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Il giusto processo

Mercoledì 17/10/2007 h. 14.00= La legge costituzionale n. 2/99 con tale formulazione ha inserito una serie di principi sul giusto processo nell’art.111 cost. Noi ci occuperemo del tema del giusto processo sotto una particolare angolazione, ossia quella della formazione e valutazione della prova, poiché il tema del giusto processo comprende diversi aspetti: ad es. il tempo necessario per la difesa, il diritto a conoscere i motivi e la natura dell’accusa, il diritto ad avere un interprete se non si conosce la lingua italiana, ecc...

Giusto processo è, in particolare, quel processo in cui la prova si forma nel contraddittorio, non esistono altri modi; a dire il vero, nulla impedirebbe al legislatore di prevedere attività unilaterali del P.M., dell’imputato e delle parti civili, i quali potrebbero acquisire le prove autonomamente e poi convergere davanti ad un giudice per la decisione, ma in tal caso la prova non si formerebbe nel contraddittorio tra le parti, e se il nostro legislatore ha preveduto il contraddittorio come modo di assunzione della prova, è perché ritiene che sia il modo migliore affinché la realtà processuale si avvicini alla verità storica.

Oggi è necessario che il pentito (tecnicamente imputato di un reato connesso collegato), compaia in dibattimento e risponda alle domande del difensore dell’imputato, altrimenti le sue dichiarazioni rese in precedenza, ossia nella fase delle indagini, non possono essere utilizzate come prova. È da quest’angolazione che si deve leggere l’evoluzione del C.P.P. dall’88 a oggi, ossia dall’angolazione della formazione della prova che è il principio più importante dello sviluppo del giusto processo.

La prova dichiarativa

Connessa al tema del contraddittorio, è la prova dichiarativa dove convergono diverse figure di dichiaranti:

  • Imputato
  • Imputato di reato connesso collegato
  • Testimone
  • Testimone differito

(Alcuni ritengono vi rientri anche la perizia, ma questa è fuori dalla problematica del recupero delle dichiarazioni nel dibattimento).

Altro tema che coinvolge il contraddittorio è la circolazione probatoria, secondo la quale le prove di un procedimento sono usate per giudicare in un procedimento diverso, infatti, anche questo tema interessa il diritto dell’imputato del procedimento a confrontarsi con chi ha reso dichiarazioni nel procedimento differente.

Evoluzione del nostro processo dall’88 ad oggi in tema di valutazione della prova

Nell’88 il legislatore ideò un sistema processuale che doveva in modo programmatico ispirarsi ai caratteri del processo accusatorio, cioè di un processo dove il giudice doveva restare terzo e imparziale alla contesa e dinanzi a lui doveva formarsi la prova. I soggetti promotori della formazione della prova dovevano essere le parti private (imputato, parte civile, civilmente obbligato, difensore dell’imputato) e il P.M.

Occupiamoci in particolare dell’imputato, del difensore dell’imputato e del P.M. L’ottica del processo accusatorio era quella che poneva la divisione del processo in due grandi fasi:

  • Fase dell’indagine
  • Fase del giudizio

Esiste una fase intermedia necessaria nel procedimento ordinario che, tuttavia, può mancare in alcuni procedimenti: l’udienza preliminare, la quale è collocata prima del giudizio. Nel giudizio e in particolare nel dibattimento, si forma la prova, giacché solo il dibattimento garantisce il contraddittorio, l’oralità e l’immediatezza, intesa come rapporto diretto tra il giudice che dovrà emettere una decisione e le fonti di prova, infatti, è in questa fase che compare il testimone e risponde alle domande, compare il perito e risponde alle domande ecc.

Il contraddittorio e l’oralità consentono che la fase investigativa non serva per la formazione della prova, infatti, lo scopo delle indagini è permettere al P.M. di sciogliere il dubbio circa l’alternativa all’esercizio.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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