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Responsabilità patrimoniale

Cosa accade se il debitore non adempie?

Nell’antica Roma, il debitore che non adempieva veniva venduto al di là del Tevere. La responsabilità del debitore era personale. La patrimonialità è requisito della prestazione. L’oggetto della prestazione è il bene dovuto come fonte di utilità. Quando il debitore non esegue la prestazione, si può ugualmente ottenere attraverso gli strumenti dell’adempimento coattivo, del risarcimento dei danni, ed il debitore inadempiente è obbligato a risarcire i danni conseguenti all’inadempimento (1218).

Il patrimonio è l’insieme dei beni e più specificamente delle situazioni giuridiche di rilevanza economica del debitore; punto di riferimento delle aspettative del creditore per l’ipotesi di inadempimento dell’obbligazione o di mora, consentendo il soddisfacimento coattivo del credito attraverso l’azione esecutiva sul patrimonio. Oggi, si è affermata la responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Non va confusa con la responsabilità da inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.) e la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.).

Per molto tempo, era conosciuto anche l’arresto per debiti. Oggi, limitate ipotesi di responsabilità penale del debitore (es. bancarotta, mancato pagamento dell’assegno di mantenimento).

Il codice individua la responsabilità patrimoniale come una garanzia patrimoniale generica, che consente al creditore di tutelare il suo diritto di credito in caso di inadempimento da parte del debitore.

Modelli di responsabilità patrimoniale

I due grandi modelli, entrambi previsti dal codice:

  • Trasformazione della prestazione originaria nella prestazione di una somma di denaro idonea a risarcire il danno;
  • Attitudine della garanzia patrimoniale a favorire, dove opera l’esecuzione specifica, la realizzazione coattiva dell’utilità principale, anziché quella corrispondente a ricevere una somma di danaro equivalente. Questo non può avvenire nelle cd. prestazioni infungibili (es. cantante);

Principi fondamentali della responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale del debitore è regolata dal c.c. da tre fondamentali principi:

  • Responsabilità patrimoniale illimitata, salve le eccezioni previste dalla legge: art. 2740, cd. garanzia generica del credito. È vietato all’autonomia privata introdurre nuove ipotesi di limitazione di responsabilità.
  • Parità di trattamento dei creditori, salvo le cause legittime di prelazione: art. 2741. È la regola della cd. par condicio creditorum, secondo cui, nel concorso di più creditori nella esecuzione espropriativa, i vari creditori devono essere soddisfatti in modo paritario: per l’intero, se il patrimonio ha capienza per soddisfarli tutti; in modo proporzionale se non c’è capienza per tutti.
  • Divieto del patto commissorio: Ai sensi dell’art. 2744 il divieto è organizzato in difesa del debitore in presenza di garanzie reali (ipoteca e pegno) perché il creditore non possa acquisire la proprietà del bene oggetto di garanzia senza la procedura giudiziaria di espropriazione che assicura che il bene sia realizzato al miglior prezzo possibile. È valido il cd. patto marciano, in virtù del quale, al termine del rapporto, si provvede alla stima del bene dato in garanzia, ed il creditore, per acquisire il bene, è tenuto al pagamento dell’importo eccedente l’entità del credito.

Caratteri e funzione della garanzia patrimoniale

I due modelli

  • Modello della esecuzione generica (art. 2910 cod. civ.): Al creditore è attribuito il ricavato della vendita forzata fino a concorrenza della somma dovuta, sin dall’origine, ovvero come risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo;
  • Modello della esecuzione forzata in forma specifica (art. 2930 ss. cod. civ.): Si distingue in:
    • Esecuzione specifica degli obblighi di consegna (art. 2930 cod. civ.): Al creditore è attribuito direttamente un bene appartenente al debitore, se coincide con il bene che si doveva trasferire; il creditore realizza coattivamente il suo diritto, conseguendo l’oggetto originario dell’obbligazione.
    • Esecuzione forzata degli obblighi di fare (art. 2931 cod. civ.);
    • Esecuzione specifica degli obblighi di non fare (art. 2933 cod. civ.).

SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA

Situazione giuridica del debitore e del creditore

Qual è la situazione giuridica soggettiva del debitore e quella del creditore?

  • Da un lato, vi è il diritto potestativo del creditore ad ottenere la soddisfazione dei propri crediti mediante l’esecuzione forzata;
  • Dall’altro lato, vi è la soggezione del debitore all’esecuzione forzata, secondo il cod. proc. civ.

Generalmente la responsabilità patrimoniale grava sul debitore (responsabilità con debito: il debitore che non adempie, art. 1218 cod. civ.). Si considerino poi i casi della responsabilità senza debito. Un soggetto non è debitore ma è comunque soggetto alla responsabilità patrimoniale (es. chi acquista un bene ipotecato).

Il concorso dei creditori

Il principio della par condicio creditorum

[art. 2741 cod. civ.] I creditori hanno diritto ad eguale trattamento sui beni del debitore a meno che la legge attribuisca determinate preferenze cioè le cause di prelazione.

  • Si distingue, al riguardo tra:
    • Creditore chirografario (senza cause legittime di prelazione)
    • Creditore privilegiati (privilegio, pegno, ipoteca): Sono i soggetti che vantano un credito assistito da un privilegio come un diritto reale di garanzia, cioè una giustificazione che gli consente di essere soddisfatti con priorità rispetto ai creditori chirografari.

I creditori comunque hanno lo stesso diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore comune (art. 2741), e ciò assume importanza quando il patrimonio è insufficiente per tutti. Però, in questo caso, la proporzione dei crediti sarà vantato secondo il principio par condicio creditorum, ad eccezione dei creditori privilegiati.

Il codice prevede un meccanismo in virtù del quale quando il ricavato della vendita forzosa dei beni è inferiore al valore dei crediti:

  • Esso si ripartisce proporzionalmente tra tutti i creditori;
  • Se il bene è assoggettato ad una causa legittima di prelazione, si ripartisce tra i creditori la parte del ricavato che residua dall’attribuzione al creditore con preferenza di una somma pari all’intero valore del credito.

Il patrimonio e i patrimoni separati

Il codice civile non contiene una definizione di patrimonio. Si fa riferimento al termine economico: insieme delle attività e delle passività del suo titolare.

Ogni soggetto è titolare di un patrimonio, ma vi sono i cd. patrimoni separati (che non hanno personalità giuridica), per indicare quei beni sui quali la legge consente l’esecuzione solo di determinati creditori a scapito di altri (art. 2447-quinquies cod. civ. in tema di patrimoni separati della società).

Si ricordino i metodi per limitare la responsabilità: personalità giuridica con autonomia patrimoniale perfetta.

La crisi da sovraindebitamento

Il debito delle famiglie cresce e si introducono strumenti che comporre l’esposizione debitoria. Questo è avvenuto con l. 3 del 201. oggi la materia è confluita nel CCII. Si prevede una procedura giudiziale di omologazione di un accordo tra il debitore ed i creditori che vincolano i beni alla soddisfazione dei creditori impedendo loro di agire sui beni successivamente acquistati dal debitore ed ai creditori successivi di agire sui beni dell’accordo.

Patti tra creditori e debitore e tra creditori

Possono essere stipulati degli accordi tra debitore e creditori per limitare o regolare la responsabilità del debitore o per regolare i rapporti tra i creditori?

  • Tesi negativa. In passato si è detto di NO, ritenendo gli artt. 2740 e 2741 cod. civ. norme imperative e come tali inderogabili dall’autonomia dei privati (art. 1418 cod. civ.);
  • Tesi positiva. Oggi SI afferma che tali accordi sono legittimi se rispondono ad interessi meritevoli di tutela, primo tra tutti quello dei creditori stessi di potere incassare effettivamente del denaro.

