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NULLITÀ ASSOLUTE

Le nullità assolute sono previste dall'art. 179 c.p.p. e riguardano: 1. I casi previsti dall'art. 178 lett.a c.p.p., ossia le condizioni di capacità del giudice. Ad esempio, se un giudice non è laureato in giurisprudenza, si configura un'ipotesi di nullità generale assoluta. 2. L'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, come previsto dalla prima parte dell'art. 178 lett.b c.p.p. Ad esempio, l'esercizio dell'azione penale è esclusivo compito del pubblico ministero. 3. Omessa citazione dell'imputato o assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Ad esempio, l'omessa indicazione nel decreto che dispone il giudizio del luogo ove si terrà l'udienza. La caratteristica di tali nullità consiste nel fatto che esse possono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Inoltre, esse sono

insanabili.NULLITÀ' ASSOLUTE A REGIME INTERMEDIO

Queste nullità sono previste dall'art. esse costituiscono una ipotesi residuale delle nullità assolute, tali180 c.p.p.nullità derivano quindi:

  1. Dalla mancata partecipazione, quando sia necessaria, del pubblico ministero al procedimento (es. vi è una richiesta di revoca di una misura cautelare da parte dell'imputato fatta al gip, quest'ultimo prima di decidere deve portare tale richiesta a conoscenza del pubblico ministero affinché emetta parere in ordine alla richiesta presentata dall'imputato. Nel caso in cui il gip decidesse senza preventivamente comunicare al pubblico ministero tale richiesta la susseguente ordinanza è nulla ai sensi degli artt. 178 1° comma lett.b

  2. L'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato e delle altre parti parti private, nonché la citazione a giudizio della persona offesa dal reato e del querelante (es.

La polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero deve eseguire un'ispezione. In tal caso, essa deve avvertire il difensore con un anticipo di almeno 24 ore, di modo da consentirgli di assistere all'ispezione. Se la polizia non avverte il difensore, tale mancanza è causa di nullità dell'atto compiuto e di quelli successivi (art. 178 lett.c c.p.p.).

Anche le nullità a regime intermedio possono essere rilevate sia ex officio, sia ad eccezione di parte, ma la differenza sostanziale con quelle assolute consiste nel fatto che quelle a regime intermedio sono sottoposte a termini di decadenza, ossia esse non possono più essere rilevate e dedotte dopo la sentenza di primo grado. In tal caso si tratta di nullità che si sono verificate durante le indagini preliminari o durante l'udienza preliminare, oppure se si sono verificate nel corso del giudizio dopo la deliberazione della sentenza di grado successivo.

NULLITÀ

Le nullità relative sono previste dall'art. e sanzionano vizi di minore gravità diversi da quelli codificati181 c.p.p.dall'art. 178 c.p.p., si tratta di vizi previsti da norme specifiche. A differenza delle nullità intermedie e di quelle assolute quelle relative sono solo di ordine speciale, cioè nascono da tassative previsioni di legge. Il loro regime è totalmente differente rispetto a quelle assolute ed a quelle a regime intermedio: innanzitutto esse non possono essere rilevate ex officio bensì sono rilevabili solamente ad eccezione di parte, e sono sottoposte a termini perentori per la loro rilevabilità: 211. Per le nullità concernenti gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, dell'incidente probatorio e esse devono essere eccepite prima che sia pronunciato il decreto che dispone ilnell'udienza preliminaregiudizio da parte del gup.2. Per le nullità concernenti ovveroil decreto

che dispone il giudizio gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. ( ossia entro il termine per sollevare, nel 491 c.p.p. dibattimento, le c.d. questioni preliminari); entro questo termine vanno anche riproposte le questioni di nullità eventualmente respinte dal gup. 3. Le nullità concernenti il giudizio devono essere eccepite impugnando la relativa sentenza. Importante è l'art. 182 c.p.p., tale disposizione stabilisce che le nullità a regime intermedio e quelle relative non possono essere rilevate da chi vi ha dato causa ovvero a concorso a darvi causa (es. la parte che nel processo assume come testimone un soggetto che in quello stesso processo è stato già ausiliario del pubblico ministero, non potrà poi eccepire la nullità della testimonianza); inoltre tali nullità possono essere fatte valere solamente dalla parte che ha interesse a rilevare tale.nullità a regime intermedio che le nullità relative sono sanabili, ciò è previsto dall'art. 183 c.p.p. Infatti, tale norma ci informa che la sanatoria può avvenire tramite l'acquiescenza, quando la parte interessata accetta, espressamente o tacitamente, gli effetti pratici dell'atto nullo. In altre parole, l'effetto sanante deriva dal conseguimento dello scopo a cui l'atto nullo è preordinato. Un altro tipo di sanatoria è prevista dall'art. 184 c.p.p., che riguarda specificamente le nullità delle citazioni, ovvero delle relative notificazioni e comunicazioni. Tale sanatoria avviene attraverso una esplicita rinuncia a comparire della parte che avrebbe interesse a chiedere la nullità della citazione, oppure mediante la comparizione personale e volontaria della parte interessata. In ultima analisi, bisogna spiegare quali sono le conseguenze delle nullità sanabili.

