Introduzione
Cos'è il diritto processuale penale?
Possiamo notare che utilizziamo il diritto processuale penale e procedura penale indistintamente. Tuttavia, si tratta di due termini che, analizzati da un punto di vista semantico, sono diversi nel senso che il diritto processuale penale evoca un sistema alla base del quale sono posti dei principi costituzionali; la procedura penale, invece, evoca un meccanismo che difficilmente si riesce ad immaginare collegato a principi costituzionali.
Nonostante talvolta si utilizzi il termine di “procedura penale”, è il diritto processuale penale che noi studieremo perché in esso riscontriamo una serie di principi e una serie di valori, oltre al meccanismo procedurale in senso stretto, che vanno a completare la materia che andremo a studiare.
Il grado di civiltà di un paese
Il grado di civiltà di un paese si deduce dal proprio codice di procedura penale. Un codice di procedura penale che prevede la pena di morte identifica un paese non civile. Pertanto, il fatto che il codice di procedura penale sia la misura del grado della civiltà di un paese è abbastanza riconosciuto.
Diritto processuale penale: definizione
Nello specifico, il diritto processuale penale è un insieme di regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali determinati organi stabiliti dalla legge, attraverso l’osservanza di determinate modalità, provvedono all’attuazione della norma penale sostanziale. Deve necessariamente esistere un rapporto tra il diritto penale sostanziale e il diritto processuale penale, nel senso che lo scopo del diritto processuale penale è l’attuazione della norma penale sostanziale.
L'accertamento nel diritto processuale penale
In primis, il diritto processuale penale deve provvedere a cogliere un accertamento che abbia come punto di riferimento il comportamento ipotizzato dalla norma penale sostanziale. Sostanzialmente, l’accertamento che deve essere compiuto attraverso il diritto processuale penale è un accertamento che avrà ad oggetto un fatto storico e che andrà a verificare la liceità o illiceità penale di quel fatto storico (rilevanza penalistica del fatto storico).
- Verificazione di un fatto storico.
- Accertamento se questo fatto storico può essere sussunto all’interno del fatto regolato dalla norma penale sostanziale.
- Valutazione se questa sussunzione consente di dire che il fatto storico sussunto all’interno di quel determinato fatto, raccordato nella norma penale sostanziale, sia lecito o illecito dal punto di vista penale.
- Una volta valutato se quel fatto storico corrisponde ad un illecito penale, il compito del diritto processuale penale è quello di andare a individuare e a irrogare la sanzione penale.
Esempio: Esci dall’università e trovi un uomo morto. Ci sono varie ipotesi per cui l’uomo è morto. Egli può essere morto perché ha avuto un infarto oppure perché ha litigato con qualcuno con cui è arrivato alle mani e cadendo ha sbattuto la testa oppure perché ha attraversato la strada senza guardare, è passata una macchina e lo ha investito, e così via.
- Il soggetto è morto perché si è sentito male mentre passeggiava. Il processo penale accerta che un infarto ha provocato la morte, quindi non c’è nessun responsabile. Pertanto, il fatto storico non viene sussunto all’interno di un fatto regolato dalla norma penale sostanziale. Nessuna sanzione.
- Il soggetto ha litigato con una persona che passava di lì, sono arrivati alle mani e nel litigio egli è stato spinto, è caduto a terra battendo la testa ed è morto. Si accerta, attraverso il processo, che questo fatto storico rientra nell’omicidio preterintenzionale.
- Il soggetto ha litigato fortemente con una persona, la quale lo picchia fino ad ucciderlo. Abbiamo un omicidio volontario.
- Il soggetto attraversa la strada senza guardare, passa una macchina e lo investe. Sussunzione di questa ipotesi all’interno della fattispecie dell’omicidio colposo, derivata da eventuali violazioni di norme del codice stradale.
