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SOGGETTI PROCESSUALI
Giudice, pm, polizia giudiziaria, imputato, parte civile e responsabile civile, persona offesa dal reato, difensore, e anche:
- Ausiliari del giudice e del pubblico ministero
- Testimoni, periti, consulenti tecnici, investigatori privati
Alcuni dei soggetti processuali sono destinati a diventare parti del processo. Solo le PARTI PROCESSUALI sono i soggetti che vantano il diritto a una decisione giudiziale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo. Sono quindi i titolari dell'aspettativa. Esse sono:
- Pm
- Imputato
- Parte civile, responsabile civile e obbligato civilmente per la pena pecuniaria
Il giudice, ad esempio, non può essere considerato una parte. Nel processo penale è possibile anche incardinare un'azione civilistica per restituzione o per risarcimento danno. L'articolo 185 del codice penale è contenuta nel c.p. ma in realtà è una norma civilistica, che dice che l'autore del reato è obbligato a risarcire il danno.
responsabilità da fatto illecito.Il soggetto leso (che spesso coincide con il soggetto vittima del reato, ma non sempre)ha possibilità di chiedere il risarcimento anche allo stesso giudice penale: quest’ultimopotrà condannare l’imputato stesso anche al risarcimento dannoincardina nel processo penale anche un processo civile per risarcimento delsidanno.Deroga anche al principio del giudice naturale, perché giudice naturale della pretesaal risarcimento è quello civile, ma la norma prevede che anche il giudice penale possaavere questa funzione.In situazioni di insolvenza dell’imputato scatta la responsabilità per pagamento dellasanzione del datore di lavoro o della società =>diventano parti del processo ancheloro.Gli altri non sono parti processuali.
1.GIUDICE PENALE
1.1)giurisdizione penale
Art 102 1c Cost: la giurisdizione è esercitata da magistrati ordinari istituiti eregolati dalle norme
sottoposte alla competenza dei rispettivi giudici specializzati. ART. 102 1c Cost: il giudice deve essere indipendente e sottoposto solo alla legge. ART. 111 1c Cost: il giudice deve essere inamovibile. ART. 111 3c Cost: il giudice non può essere sottoposto a giudizio per le sue decisioni. ART. 111 4c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni. ART. 111 5c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. ART. 111 6c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge. ART. 111 7c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge commessa con dolo o colpa grave. ART. 111 8c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge commessa con dolo. ART. 111 9c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge commessa con dolo o colpa grave e se non è stata pronunciata una sentenza di condanna penale definitiva nei suoi confronti. ART. 111 10c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge commessa con dolo o colpa grave e se non è stata pronunciata una sentenza di condanna penale definitiva nei suoi confronti, salvo che la sentenza di condanna sia stata revocata o annullata. ART. 111 11c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge commessa con dolo o colpa grave e se non è stata pronunciata una sentenza di condanna penale definitiva nei suoi confronti, salvo che la sentenza di condanna sia stata revocata o annullata e che non sia stata pronunciata una nuova sentenza di condanna penale definitiva. ART. 111 12c Cost: il giudice non può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per le sue decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, se non per violazione della legge commessa con dolo o colpa grave e se non è stata pronunciata una sentenza di condanna penale definitiva nei suoi confronti, salvo che la sentenza di condanna sia stata revocata o annullata e che non sia stata pronunciata una nuova sentenza di condanna penale definitiva, salvo che la nuova sentenza di condanna sia stata revocata o annullata.risolte incidentalmente dal giudice penale. Eccezioni: ARTT. 3 e 479 Esempio: questione relativa al diritto di proprietà per capire se c'è stato il furto. Accertamento incidentale può riguardare anche questione penale presupposta da cui dipende decisione finale, ma con precisazione: la decisione incidentale però non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (perché è accertamento di dubbio preliminare che giudice ha). L'alternativa che il legislatore aveva all'autosufficienza del giudice penale era quella di rimettere le questioni ai giudici competenti e di fermare l'attività del giudice penale in attesa di una loro risposta. Il modello di autonomia delle giurisdizioni ha il vantaggio di ridurre al minimo il conflitto teorico dei giudicati, ma ha lo svantaggio in termini di tempi; Il modello unico di giurisdizioni ha lo svantaggio che il giudicato in sede civile o altra sede distrugga la decisione del giudice.penale.di equilibrio: il giudice penale risolve la questione non penale, ma questaPuntonon ha efficacia vincolante; giudizio civile può smentire decisione =>il rimedio sarà lapossibilità di rivedere l’eventuale sentenza di condanna una volta verificato che ilpresupposto civile era sbagliato.
ART. 2 c2: la decisione incidentale non ha efficacia vincolante in nessun altroprocesso:Ci sono casi in cui il codice penale proprio prevede la possibilità eccezionale disospendere un’attività del procedimento penale in attesa della risposta del giudicecompetente.
1.2)La competenza funzionale dei giudici penali ordinarigiudice per le indagini preliminari.
