’atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che
• assumono l’iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori); tali soggetti
provvedono contestualmente all’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.
Stipulazione per pubblica sottoscrizione: si arriva alla stipulazione dell’atto costitutivo
• al termine di un complesso procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del
capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono
l’iniziativa (promotori).
Anche quando occorrono ingenti capitali di rischio, che i soci fondatori non sono in grado di
fornire personalmente, si preferisce ricorrere alla stipulazione simultanea; nell’atto
costitutivo si conferisce delega agli amministratori per l’aumento del capitale sociale, in modo
che le azioni potranno essere emesse sul mercato una volta costituita la società.
La spa può essere costituita per contratto o per atto unilaterale nel caso in cui si abbia un solo
socio fondatore. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della
società; l’atto costitutivo deve indicare:
1. Le generalità dei soci e degli eventuali promotori e il numero delle azioni assegnate a
ciascuno di essi;
2. La denominazione e il comune della sede e le sedi secondarie: la denominazione
sociale può essere liberamente formata, ma deve contenere l’indicazione della spa e
non può essere simile a quella già adottata da altre società concorrente, quando ciò
possa creare confusione;
3. L’oggetto sociale: il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere;
4. L’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
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5. Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni e le loro caratteristiche;
6. Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
7. Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, se si vuole modificare la
relativa disciplina legale;
8. I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori: per i promotori
l’unico beneficio può essere costituito da una partecipazione agli utili che non può
superare complessivamente il 10% degli utili netti e non può avere durata superiore a
5 anni; i soci fondatori possono invece riservarsi anche altri benefici;
9. Il sistema di amministrazione adottato, il numero di amministratori e i loro poteri,
indicando quali hanno la rappresentanza;
10. Il numero dei componenti del collegio sindacale;
11. La nomina dei primi amministratori e sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti;
12. L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società;
13. La durata della società: può essere anche a tempo indeterminato e in tal caso se le
azioni non sono quotate, i soci possono liberamente recedere dalla società decorso un
periodo di tempo fissato dall’atto costitutivo, comunque non superiore ad un anno; il
socio deve dare un preavviso di almeno 180 giorni che lo statuto può allungare fino a
un anno.
L’omissione di una o più indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo.
Di solito, si preferisce procedere alla redazione di due distinti documenti: l’atto costitutivo e lo
statuto; il primo è più sintetico e contiene la manifestazione di volontà di costituire la società
e i dati fondamentali, mentre il secondo è più analitico e contiene le regole di funzionamento
della società. Anche lo statuto