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Il diritto romano e le sue fonti

Capitolo 1: Il diritto romano e le sue fonti

Varie definizioni di diritto:

  • Diritto: 2 diverse concezioni → diritto = regola, norma istituzionale; diritto = ordinamento giuridico
  • Diritto oggettivo: norma agendi (es. diritto romano, diritto privato)
  • Diritto soggettivo: facultas agendi (aspetto attivo della posizione giuridica del soggetto; la pretesa di un soggetto è garantita dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfare quella pretesa)

Posizioni soggettive attive:

  • Potestà o diritto potestativo: il titolare esercita un potere su altri soggetti indipendentemente dalla loro volontà
  • Facoltà: sono le possibilità riconosciute e garantite al soggetto in virtù di un diritto soggettivo

Posizioni soggettive passive:

  • Obbligo: il dovere di fare o non fare in relazione al diritto soggettivo altrui
  • Soggezione: situazione in cui un soggetto deve sottostare ad altrui potestà
  • Onere: è il sacrificio che il diritto soggettivo addossa ad un individuo affinché possa conseguire un risultato

Diritto Romano: diritto di quella collettività politica organizzata che fece capo all’antica Roma; dura per oltre 1300 anni:

  • Origine: Roma VII secolo a.C., 745 a.C.
  • Termine: morte di Giustiniano 565 d.C. (Corpus iuris civils)
  • Il diritto romano è tra i diritti dell’antichità classica l’unico che fu scientificamente elaborato e solo Roma ebbe veri “giureconsulti” (giuristi, esperti di diritto)
  • È la matrice di molti sistemi privatistici di molti paesi mondiali e del nostro Diritto Privato, il vigente Codice Civile

IUS: corrisponde alla comune parola “diritto”.

  • Uso termine: diritto oggettivo (ius civile, ius gentium); diritto soggettivo (ius utendi); significato di “potestà”.
  • Anticamente: indicato come il “luogo del giudizio”
  • Età postclassica: indicava globalmente la giurisprudenza classica.
  • Significato più usato: situazione giuridica soggettiva di un rapporto giuridico:
    • Attiva: diritto soggettivo
    • Passiva: corrispondente obbligo

Diritto Privato: diritto che regola i rapporti tra individui (ius privatum)

Diritto Pubblico: regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività e degli interessi pubblici (ius publicum)

Periodi della storia del diritto romano

Età arcaica, età classica, età preclassica, età postclassica, età giustinianea

Età arcaica:

Periodo: da 754 a.C. a metà del III secolo a.C.

  • Regime costituzionale: prima monarchico (rex, senato, assemblee popolari), poi repubblicano (senato, magistratura, assemblee popolari), espansione di Roma, potenza militare e grandi attività commerciali
  • Caratteri: il diritto romano è un diritto povero di strutture, formalistico per una società rurale, è un diritto vero e proprio per i soli cittadini romani
  • Mores: il diritto dell’età arcaica era basato sulla consuetudine: sui mores che erano i costumi giuridici dei maiores (antichi romani)
  • Leges: provvedimenti normativi; erano 3 tipi:
    • Legge delle XII Tavole: lex data, scritte su tavole di bronzo distrutte nell’incendio di Roma nel 387 a.C.
    • Leges rogatae: proposte dal magistrato che “rogava” (interrogava) il popolo in assemblea. L’assemblea poteva:
      • Approvare la proposta: il testo veniva rettificato dal Senato e prendeva il nome di “LEX + nome magistrato proponente”.
      • Rifiutare la proposta: no

Mores: fonte principale del diritto romano

Pontefici: avevano la conoscenza e l’interpretazione del diritto; erano i primi giuristi romani; atmosfera di segretezza.

Il diritto dell’età arcaica si qualifica:

  • Ius Quiritium: “diritto dei quirini”, una delle prime collettività romane. Venivano riconosciute le posizioni giuridiche soggettive assolute, cioè posizioni di potere su cose o persone. Tale potere si è espresso nel tempo come:
    • Prima: ex iure quiritium (questa cosa è mia)
    • Poi: dominium (dominio)
    • Successivamente: proprietas (proprietà)
  • Ius civile: riguarda solo i cives (cittadini) romani; le fonti erano: mores, leges pontificale; comprende lo ius Quiritium, ma è più ampio; vennero riconosciute nuove posizioni giuridiche: le obbligazioni. L’obbligatorietà che ha il debitore verso il creditore è espressa con il verbo “oportere”.

