vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Lezione nr. 2 11.03.2009
Secondo l'art.5 il Giudice Ordinario se reputa illegittimo l'atto non lo può annullare e quindi la cassazione nellasentenza 500 dice che la giurisdizione in ordine alla domande di risarcimento del danno spetta al giudice ordinario, purché si faccia questioni di interessi legittimi, perché in questo caso il provvedimento non viene in esame come atto da annullare, ma come fatto produttivo del danno e questo rappresenta un po' il punto di arrivo della giurisprudenza ordinaria in ordine alle questioni di risarcimento del danno. Tutto ciò però va confrontato con quello che avviene nella giurisprudenza amministrativa e quindi bisogna verificare: la giurisprudenza amministrativa si esplica in caso di interessi legittimi, però di fronte alla difficoltà di distinguere molte materie che sono di diritto o di interesse, dal 1923 il legislatore aveva pensato di introdurre delle ipotesi di giurisdizione esclusiva.
quindi una delle ipotesi in un' unica delega veniva assegnata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che avrebbe riconosciuto situazioni di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Nel 1923 il legislatore aveva individuato varie materie da sottoporre a questa giurisdizione la più importante delle quali era quella del pubblico impiego. Questo correttivo al criterio di riparto della giurisdizione basata sulla situazione giuridica soggettiva era accolta dalla stessa costituzione all' Art 103 che afferma che il giudice amministrativo è giudice degli interessi legittimi e nelle materie indicate dalla legge è anche giudice dei diritti soggettivi. Il criterio di riparto fondato sulla volontà del legislatore che attribuisce quella materia a quel giudice è detto speciale. Il legislatore del '23 nell' operare questa presunzione alla giurisdizione esclusiva di una delle materie individuate dal legislatore stesso, avevaritagliato delle questioni che restavano di competenza del giudice ordinario e principali erano quelle relative ai diritti patrimoniali consequenziali e le questioni attinenti al risarcimento del danno anche in materia di giurisdizione esclusiva restavano di competenza del giudice ordinario e questo è espressamente previsto dall'art.30 del testo unico del Consiglio di Stato che recepisce la legge sia del 1889 che del 1923. Di fronte alla difficoltà di qualificare una situazione soggettiva come diritto o interesse, il legislatore stesso si rende conto come la via più facile per garantire una tutela giurisdizionale effettiva fosse quella di individuare direttamente il giudice a decidere in quella determinata materia e quindi si assiste nel corso degli anni ad un progressivo ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il primo intervento è contenuto nella legge sui T.A.R. del 1971 art,5, che devolve alla giurisdizionebeni e servizi pubblici. Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda esclusivamente le questioni relative ai rapporti di concessioni di beni e servizi pubblici. Tuttavia, la giurisdizione ordinaria rimane competente per le questioni attinenti ai diritti patrimoniali conseguenti al rapporto di concessione, comprese le questioni di risarcimento del danno. Infatti, il comma 2 dell'articolo 5 specifica che "Fa salva la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". Questa distinzione è stata introdotta dal legislatore per evitare di sottrarre completamente le questioni patrimoniali alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, questa distinzione è stata oggetto di dibattito anche in ambito dottrinale, poiché alcuni osservano che essa svuota in parte la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici.beni pubblici. E quindi la parte che si trovava a litigare con la P.A. per una questione attinente ai rapporti di concessione di beni pubblici si vedeva costretta ad attivare 2 giudizi, uno diretto ad accertare sulla sussistenza del rapporto e l'altro era diretto al pagamento davanti ai giudici di merito. L'art. 30 del T.U. del Consiglio di Stato e l'art. 5 devolvono un settore importante di controversie tra privati e P.A. alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R. e quindi del Consiglio di Stato, ma a questo processo prosegue una serie di leggi successive in particolare l'art. 10 della legge urbanistica del '77 che attribuisce alla giurisdizione esclusiva le questioni attinenti al rilascio delle concessioni edilizie. Le ipotesi di giurisdizione esclusiva sono contenute nella legge sul procedimento amministrativo che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amm.ivo le materie attinenti agli accordi pubblici, accordi fra P.A., materie di diritto di accesso.