Si presenta una notizia di reato che deve essere analizzata nel corso del processo penale. Alla fine, questo accertamento del fatto storico deve essere sussunto all’interno di una fattispecie di reato sostanziale. Possiamo notare che esiste un rapporto tra il diritto penale sostanziale (prevale) e il diritto processuale penale. Entrambi sono importanti e l’uno senza l’altro non potrebbero esistere: “Nessuna pena senza un processo”. Abbiamo una interrelazione di reciproca e necessaria complementarietà, nel senso che sono complementari.
Le fonti del diritto processuale penale
Esistono delle fonti:
- Immediati o dirette
- Mediate o indirette
Fonti immediate o dirette
Nel nostro sistema (improntato sulla Costituzione), la fonte immediata è il codice di procedura penale (è il punto di riferimento principale). Il nostro attuale codice di procedura penale viene emanato nel 1988 ed entra in vigore nel 1989. Il codice immediatamente precedente era del 1930.
Nel 1930, in pieno regime fascista, era stato emanato un codice di procedura penale e un codice di diritto penale sostanziale dal Ministro guardasigilli Alfredo Rocco. Si trattava di due sistemi che erano stati improntati con le medesime modalità; erano stati inseriti all’interno del codice penale sostanziale tutti quei reati che potevano consistere in attività illecite nei confronti del regime. Si parla di codice di regime sostanziale, nel senso che al centro c’era la difesa assoluta dello Stato a fronte di una tutela molto limitata dell’imputato. Se l’imputato aveva compiuto determinati reati in cui era coinvolto, come persona offesa, lo Stato, le garanzie difensive lasciavano a desiderare.
Il codice di procedura penale del 1930 era un codice di ispirazione inquisitoria, caratterizzato da determinati elementi:
- Forti vincoli al diritto di difesa dell’imputato.
- Sistema processuale caratterizzato dalla segretezza del processo, in modo che le decisioni potevano essere adottate come meglio si voleva senza che nessuno potesse criticare. La segretezza portava la prevalenza della forma scritta.
- Adozione della carcerazione preventiva: si tratta di un sistema di privazione della libertà personale ancor prima di aver accertato la responsabilità dell’imputato, con la finalità di iniziare a scontare la pena fin da subito.
- Il soggetto giudice e il soggetto accusatore (P.M.) potevano essere inquadrati nella stessa persona. Chi accusava e chi diceva che l’imputato doveva essere punito era lo stesso soggetto.
Questo sistema inquisitorio venne adottato proprio perché, nell’ambito del regime fascista, si doveva tutelare al 100% quello che era delle regioni di Stato. Il codice del 1930 non aveva delle fonti superiori a cui doversi attenere perché non c’era ancora la Costituzione, di conseguenza poteva legiferare come voleva, senza alcun vincolo superiore.
Nel frattempo, nel 1948 venne emanata la Costituzione con la quale fu variato l’assetto istituzionale del paese. Pertanto, si doveva andare ad adeguare il sistema processuale penale ai nuovi diritti che erano stati inseriti nella carta costituzionale. Si iniziò a pensare ad una riforma del processo penale, ad un nuovo codice di procedura penale.
La nostra carta costituzionale prende in considerazione, per esempio: diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza, il principio del giudice naturale precostituito per legge, e così via, che comunque dovevano andare a impattare fortemente su quello che è il nostro sistema processuale penale. Il sistema costituzionale, nell’ambito di quelle che sono le tutele e le garanzie prestate, per quanto riguarda il percorso costituzionale riguardante il processo penale, pone al centro la tutela dell’imputato.
La messa in discussione del codice del 1930 andava in diverse direzioni:
- Taluno sosteneva che era possibile porre rimedio al sistema del 1930 e adeguarlo ai principi della Costituzione con l’emanazione di una legge e il cambiamento di una serie di articoli.
- Mentre altri sostenevano che era necessaria una riforma dell’intero sistema.