Età preclassica:

Periodo: III secolo a.C. a 27 a.C.: apice e crisi della repubblica. Ha inizio con le guerre puniche (264 a.C.). Roma si estende.

  • IUS: riconoscimento e tutela dei nuovi negozi giuridici per esigenze di commercio; tali negozi erano utilizzati anche dai non cittadini (peregrini); il diritto dell’età preclassica perde la povertà della struttura tipi dell’età arcaica.
  • Fonti: plebisciti (deliberazione presa dall’assemblea della plebe), mores, leges, leges rogatae.
  • Pontefici: persero il monopolio della conoscenza e interpretazione del diritto. Maggiore ruolo del pretorio e della giurisprudenza laica.
  • Giurisprudenza: i pareri espressi dai giuristi erano considerati ius, o meglio fonte, del ius civile. Giurista oggi: privato che interpreta una norma, ma la sua opinione non è vincolante. I primi giuristi furono i pontefici; poi vennero i laici con attività consultiva, insegnamento e opere giuridiche (vocabolario tecnico). Giuristi più noti: Giunio Bruto, Publio Mucio, Manio Manilio (“fondarono” lo ius civile). Nell’età preclassica si affianca allo ius civile e si contrappone il “diritto onorario”.
  • Ius civile: maggiore importanza allo ius civile: tutela giudiziaria ed efficacia giudiziaria a nuovi negozi giuridici compiuti dai cittadini romani e dai peregrini. Il giudice doveva valutare la buona fides: il giudice chiamato a decidere su una lite insorta tra le parti doveva valutare secondo la buona fede i doveri del debitore.
  • Ius gentium: erano i negozi giuridici compiuti dai cittadini romani e dai peregrini. Era parte integrante del ius civile.
  • Ius Honorarium: diritto risultante dall’attività creativa di alcuni organi giurisdizionali (pretori urbani e peregrini, edili curuli, governatori delle province, magistrati con carica annuale).
  • Pretore urbano: (367 a.C.) magistrato cum imperio; dicere ius
  • Pretore peregrino: (242 a.C.) istituito più tardi per aumento traffici commerciali; compito: dicere ius tra cittadini romani e stranieri (peregrini) o tra stranieri. Pari dignità pretore urbano.
  • Edili curuli: magistrato incaricato della cura dei templi e degli edifici pubblici. Magistrati sine imperio; compito: cura annonae e poteri di vigilanza sui mercati e relativa giurisdizione.
  • Governatori provinciali: attività giurisdizionale delle province dei territori di Roma.
  • Magistrati: attività edittale. Editto: ordinanza emanata da una pubblica autorità.

Età classica

Periodo: dalla fine della repubblica romana e all’avvento del principato di Ottaviano Augusto (27 a.C.) inizia l’età classica. Termina con l’abdicazione di Diocleziano (305 d.C.). Aspetto costituzionale: no repubblicano e no monarchico, sopravvivono formalmente organi repubblicani cui si contrappongono il princeps e i suoi funzionari. Espansione di Roma e società romana.

  • Aumento delle fonti: senatoconsulti e costituzioni imperiali
  • Estinzione attività legislativa del popolo
  • Il pretore perde il carattere innovativo del ius
  • Editto perpetuo: 130 d.C., Salvio Giuliano, su incarico d’Adriano, fa il testo definitivo dell’editto pretorio → editto perpetuo
  • Giurisprudenza: i giureconsulti raggiungono il più alto grado di importanza; l’età classica fu caratterizzata da 2 tipi di scuole (sectae) di giuristi:
    • Sabiniani: capostipite Ateio Capitone, ma il nome fu preso da Masurio Sabino.
    • Proculiani: capostipite Marco Antistio Labeone, giureconsulto; la scuola prese il nome dal successore di Labeone, Procuro.

