Istituzioni di diritto romano: riassunto per l'orale
Il diritto
Il diritto è necessario per regolare i rapporti fra gli uomini. Non esiste un diritto immutabile. Esso cambia come cambiano le esigenze degli uomini (anche se molto più lentamente). I Romani sono riusciti a conservare due elementi: la conversazione – certezza e l’innovazione. Il giurista è conservatore: non può essere rivoluzionario perché deve conservare l’ordine! Nonostante tutto non può fare a meno di considerare l’evoluzione della realtà sociale (da qui le innovazioni).
Ius civilis (dei cittadini romani)
Decreto del pretore: il magistrato romano modifica l'Ius civile adeguandolo alla realtà. Noi in Italia abbiamo dalle 150.000 alle 200.000 leggi. Solo il c.c. ha circa 3.000 articoli (cod. del 1942 – cod. prec. 1965).
Prospettiva storica
La prospettiva storica è essenziale nel diritto, è l’unica che lo può spiegare; è la sua vita, perché il diritto è un fenomeno sociale.
- 1804 - codice Napoleonico
- 1865 - 1ª edizione del nostro codice
- 1942 – 2ª edizione del nostro codice
- 1/1/900 – primo codice tedesco. Antecedentemente vi era il diritto romano.
È ovvio che questo è fondamento del codice.
Esempi di prospettiva storica
Diritto d’usufrutto: utilizzo di una cosa di cui non si è proprietari e goderne anche i frutti. Le parti prendono il nome di usufruttuario e nudo proprietario. Il nudo proprietario non può né usare, né percepire i frutti, per contro può alienare esclusivamente la nuda proprietà. I romani hanno “pensato” di “spaccare” in due la proprietà!
Matrimonio romano e manus
La manus: era il potere conferito al pater familias su tutti i componenti (aveva addirittura potere di vita o di morte) la manus indicava così per la moglie, a quale famiglia "facesse parte". Vi era una sudditanza sui sottoposti e la famiglia aveva una funzione e organizzazione politica. I romani avevano una modernissima concezione del matrimonio: ciascuno dei due coniugi poteva decidere di sciogliere il rapporto. Il nostro matrimonio si fonda sul consenso iniziale dei promessi; nel diritto romano il matrimonio era una situazione di fatto.
Elemento oggettivo: determinato dalla convivenza stabile.
Elemento soggettivo: determinato dalla volontà reciproca dei coniugi di vivere insieme → “Io accetto Te come mio/a legittimo/a sposo/a”.
In questi casi nessuno chiedeva il divorzio. Avveniva solo se fossero mancati uno dei due elementi. Per quel che ne concerneva la proprietà, vi era il divieto di donazioni al coniuge; soprattutto essa doveva rimanere nella famiglia, nella manus del marito.
Evoluzione
Con il trascorrere del tempo, la moglie poteva non essere nella manus del marito. O ne aveva una a se stante o faceva parte della sua famiglia d’origine. Se il marito avesse voluto tutelare la moglie non appartenente alla sua manus, avrebbe dovuto redigere testamento. In caso contrario, se questa fosse rimasta vedova, per il principio della non dispersione della proprietà, non avrebbe potuto ricevere nulla in eredità: sarebbe stato come consegnare dei beni ad un’altra famiglia! (la vedova si potrebbe risposare e andare sotto la manus del suo futuro consorte; oppure restare nella sua famiglia originaria consegnando a lei quell’eredità).
Così, per tutelare la vedova, per sussisterle, i giuristi romani hanno spaccato in due la proprietà: ai diretti eredi sarebbe rimasta la nuda proprietà, mentre alla donna ne sarebbe rimasto l’uso e il godimento dei frutti fino alla sua morte. (allora l’istituto dell’usufrutto sarà estinto).
La vedova ha la “personalità dell’usufrutto”.
Caratteristiche del diritto d’usufrutto
Questo diritto, inizialmente, non poteva essere ceduto perché avrebbe significato che la vedova non ne avesse bisogno per vivere. In seguito le cose cambiarono.