Tuttavia, riformare un intero sistema processuale è un grande problema per l’applicazione pratica perché, innanzitutto, la mentalità di coloro che sono gli interpreti (avvocati e magistrati) è fondata sul codice precedente e, in secondo luogo, perché se si fa subentrare un sistema completamente nuovo, occorre andare ad individuare poi una serie di norme attuative e norme transitorie che consentano di gestire il passaggio dal vecchio codice a quello nuovo. Si è deciso di andare ad aggiustare il vecchio codice al fine di creare un sistema processuale tutelante al massimo le regioni dell’imputato.
Il Governo emanò una legge delega per l’emanazione del C.P.P. che fissava 85 direttive, le quali dovevano essere sviluppate all’interno del C.P.P. Le 85 direttive avrebbero teso a creare un sistema processuale di stampo accusatorio, nel quale vi era al centro la difesa dell’imputato.
Venne proposto un progetto preliminare del C.P. in una prospettiva accusatoria, ma nel momento in cui si dovette andare a votare per approvare il codice, ragioni riconducibili al periodo che si stava vivendo (il terrorismo) non portarono all’attuazione del codice; anzi, venne emanata la legge Rognoni La Torre che andava a prevedere un sistema di accertamento della responsabilità dell’imputato e quindi un sistema di modifica del C.P.P. ancor più restrittivo in ordine a quei reati che riguardavano mafia e terrorismo.
Fu fatto un altro tentativo di ripescaggio di questo progetto preliminare che non fu portato a termine, in quanto cadde il governo. Finalmente, nel 1987 è stata emanata la legge delega 16 febbraio n° 81: si trattava della delega al governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo C.P.P.
Questa delega, contenente 105 direttive, era così strutturata:
Art. 2 In esso vengono contenute le 105 direttive. “Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono:
- Massima semplificazione nello svolgimento del processo
- Adozione del metodo orale
- Partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento
- Previsione di garanzie per la libertà del difensore
- Obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata
I principi del sistema accusatorio
I principi del sistema accusatorio, a grandi linee, sono:
- Presunzione di innocenza: fino a quando non abbiamo la sentenza definitiva, l’imputato deve essere considerato innocente.
- Pubblicità come forma di controllo da parte dell’opinione pubblica, dei giornalisti.
- Oralità: si parla.
- Esclusione di qualsiasi potere di iniziativa del giudice in ordine all’acquisizione delle prove: nel processo accusatorio, il giudice è un organo terzo che dovrebbe fungere da arbitro.
- Accertamento dell’illecito lasciato alla libera iniziativa delle parti contrapposte (P.M. e imputato): le parti contrapposte sono il motore del processo. Il giudice valuta le prove acquisite.
Il codice di procedura penale viene emanato nel 1988 ed entra in vigore nel 1989. Si tratta di un codice che, composto da 11 libri, vede una prima parte statica e una seconda parte dinamica.
Parte statica
- Libro I: Soggetti
- Libro II: Atti
- Libro III: Prove
- Libro IV: Misure cautelari
Parte dinamica
- Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare
- Libro VI: Procedimenti speciali
- Libro VII: Giudizio
- Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica
- Libro IX: Impugnazioni
- Libro X: Esecuzione
- Libro XI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Accanto a questo corpo normativo abbiamo poi le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di 260 previsioni che, se da un lato ci dicono in concreto cosa si deve fare (per esempio: il reato deve essere scritto nel registro delle notizie di reato), dall’altra parte (le norme transitorie) ci dicono come viene gestita la fase di passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo. Questo nuovo sistema doveva essere oliato, pertanto vi era una espressa decisione della legge che imponeva, dopo i primi 3 anni, di fare un restyling del codice, emanando una legge che avrebbe poi consentito di effettuare le modifiche opportune.
Riforme e interventi
Dal 1989 ad oggi si sono ripetutamente alternate delle riforme dapprima tendenti a riportare il codice verso un sistema di carattere inquisitorio e in quest’ottica è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale ha emesso una serie di sentenze (in particolare la 254 e 255 del 1992); altre modifiche sono venute fuori ribilanciando il sistema in una prospettiva e in un’ottica di miglioramento dello stesso.