agli atti amministrativi, tutte controversie che vedono in oggetto un diritto soggettivo, ma il legislatore per espugnare queste questioni le attribuisce al giudice amministrativo. Questo processo va avanti con l'istituzione delle autorità indipendenti preposte alla tutela dei diritti fondamentali come il diritto di iniziativa economica e gli atti di queste autorità vengono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Anche il d. lgs. nr. 80 del '98 continua in questa strada che segna secondo alcuni un vero e proprio mutamento del criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ord. e amm.ivo e nella realtà osservano molti che sono tante le materie la cui giurisdizione è attribuita dal legislatore all'uno o all'altro giudice a prescindere dalla qualificazione della situazione soggettiva e quindi molti autori affermano il blocco di materie. Art.6, devolve alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie relative a.Procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture svolte da soggetti tenuti all'applicazione delle norme sui contratti pubblici e quindi la normativa comunitaria in tema di appalti e la normativa nazionale in tema di evidenza pubblica e questa disposizione attribuisce le controversie in tema di contratti pubblici alla competenza esclusiva del giudice amm.ivo. Il d.lgs.80/98 recepito dalla l. 205/00, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amm.ivo le controversie in materia relative ai servizi pubblici ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, assicurazioni, mercato mobiliare e servizio farmaceutico. L'art. 33 del su citato d. lgs. elenca una serie di controversie relative a servizi pubblici che rientrano nella competenza esclusiva del giudice amm.ivo, con un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa e quindi in realtà tutte queste controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva, afferma il nostro legislatore appunto in via esemplificativa.
In concreto quelle concernenti la retribuzione. Lo stesso d.lgs. nell'ampliare la giurisdizione esclusiva del giudice amm.ivo in queste materie, gli sottrae la parte più importante ossia la materia relativa al rapporto del pubblico impiego, alcuni hanno detto che l'ampliamento della giurisdizione esclusiva sui contratti pubblici e sulle questioni relative alla concessione di beni e servizi ha rappresentato per il legislatore una sorta di compensazione fatta al giudice amm.ivo per la sottrazione delle materie del rapporto del pubblico impiego alle dipendenze della P.A..
La terza categoria di controversie che lo stesso decreto e la l. 205/00 attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amm.ivo sono quelle relative alla materia urbanistica ed edilizia, anche qui con una formulazione interessante perché l'art. 34, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amm.ivo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i comportamenti, i provvedimenti della P.A. e dei
soggetti ad essi equiparati in materia urbanistica ed edilizia, lo specifica l'art. 2, che agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio e quindi anche la materia espropriativa, la parola importante di questa norma è quella che attribuisce alla giurisdizione esclusiva amm.iva anche le controversie in materie di comportamenti. La cassazione ha sempre ritenuto che laddove l'amministrazione agisca senza potere, in via di fatto, per meri comportamenti, se va ad incidere su un diritto soggettivo o su un soggetto privato la controversia è di competenza del giudice ordinario quindi in realtà l'art. 34, stravolge un po' l'impostazione tradizionale della distinzione fra meri comportamenti dell'amministrazione e l'attività dell'amministrazione che pone in essere va sorretto da un esercizio di potere. L'art. 34, anche l'attivitàdell'amministrazione posta in essere in via di fatto non sorretta dall'esercizio di potere rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo solo se quel comportamento viene posto in essere in materia urbanistica, edilizia ed espropriativa. L'art. 29 attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in tema di rapporto di pubblico impiego tranne per quanto riguarda i magistrati, gli avvocati dello Stato e altre che restano di competenza del giudice amministrativo. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo diventa piena, nell'ambito della quale il giudice amministrativo può prestare al ricorrente tutte le tutele di cui abbia bisogno. Il T.U. del consiglio di stato come sappiamo attribuisce alla competenza del giudice ordinario le controversie in tema di risarcimento del danno e invece il decreto legislativo ci dice che il giudice amministrativo nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dispone anche del risarcimento del danno ingiusto. Quindinell'ambito della giurisdizione esclusiva si realizza una concentrazione dei due poteri in capo al giudice amministrativo e quindi non solo la tutela di annullamento ma anche il risarcimento del danno, tutto ciò per esigenze di effettività della tutela per evitare che il soggetto leso da un atto della p.a. fosse costretto a percorrere un doppio binario cioè ricorrere davanti al giudice amministrativo per richiedere l'annullamento dell'atto e davanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni. La concentrazione dei due poteri è strumentale ad una effettività vera della tutela giurisdizionale che deve essere concentrata davanti ad un unico giudice e risolta in unico procedimento. Quindi l'aspetto del rapporto fra le giurisdizioni che risulta dal decreto legislativo 80/98 è che da una parte abbiamo la prevalenza del criterio di riparto per blocco di materie anziché per situazioni giuridiche soggettive delSoggetto di diritto, c'è un ampliamento dell'agiurisdizione amministrativa al risarcimento del danno e contestualmente piena giurisdizione al giudice ordinario nella materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva. Nelle materie del pubblico impiego il giudice può apportare tutti i poteri per cercare di reintegrare un diritto soggettivo.