Mezzi di ricerca della prova
Il codice denomina “Mezzi di ricerca della prova” le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni. Sono strumenti che costituiscono il mezzo attraverso il quale la prova si assume. Si distinguono dai mezzi di prova sotto numerosi aspetti:
- L’elemento probatorio si forma in seguito all’esperimento del mezzo di prova, mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso.
- I mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell’incidente probatorio; i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal pm e, in alcuni casi, compiuti dalla Pg durante le indagini preliminari.
- I mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore sorpresa e non consentono il preventivo avviso del difensore dell’indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini. Viceversa, i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio, mediante l’incidente probatorio.
L'ispezione
È un mezzo di ricerca della prova definita tradizionalmente come l’osservazione giudiziale immediata. È disposta di regola - con decreto motivato - dall’autorità giudiziaria (anche pm e pg) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. L’ispezione può essere personale, locale o reale, a seconda che abbia ad oggetto una persona, un luogo o una cosa.
Prima dell’ispezione personale, l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 (deve avere almeno 14 anni). È eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della persona che vi è sottoposta e può essere eseguita anche da un medico, potendo astenersi l’ag dall’assistere alle operazioni.
Nell’ispezione locale, la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione ha diritto ad avere, se presenti, copia del decreto che la autorizza.
La perquisizione
È un mezzo di ricerca della prova che ha lo scopo di assicurare al processo una cosa o consentire l’arresto di una persona. La perquisizione personale è disposta quando c’è un fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, cioè che hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del suo autore.
La perquisizione locale è disposta quando c’è motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, attestante la presenza di sufficienti indizi. Può essere eseguita personalmente o delegando la pg. Una modalità meno invasiva di perquisizione si ha quando l’ag invita qualcuno a consegnare la cosa. Anche per la perquisizione devono essere rispettati i diritti garantiti dalla costituzione.
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Procedura penale - i mezzi di ricerca della prova
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Diritto penale - mezzi di ricerca della prova
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Diritto processuale penale - i mezzi di prova