I rimedi contrattuali: invalidità del contratto
Il contratto può avere difetti e problemi che creano la lesione di qualche interesse meritevole di tutela. I rimedi contrattuali sono meccanismi offerti dalla legge per reagire al difetto o problema che il contratto presenta, e per metterne in discussione gli effetti.
Tipi di rimedi
Esistono 4 rimedi principali:
- Nullità del contratto
- Annullamento del contratto
- Rescissione del contratto
- Risoluzione del contratto
Ogni rimedio ha i suoi presupposti di applicazione e le sue conseguenze giuridiche. È utile classificarli:
Classificazione basata su tipo di interesse
La prima classificazione si basa sul tipo di interesse che il contratto difettoso o problematico mette a rischio:
- Nullità che aspira a interesse generale: reagisce contro contratti difettosi in cui il difetto pregiudica valori socialmente fondamentali.
- Annullamento, rescissione, risoluzione che aspirano a rimedi particolari: reagiscono contro contratti difettosi in cui il difetto o problema pregiudica la posizione di uno dei contraenti.
Classificazione basata su momento in cui si presenta il fattore difettoso o problematico
La seconda classificazione si basa sul momento in cui si presenta il fattore difettoso o problematico:
- Nullità, annullamento, rescissione reagiscono contro difetti originari (preesistenti o contemporanei alla formazione del contratto). Questi 3 rimedi si chiamano anche impugnazione del contratto.
- Risoluzione reagisce contro problemi sopravvenuti al contratto.
Rimedi contro contratti viziati: l'invalidità del contratto
I rimedi contro difetti originari (nullità, annullamento, rescissione) sono accomunati sotto una categoria generale: invalidità del contratto. Contratti nulli, annullabili o rescindibili sono contratti invalidi.
Il concetto di invalidità indica una mancanza o difetto di qualche elemento costitutivo di quella particolare fattispecie che è il contratto. Questi elementi costitutivi sono indicati dall’art. 1325 come i requisiti del contratto. Difetti che portano il contratto a essere invalido si chiamano vizi. Si ha un contratto viziato.
Invalidità e inefficacia del contratto
Invalidità ≠ inefficacia del contratto. L'inefficacia ricorre quando per qualche ragione il contratto non produce effetti che normalmente produce. L'invalidità porta alla cancellazione degli effetti del contratto che si trova quindi a non produrli. L'obiettivo dell'invalidità è l'inefficacia. Un contratto invalido è anche inefficace.
L'inefficacia del contratto valido può dipendere da varie ragioni:
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In base al momento in cui si manifesta l'incapacità del contratto di produrre effetti, distinguiamo:
- Inefficacia originaria: il contratto non produce effetti dal momento in cui viene creato.
- Inefficacia sopravvenuta: il contratto è inizialmente produttore di effetti ma da un certo momento diventa inproduttivo.
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In base all'ambito in cui si manifesta l'inefficacia, distinguiamo:
- Inefficacia relativa: il contratto produce effetti tra le parti e verso la generalità dei terzi ma non li produce verso determinati terzi che si trovano in una certa posizione.
- Inefficacia assoluta: il contratto non produce effetti né tra le parti né tra terzi.
Le ragioni della nullità: nullità strutturali e politiche
Cause dei diversi tipi di invalidità: l’art. 1418 "Cause di nullità del contratto" elenca i casi di nullità in due grandi filoni:
- Cause che derivano da nullità strutturali, cioè vizi che toccano elementi essenziali. I casi sono indicati dall’art. 1418 c.2.