Diritto processuale penale
Distinzione tra soggetti e parti nel procedimento
I soggetti del procedimento penale (inteso come procedimento in senso stretto e processo) sono:
- Il giudice;
- Il pubblico ministero;
- La polizia giudiziaria;
- La persona a cui è attribuita la commissione di un reato e nei cui confronti si procede (a seconda del diverso momento preso in considerazione, assume la qualifica di persona sottoposta alle indagini (indagato) o imputato);
- La persona che ha subito gli effetti del reato (che può venire in considerazione anche come soggetto danneggiato, con conseguente legittimazione ad assumere il ruolo di parte civile, o semplicemente come persona offesa dal reato);
- Il responsabile civile;
- Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- Gli enti esponenziali rappresentativi di interessi diffusi;
- Il difensore.
Alcuni sono soggetti necessari, in quanto senza di essi il procedimento non verrebbe nemmeno a giuridica esistenza (il procedimento non è nemmeno ipotizzabile senza la figura del giudice ad es.), mentre altri sono soggetti eventuali nel senso che potrebbero anche mancare e il procedimento verrebbe ad instaurarsi ugualmente.
Dall’elenco dei soggetti si deve enucleare la categoria di Parti: la qualifica di parte spetta solo ai soggetti che vantano il diritto di chiedere e ottenere una decisione del giudice in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo. Ne deriva che il giudice non è Parte dal momento che egli non richiede ma pronuncia decisioni relativamente all’attuazione della norma sostanziale, è soggetto terzo e imparziale che si colloca al di sopra delle parti.
Allora la qualifica di parte spetta:
- Al pubblico ministero soggetto che, attraverso l’esercizio dell’azione penale, domanda al giudice una decisione che accolga le ragioni dell’accusa;
- All’imputato titolare di una serie di diritti al fine di contrastare la tesi del PM;
- Alla parte civile soggetto che chiede una decisione che realizzi una pretesa di restituzione o di risarcimento del danno derivante dal reato;
- Al responsabile civile soggetto titolare di mezzi giuridici di difesa finalizzati a resistere alla pretesa della parte civile;
- Al civilmente obbligato per la pena pecuniaria può avanzare richieste ed esercitare diritti di natura difensiva in virtù della sua posizione processuale di ente giuridico chiamato a rispondere per la pena della multa o dell’ammenda inflitta al condannato insolvibile al quale è legato da un particolare rapporto di autorità, direzione o vigilanza.
Anche rispetto alle parti si può distinguere tra parti necessarie e parti eventuali. Sono parti necessarie quei soggetti la cui partecipazione al processo è obbligatoria affinché il processo stesso sia validamente instaurato (PM e imputato). Mentre sono parti eventuali quei soggetti che possono assumere la qualifica di parte nel processo ma la cui effettiva partecipazione non è obbligatoria affinché il processo stesso sia validamente instaurato.
Procedimento di ricusazione del giudice
I rimedi attraverso i quali la legge processuale penale si garantisce contro le situazioni di incompatibilità sono rappresentati dalla:
- Astensione del giudice;
- Ricusazione del giudice;
- Rimessione del processo.
Particolare attenzione porremo alla ricusazione del giudice ex artt. 37 c.p.p. ess., che si traduce nella sostituzione del giudice ricusato con un altro dello stesso ufficio. Il giudice, oggetto di una richiesta di ricusazione, non può pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino a quando non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, tranne nel caso in cui sia riproposta una richiesta di ricusazione fondata sugli stessi motivi di una già respinta in precedenza.
Soggetti legittimati a richiedere la ricusazione del giudice sono le Parti; la domanda può essere formulata personalmente dalla parte interessata - tuttavia può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale - al primo contatto con il giudice sospettato di non essere imparziale o non appena la causa di ricusazione sia sorta o conosciuta dalla Parte.