Un esempio di accordo: la cd. estensione di grado quando il creditore ipotecario accetta di estendere i benefici del ricavo della vendita a creditori di grado successivo i quali rinunciano a far dichiarare insolvente il debitore che travolgerebbe l’ipoteca non consolidata.

Patto commissorio

L’art. 2744 cod. civ. prevede il divieto del patto commissorio. È sanzionato con la nullità! "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno".

Cosa significa? Il creditore non può ricevere in garanzia un bene con l’accordo che resta di sua proprietà se il debitore non adempie ad una determinata obbligazione. Ratio: si ha paura che il bene trasferito abbia un valore superiore rispetto all’importo del credito non pagato. Il divieto del patto commissorio vale per il patto commissorio antecedente all’inadempimento mentre per quanto riguarda quello contestuale vi è la datio in solutum (art. 1197 cod. civ.). L’art. 2744 cod. civ. si riferisce al patto commissorio legato al bene dato in pegno o concesso in ipoteca.

Patto commissorio autonomo

Esso si riferisce anche al patto commissorio autonomo, cioè quello che prevede il trasferimento del bene libero da garanzie già prestate al creditore. Eventuali accordi che dovessero replicare lo schema del commissorio sono in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.).

L’art. 2744 c.c. sancisce la nullità del patto commissorio, ossia del patto con cui debitore e creditore convengono che in caso di inadempimento dell’obbligazione entro il termine pattuito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.

Patto marciano

È stato ritenuto valido in giurisprudenza il patto marciano, che è una clausola che impone al creditore, qualora trattenga il bene ricevuto in garanzia, di restituire al debitore la differenza di valore tra il bene ricevuto e l’importo del debitore, determinato da apposita stima. È oggi usato in diritto bancario, art. 120 quinquiesdecies, comma 4, t.u.b. nel caso in cui il consumatore non adempia nel credito al consumo.

Con il patto marciano, debitore e creditore pattuiscono il trasferimento della proprietà di un bene in caso di inadempimento, ma con l’obbligo del creditore di restituire al debitore la differenza tra l’ammontare del credito garantito ed il valore del bene trasferito.

Patto commissorio e concorso tra creditori

Vi è uno stretto collegamento tra il principio del concorso tra i creditori ed il divieto del patto commissorio. Si può affermare che dal meccanismo del trasferimento al creditore della proprietà del bene in garanzia al momento dell’inadempimento discenderebbe l’insussistenza del potere degli altri creditori di ricevere una quota della differenza tra il maggior valore del bene e il minor valore del credito.

Si comprende il meccanismo convenzionale del patto marciano in virtù del quale il trasferimento della proprietà del bene in garanzia è subordinato al pagamento della differenza tra il valore del bene secondo la stima effettuata al momento dell’inadempimento e il valore del credito.

Sequestro conservativo

Tutela l’offerta al creditore quando teme che il debitore depauperi il proprio patrimonio. Il sequestro precede l’atto di disposizione al fine di renderlo inefficace al creditore sequestrante (art. 2905 cod. civ.).

Presupposti

  • Pendenza o imminenza di un procedimento giudiziale diretto alla condanna del debitore;
  • Accertamento sommario dell’esistenza di un credito immediatamente esigibile: fumus boni iuris;
  • Rischio che il debitore alieni nel periodo antecedente alla condanna i beni necessari per la soddisfazione coattiva del creditore: periculum in mora.

Il giudice autorizza, su istanza del creditore, che abbia timore di perdere la garanzia patrimoniale da cui è assistito il proprio credito, a disporre il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o della somma e cose a lui dovuti, nei limiti in cui la legge consente il pignoramento.

Azione revocatoria

Potere del creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti posti in essere dal debitore, che siano idonei a diminuire la garanzia patrimoniale. L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che però presuppone a differenza dell’azione surrogatoria l’attività e non l’inerzia del debitore. L’art. 2901 c.c. stabilisce che se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio tali da pregiudicare le ragioni del creditore, il creditore medesimo può chiedere al giudice di dichiarare l’inefficacia di tali atti nei propri confronti. Tale azione permette di mantenere inalterato il patrimonio del debitore, dal momento che i beni del debitore non saranno sottratti, se non con il pignoramento.