Età postclassica

Periodo: dal 312, con l’ascesa di Costantino si parla di età postclassica. Aspetto costituzionale: non più un principato, ma un impero suddiviso in 2 parti:

  • Pars occidentis:
    • Capitale Roma: a capo 1 imperatore
  • Pars orientis:
    • Con capitale Bisanzio, divenuta Costantinopoli: a capo 1 imperatore
  • Per motivi interni ed esterni: fine impero romano d’Occidente: Romolo Augusto sconfitto dal re ostrogoto Odoacre. L’impero d’occidente non sarà più ricostruito.
  • Sopravvivenza impero romano d’Oriente: Giustiniano imperatore d’oriente.

Diritto: il diritto privato è in decadenza; l’unica fonte del diritto è l’imperatore. Lo studio del diritto sopravvive: “Codice Teodosiano”, era una compilazione delle costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II. Dal V secolo maggiore impulso agli studi giuridici che nel VI secolo Giustiniano poté adottare la compilazione della giurisprudenza classica e delle costituzioni imperiali che oggi porta il nome di “Corpus iuris civils”: le differenze tra ius civile e ius honorarium furono diminuite.

Fonti di cognizione del diritto romano

Corpus Iuris Civilis: principale fonte di cognizione del diritto romano.

La denominazione indica: iura (giurisprudenza classica) + leges (costituzioni imperiali di Giustiniano)

È diviso in 4 parti:

  • Institutiones: divisa in 4 libri; sono la parte più breve e semplice della compilazione; sono scritte in forma di discorso diretto; hanno funzione didattica.
  • Digesta: divisa in 50 libri; è la parte di maggior pregio e grandezza del Corpus Iuris. È un’antologia giuridica.
  • Codex: diviso in 12 libri; contiene le costituzioni di diritto privato di Giustiniano.
  • Novellae: sono le costituzioni di Giustiniano raccolte dopo la sua morte.

Fonti di cognizione pregiustinianee:

  • Istituzioni di Gaio: scoperte a Verona nel 1816 e sono formate da 4 libri (cose, persone, azioni)
  • Codice Teodosiano: fatte nel 438 da Teodosiano II; diviso in 16 libri; conteneva le costituzioni imperiali ordinate per materia da Costantino a Teodosio II.

Capitolo 2: Il processo

Processo privato e diritto sostanziale

Processo privato: complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive attive. Il singolo soggetto privato dà l’impulso per l’accertamento ed interviene un organo pubblico, l’organo giudiziario.

Diritto sostanziale: norme primarie che regolano i rapporti tra uomini nella vita associata.

Azione: potere di promuovere in giudizio per far valere le proprie ragioni. Il titolare di quella pretesa ha il potere di dare avvio ad un processo per far valere le sue ragioni. Questo strumento si chiama actio. Ad ogni azione corrisponde un diritto soggettivo. Le actions erano tipiche.

Tipi di processo nell’evoluzione giuridica romana:

  • A) Le legis actiones dell’età arcaica
  • B) Il processo formulare
  • C) Le cognitiones extra ordinem dell’età classica
  • D) Il processo postclassico e giustinianeo

A) Le legis actiones

Caratteristiche:

  • Unico processo privato utilizzato dai cittadini romani nell’età arcaica
  • In verità erano 5 riti processuali tra loro diversi ma per caratteristiche comuni:
    • Dichiarative: sacramenti, per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem. → Accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse
    • Esecutive: per manus iniectionem, per pignioris capionem. → Realizzazione di posizioni giuridiche certe.

Caratteristiche comuni:

  • La denominazione: legis actio
  • Solo per i cittadini romani
  • Oralità
  • Rigido formalismo (si esigeva la pronunzia di certe parole: certa verba)
  • La presenza di ambedue i litiganti
  • Partecipazione del magistrato con (responso). Questo ruolo fu sostituito in seguito dal pretore.

Procedimento:

  • Il pretore aveva il potere di emanare alcuni provvedimenti
  • I due contendenti dovevano essere presenti davanti al pretore e doveva essere cura dell’attore assicurare la presenza dell’avversario
  • Chiamata in giudizio “in ius vocatio”: atto privato nel quale una parte ingiungeva all’altra di seguirla dinanzi al magistrato. Non era possibile sottrarsi alla chiamata in giudizio: l’altra parte era autorizzata ad usare la forza per trascinarlo in giudizio.

