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8 IL GIUDICE COMPETENTE E IL MODO DI ATTUAZIONE

Riecheggiano gli art. 610, 612 e 613 riguardo l'esecuzione in forma specifica. Il legislatore è lo stesso che ha emanato il provvedimento: non è necessaria la notifica perché non esiste cesura. Se le modalità non sono contenute nel provvedimento si possono chiedere opportune disposizioni. Con riguardo all'ipotesi del reclamo si pone un problema di competenza: nel caso in cui il provvedimento cautelare sia revocato o sospesa l'esecuzione [nessun problema]; invece se conferma o modifica il provvedimento de quo sorgono problemi. Se al reclamo si attribuisce sempre la qualifica di gravame sostitutivo, l'esecuzione spetta al collegio.

9 IL REGIME DELLE OPPOSIZIONI

Le opposizioni ex 615, 617 e 619 sono escluse perché sono rimesse al giudice di merito. Le opposizioni dovranno essere poste al giudice di merito.

10 L'ATTUAZIONE DI MISURE AVENTI AD OGGETTO UN FACERE INFUNGIBILE

Mancanza di una

misura coercitiva tesa a garantire l'effettivo adempimento di un provvedimento cautelare relativo a un'obbligazione infungibile. Era stato risolto con la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo. Doppia competenza: giudice esecuzione sul denaro, giudice cautela sul fare infungibile.

Non è criminalizzato l'illecito civile: può costringersi il soggetto passivo all'adempimento. Reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato è suscettibile di esecuzione forzata.

CONCLUSIONI

Per i provvedimenti aventi ad oggetto un facere infungibile l'unica sanzione è la previsione di una condanna al pagamento di una somma di denaro.

Per le misure aventi ad oggetto somme di denaro: combina con l'esecuzione forzata del libro terzo.

CAPITOLO XIII L'ESECUZIONE DEI SEQUESTRI

1 IL TEMPO DELL'ESECUZIONE DEI SEQUESTRI:

A) LA RATIO DELL'ART.675 CPC E LA NATURA DEL TERMINE PREVISTO DALLA NORMA

Si applicano

Gli artt. 677, 678 e 679 cpc ai quali deve essere aggiunto l'art. 676 in tema di custodia nel sequestro giudiziario.

La fase dell'esecuzione è regolata da disposizioni autonome per il sequestro giudiziario o per quello conservativo [diverse finalità temporali], ma la scansione temporale è dettata dall'art. 675 che trova applicazione per entrambe le figure: perché una delimitazione temporale della fase di esecuzione di queste misure cautelari rappresenta un bilanciamento degli interessi in conflitto sul piano cautelare e sostanziale.

Sequestri con finalità conservative: attuazione come passaggio per la tutela cautelare: momento imprescindibile dalla tutela cautelare. 675 cpc "il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di 30gg dalla pronuncia": la natura di questo termine andrebbe ricondotta a una figura scomparsa: la perenzione [fine per inattività].

B) LA DECORRENZA

DEL TERMINE NEL CONTESTO DEL NUOVO RITOCAUTELARE E IL REGIME DELL'INEFFICACIA PER LA SUA INOSSERVANZA

L'art. 675 cpc individua il dies a quo in quello della pronuncia del sequestro: interpretazione letterale anche nell'ipotesi di pronuncia fuori udienza e il termine decorre dal deposito incancelleria.

L'art. 669 sexies cpc consente la pronuncia inaudita altera parte, notificazione del ricorso e del decreto, udienza in contraddittorio, conferma modifica o revoca del provvedimento. Termine dalla prima pronuncia.

In simili ipotesi il termine per l'esecuzione è notevolmente ridotto. L'esecuzione deve avvenire entro 30gg e la notifica del ricorso e decreto entro 8gg.

Riguardo al provvedimento in contraddittorio tra le parti l'ordinanza di accoglimento metterà in moto sia il termine per l'esecuzione sia quello per promuovere il giudizio di merito o art. 669 octies per il provvedimento pronunciato fuori dall'udienza.

Art. 675 cpc:

come conseguenza dell'inosservanza del termine l'inefficacia del provvedimento: cd669 novies.
Art. 669 novies duplice senso:
  • ipotesi di mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine669 octies e estinzioni del medesimo [giudice cautelare come giudice competente]
  • inesistenza del diritto tutelato si stabilisce che la dichiarazione d'inefficacia e le disposizioni dirette a ripristinare lo status quo ante siano pronunciate con tale sentenza o successivamente con ordinanza.
Istanza per la dichiarazione d'inefficacia deve essere posta sempre e soltanto al giudice che ha emanato il provvedimento [inefficiente o conversione in un giudizio a piena cognizione].
Altra ipotesi riguardo all'analisi dell'art. 669 novies: pendente il giudizio di merito sarà il giudice di quest'ultimo quello competente a pronunciarsi sulla richiesta.
Art. 675 particolare situazione procedimentale: il provvedimento sia già divenuto inefficace per mancata.

esecuzione nei 30gg, nel momento in cui si svolge l'udienza per la conferma, modifica o revoca della misura concessa inaudita altera parte: caso della notificazione all'estero: istanza d'inefficacia può essere fatta valere subito anziché un autonomo procedimento.

LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

A) IL SEQUESTRO CONSERVATIVO MOBILIARE

La fase di attuazione di provvedimento d'urgenza deve essere inquadrata nell'ambito del procedimento cautelare e non è pertanto attività d'esercizio dell'azione esecutiva. Regolata dagli artt. 678 e 679 cpc. Se beni indivisi 599 cpc e ss. Sequestro mobiliare: pignoramento presso il debitore [sempre queste forme] 513 cpc. Rispetto di 30gg ae 675cpc rispetto al processo verbale negativo: non sono stati reperiti beni: secondo teoria non essendoci stato il vincolo non possono impedire l'inefficacia: la giurisprudenza ha accolto la tesi opposta, non imputabile al

sequestrante la mancanza di beni.

B) SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI

Regolato art. 678cpc: assoggettare al vincolo cautelare diritti di credito di cui il debitore sequestrato sia titolare nei confronti dei propri debitori [situazione controversa riguardo alle partecipazioni sociali]. La norma 678 richiama le norme dell'espropriazione forzata con alcune peculiarità:

  • creditore sequestrante deve notificare al terzo debitore la istanza a comparire davanti al tribunale [requisiti 543 cpc];
  • udienza per la dichiarazione se il terzo compare e rende la dichiarazione senza contestazioni, il diritto è accertato. Non si produce se il terzo rende una dichiarazione negativa: contestare la dichiarazione con istanza di accertamento degli obblighi del terzo.

Differenza nella disciplina di accertamento degli obblighi del terzo: eliminazione del giudizio di convalida e sospensione dell'accertamento e termine per riassunzione di 6 mesi dal momento in cui è stato riconosciuto.

Il diritto. Come si determina il dies a quo? Esito del giudizio coincide con la conversione del sequestro in pignoramento e la condanna esecutiva: la conversione del sequestro in pignoramento rappresenta un effetto automatico della pronuncia di condanna esecutiva. Il processo passa alla fase esecutiva. Se il terzo chiede l'immediato accertamento dei propri obblighi verso il debitore sequestrato il giudizio rispetto a tali obblighi deve procedere per suo conto: processo di cognizione.

C) SEQUESTRO CONSERVATIVO IMMOBILIARE
L'esecuzione del sequestro sui beni immobili è regolata dall'art. 679 cpc: trascrizione del provvedimento presso la conservatoria del registro immobiliare. Richiede: a) creditore notifica atto con requisiti 555 cpc; b) trascrizione. Siamo in presenza di un atto già suscettibile di trascrizione. Il primo atto esecutivo ex 675 cpc coincide con la trascrizione del provvedimento 30gg. Art. 2693 c.c. dispone che il sequestro deve essere trascritto negli

appositi registri dopo la suanotificazione:

- necessità di notificazione;

- superamento in via generale della previsione dell'art.2693 c.c. sotto il profilo della necessità dellanotificazione preventiva e insufficienza della mera trascrizione [interpretazione in contrasto conl'orientamento tradizionale].

3 LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO: RINVIO 677 E 676 CPC.

4 IL COMPIMENTO DI ULTERIORI ATTI DI ESECUZIONE DOPO LA SCADENZADEL TERMINE EX 675CPC

Prima del 1990 il sequestrante poteva terminare l'esecuzione dopo 30gg basta che l'avesse iniziataprima della scadenza. Con le abrogazioni del 1990 il giudice non ha voluto intervenire su questanorma pur cancellando le disposizioni che la riguardano [680 cpc]. L'abrogazione ha comportatol'eliminazione degli oneri d'informazione in capo al sequestrante: scelta frutto di un'opzionelegislativa [principio contraddittorio richiede la presenza di strumenti

adeguati]. Riteniamo che la tempestiva conoscenza da parte del sequestrato dell'oggetto sul quale è caduto il vincolo cautelare e modalità d'attuazione: esigenza imprescindibile: come conseguenza limitare temporalmente la facoltà di esecuzione del sequestro: momento fino al quale il sequestrato è tenuto ad accertare l'attività esecutiva compiuta: 675 cpc. Alternativa che il compimento di un atto esecutivo interrompa il termine che riprende dopo il compimento. Dottrina: decorso il termine 675cpc potranno essere compiute solo operazioni di complemento.

5 IL REGIME DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE

Le questioni relative alla validità e alla regolarità dell'attività esecutiva possono prospettarsi sotto un duplice profilo: - questioni meramente materiali; - motivi di invalidità;

Norme a cui bisogna far riferimento art.669 duodecies: - il ricorso alle forme dell'espropriazione forzata per somme denaro;

attribuzione al giudice cautelare il potere di controllo sulla fase di attuazione, determinazione modalità, risoluzione difficoltà e contestazioni. La dottrina propende per la prima soluzione, il Tarzia per la seconda. Le eventuali difficoltà o contestazioni in sede di esecuzione sono destinate a trovare nel giudice della cautela quello competente a risolverla e nell'ordinanza le opportune disposizioni. La disciplina del 669 duodecies in alcuni ambiti si sovrappone con l'art. 677 cpc che richiama il 610: per il sequestro giudiziario è sufficiente dire che il richiamo è inapplicabile. Pertanto il giudice deve dare i provvedimenti opportuni con ordinanza sentite le parti. Le questioni [diverse da difficoltà e contestazioni] vanno proposte nel giudizio di merito *** secondo il tenore letterale della norma, invece considerando che l'incidenza dei vizi si riverserebbe sull'efficacia della misura cautelare occorre riconoscere alsequestrato la possibilità di ricorrere alla declaratoria d'inefficacia anc
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Ricci Edoardo Flavio.