La famiglia di fatto
schemi delle lezioni – Diritto di famiglia – Torino – a. a. 2008/2009 – J. Long
LA FAMIGLIA DI FATTO
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una nozione giuridica unitaria ed
univoca di famiglia dal latino famulus,servitore. Viene definita come “società
naturale fondata sul matrimonio”,quindi per qualificare un nucleo sociale come
famiglia,talvolta si richiede un atto formale:es.il matrimonio o l’atto di
riconoscimento del figlio naturale ecc.
n altri casi l’ordinamento vigente attribuisce rilevanza anche a situazioni e rapporti
di fatto come la convivenza tra due persone che stabilmente
,spontaneamente,pubblicamente e
reciprocamente adempiono ai doveri
ritenuti caratteristici della coppie ELEMENTO OGGETTIVO
coniugate ,è la cd. Convivenza more La coabitazione
uxorio +
LA CONV. MORE ELEMENTO SOGGETTIVO
UXORIO è La comunione spirituale
CARATTERIZZATA DA (affectio maritalis)
DUE ELEMENTI
• Art. 317bis c.c., nel testo introdotto dalla
legge 19 maggio 1975 n.151 (Riforma del diritto di famiglia)
• Art. 342 bis e ter c.c., nel testo introdotto dalla legge 4 aprile 2001 n.154: “quando
la condotta del coniuge o
di altro convivente è causa di grave pregiudizio…”; “il giudice ordina al coniuge o
convivente, che ha tenuto
la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone
l'allontanamento dalla casa
familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole”;
• Artt. 330 e 333 c.c. , nel testo introdotto dalla legge 28 marzo 2001 n.149: “…per
gravi motivi, il giudice
può ordinare… l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore”; “il giudice,
secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
… l'allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”;
• Artt. 406 + 417 e 408 c.c., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6:
l’interdizione,
l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno possono essere promosse dal
beneficiario stesso, “dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente…”; nella scelta dell’amministratore di
sostegno “il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la
persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado…” vedi anche artt.410 c. 3,411 c.3,426cc.
• Art. 5 legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita): “possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni
di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”;
• Art. 3, legge 1º aprile 1999, n. 91 (Prelievi e trapianti): “Il prelievo di organi e di
tessuti è consentito
secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento
della morte… .
All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte… i medici…
forniscono
informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto
nonché sulla natura e sulle
circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in
mancanza, ai figli
maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante
legale”.
• Art. 8, legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime del
terrorismo): “Se, in conseguenza
dei delitti previsti dagli artt. 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita,
l'elargizione è concessa,
nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività
economica, ovvero in
una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e
figli; b) genitori; c)
fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle
lettere a, b e c,
conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
LE QUESTIONI GIURIDICHE 1
• E’ ammissibile, alla luce dell’art. 29 comma 1° Cost., la tutela giuridica della
famiglia di fatto?
• Può la famiglia di fatto essere tutelata mediante estensione analogica della
normativa sulla famiglia legittima?
1 Art.29 COST:LA REPUBBLICA RICONOSCE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA COME SOCIETA’ NATURALE FONDATA SUL
l matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica di coniugi,con i limiti stabiliti dalla legge a
MATRIMONIO.
garanzia dell’unità familiare
• Come rispettare la scelta dei (rectius: di alcuni) conviventi more uxorio di sottrarsi
agli effetti
che per legge Quali strumenti possono essere usati dai discendono dal matrimonio?
conviventi
per regolare i reciproci rapporti, personali e patrimoniali?
• Come e quando deve essere tuttavia garantita protezione ai membri della famiglia di
fatto che si
trovino in condizione di debolezza?
LA SITUAZIONE ITALIANA ODIERNA
1. I RAPPORTI DEI CONVIVENTI CON I FIGLI
La tutela della filiazione extramatrimoniale (cd. filiazione naturale) è assicurata dagli
“artt. 30 commi 1°e 3°Cost.è dovere dei genitori mantenere,educare ed istruirei
figli,anche se nati fuori del matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio una tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima”:ed è stata attuata mediante una pressoché totale parificazione tra
figli legittimi e naturali con la Riforma del 1975.
Tutti gli ordinamenti giuridici dei Paesi di matrice culturale europea peraltro
garantiscono oggi ex-lege ai figli naturali dei conviventi more uxorio diritti
sostanzialmente analoghi
ex lege ai figli dei conviventi more uxorio (“figli naturali”) diritti sostanzialmente
analoghi a quelli
che i figli legittimi hanno verso i genitori e verso lo Stato:
• diritto alla costituzione del rapporto (mediante riconoscimento ovvero dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità naturale) [rinvio alla costituzione della filiazione
naturale];
• diritto a essere mantenuti, istruiti ed educati [rinvio all’esercizio della potestà
genitoriale];
2. I RAPPORTI RECIPROCI TRA I CONVIVENTI ADULTI
I conviventi more uxorio, in quanto non coniugati, sono sottratti al complesso di
diritti e
doveri reciproci nascenti dal matrimonio (cfr. artt. 143, 144 e 147 c.c.). Mancano
norme che
disciplinino organicamente i rapporti tra i membri adulti della coppia.
