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642. UDIENZA DI COMPARIZIONE A SEGUITO DELLA CITAZIONE DIRETTA DAVANTI AL TRIBUNALE IN

COMPOSIZIONE MONOCRATICA

L'udienza di comparizione, all'interno del sistema del rito tramite citazione diretta a giudizio, rappresenta

un'udienza dibattimentale a tutti gli effetti. La norma in commento lo conferma, quando stabilisce che, ove

non previsto in maniera differente, si osservano le disposizioni contenute nel Libro VII, in quanto

compatibili. Le peculiarità dell'udienza di comparizione risultano più che altro frutto dell'assenza

dell'udienza preliminare. Innanzitutto, pur ricalcandosi quasi interamente le previsioni di cui all'art. 468,

comma 1, relative all'onere incombente sulle parti nelle ipotesi in cui abbiano l'intenzione di chiedere

l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici o delle persone indicate nell'art. 210, e consistente nel

depositare le relative liste, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per

l'udienza. La norma. Tuttavia, non fa alcun riferimento al dovere di indicare le circostanze su cui verterà

l'esame, privando dunque le altre parti della possibilità di conoscere in anticipo il contenuto dell'attività.

Per quanto riguarda il contenuto specifici dell'udienza di comparizione, viene innanzitutto in rilievo la

possibilità riconosciuta all'imputato ed al pubblico ministero di presentare richiesta di patteggiamento, ed

al solo imputato, la possibilità di richiedere ed ottenere il giudizio abbreviato o di presentare domanda di

oblazione, e questo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

643. Dibattimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Il Dibattimento in composizione monocratica si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento

davanti al Tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili; l'esame diretto e il controesame dei

testimoni, dei periti e delle parti private sono svolti dal P.M. e dai Difensori; su concorde richiesta delle

parti, l'esame può essere condotto direttamente dal Giudice sulla base delle domande e contestazioni

proposte dal P.M. e dai difensori. Nel caso in cui il processo giunge dinanzi al Dibattimento Monocratico a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna (emesso presso la Sezione GIP-GUP), con la quale

l’imputato ha chiesto al Giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio (e non di procedere con rito

abbreviato, patteggiamento oppure oblazione), l'imputato non può più chiedere al Giudice Monocratico del

Dibattimento il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di

oblazione; in ogni caso, il decreto penale di condanna viene revocato. Il Tribunale in composizione

monocratica è, altresì, competente in materia di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace.

Dinanzi al Giudice Monocratico del Dibattimento Penale è, altresì, previsto il procedimento per citazione

diretta a giudizio, , nell’ipotesi in cui, per determinati reati, il Pubblico Ministero emette decreto di citazione

a giudizio direttamente dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, senza transitare dalle diverse fasi

procedurali previste presso la Sezione GIP-GUP, forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette per la

celebrazione del giudizio. In particolare, il P.M. esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio

quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel

massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, oppure quando si

procede per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio

a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata (con esclusione delle

ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime), furto

aggravato e ricettazione.

644. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta davanti al tribunale in

composizione monocratica

Per quanto riguarda in particolare il giudizio abbreviato, in seguito all'introduzione dell'udienza preliminare

per le ipotesi non contemplate dall'art. 550, il legislatore si è limitato a stabilire l'osservanza delle

disposizioni di cui agli articoli 438 – 443, in quanto applicabili. La disciplina delle indagini preliminari ha fatto

propendere il legislatore per l'espunzione dell'anomalia rappresentata dalla possibilità di chiedere il

giudizio abbreviato nel corso delle indagini preliminari, prima che vi fosse quindi la formalizzazione

dell'accusa. Difatti, tutto ciò rendeva piuttosto difficile per l'imputato optare per una scelta processuale

piuttosto che per un'altra, dato che non si conosceva ancora il riferimento ai livelli edittali dell'imputazione

e quindi sapere o meno se si rientrava in una delle ipotesi delineate dall'art. 550. Ove l'azione penale sia

stata esercitata senza l'udienza preliminare, trovano applicazione, rispettivamente in caso di emissione di

decreto penale di condanna e di giudizio direttissimo, gli artt. 555, comma 2, 557 e 558, comma 2, nel

sensoche l'imputato potrà formulare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,

tramite l'atto di opposizione o subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza. Da ultimo,

tramite il richiamo all'art. 441 bis, si stabilisce che in caso di nuova trasformazione del rito, il giudice revoca

l'ordinanza tramite cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza pre il giudizio. Anche in

relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), la disciplina appare

semplificata.

