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642. UDIENZA DI COMPARIZIONE A SEGUITO DELLA CITAZIONE DIRETTA DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
L'udienza di comparizione, all'interno del sistema del rito tramite citazione diretta a giudizio, rappresenta
un'udienza dibattimentale a tutti gli effetti. La norma in commento lo conferma, quando stabilisce che, ove
non previsto in maniera differente, si osservano le disposizioni contenute nel Libro VII, in quanto
compatibili. Le peculiarità dell'udienza di comparizione risultano più che altro frutto dell'assenza
dell'udienza preliminare. Innanzitutto, pur ricalcandosi quasi interamente le previsioni di cui all'art. 468,
comma 1, relative all'onere incombente sulle parti nelle ipotesi in cui abbiano l'intenzione di chiedere
l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici o delle persone indicate nell'art. 210, e consistente nel
depositare le relative liste, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per
l'udienza. La norma. Tuttavia, non fa alcun riferimento al dovere di indicare le circostanze su cui verterà
l'esame, privando dunque le altre parti della possibilità di conoscere in anticipo il contenuto dell'attività.
Per quanto riguarda il contenuto specifici dell'udienza di comparizione, viene innanzitutto in rilievo la
possibilità riconosciuta all'imputato ed al pubblico ministero di presentare richiesta di patteggiamento, ed
al solo imputato, la possibilità di richiedere ed ottenere il giudizio abbreviato o di presentare domanda di
oblazione, e questo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
643. Dibattimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Il Dibattimento in composizione monocratica si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento
davanti al Tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili; l'esame diretto e il controesame dei
testimoni, dei periti e delle parti private sono svolti dal P.M. e dai Difensori; su concorde richiesta delle
parti, l'esame può essere condotto direttamente dal Giudice sulla base delle domande e contestazioni
proposte dal P.M. e dai difensori. Nel caso in cui il processo giunge dinanzi al Dibattimento Monocratico a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna (emesso presso la Sezione GIP-GUP), con la quale
l’imputato ha chiesto al Giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio (e non di procedere con rito
abbreviato, patteggiamento oppure oblazione), l'imputato non può più chiedere al Giudice Monocratico del
Dibattimento il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di
oblazione; in ogni caso, il decreto penale di condanna viene revocato. Il Tribunale in composizione
monocratica è, altresì, competente in materia di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace.
Dinanzi al Giudice Monocratico del Dibattimento Penale è, altresì, previsto il procedimento per citazione
diretta a giudizio, , nell’ipotesi in cui, per determinati reati, il Pubblico Ministero emette decreto di citazione
a giudizio direttamente dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, senza transitare dalle diverse fasi
procedurali previste presso la Sezione GIP-GUP, forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette per la
celebrazione del giudizio. In particolare, il P.M. esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio
quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel
massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, oppure quando si
procede per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio
a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata (con esclusione delle
ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime), furto
aggravato e ricettazione.
644. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta davanti al tribunale in
composizione monocratica
Per quanto riguarda in particolare il giudizio abbreviato, in seguito all'introduzione dell'udienza preliminare
per le ipotesi non contemplate dall'art. 550, il legislatore si è limitato a stabilire l'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 438 – 443, in quanto applicabili. La disciplina delle indagini preliminari ha fatto
propendere il legislatore per l'espunzione dell'anomalia rappresentata dalla possibilità di chiedere il
giudizio abbreviato nel corso delle indagini preliminari, prima che vi fosse quindi la formalizzazione
dell'accusa. Difatti, tutto ciò rendeva piuttosto difficile per l'imputato optare per una scelta processuale
piuttosto che per un'altra, dato che non si conosceva ancora il riferimento ai livelli edittali dell'imputazione
e quindi sapere o meno se si rientrava in una delle ipotesi delineate dall'art. 550. Ove l'azione penale sia
stata esercitata senza l'udienza preliminare, trovano applicazione, rispettivamente in caso di emissione di
decreto penale di condanna e di giudizio direttissimo, gli artt. 555, comma 2, 557 e 558, comma 2, nel
sensoche l'imputato potrà formulare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
tramite l'atto di opposizione o subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza. Da ultimo,
tramite il richiamo all'art. 441 bis, si stabilisce che in caso di nuova trasformazione del rito, il giudice revoca
l'ordinanza tramite cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza pre il giudizio. Anche in
relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), la disciplina appare
semplificata.
