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I RAPPORTI CON I TERZI
• il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da morte del proprio convivente
• il convivente more uxorio ha diritto alla successione nel contratto di locazione della casa familiare qualora il contratto fosse intestato al convivente defunto
Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988: Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati a scopo di formazione di un atto di notorietà.
nè le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica amministrazione per i fini anagrafici.
Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: la situazione del convivente "moreuxorio" è nettamente diversa da quella del coniuge, poiché i caratteri di stabilità e di certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri nascono solo dal matrimonio; pertanto, gli art. 565 e 592 c.c. non sono in contrasto con gli art. 2 e 3 cost., per il fatto di non includere fra i successibili "ab intestato", parificandolo al coniuge, il convivente "moreuxorio".
Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: L'introduzione nell'ordinamento della successione legittima di una nuova fattispecie rientra nella discrezionalità del legislatore; pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540 comma 2 c.c., sollevata sotto il profilo che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare
non è concesso al convivente "more uxorio" è inammissibile, poiché costituendo il diritto di abitazione oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla qualità di legittimario, tale diritto potrebbe essere esteso al convivente "more uxorio", solo dal legislatore, inserendolo fra i legittimari. Tribunale Savona, 29 giugno 2002: È valido il contratto con cui i conviventi "more uxorio" s'impegnano a partecipare alle spese della famiglia di fatto in misura eguale. In base al canone ermeneutico della buona fede, improntato ad un principio di solidarietà contrattuale, esso va tuttavia interpretato in analogia a quanto dispone, nei rapporti tra coniugi, l'art. 143 c.c., cosicché l'obbligo di contribuzione va determinato in relazione alle sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo dei conviventi. Di conseguenza la convivente che abbia contribuito in misura maggiore, a causadelle difficoltà lavorative dell'altro, non può ripetere le maggiori somme destinate all'avita comune. Corte costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404: È illegittimo, per contrasto con gli art. 2 e 3 cost. l'art. 6 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza "more uxorio" in favore del già convivente partner, quando vi sia prole naturale. Schemi delle lezioni - Diritto di famiglia - Torino - a. a. 2008/2009 - J. Long - secondo la consolidata giurisprudenza, l'esistenza di una convivenza more uxorio rileva ai fini della quantificazione dell'assegno di separazione e di divorzio sia nel caso in cui a convivere sia il beneficiario, sia nel caso in cui a convivere sia l'obbligato. RIASSUMENDO: In Italia la coppia convivente diviene titolare di una posizione giuridica soggettiva individuata dalla legge, seppure inmaniera frammentaria edisorganica,per il solo fatto della coabitazione protratta nel tempo unita al rispetto reciproco deidoveriritenuti storicamente tipici dei coniugi. La convivenza dunque è presa in esame comemerasituazione di fatto cui sono automaticamente attribuiti effetti predeterminati dallalegge. Adifferenza di altri Paesi europei, in Italia non sono previste modalità diformalizzazionedella comune materiale e spirituale tra due adulti alternative al matrimonio (cfr. peresempioper la Francia i pactes civil de solidarité). Schemi delle lezioni – Diritto di famiglia –Torino – a. a. 2008/2009 – J. Long1
LA FAMIGLIA DI FATTONOZIONENon esiste nell’ordinamento giuridico italiano vigente una nozione giuridica unitariaeunivoca di “famiglia” (dal latino “famulus”, “servitore”). Ai fini della qualificazionedi un nucleosociale come famiglia, talvolta si richiede la presenza di un atto formale (es. ilmatrimonio,
Il riconoscimento del figlio naturale. In altri casi si attribuisce rilevanza anche a situazioni e rapporti di fatto, come la convivenza tra due persone che stabilmente, spontaneamente, pubblicamente e reciprocamente adempiono i doveri storicamente ritenuti caratteristici delle coppie coniugate (cd. convivenza more uxorio).