645. Giudizio immediato davanti al tribunale in composizione monocratica

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo

nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la vocatio in ius non avviene tramite il

meccanismo della citazione diretta a giudizio.

646. Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione

monocratica

Il giudizio direttissimo avanti al Tribunale in composizione monocratica rappresenta certamente l'ipotesi più

frequente nelle aule giudiziarie (non è possibile la direttissima avanti al giudice di pace); consta

fondamentalmente dei seguenti passaggi: ufficiale o agente di PG che effettua un arresto in flagranza per

un reato rientrante tra quelli attribuiti alla competenza del Dibattimento Monocratico; immediata

informazione da parte della PG dell'accaduto al PM; formulazione da parte del PM dell'imputazione e

citazione per l'udienza da parte della PG della persona offesa e dei testi con avviso al difensore di fiducia o

d'ufficio dell'indagato; conduzione della persona arrestata davanti al Giudice per la convalida e il

contestuale giudizio in caso di udienza già presente, oppure richiesta e fissazione della stessa per

l'espletamento nelle quarantotto ore successive all'arresto.

647. Il principio di tassatività delle impugnazioni

l principio che governa la materia delle impugnazioni è il principio di tassatività, ricavabile dalla disposizione

dell'art. 568 comma 1 c.p.p. secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono

soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati” e sempre la legge

individua coloro ai quali spetta il diritto di impugnazione. Il principio di tassatività concerne pertanto: i

presupposti, i mezzi e la legittimazione ad impugnare. La stessa disposizione normativa prevede, al secondo

comma, l'esperibilità del ricorso per cassazione, in tutti i casi in cui non sia previsto altro mezzo di

impugnazione, avverso i provvedimenti con cui il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, tranne

quelle sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o competenza. Ciò significa

che le sentenze inappellabili sono comunque ricorribili in cassazione mentre, quanto agli altri

provvedimenti: se non decidono sulla libertà personale, non sono impugnabili se non espressamente

previsto; se decidono sulla libertà personale, sono comunque ricorribili in cassazione, fermo restando che le

ordinanze in materia di libertà personale sono impugnabili con i mezzi di impugnazione cautelari,

immediatamente e autonomamente (artt. 309 ss c.p.p.); sono invece impugnabili con la sentenza, le

ordinanze emesse nel corso del dibattimento e degli atti preliminari. Il principio di tassatività incontra un

limite nella conservazione dell'impugnazione la cui qualificazione sia stata indicata erroneamente dalla

parte impugnante : “l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla

parte che l'ha proposta . Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti

al giudice competente”. La norma in questione, espressione del favor impugnationis, conferisce rilievo alla

volontà della parte desumibile dal contenuto dell'atto, prescindendo da eventuali qualificazioni erronee

conferite allo stesso. Resta, tuttavia, inteso che il gravame proposto dovrà aver rispettato i requisiti

temporali formali e sostanziali del mezzo nel quale verrà convertito.

648. L'effetto sospensivo

L’esecuzione della sentenza, di regola, è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito

dell’ultimo giudizio di impugnazione concretamente esperito. Le sentenze hanno forza esecutiva quando

sono divenute “irrevocabili”. L’effetto sospensivo dell’impugnazione deriva dall’art, 272 cost., in base al

quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. La regola dell’effetto sospensivo

trova la sua eccezione per le impugnazioni contro le misure cautelari (riesame, appello e ricorso per

Cassazione): tali impugnazioni non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

649. L'effetto estensivo

L’effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare

al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta da altra parte, con la

quale la prima abbia un interesse identico o collegato. L’effetto estensivo dell’impugnazione si distingue

dall’effetto estensivo della sentenza che comporta che il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere un

motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l’annullamento della sentenza impugnata anche

nei confronti del coimputato del medesimo procedimento, che non ha presentato impugnazione o che non

ha partecipato al giudizio di impugnazione.

650. L'effetto devolutivo

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Publisher
A.A. 2025-2026
540 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Alonzi Fabio.