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Tipi di errori nel contratto
ERRORE VIZIO: attiene alla formazione della volontà della parte (senza l'errore la parte non avrebbe concluso il contratto);
ERRORE OSTATIVO: attiene alla dichiarazione (il contraente ha correttamente formato la volontà ma è stata inesattamente dichiarata o trasmessa).
Il contratto è annullabile se l'errore è essenziale e riconoscibile dalla parte che non è caduta in errore;
Perché deve essere riconoscibile? Per tutelare l'affidamento: ove non fosse
L'errore è essenziale quando ... cfr. art. 1429 cod. civ.
IL DOLO influenza la conoscenza della realtà e dunque la libertà di scelta, viziando la volontà negoziale.
Il dolo come vizio della volontà, consiste in un raggiro con cui si conduce un soggetto in errore con lo scopo di addivenire alla stipula del contratto, e perché sia rilevante, è necessario che sia un inganno insolito e apprezzabile proveniente dalla controparte.
che gli causa un vantaggio. Inoltre il dolo deve essere determinante, nel senso che in assenza del raggiro, la parte non avrebbe concluso alcun contratto. La differenza che si fa con l'errore, è quella che il dolo opera con l'intervento della controparte, ma entrambi i vizi possono sostenere la domanda di annullamento del contratto. Per annullabilità occorrono: - Raggiro o artificio - Errore del raggirato - Provenienza dell'inganno dalla controparte (ma vedi 1439.2) Dolo determinante e Dolo incidente Il dolo DETERMINANTE: artifizi o raggiri in grado di determinare la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. Il dolo INCIDENTE riguarda invece le condizioni del contratto: non è annullabile, ma l'atto è valido e la vittima ha diritto di ottenere il risarcimento del danno. Vedi oggi attività commerciali scorrette. Se invece il dolo incide sul contenuto del contratto o del negozio (dolo incidente) ma non èstato determinante, non rende il contratto annullabile, ma la parte può comunque chiedere il risarcimento del danno subito. Il problema della reticenza, cd. dolo omissivo. Prima non era causa di annullamento. Ora secondo parte della dottrina SI. Si legge con la buona fede: è causa di annullamento del contratto se si inserisce in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a realizzare l'inganno dell'altro contraente. Altra parte della dottrina (vedi manuale) non lo ritiene causa di annullamento. LA VIOLENZA Distinzione tra violenza fisica e psichica: - Violenza psichica: minaccia di un male ingiusto e notevole allo scopo di estorcere il consenso, cd. vis- compulsiva. - Violenza fisica: manca del tutto la volontà. Qui manca del tutto la volontà vi è la nullità del contratto. La vittima della violenza tra subire il male minacciato e concludere conclude il contratto (dicevano i latini: coactustamen).voluit). Distinguere dal timore reverenziale ex art. 1437 cod. civ. che non è causa di annullamento del contratto.
NB: distinzione tra violenza e stato di pericolo (stato di fatto oggettivo): se concludo contratto a condizioni inique rescissione ex 1447.
La minaccia diretta a concludere il negozio deve far impressione su persona media ex art. 1435
Produce effetto anche se esercitata da un terzo.
La violenza fisica è causa di nullità, la violenza morale, ovvero la minaccia fatta dall'altra parte o da un terzo di un male ingiusto e notevole, vizia la volontà e rende il contratto annullabile (art. 1435 c.c.).
La minaccia a far valere un diritto è rilevante quando è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto (art. 1438 c.c.).
LA RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO
È una forma di invalidità del contratto a tutela di chi contrae in condizioni inique per il suo stato di bisogno o di pericolo.
LA RESCISSIONE PER STATO DI PERICOLO
Es. bagnante
che sta per affogare; persona colpita da malore;La rescissione del contratto è rimedio per un vizio genetico del contratto e si ha quando si dà luogo ad un contratto concluso in stato di pericolo o ad un contratto concluso in stato di bisogno. La prima ipotesi è descritta dall'art.1447 cc.Il contratto è stato concluso con obbligazioni inique per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla personaLa controparte sapeva della condizioni in cui si trovava chi si è obbligato a condizioni iniqueIl giudice può assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata .N.B. differenza con beni patrimoniali o pericolo non immediato.La rescissione può essere evitata offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo adequità (art. 1450 cod. civ.).Art. 1447 cod. civ. – CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLOIl contratto con cui una parte ha assuntoobbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
RESCISSIONE PER STATO DI BISOGNO
Lo stato di bisogno è la condizione di seria difficoltà economica o finanziaria in cui versa una parte (es. impossibilità a far fronte ai propri pagamenti).
Oltre allo stato di bisogno occorre la lesione e l'approfittamento.
