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Inefficacia della misura cautelare
La misura coercitiva diventa inefficace, sia quando gli atti non siano ricevuti dal tribunale del riesame entro il quinto giorno, sia quando la sua decisione o almeno il dispositivo di essa è depositata in cancelleria oltre il successivo decimo giorno.
La misura cautelare può comunque essere reiterata evitando quindi la materiale scarcerazione dell'indagato.
L'appello
Natura
L'appello consiste nel residuale gravame di merito esperibile da qualsiasi parte processuale innanzi al cd. tribunale delle libertà in ordine a tutte le ordinanze cautelari interdittive e a quelle che non siano geneticamente impositive della misura ma si pronuncino sullo status libertatis dell'imputato.
Il P.M. può lamentare, in negativo, la mancata applicazione della misura più grave e, quindi, il diniego della stessa, mentre l'imputato può dolersi, in positivo, del provvedimento impositivo della misura anche se
Relativo a misura meno grave di quella proposta dal P.M.L'ordinanza appellabile
Sono appellabili tutte le ordinanze non riesaminabili:
- Le ordinanze coercitive non costitutive di misure (Ordinanze di modifica, sostituzione, ripristino, ...)
- Tutte le ordinanze in materia di misure interdittive.
Soggetti legittimati:
- P.M.
- Imputato e sua difesa
Poteri cognitivi del tribunale:
Viene richiesta necessariamente la enunciazione di motivi perché oggetto diretto di gravame non è lo status libertatis, mal'ordinanza emessa. Nell'appello la formulazione dei motivi vale anche a delimitare la sfera cognitiva del tribunale.
I poteri possono investire vizi sia di merito, sia di legittimità.
La decisione del tribunale può avere contenuto procedurale (Inammissibilità dell'appello) o di merito (Accoglimento o rigetto dell'appello).
Le decisioni sono immediatamente esecutive solo se pro reo, se contra reum lo diventano solo all'esito
corte di cassazione nel ricorso per cassazione è limitata ai soli vizi di legittimità. La corte non può riesaminare i fatti o le prove, ma può valutare solo se la decisione impugnata sia stata adottata nel rispetto delle norme di legge. La scadenza dei termini per proporre il ricorso per cassazione dipende dal tipo di ordinanza impugnata. Per le ordinanze pronunciate dal tribunale per la libertà in sede di appello o di riesame, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione. Nel caso delle ordinanze coercitive costitutive, il ricorso può essere proposto direttamente, senza l'obbligo di passare per l'appello o il riesame. Per quanto riguarda l'appello, non esistono termini perentori per la decisione. Tuttavia, la decisione dell'appello dovrebbe intervenire entro 20 giorni dalla sua proposizione. Ricorda che il ricorso per cassazione può essere proposto da qualsiasi parte processuale e la procedura avviene in camera di consiglio, con la partecipazione facoltativa delle parti. La decisione della corte di cassazione dovrebbe intervenire entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso.cassazione è sempre limitata ai punti della decisione investiti da motivi proposti. I motivi debbono riguardare i soli profili di legittimità dell'ordinanza di riesame o di appello e delle sottostanti ordinanze cautelari originariamente impugnate. La decisione della corte può essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento del ricorso, con eventuale rinvio al giudice di primo grado o di secondo per la sua nuova decisione. Il cd. giudicato cautelare Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità rebus sic stantibus (cd. giudicato cautelare) che parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. Le misure cautelari reali La tipologia Comportano la indisponibilitàtemporanea di cose, mobili o immobili, sempre sotto il profilo giuridico e talvolta anche sottoquello fisico – materiale. La finalità perseguita attraverso il vincolo ha natura cautelare in quanto mira ad evitare che l’inquisito o il responsabilecivile commetta fatti lesivi di interessi sostanziali oggetto del procedimento penale. A seconda della finalità perseguita e del consequenziale regime giuridico, si distinguono: - Sequestro conservativo. Garantire l’esecuzione dei capi civili (Risarcimento danni). - Sequestro preventivo. Fine di prevenzione penale (Impedire che una cosa protragga nella sua funzione criminosa). - Sequestro probatorio. Non è una misura cautelare e serve ad acquisire materiale probatorio. Il sequestro conservativo Soggetti attivi e passivi La finalità è quella di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili connesse al reato. Esso è preordinato ad evitare la sottrazione o dispersione di garanzie reali e,quindi, ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e obbligazioni civili nascenti dal reato. Soggetti attivi: - Il P.M. per quanto riguarda la pena pecuniaria e le spese di giustizia. - La parte civile a garanzia delle obbligazioni civili. Soggetti passivi sono l'imputato e, se richiedente la parte civile, anche il responsabile civile. Il procedimento: Il giudice ha la disponibilità del procedimento, valuta il fumus boni juris (la probabile fondatezza della pretesa penale o civile) e il periculum in mora (Pericolo di mancato pagamento), e emette ordinanza con la quale dispone il sequestro e ne demanda l'esecuzione all'ufficiale giudiziario. La controparte ha la possibilità di fare poi valere le sue ragioni mediante le impugnazioni. È ammesso il riesame. Le vicende del sequestro: Il sequestro conservativo si estingue se è sostituito da cauzione o viene a mancare il fumus boni juris (es.: proscioglimento). Nelle ipotesi, invece,Che le pretese siano state riconosciute fondate dal giudicato penale, il sequestro si converte ope legis in pignoramento ed ha inizio la procedura di esecuzione forzata sui beni pignorati.