- Temporaneità: il diritto deve cessare. La sua scadenza può essere prefissata a priori oppure avviene automaticamente con il decesso dell’usufruttuario. La temporaneità è essenziale perché se non esistesse nessuno acquisterebbe una nuda proprietà perpetua! Il valore di questa è proporzionale alla vita dell’usufruttuario. Tanto più è giovane, meno alto sarà l’importo.
- Personalità: il diritto è legato all’usufruttuario. Può essere ceduto, ma si estingue comunque con la sua morte.
Es. scad. Fra 10 anni. Il 1º usufruttuario la usa per 2 anni. Poi la cede per altri 5 anni. Questi la cede fino alla scadenza, ma all’8º anno il 1º usufruttuario decede. Il diritto è estinto.
Articoli del codice civile
Art. 2043 risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2044 legittima difesa: Non è responsabile chi cagiona danno per legittima difesa di sé o di altri.
Art. 2045 stato di necessità: Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
Analisi art. 2043
È un articolo atipico perché non può spiegare tutti i singoli casi di vita quotidiana di responsabilità. L’elemento oggettivo è il danno; gli elementi soggettivi sono il dolo è la colpa.
Fatto doloso: compiuto con volontà.
Fatto colposo: non esiste volontà.
I fatti dolosi o colposi non coprono tutte le responsabilità. Es: i danni dei pugili in un incontro di pugilato. L’articolo si occupa delle responsabilità Extracontrattuali.
Esempio di responsabilità: in un negozio, una commessa fa accidentalmente cadere la scala contro una cliente…! In questo caso ne risponde il titolare. Ne risponderà anche la commessa, e per tutela del cliente (magari la commessa è povera) anche lo stesso titolare. Il titolare non è né in dolo, né in colpa!
Un tempo ciò era spiegato dalla “colpa” del titolare per non aver vigilato. (culpa in vigilando) Poi si disse perché aveva scelto male i suoi collaboratori.
Prospettiva storica e responsabilità aquiliana
Danno ingiusto: aquiliana – L 286 a.C. Sanzionava l’uccisione/danneggiamento dello schiavo altrui o animale da gregge o da armamento. (ovini, bovini, suini, caprini) In taluni casi era prevista la morte del colpevole. Non erano comunque sanzionati tutti i danneggiati! Ma lo erano solo quelli in Assenza di Giustificazioni. Per legittima difesa art. 2044 o per stato di necessità art. 2045.
Es. due uomini devono salire su una medesima zattera per aver salva la vita. La zattera ne può portare uno soltanto. Quello che eliminerà il secondo agirà per stato di necessità. I romani si accorgono che la visione dei danni oggettivi non è idonea per i casi più complessi. Es. se un individuo chiude nella stalla il bestiame e non lo nutre fino a che questo muore, è evidente che è colpevole anche se non direttamente. Sebbene non ci sia il Contatto Fisico non lo si può assolvere!
Nasce il problema della Condotta Censurabile. (es. imprudenza). I criteri di imputazione sono nel dolo e nella colpa.
Risarcire il danno
Risarcire il danno significa rimettere il danneggiato nella posizione precedente. Se mi danneggiano per 100 riavrò solo per 100. Se mi danneggiano 2 persone per 100 potrò chiedere 50 ad uno e 50 all’altro, o solo 100 ad uno dei due, o 30 e 70….
Trasferimento della proprietà – fondi, schiavi, animali da tiro, le 4 servitù rustiche
Res Mancipi e Res Nec Mancipi: I primi erano più importanti da un punto di vista socio-economico. Erano i fondi, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma. Vi erano inoltre le 4 servitù rustiche (passaggio, acquedotto). Per trasferire la proprietà occorreva la: Mancipatio. Vi erano:
- colui che alienava la proprietà
- colui che la acquisiva
- 5 testimoni
- I libri pensili (teus) cioè colui che reggeva la bilancia per determinare il corrispettivo dell’oggetto in vendita. Il corrispettivo poteva essere in bronzo o in rame. Non esisteva la moneta coniata, ma quella pesata.
Si poteva inoltre trasferire la proprietà con l’ausilio di un processo. Tramite In Iure Cessio. Vi erano le due parti. Una dichiarava di essere la proprietaria dell’oggetto e l’altra non lo rivendicava. Per le cose meno importanti era sufficiente la “Traditio” con la consegna della cosa.
