Estratto del documento

La famiglia di fatto

schemi delle lezioni – Diritto di famiglia – Torino – a. a. 2008/2009 – J. Long

LA FAMIGLIA DI FATTO

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una nozione giuridica unitaria ed

univoca di famiglia dal latino famulus,servitore. Viene definita come “società

naturale fondata sul matrimonio”,quindi per qualificare un nucleo sociale come

famiglia,talvolta si richiede un atto formale:es.il matrimonio o l’atto di

riconoscimento del figlio naturale ecc.

n altri casi l’ordinamento vigente attribuisce rilevanza anche a situazioni e rapporti

di fatto come la convivenza tra due persone che stabilmente

,spontaneamente,pubblicamente e

reciprocamente adempiono ai doveri

ritenuti caratteristici della coppie ELEMENTO OGGETTIVO

coniugate ,è la cd. Convivenza more La coabitazione

uxorio +

LA CONV. MORE ELEMENTO SOGGETTIVO

UXORIO è La comunione spirituale

CARATTERIZZATA DA (affectio maritalis)

DUE ELEMENTI

• Art. 317bis c.c., nel testo introdotto dalla

legge 19 maggio 1975 n.151 (Riforma del diritto di famiglia)

• