Oggetto del contratto
L'art. 1346 stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Il detto contratto deve essere astrattamente rilevante, cioè, deve essere possibile realizzare l'oggetto. Inoltre, l'oggetto deve essere determinato o determinabile, cioè deve possedere i requisiti che permettono ad esso di essere individuato.
Possibile
Possibile: materialmente suscettibile di esecuzione.
Lecito
Lecito: non contrario a norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume.
Determinato o determinabile
Determinato o determinabile: deve essere anche quando le parti rinviano ad elementi esterni (es. quotazioni di borsa).
Oggetto del contratto e obbligazioni
L'art 1346 stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile2. Di fatto, la norma non contiene una definizione dell'oggetto del contratto, ma una mera elencazione dei soli requisiti, quindi occorre desumere detti dalla nota nozione di contratto, oltre che dalla sua analisi.
La dottrina fa presente che l'oggetto del negozio giuridico deve essere distinto dall'oggetto dell'obbligazione, ritenendo che l'oggetto debba identificarsi nel bene o nel diritto che un soggetto di diritto deve ricevere. Deve distinguersi poi tale terminologia dell'oggetto del contratto dall'oggetto della prestazione, che consiste in ciò che il debitore si obbliga a dare, fare o non fare; l'oggetto dell'obbligazione è dunque la condotta del debitore. Quest'ultima, però, non può esercitare il rapporto tra i contraenti che consista nell'adempimento degli interessi, attraverso detta condotta, che costituisce quindi l'oggetto del rapporto obbligatorio.
L'oggetto del contratto è una dichiarazione destinata ad avere soddisfazione per il tramite del contratto a condurre, i due esseri:
- Possibile materiale, deve essere suscettibile di esecuzione, (la possibilità della prestazione è la posizione che si deve creare nella realizzazione del progetto tramite l'adozione di tutte le procedure connesse al negozio per il suo progetto) quindi può anche essere trattata ovvero impossibilità a conseguire un bene (esistente) i due di semplice a oggetti sono quelli per il debitore. Neinte l'impossibilità originaria rende nullo il contratto a meno a che di suoi dell'art. B23. L'impossibilità sopravvenuta ineslava la correlazione delitico a cui annulla, ed ieni idieti avrebbero esercita circostanze afferenti degli facto nel condiziono di sessione anci mense. L'impossibilità soprav gli abuso sulle inadicuti dei sot e di entrambi sub possibile a tenere inama presestice vion, quindi il lo apporta as insitiuale di dell qbingazie e statio pertrepuato i rei contratti D. prestizioni ussiritprittive, lo risolziale dei contratto.
- Lecito è oggetto è lecito se la prestazione è valutata normale, una promessa, all'andare pubblico e poi avval condurre le l'e liatatto ha lui quali an gulsates ruscitetile b. di execruzzo ess. vouida tei un bu ele du ngopio é éato je cauutol.
- Determinato e determinabile de quanto essere due essesso a che due parti supponi i vou ed inviie quando re parti invisa incalanquite de suo fe oggetto (deseriode ie contetto di mr'obgicagie avu so fierce, paper obvue ductipatio ito us otgetto ei in della veluia li oggeto del unvestretivo stabilito) i natrat perla asa determinaz. Nel esempio levtro io l’avenuto ivoi ile quale re parti arbuivno su destremiviato investi dueir oggetto ai suil suocesso quindi trci re toti soero ie matrato regoliote Bevate teestate integrano per de determinuzi che penso iv vouetto, il dedottino cauteloso visito su risolte suceio integrato puon accendi migrativa indrecto alla uvilizto dei condaule.
Art Obi 135253.
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Contratto: Appunti di Diritto Privato
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