La distinzione fra “res mancipi” e “res nec mancipi” entra in crisi perché superata dall’evoluzione. Quello che era economicamente fondamentale in un’epoca potrà non esserlo più in quella successiva. In ogni ordinamento le cose più importanti a livello socio-economico devono essere protette e tutelate. Al tempo della distinzione l’economia era Agricola.
Con le guerre Puniche (264 – 293)
I Romani iniziarono a costruire le navi, le quali diventarono per loro importantissime. Distinzione successiva: beni Mobili e beni Immobili (per il trasferimento di proprietà dei beni immobili occorre l’atto scritto). Questa poteva andar bene nell’800, quando i fondi oltre di valore vanale ne avevano uno economico. Oggi, potrebbe valere più una scalata azionaria in una grossa ditta che un fondo. Per la scalata è sufficiente il Consenso.
Per la gestione degli affari altrui vi è il principio che ognuno debba preoccuparti dei propri, ma se dovesse esserci un’occasione speciale (il pagamento della bolletta del gas nel mese di agosto di un vicino), si può considerare il principio della Solidarietà Fra i Consociati. Si parte dal concetto dell’utilità iniziale. Se poi l’azione non giunge a buon fine è un altro discorso.
Definizione di famiglia nel Digesto
familiam dicimus plures personas quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae - definiamo famiglia quell’insieme di persone che si trovano sotto il potere di uno (pater familias) o per natura o per nozze. (moglie con conventio in manum)
Il vincolo di famiglia si basa non sul vincolo di sangue (come oggi), ma sul rapporto di soggezione. Soggezione alla patria potestà. Il vincolo di sangue non è né sufficiente, né necessario. Basti pensare ai figli adottivi. La sottomissione al pater familias può venir meno se questi decide di emancipare il figlio (farlo uscire dalla famiglia). Anche i figli adottivi possono essere emancipati.
- Familia proprio iure dicta (famiglia in senso stretto)
- Familia communi iure dicta (parentado): la seconda è costituita da quel complesso di persone che si troverebbero sotto la stessa famiglia se il pater familias fosse ancora in vita. Ancora non importa il vincolo di sangue, ma quello di Agnazione. Gli Agnati sono colleghi in quanto sottoposti al potere della stessa persona. Non bisogna dimenticare che la discendenza si considera solo dalla parte maschile.
Coniatio - vincolo di sangue
Principio dell’unità del patrimonio familiare
La famiglia oggi ha molteplici “funzioni” (mutuo soccorso…), allora aveva una funzione politica. I beni potevano essere concentrati solo nelle mani del pater familias non per scopi economici (infatti converrebbe maggiormente la divisione e il diverso investimento delle risorse familiari) ma per scopi politici. Si rafforza l’unità familiare con Difesa verso l’esterno e ordine interno. Il tutto assicurato dalla sovranità (poteri concessi per il bene della famiglia); il suo è un potere-dovere.
Il pater familias (est qui dono Dominium habet ulriano) è colui che ha il dominio non in senso privatistico come proprietario dei beni, ma in quello pubblicistico. A livello di diritto delle persone. Parlare del diritto delle persone significa coinvolgere necessariamente il diritto di famiglia – v. status sui iuris. Oggi non è più così.
Capacità giuridica
Infatti noi abbiamo un diverso concetto di capacità giuridica. Cioè l’attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi. I soggetti del diritto sono persone fisiche e persone giuridiche. La capacità giuridica si acquista con la nascita e addirittura con il concepimento. La capacità d’agire è, invece, l’attitudine di esercizio di detti diritti e di detti obblighi. La si acquista con la maggiore età. Mentre la capacità giuridica presuppone la nascita, la capacità d’agire presuppone uno sviluppo psico-fisico tale da potersi autogestire. Per i Romani la si raggiungeva dopo l’Inspectio Corporis. Giungendo, in seguito, al criterio medio-statistico: 14 anni per i maschi e 12 anni per le femmine.
