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Schema del processo penale

Indagini preliminari

↓ ↓

Richiesta di archiviazione

Rinvio a giudizio dell’azione penale)

Udienza preliminare

↓ ↓

Sentenza di non luogo a procedere

Decreto che dispone il giudizio

Dibattimento

↓ ↓

Sentenza

  • Sentenza di proscioglimento
  • Sentenza di condanna

2 grado o appello

3 grado o ricorso per cassazione

I soggetti del processo

I soggetti del processo penale sono: il giudice, il pubblico ministero, l’imputato, il difensore, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e la persona offesa. Di queste, solo le prime quattro sono parti essenziali, senza le quali cioè non può esservi il processo, mentre le restanti sono definite parti eventuali.

Il giudice

Il ruolo del giudice nel processo penale è quello di terzo imparziale al di sopra delle parti, il quale verifica le prove formatesi nel processo ed in base a quelle giudica sulla responsabilità penale dell’imputato. Il giudice deve avere varie prerogative tra cui: l’autonomia, l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità.

La prima si riferisce in via esclusiva alla magistratura intesa nel suo aspetto organizzatorio, la seconda si riferisce invece più che all’ordine nel suo complesso alla posizione del singolo giudice nel concreto esercizio della giurisdizione. Quindi mentre l’autonomia riguarda l’ordine nella sua totalità, l’indipendenza indica il rapporto tra il giudice e la legge, di conseguenza l’autonomia si pone come strumentale all’indipendenza. L’art. 104 della Cost. afferma che la magistratura è autonoma ed indipendente da ogni altro potere dello stato ed in particolare da quello legislativo ed esecutivo; ed infatti in tale chiave va visto il Consiglio Superiore della Magistratura.

Ma il problema dell’indipendenza non è solo esterna, cioè verso gli altri poteri dello Stato, ma è anche interna nel senso che il giudice nell’esercizio della sua funzione non subisca condizionamenti da altri soggetti appartenenti alla magistratura che possono trovarsi in una condizione di supremazia; ed ancora una volta la cost. assicura tale garanzia con l’art. 101 della Cost dicendo che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e che quindi godono di autonomia di giudizio.

Autonomia ed indipendenza si pongono come presupposti indispensabili per la terzietà e l’imparzialità: nel senso che solo garantendo le prime due sarà possibile avere un giudice che nell’esercizio della sua funzione sia super partes ossia al di sopra delle parti e quindi equidistante da entrambe.

L’art. 102 della Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali o straordinari, senonché proprio nella Costituzione si trova l’ipotesi di giurisdizione speciale ed in particolare la Corte Costituzionale ed il tribunale militare; mentre non esistono giudici straordinari ossia creati ad hoc.

Esistono, nel processo penale vari tipi di organi giudicanti ordinari: il Giudice di pace, il Tribunale (collegiale e monocratico) e la Corte di Assise i quali giudicano in primo grado; la Corte d’Appello e la Corte d’Assise di Appello che giudicano in secondo grado; infine abbiamo la Suprema Corte di Cassazione, la quale rappresenta il terzo grado di giudizio.

Affinché il giudice penale possa esercitare legittimamente la sua funzione è indispensabile che egli possegga il requisito della capacità; con tale termine non ci riferiamo alla capacità di intendere e volere. La capacità può essere astratta, cioè con riferimento all’attività complessivamente considerata, e concreta con riguardo ai singoli affari sui quali il giudice è chiamato a decidere. Alla prima si riferiscono le norme dell’ordinamento giudiziario relative alle condizioni di capacità del giudice e sul numero dei giudici per costituire i collegi. Alla seconda si riferiscono le norme del codice di procedura penale in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione. L’inosservanza delle norme relative alla capacità è sanzionata con la nullità (artt. 178 e 179 cpp).

Per determinare quale sia il giudice che deve giudicare un imputato bisogna determinare la competenza dell’organo giudicante. La competenza è la sfera di giurisdizione assegnata a ciascun giudice; esistono vari tipi di competenza: per materia, per territorio, per connessione e per funzione.

