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ORDINANZA INGIUNTIVA
Art. 186 ter - "FINO AL MOMENTO DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, QUANDO RICORRANO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 633, PRIMO COMMA, NUMERO 1), E SECONDO COMMA, E DI CUI ALL'ARTICOLO 634, LA PARTE PUÒ CHIEDERE AL GIUDICE ISTRUTTORE, IN OGNI STATO DEL PROCESSO, DI PRONUNCIARE CON ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA. L'ORDINANZA È SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELLE ORDINANZE REVOCABILI DI CUI AGLI ARTICOLI 177 E 178, PRIMO COMMA. SE IL PROCESSO SI ESTINGUE L'ORDINANZA CHE NON NE SIA GIÀ MUNITA ACQUISTA EFFICACIA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 653, PRIMO COMMA. L'ORDINANZA DICHIARATA ESECUTIVA COSTITUISCE TITOLO PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE."
Siamo di fronte ad un caso in cui nel processo ordinario vengono a determinarsi i presupposti per l'accesso al procedimento ingiuntivo, in altre parole è in tutto e per tutto un procedimento ingiuntivo che però avviene.
nel momento in cui si è già istaurato un provvedimento ordinario, tanto è vero che il disegno di legge originario prevedeva in questo caso la conversione del provvedimento da ordinario ad ingiuntivo.
La stesura finale dell'articolo 186 ter ha semplicemente consentito che al giudice possa essere chiesto e che il giudice possa pronunciare un ordinanza ingiuntiva.
Anche in questo caso l'applicazione dell'ordinanza è possibile solo nel processo ordinario di primo grado e cioè esclusa la pronuncia di questo tipo di ordinanza nelle fasi di impugnazione.
Il debitore di una somma di denaro può chiedere ed ottenere un provvedimento avente forma di ordinanza, ma omologo come contenuto ed efficacia ad un decreto ingiuntivo, a condizione che fornisca la prova scritta. Praticamente è come se si inserisse un sub procedimento, quello ingiuntivo, nell'ambito del procedimento ordinario.
Condizioni per l'applicazione dell'art 186
I criteri per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento o di consegna sono:
- che vi sia una richiesta da parte del creditore di una somma di denaro o di una quantità specifica di beni fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di un bene mobile specifico;
- che tale richiesta avvenga prima delle precisazioni delle conclusioni da parte del creditore;
- che siano presenti le condizioni previste dall'art. 633 che riguarda il procedimento di ingiunzione;
- che siano presenti i presupposti dell'art. 644, ossia la prova scritta.
L'ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva se sono presenti i presupposti dell'art. 642, a differenza dell'ordinanza 186 bis.
e quater, la 186 ter non ha efficacia esecutiva ope legis ma può essere dichiarata esecutiva dal giudice, quando, costituitasi o meno la parte intimata, ricorrono i presupposti dell'art. 642 cioè il credito è certo, fondato su una prova forte, ad es. su una cambiale, su un assegno circolare, atto di notaio, ecc. Nel caso in cui la parte intimata si sia costituita allora l'ordinanza può essere dichiarata esecutiva anche ove ricorrano i presupposti dell'art. 648 e cioè la contestazione del credito non è fondata su prova scritta oppure se vi è offerta di cauzione ad opera del richiedente la provvisoria esecutività. Non può mai esserci provvisoria esecutività dell'ordinanza se la controparte disconosce la scrittura privata o propone querela di parte contro l'atto pubblico. In caso di contumacia dell'intimato l'ordinanza va notificata ai sensi dell'art. 3644. L'ordinanza
ingiuntiva è sottoposta alle norme 177 e 178, per cui tale ordinanza è revocabile e modificabile da parte dello stesso giudice che l'ha emessa, fino a che non pronuncia la sentenza che è destinata ad assorbire l'ordinanza.