Elemento oggettivo:
- Art. 317bis c.c., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n.151 (Riforma del diritto di famiglia)
- Art. 342 bis e ter c.c., nel testo introdotto dalla legge 4 aprile 2001 n.154: "quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio..."; "il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole";
- Artt. 330 e 333 c.c., nel testo introdotto dalla legge 28 marzo 2001
n.149: “…pergravi motivi, il giudicepuò ordinare… l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa delminore”;
“il giudice,secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre… l'allontanamentodel genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”;
• Artt. 406 + 417 e 408 c.c., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6:l’interdizione,l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno possono essere promosse dalbeneficiario stesso, “dalconiuge, dalla persona stabilmente convivente…”; nella scelta dell’amministratore disostegno “il giudicetutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, lapersona stabilmenteconvivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro ilquarto grado…”1;
• Art. 5 legge 19 febbraio 2004, n. 40
n. 39 (Disciplina delle professioni sanitarie): "Le professioni sanitarie sono regolate da leggi speciali che ne determinano le competenze, le modalità di accesso, la formazione, l'esercizio e il controllo dell'attività professionale… I professionisti sanitari sono tenuti a rispettare i principi etici e deontologici propri della professione e a garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate”. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita: "possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". Art. 3, legge 1° aprile 1999, n. 91 (Prelievi e trapianti): "Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte… All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte… i medici… forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale". Art. 8, legge 23 febbraio 1999, n. 39 (Disciplina delle professioni sanitarie): "Le professioni sanitarie sono regolate da leggi speciali che ne determinano le competenze, le modalità di accesso, la formazione, l'esercizio e il controllo dell'attività professionale… I professionisti sanitari sono tenuti a rispettare i principi etici e deontologici propri della professione e a garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate".n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo): "Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli artt. 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
- a) coniuge e figli;
- b) genitori;
- c) fratelli e sorelle;
- d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a, b e c, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
Davanti a una questione concreta concernente un'unione di fatto occorre dunque chiedersi: Esiste una norma di legge che specifica la fattispecie concreta?
LE QUESTIONI GIURIDICHE
- È ammissibile, alla luce dell'art. 29 comma 1° Cost., la tutela giuridica della famiglia di fatto?
- Può la famiglia di fatto essere tutelata mediante
estensione analogica dellanormativa sullafamiglia legittima?1 Cfr. anche artt. 410 c.3, 411 c.3, 426 c.c. .Convivenzamore uxoriocoabitazionecomunione spirituale(affectio maritalis)Schemi delle lezioni – Diritto di famiglia – Torino – a. a. 2008/2009 – J. Long2• Come rispettare la scelta dei (rectius: di alcuni) conviventi more uxorio di sottrarsiagli effettiche per legge discendono dal matrimonio? Quali strumenti possono essere usati daiconviventiper regolare i reciproci rapporti, personali e patrimoniali?• Come e quando deve essere tuttavia garantita protezione ai membri della famiglia difatto che sitrovino in condizione di debolezza?LA SITUAZIONE ITALIANA ODIERNA1. I RAPPORTI DEI CONVIVENTI CON I FIGLILa tutela della filiazione extramatrimoniale (cd. filiazione naturale) è assicurata dagliartt. 30commi 1° e 3° Cost. ed è stata attuata mediante una pressoché totale parificazione trafigli legittimie naturali con la Riforma
del diritto di famiglia del 1975. Tutti gli ordinamenti giuridici dei Paesi di matrice culturale europea peraltro garantiscono oggi ex lege ai figli dei conviventi more uxorio ("figli naturali") diritti sostanzialmente analoghi a quelli che i figli legittimi hanno verso i genitori e verso lo Stato: - diritto alla costituzione del rapporto (mediante riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale) [rinvio alla costituzione della filiazione naturale]; - diritto a essere mantenuti, istruiti ed educati [rinvio all'esercizio della potestà genitoriale]; 2. I RAPPORTI