Cominciamo proprio da quest’ultima: la competenza funzionale è una competenza concernente i diversi segmenti in cui è possibile frazionare il processo penale oppure particolari attività che vengono in esso compiute. Secondo i gradi del processo è possibile distinguere i giudici di primo grado, di secondo grado o di appello, di terzo grado o legittimità. Secondo gli stati del processo si distinguono i giudici per gli stati precedenti il giudizio, i giudici del giudizio e giudici dell’esecuzione; per gli stati precedenti abbiamo le indagini preliminari e quindi il gip, e per l’udienza preliminare il gup.

Nell’ambito della competenza per stati è consentito enucleare determinate ipotesi di competenza attribuite con riferimento a specifiche attività compiute all’interno di uno stato: ad esempio la competenza ad adottare taluni provvedimenti riconosciuti al presidente del collegio negli atti preliminari al dibattimento. In tema di competenza per gradi e stati vige la regola che il giudice che ha partecipato ad un determinato grado o stato del processo non può intervenire negli ulteriori gradi o stati per evitare che eventuali pregiudizi possano turbare la serenità e l’obiettività del giudizio.

La Corte di Cassazione a differenza di Tribunale e Corte di Appello è giudice di legittimità, in quanto non giudica il merito delle sentenze impugnate ma solo la legittimità di queste ultime.

Competenza per materia

Tale tipo di competenza stabilisce in concreto per quali reati sono competenti i vari organi giudicanti. Di solito essa viene determinata secondo un criterio sia qualitativo (ossia il tipo di reato es. omicidio, rapina, sequestro di persona etc.), che quantitativo (riferendosi alla pena edittale prevista per quel tipo di reato). Dal punto di vista qualitativo è competente per reati quali l'omicidio, la strage, l'istigazione al suicidio etc.; dal punto di vista quantitativo è competente per quei reati puniti con l'ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni.

Il tribunale collegiale è competente per reati quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione etc.; dal punto di vista quantitativo è competente per reati puniti con pena massima che va da 10 a 24 anni di reclusione.

Il tribunale in composizione monocratica (o anche detto giudice monocratico) è competente per reati quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, evasione etc.; dal punto di vista quantitativo è competente per reati puniti con pena massima non superiore a 10 anni.

Infine il giudice di pace ha una competenza per reati di lievissima entità quali le percosse, minaccia, omissione di soccorso etc. In secondo grado non vi sono particolari difficoltà in quanto la Corte di Appello è sempre competente tranne nel caso di sentenza emessa in primo grado dalla Corte di Assise per il cui caso è competente la Corte di Assise di Appello.

Competenza per territorio

Tale tipo di competenza vale a determinare territorialmente il giudice competente, ovviamente presupposto indispensabile per determinare questa competenza è che sia già determinata la competenza per materia. Per determinare la competenza per territorio, il principio generale sancito dalla legge è quello secondo il quale è competente il giudice del luogo nel quale il reato è stato consumato (art. 8 c.p.p).

A questa regola generale il codice fa discendere delle eccezioni:

  • Nel caso in cui dalla condotta criminosa sia derivata la morte di una persona, allora è competente il giudice del luogo nel quale si è verificata la condotta criminosa indipendentemente dal luogo nel quale si è verificato poi l’evento morte (es. se Tizio a Napoli spara a Sempronio, e Sempronio, trasportato in ospedale a Salerno, muore appena giuntovi, giudicare del reato sarà quindi il giudice di Napoli in quanto è in questa città che si è avuta la condotta dalla quale è derivata la morte di Sempronio a prescindere dal fatto che l’evento morte sia poi avvenuto a Salerno) (art. 8 comma 2 c.p.p.).
  • Nel caso di reato permanente è competente il giudice del luogo nel quale ha avuto inizio il reato (es. se Tizio rapisce Caio a Napoli e lo trasporta in giro per l’Italia indipendentemente dal luogo in cui è cessata la permanenza del reato, sarà sempre competente il Tribunale di Napoli) (art. 8 comma 3 c.p.p.).
  • Nel caso di delitto tentato è competente il giudice nel cui territorio è avvenuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto (es. Caio vuole uccidere Sempronio allora lo aspetta sotto l’abitazione di quest’ultimo che si trova a Bergamo, lo pedina in auto fino a Milano e qui lo spara, ferendolo però solamente di striscio, allora sarà il Tribunale di Milano a giudicare Tizio per tentato omicidio) (art. 8 comma 4 c.p.p.).

