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Invalidità e inefficacia dei contratti
L'invalidità porta alla cancellazione degli effetti del contratto, che quindi non produce alcun risultato. L'obiettivo dell'invalidità è l'inefficacia, infatti un contratto invalido è anche inefficace.
L'inefficacia di un contratto valido può dipendere da varie ragioni:
- In base al momento in cui si manifesta l'incapacità del contratto di produrre effetti, distinguiamo:
- Inefficacia originaria: il contratto non produce effetti fin dal momento della sua creazione.
- Inefficacia sopravvenuta: il contratto è inizialmente produttore di effetti, ma da un certo momento diventa inproduttivo.
- In base all'ambito in cui si manifesta l'inefficacia, distinguiamo:
- Inefficacia relativa: il contratto produce effetti tra le parti e verso la generalità dei terzi, ma non li produce verso determinati terzi che si trovano in una certa posizione.
- Inefficacia assoluta: il contratto non produce effetti né tra le parti né tra i terzi.
Le ragioni della inefficacia possono essere molteplici e dipendono dalle circostanze specifiche del contratto.
nullità: nullità strutturali e politiche Cause dei diversi tipi di nullità: art. 1418 "CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO" dice i casi di nullità: 2 grandi filoni1) Cause che derivano da NULLITÀ STRUTTURALI cioè vizi che toccano elemento essenziale. Casi sono indicati da art. 1418 c.2 dove parla di mancanza di uno dei requisiti indicati da art. 1325 e di mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Contratto è nullo: Quando MANCA ACCORDO cioè anche se c'è apparente manifestazione di volontà, una di fatto non esiste (es: contratto fatto da persona che non ha capacità di intendere e volere- contratto fatto in modo scherzoso o per rappresentazione scenica (dichiarazioni senza causa)) Quando MANCA CAUSA cioè la ragione giustificativa del contratto Quando ha OGGETTO INESISTENTE, IMPOSSIBILE, INDETERMINATO o INDETERMINABILE Quando SUSSISTE DIFETTO DI FORMA (se richiesta pervalidità)- Cause che danno luogo a NULLITÀ POLITICHE cioè il contratto è nullo perché disapprovato da ordinamento giuridico. chiamati CONTRATTI ILLECITI
- Parametri illecità: norme imperative, ordine pubblico, buon costume
- Ha OGGETTO ILLECITO cioè le prestazioni contrattuali sono disapprovate
- Ha CAUSA ILLECITA
- Ha CONDIZIONE ILLECITA
- È fatto per MOTIVO ILLECITO COMUNE a parti
La legge si basa sul rapporto tra fini e mezzi. Le norme imperative impediscono un risultato socialmente indesiderabile. Per impedire questo risultato, le norme vietano l'atto che è lo strumento normale e tipico per realizzarlo: il patto commissorio (art. 2744). Le parti possono cercare di aggirare il divieto facendo un contratto diverso, di per sé non vietato, ma creato in modo tale da realizzare, nella sostanza, lo stesso risultato dell'atto vietato.
La nullità può essere testuale o virtuale. L'art. 1418 c.3 afferma che un contratto è nullo quando la legge lo dichiara nullo. La nullità testuale si verifica quando il contratto è contrario a norme imperative. La nullità virtuale si verifica quando ricorre in una serie aperta di casi. Tuttavia, la nullità virtuale ha dei limiti: non ogni violazione di norme imperative crea nullità. L'inciso finale dell'art. afferma che il contratto contrario a norma imperativa è nullo "salvo che".
legge "disponga diversamente" esempio art.1339 - Le ragioni dell'annullabilità: incapacità di agire e vizi della volontà, altre cause
Vizi che creano annullabilità del contratto si dividono in 2 categorie:
- INCAPACITÀ DI AGIRE rende contratto annullabile.
- VIZI DELLA VOLONTÀ = fattori che disturbano o deviano processo di formazione della volontà contrattuale di una parte che per questo conclude un contratto che non era nei suoi programmi
Sono 3:
- ERRORE
- DOLO
- VIOLENZA
Fuori da queste 2 categorie, contratto è annullabile in qualche altro caso individuato dalla legge: 2 casi principali
- Contratto concluso da rappresentante in conflitto di interessi con rappresentato (compreso contratto con se stesso)
- Contratto di straordinaria amministrazione compiuto da un coniuge su 1 bene mobile registrato o immobile della comunione.