Il sequestro preventivo
Richiesta esclusiva del P.M.
Ha finalità penalistica. Esso consiste in una misura cautelare reale, diretta ad impedire l'ulteriore consumazione dello stesso o di altro reato o le ulteriori conseguenze illecite.
La finalità di prevenzione criminosa implica che legittimato a domandare al giudice tale tipo di sequestro è unicamente il P.M.
Soggetti passivi del sequestro preventivo possono essere sia l'inquisito, sia i terzi, fermo restando, anche per quest'ultimi, il collegamento della cosa con il reato per il quale si procede e la finalità del sequestro.
Poiché con il sequestro si mira a contrastare una attività criminosa in itinere o non ancora viziata, esso può essere operato anche ai danni delle stesse vittime di reato.
- (es.: sequestro di persona).
Il procedimento
L'atto ha forma di decreto motivato, e non di ordinanza.
Potere pre - cautelare del P.M. e della P.G.
Quando ricorre una esigenza di urgenza che non consente di attendere il decreto giurisdizionale, il decreto è emesso dal P.M. e nei casi di estrema urgenza dalla P.G. In entrambi i casi, entro 48 ore, il decreto deve essere trasmesso al G.I.P. per la convalida, entro 10 giorni questo deve emettere decreto di sequestro in sostituzione al sequestro..
Le vicende del sequestro
Il sequestro preventivo è assoggettabile a vicende modificative, sostitutive ed estintive, quali:
- Conversione del sequestro preventivo in quello conservativo
- Conversione nel sequestro cd. probatorio
- Sostituzione con la confisca
- Revoca del sequestro
Le impugnazioni
Per le misure cautelari reali l'accertamento della cognizione avviene presso il cd. tribunale provinciale.
Per i sequestri cautelari e anche per quello probatorio il sistema dei gravami
è analogo a quello previsto per le misure cautelari personali:
Un grado di merito, il riesame
Un grado di legittimità, il ricorso per cassazione
La disciplina dei mezzi di gravame segue il modello già esaminato. Legittimati ad impugnare sono solo il P.M. e l'imputato, ma anche le altre parti private e perfino i terzi che siano lesi dalla misura.
I mezzi di prova
L'indizio, prova e prova indiziaria
La prova è il mezzo da solo idoneo e sufficiente a sorreggere una valutazione di certezza. La prova ha la forza di dimostrare con certezza un fatto procedurale (es.: notifica di un atto) o sostanziale (es.: innocenza).
L'indizio è un frammento o elemento di prova, è una prova di semplice probabilità. Esso è il mezzo idoneo a giustificare una valutazione di semplice probabilità.
Una pluralità di indizi può fornire certezza e, quindi, costituire prova indiziaria.
Più indizi formano una prova quando sono:
Gravi, se
Dotati di notevole capacità dimostrativa- Precisi, se specifici ed univoci- Concordanti, se armonici tra di loro e cospiranti tutti verso lo stesso fatto.- Nella pratica si parla di prova diretta per la prova e di prova indiretta per l'indizio. Nel nostro sistema, prova è solo quella che si forma, nella dialettica e nel contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice dibattimentale. In assenza del giudice e dell'indagato, P.M. e P.G., non acquisiscono prove, ma fonti di prova o frammenti di prova, che, peraltro, previo comune consenso, hanno il diritto di far rifluire nel fascicolo del giudice. Prima del giudizio può aversi dunque un pregiudizio poggiante su indizi, ma non una certezza. La valutazione degli indizi raccolti nelle indagini preliminari compete al G.U.P. Questi pronuncia sentenza di non luogo a procedere se le fonti di prova si appalesano, con valutazione compiuta ex ante, inidonee a trasformarsi in prova di colpevolezza nel futuro.
dibattimento.Valutazione della prova e chiamata in correità
Prova ed utilizzabilità
Dal punto di vista sostanziale, la prova, consiste nella certezza circa il modo di essere di un fatto relativo al merito del processo o ai suoi aspetti procedurali. Dal punto di vista formale, la prova consiste nell'atto o documento idonei a fornire tale certezza. A tali fini, deve trattarsi di atto o documento utilizzabile nel processo, non potendo costituire prova ciò che non è utilizzabile.
Peraltro, la utilizzabilità, piena o limitata, di una atto corrisponde solo alla sua astratta potenzialità, piena o limitata, a costituire prova del fatto che ne è oggetto.
Valutazione della prova e chiamata in correità (Art. 192 c.p.p.)
Il giudice ha l'obbligo di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie poste a base della sua decisione ed alla utilizzabilità delle stesse. Il relativo vizio costituisce motivo di