Condizioni di ammissibilità (art. 2901 cod. civ.)

  • Estraneità all’atto della natura e della finalità di adempimento di un debito scaduto;
  • Mancato decorso del termine di prescrizione di 5 anni;
  • Inesistenza di atti del terzo contraente che comportano l’acquisto a titolo oneroso a favore di altri terzi in buona fede di diritti sul bene alienato con l’atto revocato (inopponibilità dell’azione ai terzi subacquirenti).

Presupposti

  • Esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione;
  • Atto del debitore che ha come conseguenza un mutamento quantitativo o qualitativo dei beni sui quali il creditore può agire esecutivamente, che rende più difficile il conseguimento di un risultato utile dal procedimento esecutivo;
  • Incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti: periculum damni;
  • Conoscenza da parte del debitore del pregiudizio ovvero dolosa preordinazione dell’atto: consilium fraudis, se l’atto è a titolo oneroso;
  • Consapevolezza da parte del terzo contraente del pregiudizio ovvero partecipazione alla dolosa preordinazione: participatio fraudis.

Effetti

Inefficacia nei confronti del creditore procedente degli atti di disposizione dannosi posti in essere dal debitore (si tratta di inefficacia relativa: l’atto di disposizione resta, infatti, valido ed efficace sia tra le parti, sia nei confronti degli altri creditori).

Azione surrogatoria

Potere del creditore di sostituirsi al debitore esercitando i diritti dei quali questi è titolare per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (art. 2900 cc). L’azione surrogatoria, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera quando il debitore omette di esercitare i diritti che a lui spettano verso i terzi, trascurando ad esempio di riscuotere un pagamento. Tale azione, può essere fatta valere fino al momento in cui si prescrive l’azione relativa al diritto di cui è titolare il debitore, avendo come effetto quello di reintegrare il patrimonio del debitore a vantaggio di tutti i creditori.

L’azione surrogatoria può esercitarsi sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale che, come si deduce dall’art. 2900 c.c. in caso di via giudiziale, si impone al creditore di citare oltre al terzo, “anche il debitore al quale intende surrogarsi”, mentre in via stragiudiziale, il creditore deve informare preventivamente il debitore dell’intervento sostitutivo.

Esempio

Ricorriamo ai soliti Tizio, il creditore, Caio, il debitore di Tizio e Sempronio debitore di Caio. Tizio vanta uno o più crediti nei confronti di Caio. Caio possiede un suo patrimonio e nel patrimonio vi sono compresi dei crediti che, però, Caio trascura di esercitare; in altre parole Caio, magari per far dispetto a Tizio, non esige i suoi crediti diminuendo, nei fatti, la garanzia rappresentata dal suo patrimonio. Di fronte a questa situazione che si sostanzia nella trascuratezza di Caio nell'esigere i suoi crediti verso Sempronio, Tizio creditore agisce direttamente in giudizio contro Sempronio sostituendosi a Caio, nell'esigere i crediti che quest'ultimo vanta nei confronti di Sempronio. Agendo in questo modo, Tizio fa rientrare nel patrimonio di Caio quei crediti che ne erano usciti e, di conseguenza, vedrà aumentare la sua garanzia costituita, appunto, dal patrimonio del suo debitore Caio.

Presupposti per poter utilizzare l’azione surrogatoria

  • Esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione;
  • Inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti o delle azioni che gli spettano verso i terzi; l’inerzia del debitore nella cura dei propri interessi per recuperare i propri crediti;
  • Incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti da soddisfare (cd. periculum damni);
  • Carattere patrimoniale dei diritti o delle azioni; non devono essere azioni che, per disposizioni di legge o per loro natura, possono essere esercitate solo dal debitore (domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale);
  • Sostituibilità del titolare nell’esercizio (con esclusione dei rapporti intuitu personæ).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mikisedda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Liberati Buccianti Giovanni.
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