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Cap. 23: I PROCEDIMENTI SPECIALI
I procedimenti speciali si distinguono da quello ordinario, che prevede la sequenza così composta:
- indagini preliminari;
- udienza preliminare;
- dibattimento.
Ai procedimenti speciali è affidato il compito di assecondare l'esigenza di massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l'eliminazione di ogni atto e attività non essenziale.
I procedimenti speciali si possono distinguere in 3 categorie:
- Procedimenti tendenti ad evitare la fase dibattimentale. Essi sono: il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, i quali permettono di anticipare il giudizio ad una fase pre-dibattimentale, con il consenso dell'imputato e del p.m. e l'autorizzazione del giudice;
- Procedimenti tendenti ad accelerare l'ingresso nel dibattimento. Essi sono: il giudizio direttissimo, il giudizio immediato. Tali riti consentono in sostanza di eliminare l'udienza preliminare,
- sentenza di non doversi procedere;
- sentenza di non luogo a procedere;
- sentenza di proscioglimento;
- sentenza di condanna.
procedere;- sentenza di assoluzione;- dichiarazione di estinzione del reato;- sentenza di condanna.
In tale ultimo caso nel calcolo della pena deve essere conteggiata la riduzione di un terzo come«premio» per l'imputato il quale ha consentito di evitare il dibattimento con il conseguentedispendio di tempo ed energie processuali.
La misura della pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice, il quale è unicamentetenuto ad operare la diminuzione di un terzo sulla pena in concreto stabilita.
Nel giudizio abbreviato la presenza dell’imputato, diversamente da quella del difensore, non èobbligatoria.
La sentenza è impugnabile con le forme e i termini delle sentenze dibattimentali.
Mentre non vi sono limiti al ricorso in cassazione, l’art. 443 prevede limiti all’appello sia perl’imputato che per il p.m. , essendo escluso tale mezzo di impugnazione contro la sentenza diproscioglimento. 107Il p.m. non può proporre
Appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
L'accettazione del rito abbreviato implica che la parte civile ne accetta anche gli epiloghi (condanna o proscioglimento dell'imputato) e le conseguenze civilistiche.
Ci si può chiedere quale interesse abbia la parte civile ad accettare il giudizio abbreviato in cui anche le sue possibilità difensive e probatorie sono menomate o compresse.
La risposta è che, alla luce di una valutazione della propria posizione processuale, il giudizio abbreviato può risultare la via più celere per arrivare ad una sentenza che, pur gratificando l'imputato quanto a entità della pena, riconosca la pretesa civilistica e condanni alla restituzione o al risarcimento.
2) L'applicazione
Il fulcro essenziale di questo procedimento è l'accordo sulla pena da applicare, concluso tra le parti principali del processo (imputato e p.m.).
Le parti propongono una soluzione nel merito, e precisamente una pena di un certo tipo e entità e il giudice decide se applicarla come da richiesta o no.
Nella prassi giudiziaria l'istituto in questione è ormai chiamato "patteggiamento" e rappresenta la grande speranza del legislatore di deflazionare il rito ordinario.
L'esperibilità del patteggiamento esige l'indefettibile ed esclusiva volontà concorde di entrambe le parti: il rito, dunque, non può essere attivato quando manca la volontà di una delle due.
Nell'ottica dell'imputato, la richiesta di applicazione della pena, pur non potendo essere considerata ammissione di colpevolezza, comporta la rinuncia a difendersi provando e l'accettazione degli elementi probatori.
acquisiti agli atti. Di conseguenza, ove la richiesta di patteggiamento non venga condivisa dal p.m. o venga rigettata dal giudice, il semplice fatto di averla presentata non equivale legalmente ad una ammissione di reità utilizzabile contro l'imputato.
Tra i presupposti normativi del patteggiamento non rientra la confessione dell'imputato ma, nella prassi, questo riconoscimento di responsabilità è spesso conditio sine qua non per ottenere il consenso del p.m.
L'accordo delle parti impedisce l'acquisizione di ulteriori elementi probatori e determina l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla richiesta, accogliendola con una pronunzia conclusiva del processo, ovvero rigettandola, determinando in tal modo la prosecuzione del procedimento ordinario.
Il patteggiamento si risolve nell'applicazione di una pena sulla cui entità concordano le parti e il giudice: in tal modo si evita il dibattimento e non si da materia per le
impugnazioni.Qui l'economia processuale si coniuga con l'interesse dell'imputato a chiudere al meglio una pendenza che non gli consente prospettive più favorevoli e con l'esigenza di repressione adeguata del comportamento illecito.
Affinché l'imputato rinunci al rito ordinario ed accetti di subire l'applicazione della pena (invece che sfruttare le opportunità di una compiuta difesa o la lentezza dell'apparato giudiziario) vengono previsti corposi corrispettivi: innanzitutto, la diminuzione "fino ad un terzo" della pena.
La riforma operata con L. n. 134/2003 ha elevato a 5 anni il limite massimo di pena entro cui è applicabile il patteggiamento.
Sempre in seguito allo stesso provvedimento legislativo l'applicabilità del patteggiamento è esclusa (art. 444):
- qualora la pena superi i 2 anni da sola o congiunta a pena pecuniaria, per i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di associazione
Le parti sono costre