È difficile dire in quale prospettiva la legge Orlando 103/2017 è intervenuta sul sistema processuale penale perché dal 1988 ad oggi ci sono state ben 3 commissioni di riforma del codice di procedura penale, ognuna delle quali ha elaborato un proprio scritto; esse sono tutte cadute nel nulla. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a riforme che non fanno altro che riprendere, da un punto di vista legislativo, delle interpretazioni giurisprudenziali.
Oggi, i magistrati e la Cassazione hanno perso di vista il dato normativo, cioè quello che dice la legge. Stiamo soffrendo, da un punto di vista processuale, di una grande crisi del principio di legalità processuale: la norma viene il più delle volte stravolta a piacimento da parte dei magistrati a seconda del risultato al quale vogliono arrivare (una deregulation completa del sistema legislativo da parte dei magistrati).
Sistemi accusatori puri
Ci sono dei sistemi di carattere accusatorio puri, come quelli in Inghilterra e negli USA: in tali sistemi il giudice non partecipa alla formazione della prova, ma dirige il processo e basta. È la giuria che decide se l’imputato è innocente o colpevole. Noi non abbiamo la giuria. Nel sistema accusatorio puro, se il P.M. decide di non esercitare l’azione penale perché ritiene di non poter andare avanti anche se convinto della colpevolezza dell’imputato in quanto non in grado di fornire le prove, non deve giustificarlo con nessuno perché vige il principio della discrezionalità dell’azione penale; se per esempio l’imputato è accusato di una rapina e di una violenza sessuale a danno di una cliente della banca, il P.M. si può mettere d’accordo con il difensore dell’imputato e dire: “benissimo, condanniamo l’imputato soltanto per la rapina e non per la violenza sessuale”.
Il giudice deve soltanto mettere il sigillo. Se un P.M. non compie bene il suo dovere e porta poche prove al processo, non può intervenire il giudice; il P.M. perde il processo. Nel sistema accusatorio puro vince chi è più bravo. Il processo si muove e va avanti sul processo delle parti. Se il P.M. non porta le prove, il processo è già finito. Se l’imputato non riesce a portare nessuna prova, perde. Inoltre, il P.M. è un organo politico che viene votato.
Il nostro sistema è un sistema accusatorio all’europea e all’italiana; si tratta di un sistema nel quale il P.M. è un magistrato che arriva a fare il P.M. perché ha vinto un concorso e non dipende dall’esecutivo, ma è autonomo. Le fonti dirette poi presentano ulteriori previsioni che sono frutto di una modalità legislativa che ha portato in questi ultimi anni il legislatore a porre in essere un cosiddetto processo di codificazione: occorre andare a creare dei corpi normativi sostanziali e processuali che vanno a creare dei corpi normativi autonomi rispetto al C.P.P. e al C.P. ai quali rinviano in quanto compatibili e faccio riferimento a situazioni che riguardano il decreto legislativo 231/2001 che è il processo penale alle società (enti), il processo penale minorile, il processo penale davanti al giudice di pace per i reati meno gravi.
Scansione del processo accusatorio
- Indagini preliminari: Il P.M. viene a conoscenza di una notizia di reato e svolge le indagini preliminari. Egli deve cercare di raccogliere degli elementi di prova perché al termine delle indagini deve decidere se esercitare l’azione penale o non esercitarla. L’obbligatorietà dell’azione penale sussiste nei casi previsti dalla legge.
- Udienza preliminare: Se il P.M. decide di non esercitare l’azione penale, richiede l’archiviazione e abbiamo un giudice delle indagini preliminari che verifica che non esistessero degli elementi probatori tali da sostenere l’accusa in dibattimento.
- Dibattimento: Dopo l’udienza preliminare il giudice può ritenere che non esistono elementi sufficienti ad andare avanti a sostenere l’accusa in dibattimento, emette una sentenza di luogo a procedere.
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