Le legis actiones dichiarative avevano il procedimento suddiviso in 2 fasi:

  • In iure: aveva luogo davanti al magistrato; venivano fissati i termini giuridici della lite. In questa fase i contendenti potevano invocare dei testimoni. Il pretore alla fine nominava un giudice (iudicem dabat) perché le parti potessero procedere alla fase apud iudicem.
  • Apud iudicem: tale fase si svolgeva davanti al giudice, spesso un privato cittadino, come giudice (iudex) o arbitro (arbiter), il quale raccoglieva prove e emanava la sentenza.

Le legis actiones più antiche furono:

  • Legis actio sacramenti: dichiarativa utilizzata con largo impiego perché considerata generale.
    • Legis actio sacramenti in rem: era impiegata per il riconoscimento e la tutela delle posizioni giuridiche soggettive assolute, dette “vindicationes”. Con tale legis, il proprietario perseguiva la cosa che affermava appartenergli.
  • Legis actio manus iniectionem: esecutiva

La legis actio sacramenti

Procedimento:

  • Fase in iure:
    • Era necessaria la presenza di entrambi i contendenti dinanzi al magistrato giusdicente (in iure)
    • Doveva essere presente anche la cosa della controversia
    • Una parte che aveva preso l’iniziativa della lite con in mano una bacchetta (festuca) affermava solennemente che gli apparteneva
    • L’altra parte compiva gli stessi gesti.
    • Alla vendicatio di una parte seguiva la controvendicatio dell’altra
    • Il pretore interveniva ordinando ai litiganti di depositare la cosa (mittite ambo rem).
    • I 2 contendenti obbedivano, ma si dovevano sfidare al sacramentum: scommessa di pagare all’erario
    • Prestato il sacramentum, il pretore emanava un provvedimento (vindicias dicebat) con il quale assegnava il possesso provvisorio della cosa controversa a quella delle parti in lite che assicurasse l’intervento di garanti (praedes) ritenuti più idonei. Questi garanti in caso di perdita della parte alla quale il magistrato aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa, avrebbero garantito la restituzione della cosa avversario insieme con i frutti maturati durante il processo.
  • Fase apud iudicem:
    • Entrambe le parti dimostrano che la cosa gli appartiene
    • Il giudice raccolte le prove doveva pronunziare su quali dei due sacramenta fosse:
      • Iustum (conforme a ius): è il sacramentum di chi fosse risultato essere proprietario della cosa
      • Iniustum (non conforme a ius): è il sacramentum dell’altro contendente
    • Il soccombente – perdente avrebbe pagato all’erario l’importo del sacramentum.

Legis actio sacramenti in personam

Con tale legis si agiva per la tutela di posizioni giuridiche soggettive relative, in particolare i crediti. Procedimento:

  • Fase in iure:
    • Il creditore insoddisfatto agisce contro il debitore affermando (in iure) ciò che gli doveva
    • Il debitore poteva:
      • Ammettere: confessio in iure, con conseguente interruzione del processo
      • Negare: le parti si sfidavano reciprocamente al sacramentum (stesso procedimento del sacramentum)
    • Nel caso in cui il debitore persisteva con l’inadempimento, il creditore avrebbe esercitato la legis actio per manus iniectionem.

La legis actio manus iniectionem

Tale legis aveva carattere esecutivo. Con essa si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi avesse fatto espressamente rinvio. Poteva essere attuata per l’esecuzione di un giudicato (secondo le XII Tavole di Gaio).

  • Manus iniectio iudicati: il creditore che aveva a suo favore una sentenza (iudicatum) poteva dare esecuzione contro l’avversario ritenuto debitore di una somma di denaro. Con manus iniectio si procedeva sempre quando il debitore (iudicatus) dopo 30 gg dalla sentenza non avesse ancora pagato.
  • Iudicatus: era il colui che aveva ammesso il proprio debito (confessus, pro iudicato est).
  • Manus iniectio: si procedeva anche in situazioni riconosciute certe a priori:
    • Manus iniectio pro iudicato
    • Manus iniectio pura

Procedimento:

  • Davanti al magistrato dovevano presentarsi creditore e debitore
  • Il ruolo attivo inizialmente era del presunto creditore
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Lantella Elio.
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