Nel caso in cui attraverso la regola generale, appena citata, non si riesca ad individuare il giudice competente ed allora l’art. 9 c.p.p. indica una serie di regole suppletive quali: giudice dell’ultimo luogo nel quale è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione ovvero il luogo di domicilio dell’imputato ovvero ancora il luogo nel quale vi è il P.M. che per primo ha avuto conoscenza di tale reato.

Le regole appena enunciate per determinare la competenza per territorio subiscono delle deroghe in talune ipotesi. La prima ipotesi concerne i procedimenti in cui sono coinvolti i magistrati, infatti l’art. 11 cpp stabilisce la regola per cui le funzioni di giudice nel processo penale vengono svolte da un giudice di pari competenza per materia ma che si trova in altro distretto di corte di appello. La ratio della regola è quella di voler evitare che un giudice si trovi a dover giudicare di un collega con cui condivide l’ufficio e che quindi non sarebbe pienamente sereno nel giudizio e quindi non si troverebbe nelle condizioni ideali di imparzialità ed obiettività.

Altra deroga si ha in caso di rimessione del processo che esamineremo tra breve. Ancora altre deroghe sono previste da leggi regolanti materie particolari quali: per reati previsti dal codice della navigazione consumati a bordo di navi ed aeromobili non militari, fuori dallo spazio territoriale. In tale ipotesi competente sarà il giudice del luogo in cui, dopo essere stato commesso il reato, è avvenuto il primo approdo della nave; solo in via sussidiaria sarà competente il giudice del luogo di iscrizione della nave.

Altra deroga prevista dall’art. 328 comma 1 bis cpp per i procedimenti di criminalità organizzata nel corso dei quali le funzioni di giudice per le indagini preliminari vengono esercitate, quale che sia il locus commissi delicti, da un magistrato del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice che naturalmente sarebbe competente se le norme non stabiliscano diversamente.

Competenza per connessione

Tale competenza è necessario determinarla allorché occorre trattare cumulativamente in un unico processo una serie di reati, per cui, per ragioni di economia processuale, è necessario identificare un unico giudice che abbia competenza a decidere su tutti i reati in questione.

Vi sono tre tipi di connessione:

  • Connessione soggettiva: nel caso in cui un reato sia stato commesso da più persone in concorso fra di loro (si pensi ad un reato associativo) o in cooperazione, ovvero il caso di reato commesso da più persone con condotte indipendenti le une dalle altre che però abbia cagionato lo stesso evento (art. 12 lett.a c.p.p.).
  • Connessione oggettiva: nel caso in cui una persona compia più reati commessi con una sola azione od omissione (si pensi al concorso di formale di reati), ovvero con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (si pensi al caso della continuazione) (art. 12 lett.b c.p.p.).
  • Connessione teleologica: nel caso in cui i reati sono stati commessi per eseguire o occultare altri reati (art. 12 lett.c c.p.p.).

La connessione comporta delle modifiche per quanto riguarda la competenza per materia e per territorio:

  • Competenza per materia determinata dalla connessione: è competente il giudice superiore, se quindi vi sono contemporaneamente alcuni procedimenti per i quali è competente la Corte di assise ed altri per i quali è competente il Tribunale allora ci avverte il codice (art. 15 c.p.p.) che per tutti è competente la Corte di Assise.
  • Competenza per territorio determinata dalla connessione: per questo tipo di connessione è competente il giudice del luogo nel quale è stato commesso per il reato più grave; se però da più condotte poste in essere da persone in concorso o in cooperazione ovvero con condotte indipendenti, in luoghi differenti, sia derivata la morte di una persona, ed allora sarà competente territorialmente il giudice del luogo nel quale si è verificata l'evento morte (art. 16 c.p.p.).