1 Fase preliminare (=indagini preliminari):Funzioni di garanzia, ma senza atti e fascicolo: è chiamato ad intervenire perautorizzare interventi invasivi, per organizzare tempi e indagini. Ha funzioni anche diacquisizione della prova quando questa deve essere formata subito senza
attenderel'incardinamento del processo (ipotesi eccezionali).
giudice2 Fase di vaglio di sostenibilità dell'accusa (=udienza preliminare):dell'udienza preliminare.L'udienza preliminare è prima fase del processo.Questo giudice è diverso dal primo. L'udienza si può concludere o con la sentenza che incardina processo o che chiude definitivamente il processo (sono sentenze perché il pm ha formulato domanda quindi serve provvedimento dispositivo).tribunale per minorenni, corte d'assise, tribunale
3 Fase di giudizio/esecuzione:collegiale/monocratico, giudice di pace (per questioni minori).corte d'appello sezione minorenni, corte d'assise
4 Fase impugnazioni:d'appello corte(unico organo in composizione mista, cioè anche con parte popolare),d'appello, tribunale monocratico (funzione di giudice d'appello contro provvedimenticorte di cassazione.del giudice di pace), magistrato del tribunale
soggetti: a) per i maggiorenni: il giudice monocratico (giudice di pace o tribunale monocratico) è competente per i reati puniti con pena non superiore a 5 anni di reclusione, mentre il tribunale collegiale è competente per i reati puniti con pena superiore a 5 anni di reclusione; b) per i minori: il tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da minori di età. 1.3) Le regole sulla competenza: - Competenza per materia: - criterio quantitativo: la competenza è determinata in base all'entità della pena, senza tenere conto della continuazione e delle circostanze, eccetto quelle aggravanti che mutano la specie della pena e quelle ad effetto speciale (art.4 cpp); - criterio qualitativo: alcuni reati specificatamente indicati sono affidati al tribunale collegiale anche se per entità della pena sarebbero di competenza del tribunale monocratico. Questo criterio prevale per garantire la presenza di un collegio giudicante in presenza di particolari difficoltà di accertamento; - criterio residuale: la competenza è determinata in base alla differenza tra gli uffici giudicanti. - Competenza per territorio: una volta accertata la competenza per materia, bisogna individuare il giudice territorialmente competente. Di solito è il giudice del luogo.connessione: criterio autonomo che opera in situazioni particolari, in deroga sia alla competenza per materia sia per territorio. b) regole sulle "attribuzioni" (con riguardo alla materia e al territorio: sezioni distaccate) del Tribunale in composizione monocratica o collegiale (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 sul giudice unico di primo grado) 1. COMPETENZA PER MATERIA: - Tribunale minorenni: reati commessi da persone minori di 18 anni - Corte d'assise: > quantitativa (art. 5 lett a): ergastolo o reclusione non inferiore a 24 anni, con conclusioni > qualitativa (art 5 lett b, c, d): omicidio del consenziente, delitti dolosi dai quali è derivata la morte, fascismo, genocidio, delitti contro la personalità dello Stato, con pena non inferiore nel massimo a 10 anni - Tribunale in composizione collegiale (art 33 bis): > quantitativa: pena detentiva superiore a 10 anni > qualitativa: associazioni a delinquere, delitti contro PA, reati societari e altri - Tribunale incomposizione monocratica (art 33 ter): competenza residuale, per reati non attribuiti al tribunale in composizione collegiale- Giudice di pace: >qualitativa: percosse, omissione di soccorso, ingiuria e altri (art. 4 d.lgs. 274/200)2.COMPETENZA PER TERRITORIO:Criterio tradizionale: è competente il giudice del luogo di consumazione del reato.=>il giudice naturale è il giudice del luogo in cui si è creato allarme sociale.- regole generali (ART.8): >luogo di consumazione >luogo in cui è avvenuta azione o omissione (se dal fatto è derivata morte) >luogo in cui ha avuto inizio la consumazione: per reati permanenti (anche se c'è stata morte)=>ratiodi evitare la possibilità di scegliersi il foro competenza. (es: sequestro di persona: il luogo di inizio è diverso dal luogo di termine nel reato) >luogo in cui è stato compiuto ultimo atto diretto a commettere delitto: per delitto tentato- regole suppletive
- Art. 9: ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o omissione (se non si può determinare competenza ex art 8)
- Art. 9: giudice di residenza, dimora, domicilio dell'imputato (se non è noto il luogo del caso precedente)
- Art. 9: giudice in cui ha sede l'ufficio del pm che ha iscritto per primo la notizia del reato (se non è noto il luogo del caso precedente, ossia la residenza etc..)
- Art. 9: lascia alla procura che si attiva il compito di determinare competenza - regole specifiche (Art. 10, 11, 11 bis), quindi alternative alle precedenti:
- luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato, ufficio del pm: per reato commesso all'estero
- giudice, competente per materia, del capoluogo del distretto della corte d'appello determinato dalla legge: riguarda i procedimenti che vedono coinvolti magistrati (o come imputati o come danneggiati dal reato). Si riferisce al meccanismo tabellare di competenze concatenate.
legge predetermina la sede nella quale processo dovrà essere trasferito -> ratio per cui, se è coinvolto il magistrato di quel distretto, questo non può essere luogo del processo perché non imparziale.
3. COMPETENZA PER CONNESSIONE:
- connessione soggettiva (ART.12 lett a): -> reato commesso da più persone in concorso o in cooperazione (reato colposo) tra loro -> evento determinato da condotte indipendenti di più persone
- connessione oggettiva (ART.12 lett b): -> concorso formale: persona imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione (es. incidente stradale: un'azione, più persone uccise) -> reato continuato: persona imputata di più reati commessi con più azioni