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IL P.M. SVOLGE LE SUE FUNZIONI CON AUTONOMIA (ART. 53 C.P.P.). Tuttavia, IL CAPO
DELL’UFFICIO PUÒ PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE NEL MOMENTO IN CUI LO
STESSO P.M. NON SI ASTENGA E IL CAPO RILEVI UN GRAVE IMPEDIMENTO, rilevanti
esigenze di servizio o una delle ipotesi che sono prese in considerazione nell’ambito dell’ART.
36 C.P.P. (LETTERE a), b), d), e)); IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL P.M. PUÒ ESSERE
SOSTITUITO UNICAMENTE PREVIO SUO CONSENSO. Quando il capo dell’ufficio omette di
provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’ART. 36 COMMA 1 LETTERE
a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di appello designa per l’udienza un
magistrato appartenente al suo ufficio.
A sua volta, il P.M. può svolgere funzione di Procuratore generale presso la Corte d’appello
nello stesso processo condotto in 1° grado, laddove ne faccia richiesta e il Procuratore
generale e il Procuratore capo siano d’accordo.
L’ART. 50 C.P.P. disciplina l’AZIONE PENALE. La richiesta d’archiviazione non individua un
esercizio dell’azione penale, ma l’alternativa. Infatti, IL P.M. ESERCITA L’AZIONE PENALE
QUANDO NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE.
Quando l’accusa non è sostenibile in giudizio, il P.M. non esercita l’azione penale, ma chiederà
l’archiviazione. L’AZIONE PENALE è caratterizzata da:
UFFICIALITÀ NON SOSPENDIBILITÀ IRRETRATTABILITÀ
L’AZIONE PENALE DEVE L’ESERCIZIO DELL’AZIONE
ESSERE ESERCITATA PENALE PUÒ ESSERE
D’UFFICIO DA PARTE DEL SOSPESO O INTERROTTO Una volta che è stata
GIUDICE, salvo i casi in cui SOLTANTO NEI CASI esercitata, L’AZIONE
sia richiesta la QUERELA, ESPRESSAMENTE PENALE DEVE ESSERE
l’ISTANZA o PREVISTI DALLA LEGGE PORTATA FINO IN FONDO.
(per esempio: questioni
l’AUTORIZZAZIONE A pregiudiziali).
PROCEDERE. POLIZIA GIUDIZIARIA
La P.G. è un SOGGETTO PROCESSUALE che non diventa parte del processo. Rispetto al
CODICE DEL 1930, alla P.G. viene dato un ruolo del processo: quello di SVOLGERE LE
INDAGINI PER CONTO DEL P.M.. Le funzioni della P.G. sono disciplinate dall’ART. 55 C.P.P.
e svolge attività:
COGNITIVA DELLE NOTIZIE DI La P.G. può venire a conoscenza di notizie di reato:
di propria iniziativa laddove la cognizione della
REATO notizia di reato le venga nell’ambito
dell’attività che sta svolgendo o
nel momento in cui taluno va presso gli uffici a
fare denuncia.
DI ASSICURAZIONE DELLE FONTI Attività svolta in fase investigativa per portare al
P.M. le fonti di prova raccolte nel corso delle indagini
DI PROVA preliminari e dunque per consentire al P.M. di
valutare le determinazioni inerenti all’esercizio
dell’azione penale.
INVESTIGATIVA
DI PREVENZIONE DEL
COMPIMENTO DI ALTRI REATI
La P.G. può svolgere la propria attività:
sia DIRETTAMENTE DI PROPRIA (ATTIVITÀ AUTONOMA)
INIZIATIVA
sia SU DELEGA DEL P.M. (ATTIVITÀ DELEGATA)
NEL MOMENTO IN CUI LA P.G. PRENDE UNA NOTIZIA DI REATO, DEVE DARE
IMMEDIATAMENTE NOTIZIA DI QUESTO FATTO AL P.M. DI TURNO. Nel momento in cui il
P.M. viene avvertito dell’esistenza di una notizia di reato, di regola, L’ATTIVITÀ DELLA P.G.