645. Giudizio immediato davanti al tribunale in composizione monocratica
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo
nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la vocatio in ius non avviene tramite il
meccanismo della citazione diretta a giudizio.
646. Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione
monocratica
Il giudizio direttissimo avanti al Tribunale in composizione monocratica rappresenta certamente l'ipotesi più
frequente nelle aule giudiziarie (non è possibile la direttissima avanti al giudice di pace); consta
fondamentalmente dei seguenti passaggi: ufficiale o agente di PG che effettua un arresto in flagranza per
un reato rientrante tra quelli attribuiti alla competenza del Dibattimento Monocratico; immediata
informazione da parte della PG dell'accaduto al PM; formulazione da parte del PM dell'imputazione e
citazione per l'udienza da parte della PG della persona offesa e dei testi con avviso al difensore di fiducia o
d'ufficio dell'indagato; conduzione della persona arrestata davanti al Giudice per la convalida e il
contestuale giudizio in caso di udienza già presente, oppure richiesta e fissazione della stessa per
l'espletamento nelle quarantotto ore successive all'arresto.
647. Il principio di tassatività delle impugnazioni
l principio che governa la materia delle impugnazioni è il principio di tassatività, ricavabile dalla disposizione
dell'art. 568 comma 1 c.p.p. secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono
soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati” e sempre la legge
individua coloro ai quali spetta il diritto di impugnazione. Il principio di tassatività concerne pertanto: i
presupposti, i mezzi e la legittimazione ad impugnare. La stessa disposizione normativa prevede, al secondo
comma, l'esperibilità del ricorso per cassazione, in tutti i casi in cui non sia previsto altro mezzo di
impugnazione, avverso i provvedimenti con cui il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, tranne
quelle sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o competenza. Ciò significa
che le sentenze inappellabili sono comunque ricorribili in cassazione mentre, quanto agli altri
provvedimenti: se non decidono sulla libertà personale, non sono impugnabili se non espressamente
previsto; se decidono sulla libertà personale, sono comunque ricorribili in cassazione, fermo restando che le
ordinanze in materia di libertà personale sono impugnabili con i mezzi di impugnazione cautelari,
immediatamente e autonomamente (artt. 309 ss c.p.p.); sono invece impugnabili con la sentenza, le
ordinanze emesse nel corso del dibattimento e degli atti preliminari. Il principio di tassatività incontra un
limite nella conservazione dell'impugnazione la cui qualificazione sia stata indicata erroneamente dalla
parte impugnante : “l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla
parte che l'ha proposta . Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti
al giudice competente”. La norma in questione, espressione del favor impugnationis, conferisce rilievo alla
volontà della parte desumibile dal contenuto dell'atto, prescindendo da eventuali qualificazioni erronee
conferite allo stesso. Resta, tuttavia, inteso che il gravame proposto dovrà aver rispettato i requisiti
temporali formali e sostanziali del mezzo nel quale verrà convertito.
648. L'effetto sospensivo
L’esecuzione della sentenza, di regola, è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito
dell’ultimo giudizio di impugnazione concretamente esperito. Le sentenze hanno forza esecutiva quando
sono divenute “irrevocabili”. L’effetto sospensivo dell’impugnazione deriva dall’art, 272 cost., in base al
quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. La regola dell’effetto sospensivo
trova la sua eccezione per le impugnazioni contro le misure cautelari (riesame, appello e ricorso per
Cassazione): tali impugnazioni non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
649. L'effetto estensivo
L’effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare
al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta da altra parte, con la
quale la prima abbia un interesse identico o collegato. L’effetto estensivo dell’impugnazione si distingue
dall’effetto estensivo della sentenza che comporta che il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere un
motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l’annullamento della sentenza impugnata anche
nei confronti del coimputato del medesimo procedimento, che non ha presentato impugnazione o che non
ha partecipato al giudizio di impugnazione.
650. L'effetto devolutivo