Che derivano dalla pronunzia di nullità di un atto; la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (es. l'art. 185 c.p.p. nullità del decreto che dispone il giudizio rende invalido il processo che ne consegue).

Inoltre la nullità comporta la regressione del processo allo stato ed al grado nel quale l'atto nullo è stato compiuto (es. la nullità del decreto che dispone il giudizio comporta la regressione del processo all'udienza preliminare).

Altre forme di invalidità degli atti meno gravi della nullità sono:

L'INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI

La quale è una forma di invalidità che va ad incidere solamente sugli atti a contenuto probatorio, infatti l'inutilizzabilità investe non già l'atto in sé per sé quanto piuttosto il suo valore probatorio.

L'INAMMISSIBILITÀ DEGLI ATTI

Va ad incidere sulle richieste

delle parti che risultano viziate quanto alla forma, all'oggetto, o alla parte legittimata a proporle. Negli anni 70 Giovanni Conso ha cercato di riorganizzare l'ambito della patologia processuale, respingendo ipotesi come l'annullamento e facendo riferimento allo schema del potere-atto-scopo. Ne deriva che le fattispecie di cui all'art. 606 co.1 lett. c rilevano sotto l'aspetto dell'atto: come conseguenza della violazione della legalità dell'atto; la nullità; l'inammissibilità come conseguenza del mancato rispetto della tipicità della domanda (riguarda quindi il contenuto dell'atto); come conseguenza del mancato rispetto dei termini richiesti per il compimento dell'atto; la decadenza (art. 191) come mancata accettazione di un mezzo di prova; l'inutilizzabilità. Esempio di inutilizzabilità: perquisizione effettuata senza autorizzazione. Al riguardo Cordero haconcepito la teoria dei "frutti dell'albero malato", secondo la quale l'inutilizzabilità delle prove ottenute con la perquisizione non inficia la possibilità di disporre un sequestro. Altre tre fattispecie individuate da Conso, invece, rilevano sotto il profilo del potere: l'inesistenza come conseguenza dell'assoluta mancanza di potere; come conseguenza di una violazione della competenza funzionale; l'abnormità come forma di invalidità alternativa alla nullità. L'annullamento: Il discorso sull'annullamento va approfondito. Se si pensasse che annullamento fosse uguale alla nullità, si avrebbe un'estensione della disciplina della nullità all'annullamento; ma non si capirebbe perché il legislatore parli di annullamento. Secondo RICCIO, l'annullamento non è una sanzione in senso tecnico, ma è un potere. Esso cioè riguarda un comportamento.

non l'atto (come la nullità). Nell'art. 24 (decisione del giudice di appello sulla competenza), ad esempio, troviamo l'attribuzione di un potere.

LE NOTIFICAZIONI

La notifica ha lo scopo di portare a conoscenza della parte l'atto che la riguarda, vi sono vari tipi di notifica a seconda del soggetto destinatario; per cui avremo la notifica all'imputato, al difensore, alla parte civile, al pubblico ministero etc. etc.

L'organo che esegue le notifiche è di solito l'ufficiale giudiziario, ma vi possono essere dei casi nei quali la notifica è eseguita da soggetti differenti (giudice, pubblico ministero, difensore) oltre i quali non è più possibile il compimento degli stessi:

Per compiere gli atti di solito vi sono dei TERMINI

TERMINI DILATORI

Sono quei termini prima dei quali non è possibile compiere un atto (es. il termine che intercorre tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale)

TERMINI

ACCELLERATORI

Sono quei termini che indicano lo spazio di tempo entro il quale un atto può validamente essere compiuto. Tali termini si distinguono in:

  1. Termini perentori: sono quei termini scaduti i quali non è più possibile compiere l'atto (es. si pensi alla possibilità di rilevare l'incompetenza territoriale non oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p.)
  2. Termini ordinatori: il mancato rispetto dei quali non comporta sanzioni processuali di sorta (es. si pensi al mancato rispetto da parte del giudice per quanto riguarda il deposito della sentenza).

OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (art. 129 cpp)

Il comma 1 dell'art. 129 contiene la regola secondo cui il giudice, in ogni stato e grado del processo, quando riconosce che il fatto contestato all'imputato non sussista o che lo stesso non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come

reato ovvero che il reato si è estinto o che manca una condizione di pro
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A.A. 2005-2006
108 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.