Lesione: specifica sproporzione tra l'entità delle due prestazioni superiore alla metà (cd. lesione ultra dimidium).
Una prestazione deve valere più del doppio dell'altra (art. 1448, comma 2, cod. civ.). Ma vedi per la divisione cfr. art. 1448, comma 5 e art. 763 ss. cod. civ.
Approfittamento
dello stato di bisogno: il contraente consapevole dell'altrui difficoltà trae vantaggio da tale situazione. Non è necessaria la volontà di arrecare danno. Prescrizione: un anno, ma vedi art. 2947 (art. 1447); Inammissibilità della convalida 50 I "DIFETTI" DEL CONTRATTO - Si è vista la distinzione tra contratto come atto e contratto come rapporto. - Vi sono alcuni "difetti" che il contratto può avere. - Vi sono casi in cui i difetti riguardano il contratto/atto e altri che riguardano il contratto/rapporto. ESECUZIONE DEL CONTRATTO Una volta che il contratto è perfezionato, esso esplica i suoi effetti e deve essere eseguito, cioè devono adempiersi le obbligazioni. La loro esecuzione rappresenta la realizzazione degli interessi che quelle parti intendono perseguire avendo stipulato quel contratto. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ex art. 1375 cod. civ. Può accadere che: - ilIl contratto venga eseguito, le obbligazioni siano adempiute e quindi abbia realizzato l'interesse delle parti. Il contratto non si estingue, ma diviene fatto storico.
Il contratto non venga eseguito (ad esempio, una delle parti non adempie la prestazione). Il contratto non realizza l'interesse cui era destinato a realizzare. In particolare nei contratti corrispettivi dove ogni prestazione è giustificazione dell'altra.
Insomma, accanto a vizi o irregolarità che attengono alla fase originaria del rapporto contrattuale (invalidità) vi sono rimedi specifici a tutela delle parti per cause che si verificano nella fase di esecuzione del rapporto. Si parla al riguardo di difetto funzionale della causa. Quali sono?
Vi sono una serie di rimedi. Si distingue tra:
- Demolitori- Risoluzione del contratto
- Conservativi- Azione di adempimento
- L'eccezione di inadempimento
- Eccezione di insolvenza
- Eccezione di previo pagamento
AZIONE DI ADEMPIMENTO ED AZIONE
DI RISOLUZIONE
La grande alternativa per il contraente fedele è tra:
Azione di adempimento con cui si chiede la condanna del debitore ad adempiere la prestazione. Vi è il mantenimento del contratto. Si chiederà al giudice di condannare il contraente a eseguire il contratto ed eventualmente disporne l’esecuzione forzata in forma specifica (art. 2930 cod. civ.). L’esecuzione forzata in forma specifica è una condanna giudiziale diretta a ottenere la specifica prestazione dovuta o comunque il risultato cui l’obbligato era tenuto. Sono disciplinate dall’art. 2930 ss. cod. civ.
ESECUZIONE FORZATA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO (art. 2932, cfr.- preliminare inadempiuto);
ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO (2930);
ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE FUNGIBILI (2931);
ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI NON FARE (2933).
Azione di risoluzione con cui si chiede lo scioglimento del contratto. Vi è la
demolizione del contratto. 51L'AZIONE DI ADEMPIMENTOL'azione di adempimento è l'azione diretta ad ottenere la condanna del debitore all'adempimentodell'obbligazione.In questi casi non è né una sentenza di accertamento, né una sentenza di accertamento, ma è una sentenza dicondanna, un comando che integra la fonte dell'obbligazione.Con la sentenza di condanna si ottiene un titolo esecutivo ex art. 474 ss. cod. proc. civ. ed è titolo per iscrivereipoteca giudiziale ex art. 2818 cod. civ.I presupposti sono: inesecuzione totale o parziale della prestazione; imputabilità al debitore .L'azione di adempimento non va confuso con il risarcimento in forma specifica. Perché la condannaall'adempimento esprime nei termini del comando giudiziale ciò che il debitore è tenuto ad eseguire, nonincontrando i limiti del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ.LA RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
Definizione: la risoluzione del contratto è il rimedio che consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal rapporto contrattuale inadempiuto.
La risoluzione si applica ai contratti con prestazioni corrispettive.
Si distingue tra:
- RISOLUZIONE GIUDIZIALE: la risoluzione è effetto di una sentenza;
- RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE:
- È l'effetto di un atto di intimidazione del creditore, cd. DIFFIDA AD ADEMPIERE;
- È prevista dalle parti: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;
- Nel caso di VIOLAZIONE DI UN TERMINE ESSENZIALE.
LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE
Definizione: la risoluzione giudiziale per inadempimento è la risoluzione del contratto pronunciata con sentenza su domanda della parte non inadempiente.
Contro l'inadempimento dell'altra