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La legis actio per sacramentum in personam
Tutelava le primitive forme obbligazione. Il rito era sostanzialmente uguale, una ricostruzione verosimile vede il creditore che affermava solennemente il proprio diritto e il convenuto che lo negava.
Actio generalis
In rem:
- res
- vindicationes
- festuca o vindicta
- addictio
- in iure cessio
- contravindicatio
In personam:
- nexum
Gai 4.17a: actio per iudicis arbitrive postulationem:
Si agiva per iudicis postulationem se per qualche controversia una legge avesse disposto che così si agisse (nei casi espressamente previsti), come ad esempio la legge delle XII Tavole per quel che viene richiesto in base a una stipulatio. Dunque in questo genere di azione chiunque negava senza correre il rischio di una penale. La stessa legge ordinò che si agisse per richiesta di giudice anche al fine di dividere una eredità fra coeredi. Lo stesso fece la lex Licinnia [III sec. a.C., ma precedente al 210 a.C.], per
L'ipotesi che si agisse per dividere qualche cosa comune. E così, menzionata la causa per la quale si agiva, veniva subito chiesto un arbitro.
Gai 4.17b-19: actio per condictionem: utilizzata per i crediti con oggetto una somma di denaro certa e in seguito per crediti con oggetto cose diverse dal denaro ma sempre certe. Alle affermazioni solenni delle parti seguiva un'intimazione, condictio, a ricomparire in iure dopo 30 giorni, per ottenere il giudice. Nella lingua antica "condicere" significava "intimare". Perciò questa si chiamava propriamente "condictio". Infatti l'attore intimava a controparte di essere presente nel trentesimo giorno per ottenere un giudice. Questa azione di legge è stata disposta dalle leggi Silia (III sec. a.C.) e Calpurnia (II sec. a.C.): dalla Silia per somme determinate, dalla Calpurnia poi per qualunque cosa determinata.
Gai 4.21: actio per manus iniectionem: È la più importante
azione esecutiva. Presuppone un debito accertato all'interno oggetto una somma di denaro determinata. Si 30 giorni dopo una sentenza di condanna il convenuto non aveva ancora adempiuto, l'attore poteva chiedere che si desse esecuzione alla sentenza, tramite questa azione esecutiva, che prevede solo la fase iure. Il creditore recitava un formulario con quale indicava la fonte e l'importo del suo credito e contemporaneamente metteva la mano addosso. Se non interveniva nessuno a liberarlo il magistrato pronunciava l'addictio del debitore a favore del creditore, che poteva portarlo a casa propria. In epoca meno primitiva il creditore si limitava a tenere il condannato questo di sì finché non estingue il debito con il proprio lavoro. Si interveniva un terzo garante, un vindex, servivano opposizione all'esecuzione che interrompeva la procedura e si sta aura va contro il vindex un processo di cognizione. Favorino sull'eccessiva crudeltà dellosquartamento dei corpi dei debitori (Gell. N.A.20.17-19): Non riesco a capire in qual modo si possa trovare un peso o una misura perregolare ciò. [18] Se poi si fa qualcosa che eccede, è diverso, la cosa diviene di una assurdaatrocità, perché un'azione eccessiva crea una nuova pena del taglione e determina unainfinita reciprocità di taglioni. [19] Ma quanto all'enormità della legge che consentiva ditagliare e dividere il corpo umano, quando uno era stato chiamato in giudizio per debiti, nonè il caso di ricordare e mi fa male il parlarne che cosa sarebbe avvenuto se i creditorifossero stati molti. Che cosa si può immaginare di più selvaggio, che cosa di più oltraggiosoper l'umanità, dello spartire le membra di un debitore povero con grave strazio, come oggi sidistribuiscono e vengono posti in vendita i beni?Sesto Cecilio sull'eccessiva crudeltà dello squartamento dei debitori:
Rimane che io ti risponda su ciò che a te è parsa la maggior crudeltà: l'amputazione e la distribuzione di parti del corpo. Fu con la pratica e il rispetto di virtù di ogni specie che il popolo romano di modesta origine si innalzò a sì grande altezza, ma soprattutto e principalmente con il rispettare e considerare sacra la fedeltà sia pubblica che privata.Così i consoli, persone degnissime, furono consegnati al nemico per tener fede alla parola pubblicamente data, così il cliente posto sotto la nostra protezione è considerato più caro dei parenti e degno di protezione anche contro gli stessi parenti; e nessun delitto era considerato più grave che sfruttare un cliente.
Questa fedeltà i nostri antenati la sancirono non solo nelle pubbliche punizioni, ma anche nei contratti di affari e soprattutto nei prestiti di denaro e nel commercio; essi pensavano che l'aiuto a una momentaneanecessità di denaro, cui tutti possono soggiacere nella vita, potesse essere revocato, se la perfidia da parte del debitore cercava di sfuggire senza grande rischio. A coloro che riconoscevano un debito, o quando esso era stato riconosciuto dalla legge, venivano concessi trenta giorni per raccogliere il denaro necessario a saldarlo, e questi giorni erano chiamati 'iusti' (legittimi), come una speciale sospensione ('iustitium'), cioè, per così dire, una cessazione e interruzione del procedimento legale, nei quali giorni nessuna azione poteva essere intentata contro di loro. Poi, se non avevano saldato il debito, venivano convocati dal pretore, il quale assegnava il debitore ai creditori che erano stati riconosciuti legalmente, lo fissavano ad un tronco o lo legavano con delle corregge. Così, ritengo, debbono interpretarsi le espressioni della legge: "Confessato il debito e pronunciato il giudizio, trenta giorni di sospensione.
