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I rimedi contrattuali: invalidità del contratto

Il contratto può avere difetti e problemi che creano la lesione di qualche interesse meritevole di tutela. I rimedi contrattuali sono meccanismi offerti dalla legge per reagire al difetto o problema che il contratto presenta, e per metterne in discussione gli effetti.

Tipi di rimedi

Esistono 4 rimedi principali:

  • Nullità del contratto
  • Annullamento del contratto
  • Rescissione del contratto
  • Risoluzione del contratto

Ogni rimedio ha i suoi presupposti di applicazione e le sue conseguenze giuridiche. È utile classificarli:

Classificazione basata su tipo di interesse

La prima classificazione si basa sul tipo di interesse che il contratto difettoso o problematico mette a rischio:

  • Nullità che aspira a interesse generale: reagisce contro contratti difettosi in cui il difetto pregiudica valori socialmente fondamentali.
  • Annullamento, rescissione, risoluzione che aspirano a rimedi particolari: reagiscono contro contratti difettosi in cui il difetto o problema pregiudica la posizione di uno dei contraenti.

Classificazione basata su momento in cui si presenta il fattore difettoso o problematico

La seconda classificazione si basa sul momento in cui si presenta il fattore difettoso o problematico:

  • Nullità, annullamento, rescissione reagiscono contro difetti originari (preesistenti o contemporanei alla formazione del contratto). Questi 3 rimedi si chiamano anche impugnazione del contratto.
  • Risoluzione reagisce contro problemi sopravvenuti al contratto.

Rimedi contro contratti viziati: l'invalidità del contratto

I rimedi contro difetti originari (nullità, annullamento, rescissione) sono accomunati sotto una categoria generale: invalidità del contratto. Contratti nulli, annullabili o rescindibili sono contratti invalidi.

Il concetto di invalidità indica una mancanza o difetto di qualche elemento costitutivo di quella particolare fattispecie che è il contratto. Questi elementi costitutivi sono indicati dall’art. 1325 come i requisiti del contratto. Difetti che portano il contratto a essere invalido si chiamano vizi. Si ha un contratto viziato.

Invalidità e inefficacia del contratto

Invalidità ≠ inefficacia del contratto. L'inefficacia ricorre quando per qualche ragione il contratto non produce effetti che normalmente produce. L'invalidità porta alla cancellazione degli effetti del contratto che si trova quindi a non produrli. L'obiettivo dell'invalidità è l'inefficacia. Un contratto invalido è anche inefficace.

L'inefficacia del contratto valido può dipendere da varie ragioni:

  1. In base al momento in cui si manifesta l'incapacità del contratto di produrre effetti, distinguiamo:
    • Inefficacia originaria: il contratto non produce effetti dal momento in cui viene creato.
    • Inefficacia sopravvenuta: il contratto è inizialmente produttore di effetti ma da un certo momento diventa inproduttivo.
  2. In base all'ambito in cui si manifesta l'inefficacia, distinguiamo:
    • Inefficacia relativa: il contratto produce effetti tra le parti e verso la generalità dei terzi ma non li produce verso determinati terzi che si trovano in una certa posizione.
    • Inefficacia assoluta: il contratto non produce effetti né tra le parti né tra terzi.

Le ragioni della nullità: nullità strutturali e politiche

Cause dei diversi tipi di invalidità: l’art. 1418 "Cause di nullità del contratto" elenca i casi di nullità in due grandi filoni:

  1. Cause che derivano da nullità strutturali, cioè vizi che toccano elementi essenziali. I casi sono indicati dall’art. 1418 c.2.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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