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Procedura penale

L'originalità del nuovo modello processuale e il "giusto processo"

Come si è già rilevato è soprattutto la struttura del processo che è mutata, ispirandosi al modello accusatorio, anziché a quello inquisitorio.

Il giusto processo

Le riforme in ordine di tempo da ultimo attuate hanno riguardato l’introduzione di taluni principi volti a spostare ulteriormente l’indirizzo del processo penale italiano verso il profilo accusatorio con la delineazione del "giusto processo".

I principi scritti nel nuovo art. 111 della Costituzione (Legge costituzionale n. 2 del 1999) sanciscono non solo la necessità di una piena esplicazione del contraddittorio e quindi della difesa effettiva, ma anche la necessità di pervenire ad una decisione in tempi ragionevoli.

Il nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione sancisce ora la parità fra accusa e difesa, il contraddittorio di fronte al giudice terzo ed imparziale, nonché la ragionevole durata del processo.

Il contraddittorio rappresenta il cuore della riforma: la parità delle parti nel processo passa tramite il contraddittorio ad un giudice terzo ed imparziale, ossia in una posizione d’indifferenza ed equidistanza rispetto alle parti.

La nuova disposizione assicura che il soggetto indagato sia informato, in maniera riservata e nel minor tempo possibile, delle ragioni e della natura delle accuse elevate a suo carico. Quanto al diritto di difesa, l’accusato deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua arringa difensiva. Tra le condizioni figura la possibilità di interrogare dinanzi al magistrato colui che ha reso dichiarazioni a suo carico. L’imputato, inoltre, ha il diritto di ottenere la convocazione in aula e la deposizione davanti alla Corte o al Tribunale di testimoni a sua difesa nelle medesime condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro strumento di prova a suo vantaggio.

Il processo penale, inoltre, è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione delle prove. L’articolo in esame sancisce, infatti, "la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del difensore".

La legge, infine, regola tutti i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in dibattimento per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva, per effetto di provata condotta illegale.

Obiettivo primario dei nuovi principi inseriti nell’articolo 111 Cost., pertanto, è la piena operatività del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto "fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità".

Altro fondamentale enunciato è la durata ragionevole del processo, che deve essere inteso non in senso tecnico ma comprensivo anche della fase procedimentale, nella veste di garanzia oggettiva contro illogici ed ingiustificati pregiudizi per la tempestiva definizione dell’attività giurisdizionale.

Del resto un sistema giudiziario veramente efficace e soddisfacente deve poter contare su strutture operative che garantiscano il rispetto delle leggi, evitando in tal modo che entri in crisi il servizio giustizia, con conseguente perdita di incisività e significato dell’opera dei giudici.

Con la legge costituzionale n. 2 del 1999, peraltro, è stato esplicitamente inserito nella nostra Carta fondamentale un principio già espressamente previsto dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma nel 1950 e ratificata dall’Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Il citato articolo 6, par. 1 della Convenzione, infatti, riconosce ad ogni persona il diritto che "la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole". Con la ratifica della Convenzione lo Stato italiano si è obbligato ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale da soddisfare l’esigenza di garantire uno svolgimento celere delle cause, adeguando le strutture dell’amministrazione della giustizia.

Tuttavia, la lentezza dei processi, tipica del nostro Paese, si riflette in una cronica mancanza di funzionalità che spiega il motivo per cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa abbia posto sotto osservazione il nostro sistema giudiziario, nell’ambito dei suoi compiti di sorveglianza.

L’entrata in vigore, il 7 gennaio 2000, della l. cost di riforma dell’articolo 111, ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo iter parlamentare e si colloca sicuramente nell’ambito delle importanti riforme del processo penale introdotte con la L. Carotti e con la delega al Governo per attribuire al giudice di pace competenze in materia penale.

Stadi del procedimento

Il vigente sistema processuale penale, avendo scelto il modello accusatorio, è calibrato sulla distinzione di valenza probatoria tra gli atti investigativi, compiuti dagli organi inquirenti e quelli giurisdizionali posti in essere, dopo l’esercizio dell’azione penale, in sede di svolgimento del giudizio, ordinario o speciale. Ne deriva la netta separazione tra la fase, non giurisdizionale, delle indagini preliminari, svolte dalla polizia giudiziaria sotto la direzione del pubblico ministero o da quest’ultimo personalmente, finalizzata all’accertamento della notitia criminis ed all’eventuale promozione dell’azione penale e la fase del processo, di natura giurisdizionale, celebrata innanzi ad un giudice nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, secondo uno dei riti, finalizzata alla pronuncia nel merito dell’imputazione e, quindi, deputata alla raccolta ed alla formazione della prova. Conseguente a tale diversità di natura delle fasi è la diversa capacità probatoria degli atti compiuti nell’una o nell’altra fase e, quindi, il differenziato regime di utilizzabilità probatoria, che è infatti attenuata per gli atti della fase investigativa. Le regole procedurali, pertanto, debbono necessariamente cambiare quando dalle indagini preliminari si passa alla fase giurisdizionale del processo.