Siano accordati. Dopo sarà arrestato e condotto in giudizio. Se non obbedisce alla sentenza o se nessuno dà per lui malleveria dinanzi al magistrato, il creditore lo porti con sé, legato a un tronco o con delle corregge. Sia legato con un peso non minore di quindici libbre o, se vuole, maggiore. Se il debitore lo chiede, può vivere a proprie spese. Se non ha da vivere, colui che l'ha in custodia deve dargli una libbra di farina al giorno. Se vuole, anche più."
Vi era ancora la possibilità di esercitare il diritto a un accomodamento, ma, se ciò non avveniva, il debitore era tenuto prigioniero sessanta giorni. Durante tale spazio di tempo, nei tre successivi giorni di mercato, il debitore veniva condotto dinanzi al pretore nel 'Comitium' e gli veniva ricordata la somma per la quale era stato condannato. Al terzo giorno di mercato veniva decapitato o veniva venduto e mandato al di là del Tevere, quale straniero.
Ma questa penadi morte, che aveva, come dissi, lo scopo di rendere sacra la parola data, veniva da unaostentazione di crudeltà resa più atroce e più temibile con inusitati terrori. E se erano inmolti, quelli ai quali il debito era stato aggiudicato, avevano il permesso di tagliare e, sevolevano, dividersi il suo corpo. E ripeterò le parole stesse della legge, perché tu non credache io mi ritragga di fronte a tanta severità: «Al terzo giorno di mercato» essa dice «lo sitaglierà a pezzi. Se lo si taglia troppo o troppo poco, non vi sarà frode». Certamente nulla dipiù crudele, di più inumano, se, come appare evidente, una così grande severità di giudizionon fosse stata stabilita con il proposito di non ricorrervi mai. Abbiamo visto molti essergiudicati e legati, perché tale pena non teme la gente più malvagia, ma che qualcuno siastato anticamente squartato ioné l’ho letto né l’ho udito, benché la severità di questa penanon possa essere posta in non cale.
arbitrium litis aestimandaemanus iniectio:
- iudicati
- pro iudicato:
- confessus pro iudicato habetur/est
addictio per 60 giorni:
- tre nundinae
- trans Tiberim
- lex Poetelia Papiria de nexis (326 a.C.)
manus iniectio pura:
- sibi manum depellere
Gai 4.26-28: actio per pignoris capionem: questa azione non è né esecutiva né dichiarativa esi compie extra ius, in assenza del magistrato e talvolta anche in assenza della controparte.
consiste nel prendere una cosa mobile di un altro soggetto, pronunciandocontemporaneamente le parole rituali previste. Tale procedura era prevista solo per rapportidi natura pubblicistica, sacrali o militari.
Gai 4.29: è un’actio?: In tutti questi casi si prendeva il pegno con determinate parole e perciòi più ritenevano che anche questa azione fosse una legis actio; ma alcuni
erano di parere contrario, primo, perché la presa di pegno si compiva fuori del tribunale e cioè non davanti al pretore e per lo più anche in assenza di controparte, mentre per contro delle altre azioni non ci si poteva valere che davanti al pretore e in presenza di controparte; e inoltre poiché il pegno poteva esser preso anche in giorno nefasto, cioè in cui non era consentito agire in via di legge. Gai 4.93-94: agere per sponsionem: Per promessa. allora lo stratagemma era quello di sfidare l'avversario a promettere con una sponsio di pagare una somma di denaro per il caso in cui la cosa controversa risultata appartenente all'attore. In questo modo l'attore poteva agire con una delle legis actiones in personam per far formalmente accertare che il bene fosse suo, di sua proprietà. In caso di condanna la somma promessa spesso non veniva neppure riscossa perché l'essenza della sentenza stavano in pregiudiziale accertamento.della proprietà, il quale rendeva operante l’altra promessa che era stata fatta, satisdatio pro praede litis et vindiciarum (in luogo del garante per la lite e per l’oggetto conteso), nel senso che rappresenta una promessa personale che sostituisce i garanti che nelle legis actiones venivano dati per la cosa e i suoi frutti.
Gai 4.30: ... in odium venerunt: Ma tutte queste azioni di legge a poco a poco vennero in odio. Infatti per l’eccessiva sottigliezza degli antichi, i quali posero allora in essere il diritto, s’era giunti al punto che anche chi commetteva il minimo errore perdesse la lite. Mediante una legge Ebuzia e due leggi Giulie, perciò, queste azioni di legge vennero abolite, e si ottenne di instaurare liti giudiziarie tramite parole ordinate insieme, vale a dire tramite le formule. Queste azioni pian piano vennero in odio ai cittadini perché avevano vari difetti, in particolare il formalismo, erano troppo rigide. Inoltre tutelavano solo
alcuni diritti e potevano essere utilizzate solo dai cives. Mediante una legge Ebuzia e due leggi Giulie, perci