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Lezione nr. 2

Secondo l’art. 5 il Giudice Ordinario se reputa illegittimo l’atto non lo può annullare e quindi la cassazione nella sentenza 500 dice che la giurisdizione in ordine alla domande di risarcimento del danno spetta al giudice ordinario, purché si faccia questioni di interessi legittimi, perché in questo caso il provvedimento non viene in esame come atto da annullare, ma come fatto produttivo del danno e questo rappresenta un po’ il punto di arrivo della giurisprudenza ordinaria in ordine alle questioni di risarcimento del danno. Tutto ciò però va confrontato con quello che avviene nella giurisprudenza amministrativa e quindi bisogna verificare: la giurisprudenza amministrativa si esplica in caso di interessi legittimi, però di fronte alla difficoltà di distinguere molte materie che sono di diritto o di interesse, dal 1923 il legislatore aveva pensato di introdurre delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e quindi una delle ipotesi in un'unica delega veniva assegnata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che avrebbe riconosciuto situazioni di diritti soggettivi e di interessi legittimi.

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Nel 1923 il legislatore aveva individuato varie materie da sottoporre a questa giurisdizione la più importante delle quali era quella del pubblico impiego. Questo correttivo al criterio di riparto della giurisdizione basata sulla situazione giuridica soggettiva era accolta dalla stessa costituzione all’Art 103 che afferma che il giudice amministrativo è giudice degli interessi legittimi e nelle materie indicate dalla legge è anche giudice dei diritti soggettivi. Il criterio di riparto fondato sulla volontà del legislatore che attribuisce quella materia a quel giudice è detto speciale.

Il legislatore del ’23 nell’operare questa presunzione alla giurisdizione esclusiva di una delle materie individuate dal legislatore stesso, aveva ritagliato delle questioni che restavano di competenza del giudice ordinario e principali erano quelle relative ai diritti patrimoniali consequenziali e le questioni attinenti al risarcimento del danno anche in materia di giurisdizione esclusiva restavano di competenza del giudice ordinario e questo è espressamente previsto dall’art. 30 del testo unico del Consiglio di Stato che recepisce la legge sia del 1889 che del 1923.

Difficoltà di qualificare una situazione soggettiva

Di fronte alla difficoltà di qualificare una situazione soggettiva come diritto o interesse, il legislatore stesso si rende conto come la via più facile per garantire una tutela giurisdizionale effettiva fosse quella di individuare direttamente il giudice a decidere in quella determinata materia e quindi si assiste nel corso degli anni ad un progressivo ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il primo intervento è contenuto nella legge sui T.A.R. del 1971 art. 5, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le questioni relative ai rapporti di concessioni di beni e servizi pubblici.

Fa salva la giurisdizione ordinaria, in questo caso non solo le questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali e quindi alle questioni di risarcimento del danno, ma anche alle questioni attinenti ai diritti patrimoniali inerenti al rapporto stesso infatti il comma 2 dell’art. 5, ci dice “Fa salva la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità canoni ed altri corrispettivi”. A questo punto una distinzione che viene replicata anche in dottrina, perché il legislatore osservò che sottrarre le questioni patrimoniali alla giurisdizione unica ed esclusiva del giudice amministrativo ed infatti l’art. 2, introduce una distinzione nell’ambito della giurisdizione esclusiva che restava svuotata di una parte importante di questioni concernenti ai rapporti di concessione di beni pubblici. E quindi la parte che si trovava a litigare con la P.A. per una questione attinente ai rapporti di concessione di beni pubblici si vedeva costretta ad attivare 2 giudizi, uno diretto ad accertare sulla sussistenza del rapporto e l’altro era diretto al pagamento davanti ai giudici di merito.

Controversie tra privati e P.A.

L’art. 30, del T.U. del Consiglio di Stato e l’art. 5, devolve un settore importante di controversie tra privati e P.A. alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R. e quindi del Consiglio di Stato, ma a questo processo prosegue una serie di leggi successive in particolare l’art. 10 della legge urbanistica del ’77 che attribuisce alla giurisdizione esclusiva le questioni attinenti al rilascio delle concessioni edilizie, delle ipotesi di giurisdizione esclusiva sono contenute nelle legge sul procedimento amministrativo che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le materie attinenti agli accordi pubblici, accordi fra P.A., materie di diritto di accesso agli atti amministrativi, tutte controversie che vedono in oggetto un diritto soggettivo, ma il legislatore per espugnare queste questioni le attribuisce al giudice amministrativo.

Questo processo va avanti con l’istituzione delle autorità indipendenti preposti alla tutela dei diritti fondamentali come il diritto di iniziativa economica e gli atti di queste autorità vengono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Anche il d. lgs. nr. 80 del ’98 continua in questa strada che segna secondo alcuni un vero e proprio mutamento del criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e amministrativo e nella realtà osservano molti che sono tante le materie la cui giurisdizione è attribuita dal legislatore all’uno o all’altro giudice a prescindere dalla qualificazione della situazione soggettiva e quindi molti autori affermano il blocco di materie.

Giurisdizione amministrativa

Art. 6, devolve alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture svolte da soggetti tenuti alla applicazione delle norme sui contratti pubblici e quindi la normativa comunitaria in tema di appalti e la normativa nazionale in tema di evidenza pubblica e questa disposizione attribuisce le controversie in tema di contratti pubblici alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Il d.lgs. 80/98 recepito dalla l. 205/00, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materie relative ai servizi pubblici ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, assicurazioni, mercato mobiliare e servizio farmaceutico.

L’art. 33 del su citato d. lgs. Elenca una serie di controversie relative a servizi pubblici che rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, con un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa e quindi in realtà tutte queste controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva, afferma il nostro legislatore appunto in via esemplificativa, in concreto quelle concernenti la retribuzione. Lo stesso d.lgs. nell’ampliare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in queste materie, gli sottrae la parte più importante ossia la materia relativa al rapporto del pubblico impiego, alcuni hanno detto che l’ampliamento della giurisdizione...

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Scognamiglio Andreina.
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