Capacità giuridica dei Romani
Fra i Romani e noi vi è una radiale differenza nella capacità giuridica. Per noi tutti gli individui sin dalla nascita sono portatori di diritti in quanto tali (individui). A Roma, invece, c’erano ancora gli schiavi i quali, ovviamente, non la possedevano. Per ottenere la capacità giuridica bisognava avere 3 status:
- Status libertatis: far parte della categoria delle persone libere
- Status civitatis: far parte della comunità cittadina (cittadinanza) come oggi! Se vado negli USA godrò dei diritti civili e non di quelli politici del luogo. Non potrò partecipare alle elezioni.
- Status “sui iuris”: (soggetto autonomo. Non essere sottoposto a manus) ecco l’importanza del diritto di famiglia. Il pater familias è un soggetto “sui iuris” il pater ha in sé anche il potere politico.
Signoria - A livello patrimoniale, quindi, il pater familia non rispondeva a nessuno del suo operato e non poteva altresì cedere dei beni a uno o più dei suoi figli. La familia iure dicta quando muore il padre non esiste più. I figli diventano sui iuris. I figli maschi continuano la famiglia, le figlie femmine non potranno perché non avranno mai la patria potestas.
Se il pater familia muore in testamento (senza testamento) ci sarà la successione legittima per tutti gli eredi (figli maschi, figli femmine e moglie).
Tutela per i figli impuberi e per le donne
Esistevano 2 forme di tutela per i figli impuberi e per le donne. La tutela presuppone la presenza di un soggetto sui iuris capace giuridicamente. (alieni iuris: non autonomo)
Tutela degli impuberi - sui minori (M + F)
Il soggetto maschio uscirà dalla tutela al compimento del 14º anno. La donna con il compimento del 12º anno di età passerà dalla tutela degli impuberi a quella del sesso (debole) che durerà per tutta la vita (fino alla decadenza dell’istituto). Le donne sono sottoposte a tutela per:
- La “debolezza” del loro sesso. Proper animi levitate – infinuites
- Ignoranza nei fatti forensi
La tutela muliebre era già in piena decadenza nell’età repubblicana fino all’età classica. In età post-classica non se ne parla più; così come nell’età giustinianea. L’istituto scomparirà ma non con l’abrogazione. “Morirà di morte naturale”.
Come già detto, la donna romana godeva di molta più considerazione rispetto alla donna greca (ma non solo). Quando i romani verranno a contatto con la cultura greca cercheranno attribuire nuovi significati all’istituto il quale, però, sarà segnato alla decadenza. La tutela muliebre aveva ragione di esistere per il principio della tutela del patrimonio del gruppo agnatizio (i beni dovevano restare i famiglia).
Tutela degli impuberi - ne esistevano solo due tipi:
Fonti
- Tutela testamentaria: come si costituisce la tutela. Secondo la legge delle 12 tavole (450, 451 a.C.) veniva in considerazione che i pater familia nel suo testamento avesse designato un tutore (per il periodo successivo alla sua morte!). Detto tutore era presumibile un membro della sua famiglia (sempre per tutelare il patrimonio Familiare) ma poteva anche essere un altro uomo di sua fiducia.
- Tutela legittima: se il pater familia non si occupa della “loro” tutela la legge designerà l’agnate più prossimo. Agnus proximus (fratello, zio, ecc.).
La tutela degli impuberi “valeva” anche per le figlie femmine maritate ma senza convectio in manum.
Lex 210 a.C. tutela magistratuale
Per le donne e gli impuberi privi di tutori testamentari o legittimi provveda un magistrato.
Forma originaria dell’istituto della tutela degli impuberi
Nell’età più antica, il tutore dell’impubere sostituiva il pater familia: era titolare di un potere. Egli poteva alienare i beni dell’impubere. Il tutore aveva interesse nel tutelare al meglio i suoi beni perché, in caso di decesso dell’impubere, egli ne sarebbe divenuto erede. Ecco l’interesse per la salvaguardia del patrimonio: primo interesse dell’organismo familiare, cioè della familia communi iure dicta.
Il tutore aveva la funzione negotiorum gestium perché è lui che compie gli affari al posto dell’impubere.
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