Qualsiasi procedimento comprende una fase pre-processuale, ma può proseguire con una fase processuale di primo grado ed eventualmente di secondo e terzo grado.

  • Una fase pre-processuale delle indagini preliminari detta anche procedimentale.
  • Una fase giurisdizionale ossia il processo.

Il termine processo è ricompresso e racchiuso nel procedimento, di cui costituisce una fase solo eventuale. Esso può definirsi come lo stadio giurisdizionale del procedimento. La fase procedimentale, costituita dalle indagini preliminari, resta fuori dal processo, in quanto la precede.

Nell’ambito del procedimento occorre distinguere tra gradi e fasi. I gradi del procedimento sono gli stadi del processo indicanti la successione dei giudizi in ordine alla medesima res judicata. Il numero dei gradi varia a seconda del tipo di giudizio o di procedimento:

  • Il giudizio di cognizione è, in base alla sua progressione dinamica, articolato al massimo in tre gradi (primo grado, appello e cassazione).
  • Il procedimento di esecuzione penale si articola in un primo grado innanzi al giudice dell’esecuzione ed in eventuale secondo grado per la cassazione del provvedimento emesso dal predetto giudice dell’esecuzione.

Le fasi del procedimento sono quegli stadi interni a ciascun grado di giudizio. Nel giudizio di primo grado possono aversi le seguenti e successive fasi: indagini preliminari; udienza preliminare; giudizio speciale ovvero giudizio dibattimentale. Nei giudizi di appello e di cassazione esiste solo fase dibattimentale (in udienza pubblica o in camera di consiglio).

Cap. 3: I soggetti

A seconda del tipo di funzione e di interessi assunti nel procedimento i soggetti che ad esso partecipano possono essere classificati nel seguente modo:

Figure processuali: sono quelle persone fisiche o entità astratte che sono chiamate a svolgere un ruolo nella fase investigativa o anche in quella giurisdizionale del procedimento, pur senza avere un interesse personale alla soluzione della res judicata. Esse non sono titolari di alcuna posizione sostanziale inerente all’azione penale principale o a quella civile. Le attività svolte da esse hanno, nell’ambito del procedimento, carattere strumentale ed accessorio.

Possono essere chiamate a svolgere: pubbliche funzioni ausiliarie a quelle della autorità giudiziaria (vi rientrano il personale di cancelleria o segreteria, ufficiali giudiziari, periti del giudice, consulenti tecnici del pubblico ministero, ausiliari tecnici, custodi giudiziari, interpreti, persone informate dei fatti, testimoni ecc.); attività private, tali sono le attività da essi svolte in qualità di investigatori privati, informatori, consulenti tecnici, traduttori.

Soggetti processuali: sono quelle persone che hanno un interesse personale alla res judicata, penale o accessoria civile, sicché sono soggetti titolari di posizioni giuridiche nel procedimento ed in taluni casi anche parti potenziali.

Sono soggetti processuali: il giudice (estraneo alle pretese azionate, non potrà mai diventare parte); il pubblico ministero (soggetto nella fase delle indagini preliminari – parte processuale innanzi al giudice dopo la formulazione dell’imputazione); l’indagato (che diventa parte nel momento in cui, a seguito dell’imputazione, diviene l’imputato); la persona offesa dal reato (portatrice dell’interesse leso dal reato e, se anche danneggiata, è legittimata a costituirsi parte civile); gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi dal reato (i quali, pur intervenendo ad adiuvandum, a fianco della persona offesa, non assumono mai la veste di parte, non spettando ad essi la titolarità dei beni giuridici sostanziale nella concreta fattispecie violati); la polizia giudiziaria (chiamata a svolgere le indagini anche nella fase del processo, ma mai titolare dell’azione penale).

Parti del processo: sono i soggetti attivi o passivi dell’azione penale e di quella civile e, sulle quali, quindi, è destinata ad incedere la decisione del giudice. Per l’azione penale, parti essenziali sono il pubblico ministero e l’imputato; parti eventuale è la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Il giudice

Il codice di rito si apre con la normativa relativa al giudice come a sottolineare – coerentemente con il sistema accusatorio adottato - il ruolo centrale che tale soggetto processuale, titolare del potere decisionale, riveste nell’attuale ordinamento. La disciplina del codice in questo ambito attiene a profili organizzativi, strutturali e funzionali quali giurisdizione e competenza (con le relative problematiche sui conflitti), capacità, incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice nonché la rimessione del processo.

Recita l’art. 1: “la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice”. La giurisdizione qui richiamata è, nel senso più lato dell’espressione, la funzione dello Stato, esercitata dalla magistratura ordinaria a norma dell’art. 102 Cost. e rivolta all’imparziale attuazione della legge, tramite l’applicazione di sanzioni qualora venga trasgredito il precetto della norma giuridica.

L’art. 101 della Costituzione, dopo aver premesso che la giustizia è amministrata in nome del popolo, sancisce uno dei principi fondamentali di tutto il nostro ordinamento: “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. È questo il principio di indipendenza che attiene al profilo esterno della giurisdizione riguardando la posizione istituzionale del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato (potere esecutivo e potere legislativo). Tale indipendenza è rafforzata dalla previsione del successivo art. 107 secondo il quale “i magistrati sono inamovibili” se non in seguito ad una decisione del CSM.