Per esempio:
DEVE ESSERE DELEGATA, pur non essendo limitata soltanto a quella delegate.
il P.M. delega la P.G. a effettuare una ispezione in una determinata azienda al fine di trovare
delle fatture false. Nel momento in cui sta cercando delle fatture false, la P.G. si imbatte in
un’altra situazione che comporta anch’essa un reato. È evidente che la P.G. non si ferma lì e
procede anche ad accertamenti inerenti a quest’ultimo reato, pur non essendo delegato dal
P.M.
La P.G. identifica una FUNZIONE; di fatto si tratta di ORGANI APPARTENENTI A CORPI
DIVERSI CHE SVOLGONO FUNZIONE DI P.G..
POSSONO ESSERE ORGANI DI P.G.
ANCHE UN VETERINARIO, I MEDICI
DELL’ASL, I CARABINIERI, LA POLIZIA.
Molto importante, dunque, è l’ART. 56 C.P.P. che disciplina SERVIZI E SEZIONI DI P.G.: per
“AUTORITÀ GIUDIZIARIA” si intende la PROCURA DELLA REPUBBLICA E QUALSIASI
ALTRO MAGISTRATO CHE ABBIA BISOGNO DI UN ORGANO DI P.G. (è evidente che la P.G.
“Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte
dipende dalla Procura della Repubblica).
alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:
a) Quando Tizio va a fare una denuncia in questura, l’attività di raccolta della denuncia è
un’attività di P.G.
b) Presso ogni Procura della Repubblica ci sono una serie di uffici in cui vi è la POLIZIA DI
STATO, i CARABINIERI, la GUARDIA DI FINANZA: si tratta delle c.d. SEZIONI DI P.G.
PRESSO LA PROCURA. Essi identificano dei soggetti che sono stati distaccati presso la
Procura della Repubblica e sono coloro che svolgono le indagini con i P.M.
c) Non sempre i P.M. utilizzano le sezioni di P.G. presso la propria Procura perché talvolta
hanno bisogno di soggetti più specializzati oppure di un maggior numero di soggetti. In
Per esempio: in
tal caso, si rivolgono direttamente ai corpi di cui hanno bisogno.
materia alimentare (prodotti DOP, IGP) intervengono i NAS (gruppo specializzato di
Carabinieri). In materia di incidente stradale, interviene la POLIZIA MUNICIPALE.
L’ART. 57 C.P.P. ci dice chi sono gli UFFICIALI E AGENTI DI P.G.
L’IMPUTATO
NEL MOMENTO IN CUI L’INDAGATO NON VIENE IDENTIFICATO NEL PROCESSO, IL P.M.
È OBBLIGATO A CHIEDERE L’ARCHIVIAZIONE DEL PROCESSO e quindi a non esercitare
l’azione penale: UN PROCESSO CONTRO IGNOTI NON PUÒ ANDARE AVANTI.
ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO
L’ART. 60 C.P.P. disciplina l’ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO con la quale
AUMENTANO LE GARANZIE DIFENSIVE. Il concetto di imputazione, sotto il profilo formale,
nasce nel momento in cui l’indagato diventa imputato. Tuttavia, UN CONCETTO DI Per
IMPUTAZIONE SOSTANZIALE LO ABBIAMO FIN DALL’INIZIO DELLE INDAGINI.
esempio: Tizio va a denunciare un furto e dice di aver visto una persona bionda con occhiali
aggirarsi attorno alla sua macchina che lo ha insospettito. Già questa è una notizia di reato e
il tizio biondo con occhiali che viene eventualmente trovato, inizia ad avere delle tutele e
garanzie.
Invece, L’INDAGATO ASSUME LA QUALIFICA DI IMPUTATO NEL MOMENTO IN CUI IL
P.M. ESERCITA L’AZIONE PENALE CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL CODICE. Le
modalità di cui all’ART. 405 C.P.P. sono quelle modalità attraverso le quali il P.M. esercita
l’azione penale e sono riprese nell’ART. 60 C.P.P. quali modalità per l’assunzione della qualità
di imputato da parte dell’indagato. L’ART. 60 C.P.P. È SPECULARE ALL’ART.
405 C.P.P.
INDAGATO IMPUTATO
Ha gli stessi diritti e garanzie
dell’imputato. Con l’indagato Abbiamo una IMPUTAZIONE
abbiamo una IMPUTAZIONE FORMALE.