Al fine di disincentivare richieste di ricusazione pretestuose o che siano gettati sospetti infondati su un giudice, si stabilisce che con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata (quindi non il PM) che l’ha proposta può essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I motivi di ricusazione sono tassativi e sono gli stessi che obbligano il giudice ad astenersi, fatta eccezione per “altre gravi ragioni di convenienza” in quanto tale ipotesi non è richiamata rispetto alla ricusazione:
- Nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lettere a) se ha interesse nel procedimento, b) se è tutore, curatore, difensore di una delle parti, c), d) se vi sia inimicizia grave fra lui o una delle parti, e) f) e g);
- Se nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
La competenza a decidere sulla ricusazione è attribuita alla Corte d’Appello (art. 40 c.p.p.) tranne che la ricusazione non investa un giudice della Corte di Cassazione; nel qual caso a decidere sarà una sezione della stessa Corte di Cassazione, diversa da quella alla quale appartiene il giudice ricusato. Sul merito della ricusazione la Corte decide con ordinanza (inammissibile, rigetta, accoglie la ricusazione).
Per quanto riguarda la validità ed efficacia degli atti compiuti in precedenza in caso di ricusazione del giudice, gli atti compiuti dal giudice poi sostituito conservano efficacia solo e nei limiti in cui lo dichiara esplicitamente il giudice che ha accolto la ricusazione.
Garanzie di libertà del difensore
Il diritto di difesa necessita di un adeguato scudo normativo che ponga, a vantaggio del difensore, precisi limiti ai poteri investigativi degli organi inquirenti. L’art.103 c.p.p., allora, dispone una serie di limiti (comma 1,2,4) e divieti (comma 5,6,7):
- Comma 1 stabilisce che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
- Per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente determinate;
- Quando essi o altre persone che lavorano nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito.
- Comma 2 presso i difensori e gli investigatori privati incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato;
- Comma 4 alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice, ovvero il PM nel corso delle indagini preliminari in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice;
- Comma 5 non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici, né tra i medesimi e le persone da loro assistite;
- Comma 6 (vale solo per il difensore dell’imputato) sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato;
- Comma 7 i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui sopra non possono essere utilizzati.
Nullità degli atti
Il principio cardine che regola la materia della nullità è il principio di tassatività dell’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del cui all’art. 177 c.p.p. “procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”. La nullità deve essere pertanto prevista espressamente dal legislatore e a tal riguardo si deve distinguere tra nullità speciali e nullità di ordine generale:
- Nei casi di nullità speciali è la stessa singola norma a prevedere in modo espresso e caso per caso, la sanzione della nullità per l’inosservanza di uno specifico precetto (di regola si rinviene nella norma l’espressione “a pena di nullità”);
- Nei casi di nullità di ordine generale, un certo vizio è causa di nullità per espressa previsione di una c.d. norma-madre che stabilisce in via generale, e una volta per tutte, che l’inosservanza delle prescrizioni in essa dettate è fonte di nullità. Tale norma madre si rinviene nell’art. 178 c.p.p. che dispone che è sempre fonte di nullità, l’inosservanza delle disposizioni concernenti:
- Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- L’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- L’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private e la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Occorre distinguere tra nullità assolute, nullità relativamente assolute (dette anche a regime intermedio) e nullità relative. Si può subito dire che solo le cause di nullità previste dall’art. 178 c.p.p. prevede nullità assolute e nullità relativamente assolute. Tutte le altre cause di nullità, salvo eccezioni, sono nullità relative.
L’art. 179 comma 1 c.p.p. indica in modo tassativo quali, fra le nullità di ordine generale, elencate nell’art. 178 c.p.p. devono essere considerate nullità assolute:
- Quelle concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- Quelle concernenti l’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale;
- Quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Le nullità assolute sono insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L’insanabilità perdura fino alla pronuncia di una sentenza o di un decreto di condanna diventati irrevocabili, pertanto solo il passaggio in giudicato può sanare una nullità assoluta.
L’art. 180 c.p.p. elenca, per esclusione, quali fra le nullità di ordine generale elencate nell’art. 178 c.p.p. devono essere considerate nullità relativamente assolute:
- Quelle concernenti la partecipazione del PM al procedimento;
- Quelle concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private;
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