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GARANZIE DI LIBERTÀ DEL DIFENSORE
Il diritto di difesa necessita di un adeguato scudo normativo che ponga, a vantaggio del difensore, precisi limiti ai poteri investigativi degli organi inquirenti. L'art.103 c.p.p., allora, dispone una serie di limiti (comma 1,2,4) e divieti (comma 5,6,7): - comma 1 stabilisce che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: - per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente determinate; - quando essi o altre persone che lavorano nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito. - comma 2 presso i difensori e gli investigatori privati incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. - comma 4 alle ispezioni, alleperquisizioni e dei sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice, ovvero il PM nel corso delle indagini preliminari in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice; - comma 5 non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici, né tra i medesimi e le persone da loro assistite; - comma 6 (vale solo per il difensore dell'imputato) sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato; - comma 7 i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui sopra non possono essere utilizzati. NULLITÀ DEGLI ATTI Il principio cardine che regola la materia dellaLa nullità è il principio di tassatività dell'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti di cui all'art. 177 c.p.p. "procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge". La nullità deve essere pertanto prevista espressamente dal legislatore e a tal riguardo si deve distinguere tra nullità speciali e nullità di ordine generale:
- Nei casi di nullità speciali è la stessa singola norma a prevedere in modo espresso e caso per caso, la sanzione della nullità per l'inosservanza di uno specifico precetto (di regola si rinviene nella norma l'espressione "a pena di nullità");
- Nei casi di nullità di ordine generale, un certo vizio è causa di nullità per espressa previsione di una c.d. norma-madre che stabilisce in via generale, e una volta per tutte, che l'inosservanza delle prescrizioni in essa dettate è fonte
Sono nullità relative. L'art. 179 comma 1 c.p.p. indica in modo tassativo quali, fra le nullità di ordine generale, elencate nell'art. 178 c.p.p. devono essere considerate nullità assolute: 4 quelle concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; quelle concernenti l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale; o quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Le nullità assolute sono insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L'insanabilità perdura fino alla pronuncia di una sentenza o di un decreto di condanna diventati irrevocabili, pertanto solo il passaggio in giudicato potrà sanare una nullità assoluta.
L'art. 180 c.p.p. elenca, per esclusione,
Quali fra le nullità di ordine generale elencate nell'art. 178 c.p.p. devono essere considerate nullità relativamente assolute: - quelle concernenti la partecipazione del PM al procedimento; - quelle concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private; - quelle concernenti la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante. Le nullità relativamente assolute sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono essere rilevate dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate in giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Le nullità relativamente assolute sono, pertanto, sanate dalla pronuncia della sentenza di primo grado o, se si sono verificate in giudizio, dalla pronuncia della sentenza del grado successivo. Tutte le cause di nullità non riconducibili a quelle previste dall'art. 178 c.p.p. (nullitàdiordine generale) e non definite come assolute da specifiche disposizioni di legge, salvo eccezioni, devono essere considerate nullità relative. Queste possono essere dichiarate solo su eccezione di parte, entro i termini previsti a pena di decadenza – la scadenza dei quali determina la sanatoria della nullità – pertanto non possono essere rilevate d’ufficio. Più precisamente vediamo che:
- le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare;
- le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.
L’art. 182 comma 1 c.p.p. tiene separati i limiti alla deducibilità delle nullità – possibilità di far valere le nullità – dalle cause di sanatoria. Quest’ultima infatti, si risolve in un
fatto successivo. Una sanatoria sicuramente applicabile a tutte le ipotesi di nullità ricorre, comunque, nei casi in cui la vicenda processuale approdi al giudicato.DISTINZIONE MEZZI DI PROVA E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Il processo penale è finalizzato a verificare il fatto di reato ipotizzato nella imputazione e le prove sono gli strumenti impiegati per accertare o negare l'esistenza di tale fatto.
In tale ottica, le prove costituiscono gli elementi sui quali deve basarsi il convincimento del giudice, convincimento frutto di una valutazione di cui il giudice stesso dovrà dare atto nella motivazione del provvedimento giurisdizionale.
La sede naturale di acquisizione della prova è il dibattimento.
Il codice di procedura penale opera una distinzione significativa tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova:
- i mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova. Essi sono quindi le forme attraverso la quale la prova
Possa ricavare la prova. Nella fase delle indagini preliminari, funzione essenziale della polizia giudiziaria e del PM è proprio quella di ricercare e assicurare le fonti di prova. I mezzi tipici di ricerca delle prove, in quanto espressamente disciplinati dalla legge sono:
- Le ispezioni;
- Le perquisizioni;
- Il sequestro probatorio;
- Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
I mezzi atipici di ricerca della prova, ossia non espressamente disciplinati dalla legge, sono ammissibili nei limiti in cui sono compatibili con la libertà morale della persona.
I SINGOLI MEZZI DI PROVA: LA TESTIMONIANZA
La testimonianza è un mezzo tipico di prova che garantisce pienamente il rispetto del principio dell'oralità, in quanto il testimone dovrà parlare davanti al giudice chiamato a decidere, e il principio del contraddittorio, poiché l'esame è condotto dal pubblico ministero e dai difensori delle parti private che pongono domande direttamente.
Al testimone (c.d. esame incrociato o cross examination). La capacità di testimoniare spetta ad ogni persona pertanto ne consegue che tale capacità prescinde dalle capacità psico-fisiche del soggetto chiamato a testimoniare volendosi evitare di negare a priori le dichiarazioni di determinati soggetti; il fatto che qualsiasi soggetto possa assumere la qualità di testimone può rendere però, indispensabile, al fine di valutarne l'attendibilità, effettuare degli accertamenti sulla sua idoneità mentale e fisica.
Si deve poi distinguere tra testimonianza diretta e testimonianza indiretta:
- La testimonianza diretta è quella resa da chi ha percepito personalmente i fatti oggetto della prova (es. testimone oculare).
- La testimonianza indiretta è quella resa da un testimone che riferisce una narrazione altrui, filtra un'esperienza.