Davanti a una questione concreta
a concernente un’unione di fatto occorre dunque chiedersi:
fattispecie
Esiste una norma di legge che regola la concreta?
specifica
se si→la si applica
In relazione alla singola fattispecie concreta la situazione della coppia
se no→
convivente more uxorio può essere assimilata a quella di una coppia coniugata?
Se si→ Riconoscimento in via analogica o con applicazione estensiva ai conviventi
dei diritti riconosciuti dalla legge ai coniugi
(es. principio di contribuzione; assegnazione della casa familiare in presenza di figli
minori; risarcimento per morte o infortunio del convivente; dispensa dalla ferma di
leva)
Se no→il giudice deve applicare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello
Stato. (es. irripetibilità di quanto spontaneamente versato in adempimento di
obbligazioni naturali ammissibilità; dell’utilizzo di accordi e altri strumenti negoziali
(testamento) per la regolazione dei rapporti patrimoniali vista della sua rottura)
2.1 I RAPPORTI INTERNI ALLA COPPIA
• secondo la consolidata giurisprudenza, i conviventi possono concludere
contratti atipici (art. 1322 c.c.) aventi ad oggetto la regolazione dei reciproci
rapporti patrimoniali durante la convivenza e in seguito alla rottura della stessa
• il convivente more uxorio non ha diritto all’assegno di mantenimento:
durante la convivenza: il reciproco mantenimento di configura quale
o
obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
post rottura della relazione di coppia: il convivente non ha diritto al
o
mantenimento (eccez. 342ter comma 2° c.c.)
• secondo la giurisprudenza maggioritaria,il convivente more uxorio ha diritto
alla tutela possessoria dell’abitazione familiare in quanto detentore nel proprio
interesse
• il convivente more uxorio non è successore legittimo
• il convivente more uxorio non è legittimario e dunque non deve essergli
riconosciuto il diritto di abitazione di cui all’art. 540•
•
2.2. I RAPPORTI CON I TERZI
• il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale da morte del proprio convivente
• il convivente more uxorio ha diritto alla successione nel contratto di locazione
della casa familiare qualora il contratto fosse intestato al convivente defunto
Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988: Il diritto al risarcimento da fatto
illecito concretatosi in un
evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello
patrimoniale, che presuppone,
peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto
al danneggiato - anche al
convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata
siffatta relazione
caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al
qual fine non sono
sufficienti nè le dichiarazioni rese dagli interessati a scopo di formazione di un atto di
notorietà, nè le
indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica amministrazione per i fini anagrafici.
Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: la situazione del convivente "more
uxorio" è nettamente diversa
da quella del coniuge, poiché i caratteri di stabilità e di certezza e della reciprocità e
corrispettività di diritti e
doveri nascono solo dal matrimonio; pertanto, gli art. 565 e 592 c.c. non sono in
contrasto con gli art. 2 e 3 cost.,
per il fatto di non includere fra i successibili "ab intestato", parificandolo al coniuge,
il convivente "more
uxorio".
Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: L'introduzione nell'ordinamento della
successione legittima di una
nuova fattispecie rientra nella discrezionalità del legislatore; pertanto, la questione di
legittimità costituzionale
dell'art. 540 comma 2 c.c., sollevata sotto il profilo che il diritto di abitazione della
casa adibita a residenza
familiare non è concesso al convivente "more uxorio" è inammissibile, poiché
costituendo il diritto di abitazione
oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla qualità di legittimario, tale
diritto potrebbe essere
esteso al convivente "more uxorio", solo dal legislatore, inserendolo fra i legittimari.
Tribunale Savona, 29 giugno 2002: È valido il contratto con cui i conviventi "more
uxorio" s'impegnano a
partecipare alle spese della famiglia di fatto in misura eguale. In base al canone
ermeneutico della buona fede,
improntato ad un principio di solidarietà contrattuale, esso va tuttavia interpretato in
analogia a quanto dispone, nei
rapporti tra coniugi, l'art. 143 c.c., cosicché l'obbligo di contribuzione va determinato
in relazione alle sostanze ed
alle capacità di lavoro professionale e casalingo dei conviventi. Di conseguenza la
convivente che abbia contribuito
in misura maggiore, a causa delle difficoltà lavorative dell'altro, non può ripetere le
maggiori somme destinate alla
vita comune.
Corte costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404: È illegittimo, per contrasto con gli art. 2 e
3 cost. l'art. 6 della legge
n. 392 del 1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di
locazione al conduttore che
abbia cessato la convivenza "more uxorio" in favore del già convivente partner,
quando vi sia prole naturale.
Schemi delle lezioni – Diritto di famiglia – Torino – a. a. 2008/2009 – J. Long
4
• secondo la consolidata giurisprudenza, l’esistenza di una convivenza more
uxorio rileva ai fini della quantificazione dell’assegno di separazione e di
divorzio sia nel caso in cui a convivere sia il beneficiario, sia nel caso in cui a
convivere sia l’obbligato
RIASSUMENDO: In Italia la coppia convivente diviene titolare di una posizione
giuridica soggettiva individuata dalla legge, seppure in maniera frammentaria e
disorganica,
per il solo fatto della coabitazione protratta nel tempo unita al rispetto reciproco dei
doveri
ritenu
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto privato
-
Diritto privato - La famiglia - Appunti
-
Diritto privato e di famiglia - famiglia
-
Diritto privato