La connessione dei procedimenti non va però confusa con il fenomeno della riunione dei processi. La differenza essenziale sta nel fatto che: mentre la connessione suppone la pluralità di giudici tutti astrattamente competenti a conoscere dei diversi processi legati tra di loro da particolari vincoli; invece la riunione prevede che più processi siano di competenza dello stesso giudice, il quale per esigenze di celerità o se lo ritiene necessario ne dispone la trattazione congiunta.

Le previsioni tassative contenute nell’art. 17 cpp che consentono la riunione dei processi riguardano:

  • Tutti i casi di connessione;
  • I casi di reati appartenenti alla competenza dello stesso giudice, commessi da più persone in danno reciproco le une alle altre;
  • I casi in cui la prova riguardante un reato o una circostanza influisca su quella riguardante un altro reato o una sua circostanza, di competenza dello stesso giudice. Tale ultima ipotesi è quella indicata nell’art. 371 cpp relativa ai reati collegati.

La possibilità di riunire i processi è demandata alla valutazione discrezionale del giudice (infatti l’art. 17 dice il giudice può) ed è subordinata a due presupposti: che i processi siano nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, e che la riunione non pregiudichi la rapida definizione del processo. La riunione sarebbe impossibile quando un processo sia all’inizio ed un altro alle discussioni finali; ovvero non può aversi riunione di un processo di primo grado e di un processo che è già in Cassazione. Ovviamente la riunione non può avvenire in fase di indagini preliminari in quanto ha ad oggetto processi e non procedimenti.

Accanto alla riunione il codice prevede la separazione dei processi (art. 18 cpp), la quale avviene nelle ipotesi in cui non è possibile trattare unitariamente i processi per esigenze di celerità: per esempio quando all’udienza preliminare è possibile pervenire ad una decisione solo per alcuni e non per altri; oppure quando viene disposta la sospensione del processo solo per alcuni degli imputati; od ancora quando non compaiono in dibattimento l’imputato o il difensore per motivi legittimi. Sono tutte ipotesi enunciate nell’art. 18 comma 1 in cui il giudice ha l’obbligo di separare i processi; al contrario al comma 2 dello stesso articolo è prevista l’ipotesi della sospensione facoltativa in cui il giudice al di fuori dei casi del comma 1 su accordo delle parti dispone la separazione.

La riunione e la separazione dei processi sono disposti dal giudice con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Difetto di giurisdizione

Si parla di difetto di giurisdizione quando la cognizione sul procedimento spetta ad un ufficio giudiziario appartenente ad un diverso ordine; il difetto può essere assoluto o relativo. Il difetto è relativo quando il giudice pronuncia in ordine ad un reato che appartiene al giudice speciale, o viceversa; il difetto è assoluto quando qualsiasi organo della giurisdizione penale risulti carente della potestà di giudicare.

Entrambe le situazioni sono rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento; se in particolare il difetto è rilevato nel corso delle indagini preliminari il giudice pronuncia ordinanza restituendo gli atti al pubblico ministero. Se invece il difetto rileva dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice pronuncerà sentenza, ordinando la trasmissione degli atti all’autorità competente (art. 20 cpp).

Sempre con riferimento alla giurisdizione si deve distinguere tra:

  • Piena: giudici con giurisdizione la cui attività è completa e culmina nell’emissione di qualsiasi pronunzia (tribunale, corte d’assise ecc);
  • Semipiena: giudici con giurisdizione la cui potestà di accertamento e decisione è limitata all’applicazione della pena in conseguenza del comportamento accertato (gup, che non può condannare ma solo emanare s.d.n.l. a p.);
  • Limitata: giudici con giurisdizione la cui capacità di accertamento e decisione è circoscritta a singoli atti espressamente indicati (gip che interviene nel corso del procedimento per assumere provvedimenti in materia di libertà).
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.
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