642. Esecuzione provvisoria. — Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine.
di cui all'articolo 482 .2 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. — Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni .3 644. Mancata notificazione del decreto. — Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda
può essere riproposta. La sentenza che definisce il giudizio sostituisce in ogni caso l'ordinanza ingiuntiva, sia che accolga che rigetti la domanda di ordinanza di ingiunzione. E qui vediamo la finalità del tutto anticipatoria del 186 ter. È importante sottolineare come nel caso delle ordinanze art 186 bis e ter siamo difronte ad una funzione anticipatoria, ma tale funzione è del tutto provvisoria in quanto l'intera controversia è comunque destinata ad essere disciplinata dalla sentenza. La differenza tra ordinanza e decreto ingiuntivo è data fondamentalmente dal fatto che l'ordinanza è pronunciata previa instaurazione di un contraddittorio, circostanza che giustifica la mancanza di una fase di opposizione tipica del decreto ingiuntivo che è invece emanato inaudita altera parte e perciò deve essere data la possibilità alla controparte di opporsi. Ci si chiede perché chi può chiedere un
decreto ingiuntivo invece richiedal'ordinanza art 186 bis? È chiaro che l'utilizzo dell'ordinanza 186 bis sarà limitato ai casi in cui i presupposti per l'accesso al procedimento ingiuntivo si verificano soltanto nel momento in cui si è entrati nel processo, pensiamo ad es. ad un debito fondato su una prova scritta che però il creditore non ha, se l'ha persa e quindi non può chiedere un decreto ingiuntivo, deve istaurare un procedimento ordinario, supponiamo che la prova scritta emerga nel processo perché portata da un litisconsorte. Art 186 quater ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE
Art.186quater. "ESAURITA L'ISTRUZIONE, IL GIUDICE ISTRUTTORE, SU ISTANZA DELLA PARTE CHE HA PROPOSTO DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME OVVERO ALLA CONSEGNA O AL RILASCIO DI BENI, PUÒ DISPORRE CON ORDINANZA IL PAGAMENTO OVVERO LA CONSEGNA O IL RILASCIO, NEI LIMITI PER CUI RITIENE GIÀ RAGGIUNTA LA PROVA."
CON L'ORDINANZA IL GIUDICE PROVVEDE SULLE SPESE PROCESSUALI. L'ORDINANZA È TITOLO ESECUTIVO. ESSA È REVOCABILE CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO. SE, DOPO LA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA, IL PROCESSO SI ESTINGUE, L'ORDINANZA ACQUISTA L'EFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNABILE SULL'OGGETTO DELL'ISTANZA. LA PARTE INTIMATA PUÒ DICHIARARE DI RINUNCIARE ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA, CON ATTO NOTIFICATO ALL'ALTRA PARTE E DEPOSITATO IN CANCELLERIA. DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL'ATTO NOTIFICATO, L'ORDINANZA ACQUISTA L'EFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNABILE SULL'OGGETTO DELL'ISTANZA."
Il legislatore con l'ordinanza post istruzione si proponeva di offrire una soluzione all'alentezza processuale determinato da quello che è il c.d. collo della bottiglia, cioè la pronuncia della sentenza. Il meccanismo è quello di pronunciare una condanna ante sententiam ma post iudicium. Per Ante
sententiam si intende di pronunciare una condanna prima che intervenga la sentenza. Per Post iudicium dobbiamo intendere che il momento in cui può essere pronunciata questo tipo di procedimento è esaurita l'istruzione non prima, questo vuol dire che esaurita l'istruzione siamo di fronte a un materiale probatorio già definitivo che è lo stesso su cui si fonderà la decisione, ma si abbrevia la fase successiva, che è quella dell'arrivo a sentenza, in quanto si consente al giudice di pronunciare con ordinanza un provvedimento che, verificatisi determinati presupposti, potrà diventare una vera e propria sentenza. Siamo di fronte a un provvedimento complesso perché la cognizione non è sommaria ma è piena, la decisione però è sommaria perché non c'è più contraddittorio da quel momento, manca la compiuta illustrazione delle difese delle parti che noi avremo con la precisazione.delle conclusioni. L'oggetto dell'ordinanza 186 quater, come per le precedenti, è riservato alle domande di condanna e restano escluse le pronunce costitutive e dichiarative, ma a differenza delle altre due questa ordinanza non è limitata al pagamento di somme o alla consegna di cose mobili, ma si estende anche al rilascio di immobili. Anche questa ordinanza costituisce titolo esecutivo ope legis. Non sono applicabili gli art. 177 e 178 nel senso che una volta pronunciata dal giudice non può più essere né modificata né revocata dal giudice che l'ha pronunciata e questo è connesso con la funzione potenzialmente anticipatoria della sentenza che ha questa ordinanza. Se siamo di fronte ad un provvedimento suscettibile di trasformarsi in sentenza è chiaro che deve godere di una maggiore stabilità di una qualsiasi altra ordinanza. L'ordinanza s