L’indipendenza del giudice è cosa diversa dalla imparzialità poiché quest’ultima attiene al profilo interno della giurisdizione conferendo al giudice quella posizione super partes a lui connaturale in un sistema accusatorio. L’imparzialità è garantita costituzionalmente con il principio di difesa (art. 24) e la precostituzione del giudice (art. 25); il codice di rito prevede allo stesso fine gli istituti della rimessione, dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione.

Affinché l’imparzialità sia effettiva deve essere fondata sui seguenti principi: la soggezione del giudice alla legge; la separazione delle funzioni processuali, la presenza di garanzie procedimentale che permettano di estromettere il giudice che sia parziale. Dal punto di vista teorico la garanzia della imparzialità può essere definita soltanto in senso negativo (non parzialità) sulla base dei due criteri fondamentali della terzietà (che si ha quando è assente qualsiasi legame con una delle parti o con l’oggetto da decidere) ed impregiudicatezza (si ha quando una persona non ha già espresso in precedenza un giudizio sulla responsabilità dell’imputato).

In base al criterio della terzietà occorre che il giudice non abbia legami né con le parti né con l’oggetto del procedimento. Il codice prevede agli artt. 36 e 37 un lungo elenco di situazioni di assenza di terzietà, in presenza delle quali il giudice ha l’obbligo di astenersi da quel determinato procedimento. Ove non lo facesse ne deriverebbero due conseguenze: potrebbe essere intrapreso un procedimento disciplinare in suo danno; una delle parti potrebbe presentare nei confronti del medesimo una dichiarazione di ricusazione.

L'incompatibilità (artt. 34-35 cpp)

Al fine di garantire la completa imparzialità dell’organo giudicante, il codice di rito prevede alcune ipotesi di incompatibilità designando con tale termine la condizione in cui viene a trovarsi il giudice quando particolari condizioni processuali o personali fanno presupporre lesa la sua necessaria posizione super partes (es. per ragioni di parentela, incompatibilità del magistrato a svolgere la funzione di Gup se ha già rivestito quella di Gip nello stesso procedimento ecc.).

L’incompatibilità determina la sostituzione della persona fisica del giudice con altro, appartenente allo stesso ufficio. L’eventuale provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice “incompatibile” non è però affetto da nullità legittimando, la sua condizione, soltanto alla richiesta di ricusazione ai sensi dell’art. 37.

Le situazioni di pre-giudizio, che sono previste dal codice come causa di incompatibilità possono essere ricomprese in tre categorie:

  • In primo luogo, la situazione pregiudicante può consistere nel fatto che un magistrato abbia svolto in un determinato procedimento una qualche funzione che deve restare distinta da quella di giudice. L’art. 34, comma 3, enumera tra le altre, le funzioni del pubblico ministero, della polizia giudiziaria, del difensore, del testimone, del perito, del consulente tecnico, del denunciante o del querelante.
  • In secondo luogo, la situazione pre-giudicata può consistere nel fatto che un parente o affine (fino al secondo grado) del magistrato, che è stato designato a giudicare, abbia già esercitato nel medesimo procedimento sia la funzione di giudice, sia altre funzioni separate o distinte (art. 35).
  • In terzo luogo, la situazione pregiudicante può consistere nel fatto che un magistrato abbia già svolto la funzione di giudice nel medesimo procedimento penale.

L'astensione (art. 36 cpp)

L’astensione è uno strumento preventivo, in capo al giudice, finalizzato ad eliminare qualsiasi sospetto sulla sua imparzialità. A costui è fatto obbligo di astenersi sia quando ricorrano motivi per i quali possa essere ricusato (comprese le ragioni di incompatibilità già viste), sia quando ricorra l’ipotesi generica delle altre “gravi ragioni di convenienza”.

La dichiarazione è valutata da un altro giudice; di regola è valutata dal presidente dell’organo giudicante al quale appartiene il magistrato (art. 36, comma 3). Non può essere accolta automaticamente perché l’astensione è un istituto che fa eccezione alla regola secondo cui il giudice, una volta investito di un procedimento, ha il dovere di decidere. La dichiarazione di astensione è accolta se si accerta che in concreto esistono situazioni che mettono in pericolo l’imparzialità. Il codice fa un minuzioso elenco dei motivi che obbligano il giudice ad astenersi (art. 36). Dopodiché gli impone di farlo anche in presenza di una situazione indeterminata, cui prima si è fatto riferimento, e cioè quando vi siano “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, comma 1, lett. h). La ragione è grave quando incide sulla libertà di determinazione del giudice.

La ricusazione (artt. 37-38-39-40 cpp)

Anche la ricusazione è un istituto finalizzato a garantire la terzietà del giudice grazie alla sostituzione del giudice ricusato e alla possibile invalidazione degli atti da lui compiuti. I presupposti sono...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Spangher Giorgio.
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