PRELIMINARE
FINO A QUANDO NON ABBIAMO UNA FIGURA DI IMPUTATO FORMALMENTE INTESO,
LE ALTRI PARTI PROCESSUALI (parte civile, responsabile civile) NON POSSONO
ESERCITARE I LORO DIRITTI perché i loro diritti si possono esercitare soltanto nei confronti
di una persona che formalmente sia imputata. L’ART. 60 COMMA 2 C.P.P. afferma che si ha
la qualifica di imputato, in ogni stato e grado del processo, fino a quando:
IL PROCESSO NON RISULTA DEFINITIVAMENTE CHIUSO;
LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE NON È PIÙ SOGGETTA A
IMPUGNAZIONE. Tale sentenza viene emessa all’esito dell’udienza preliminare. In tal
caso il soggetto non è più imputato perché è stato prosciolto.
Oppure SIA DIVENUTA IRREVOCABILE LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI
CONDANNA. Perciò
se sono finiti i mezzi di impugnazione o
se è stata proposta l’impugnazione ma dichiarata inammissibile o
sia aspirato il termine per proporre l’impugnazione.
Oppure SIA DIVENUTO ESECUTIVO IL DECRETO PENALE DI CONDANNA.
LA QUALIFICA DI IMPUTATO SI PUÒ RIASSUMERE SE IL PROCESSO VIENE RIAPERTO.
Ovvero quando:
con la SENTENZA DI NON LUOGO A Vi sia la REVOCA della sentenza di non
luogo a procedere non più impugnabile
PROCEDERE
con la SENTENZA DI CONDANNA Vi sia la REVISIONE: un procedimento di
impugnazione straordinario che può andare a
DEFINITIVA o con il DECRETO PENALE DI riaprire un processo, anche quando la
CONDANNA DIVENUTO DEFINITIVO sentenza è divenuta irrevocabile.
“i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla
L’ART. 61 C.P.P. dispone che
persona sottoposta alle indagini preliminari”.
IDENTITÀ PERSONALE DELL’IMPUTATO
NEL PROCESSO, L’IMPUTATO DEVE ESSERE INDIVIDUATO. UNA VOLTA CHE
L’IMPUTATO È INDIVIDUATO, IL P.M. HA L’OBBLIGO DI IDENTIFICARLO sia per dargli un
nome nel registro delle notizie di reato sia per consentirgli di sapere che nei suoi confronti c’è
un procedimento penale e di poter usufruire di tutti i diritti e garanzie che una persona
indagata nel processo deve avere. L’IDENTIFICAZIONE È UN ATTO CHE ESISTE SEMPRE
NELL’AMBITO DI PROCESSI NORMALI.
Per esempio, l’identificazione non esisterà
nell’ambito dei processi di mafia, di terrorismo, di
criminalità organizzata.
INCERTEZZA SULL’ETÀ, ERRORE SULL’IDENTITÀ E MORTE
DELL’IMPUTATO
Nel caso in cui vi sia una INCERTEZZA sull’ETÀ dell’indagato/imputato, gli atti devono
comunque essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso i minorenni.
Nel momento in cui il giudice si accorge che c’è un ERRORE sull’IDENTITÀ FISICA
dell’indagato, deve immediatamente emettere una SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO.
IL 50% DEI PROCESSI IN ITALIA VIENE SVOLTO
NEI CONFRONTI DI CITTADINI SENZA FISSA
DIMORA, RESIDENZA, DOCUMENTI, STRANIERI,
IMMIGRATI, E COSÌ VIA. TUTTE PERSONE CHE
NON RIESCONO A PROVARE COME SI
CHIAMANO EFFETTIVAMENTE.
La stessa cosa deve accadere nel momento in cui il giudice (sia delle indagini preliminari
sia del dibattimento) viene a sapere che L’IMPUTATO È MORTO. Il giudice deve emettere
una SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, qualunque sia lo stato e il grado del processo
in cui si trova. Tale sentenza non impedisce un ulteriore esercizio dell’azione penale nei
Per esempio: il difensore
confronti della stessa persona e dello stesso fatto.
dell’indagato/imputato (Tizio), durante le indagini, presenta