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Cognomizzazione dei predicati nobiliari

La cognomizzazione dei predicati nobiliari

Nell'ambito del diritto nobiliare contemporaneo, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana, che testualmente recita: "i titoli nobiliari non sono riconosciuti; i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome; (...) la legge regola la soppressione della Consulta Araldica".

Riguardo le conseguenze dell'entrata in vigore di tale norma sulla disciplina dei titoli nobiliari, si veda la sezione specificamente dedicata appunto ai titoli nobiliari. Per quanto concerne i predicati nobiliari, l'art. XIV citato, ha conferito, quale norma precettiva di immediata applicazione, un vero e proprio diritto soggettivo alla "cognomizzazione" del predicato in favore di coloro al quali spettava, anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare connessovi.

Innanzitutto è opportuno chiarire un aspetto preliminare e cioè la ratio della disposizione. Il Costituente, se da un lato non ha ritenuto compatibile con le esigenze democratiche la conservazione di distinzioni come i titoli nobiliari, idonei a rafforzare i privilegi derivanti dalla nascita, da un altro lato, ha considerato meritevole di tutela l'aspetto relativo alla conservazione del patrimonio storico-familiare italiano. Il predicato nobiliare come segno distintivo della persona, utile alla sua esatta individuazione, vale come parte del nome e riceve dall'ordinamento una tutela giuridica analoga.

Se il cittadino, per meglio specificare la propria condizione familiare, può aggiungere al proprio, il cognome di un suo ascendente, può altresì chiedere l'enunciazione del predicato come completamente del nome. Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza del 27 luglio 1978 n. 3779) gli articoli 6, 7 e 8 Codice Civile tutelano il diritto al nome anche sotto il profilo dell'affermazione della propria identità storica familiare: "il cognome indica l'appartenenza di un individuo ad un determinato gruppo familiare; nel nostro ordinamento repubblicano non trova tutela alcuna l’interesse a vedersi riconosciuta l’appartenenza attraverso la famiglia, ad una determinata classe o casta sociale, o un determinato attributo nobiliare, ma si giustifica invece la tutela del nome completo, servendo questo ad individuare uno specifico gruppo familiare che può avere tradizioni storicamente e socialmente rilevanti".

Già nel 1915 (sentenza del 29 novembre 1915) la Suprema Corte scriveva: "Secondo il significato che gli storici attribuiscono alla parola cognome, deve intendersi per esso quel nome dopo il proprio che è comune alla discendenza, ma, dove diversi siano i rami nei quali un'antica famiglia si sia frazionata, è naturale che gli appartenenti ai medesimi sentano il bisogno di meglio distinguere le loro nuove rispettive formazioni con appellativi speciali; e come già presso i romani, richiamando per esempio alla memoria i nomi del celebre Publio Cornelio Scipione, distruttore di Cartagine, si trova essere stato introdotto l'uso del prenome individuale, nella fattispecie, di Publio, si aggiungesse un nome indicante la gente e un cognome specificante la famiglia, così molte famiglie nobili, in Italia e fuori, fin dai secoli IX e X, anziché del comune cognome avito, per meglio identificarsi, si servirono abitualmente di un altro, togliendolo dal feudi che ciascuna di esse aveva acquistato, venendo in tal modo a crearsi dei nuovi casati, resi conosciuti dal predicato assai più che non fossero dal cognome originario della gente da cui erano derivati.

Per questo si trova nei migliori lessici italiani attribuito alla parola cognome anche il significato di titolo d'onore col quale altri sia cognominato. E, se così è - per cognome deve intendersi non la sola denominazione comune di varie famiglie discendenti da un medesimo stipite, ma l'indicazione specifica destinata a farle meglio distinguere l'una dall'altra - non si potrà sul serio contestare che anche il titolo nobiliare sia un elemento interessante l'efficienza del cognome. Che il predicato e il feudo servano ancora attualmente alla designazione di molte famiglie, astraendo persino dal loro vero cognome, preso questo nel senso stretto della parola, si hanno in Italia e negli altri paesi d'Europa molti casi dimostrativi.

Ben pochi per esempio saprebbero identificare Il celebre Marchese di Mirabeau dal semplice suo cognome di Righett.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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