Interesse di trovare punto di equilibrio tra interessi dei contraenti ruolo importante - TUTELA
DELL'AFFIDAMENTO-L'errore= ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto. La Legge considera questo interesse meritevole di tutela perché il contratto vincola le parti e il vincolo contrattuale è assunto volontariamente, ma se la volontarietà è viziata se il processo decisionale è viziato da errore. CONTRATTO FATTO PER ERRORE è ANNULLABILE. La Legge concilia interessi contrapposti dicendo che non tutti gli errori determinano l'annullabilità del contratto, ma solo alcuni, con certi requisiti. L'errore è rilevante se è, insieme, ESSENZIALE e RICONOSCIBILE (art.1428). Se non ci sono entrambi i requisiti, l'errore resta a carico di chi lo commette e rimane vincolato al contratto. La disciplina dell'errore si applica a contratti ONEROSI tranne che per la DIVISIONE. L'errore è ESSENZIALE quando cade su determinati elementi obiettivi del contratto (art.1429), cioè quando riguarda: I. NATURA del CONTRATTO II.OGGETTO del CONTRATTO può riguardare:
- a) PRESTAZIONE
- b) IDENTITÀ del BENE - oggetto della prestazione
- c) QUALITÀ del BENE
III. PERSONA DELL'ALTRO CONTRAENTE può riguardare:
- a) IDENTITÀ PERSONA
- b) QUALITÀ PERSONA
2 tipi di errore:
- 1) ERRORE DI FATTO - quando cadono su elementi di fatto
- 2) ERRORI DI DIRITTO - ignoranza o falsa interpretazione di norme che incidono su qualità giuridiche dell'oggetto o della persona dell'altro contraente
Errore essenziale non è sinonimo di errore determinante del consenso. L'art. 1429 indica i requisiti dell'errore essenziale.
Errore determinante dal consenso ma non rientrante nelle classi elencate da art.1429 è ERRORE SUL MOTIVO:
- - irrilevante
- - non porta a annullamento
Può essere essenziale:
- 1) ERRORE SULLA QUANTITÀ della prestazione purché determinata dal consenso
- 2) ERRORE DI CALCOLO - basta correggere l'errore rimoltiplicando in modo giusto
(RETTIFICA)senza dover annullare-errore è RICONOSCIBILE dall'altro contraente ART. 1431 "in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo"Se l'errore è riconoscibile non c'è ragione per proteggere venditore che è stato negligente a non chiarire il puntoGiurisprudenza ritiene che nel caso di ERRORE RICONOSCIUTO: contratto è ANNULLABILEGiurisprudenza ritiene che sia rilevante un errore astrattamente non riconoscibile, se è un errore COMUNE in cui siano cadute entrambe le parti-l'ERRORE OSTATIVO tocca comunicazione della volontà volontà si forma bene ma è comunicata male.2 tipi:1) ERRORE NELLA DICHIARAZIONE: errore del dichiarante2) ERRORE NELLA TRASMISSIONE: errore della persona o dell'ufficio incaricati di trasmettere la dichiarazione≠ da ERRORE VIZIO = tocca
Dolo come vizio della volontà è inganno nella formazione del contratto = il raggiro o menzogna → usati contro un contraente, per indurlo a fare un contratto
Chi subisce dolo cade in errore però creato da un altro soggetto vittima dolo è tutelata da legge → con il rimedio dell'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO. Il rimedio scatta a 1 CONDIZIONE: deve trattarsi di DOLO DETERMINANTE (= inganno decisivo per conclusione contratto se senza raggiro vittima non avrebbe concluso contratto - art.1439 c.1)
Dolo può presentarsi:
- In una condotta attiva di raggiro o menzogna (dolo commissivo)
- In una condotta di tener ascosti alla parte elementi decisivi del contratto (dolo omissivo - RETICENZA) legge da esplicita rilevanza a reticenza nel contratto di assicurazione → reticenza = a dolo quando non comunicare gli elementi è una violazione dell'obbligo di buona fede
Dolo incidente e
“dolus bonus”Dolo determinante causa annullabilità contratto.Ci sono altri casi,meno gravi, che non hanno questa conseguenza
-
DOLUS BONUS = GENERICA,MAGARI IPERBOLICA,ESALTAZIONE DELLA QUALITA’ DELBENE OFFERTO.caso del commerciante che dice che i suoi prodotti sono i migliori rimedi legali sonoquelli previsti a tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole
-
DOLO INCIDENTE = inganno non tanto grave da risultare decisivo per conclusionecontratto ma abbastanza grave da indurre la vittima a accettare condizioni diverse e menovantaggiose da quelle che avrebbe accettato senza inganno.Conseguenza è diritto del contraente di avere il risarcimento del danno (art.1440). il dannoderiva da comportamento sleale nella trattativa (responsabilità precontrattuale)-La violenza=violenza psichica (morale) sinonimo di minaccia: è la minaccia rivolta contro un contraente percostringerlo a fare un contratto che egli non vorrebbeÈ
- Essere INERENTE AL CONTRATTO = scopo diretto sia forzare vittima a fare contratto
- Essere RAGIONEVOLMENTE GRAVE Male prospettato da minaccia può riguardare BENI ECONOMICI o BENI DELLA PERSONALITÀ ma deve essere un MALE NOTEVOLE
- Minaccia deve essere tale da FARE IMPRESSIONE SOPRA UNA PERSONA SENSATA -> questo va calcolato caso per caso in base a sesso, età e condizione della persona
- Bene messo a rischio deve APPARTENERE A STESSO CONTRAENTE a cui è rivolta minaccia o a PERSONE A LUI VICINE
- Deve PROSPETTARE un MALE INGIUSTO
- È TIMORE REVERENZIALE = stato di soggezione psicologica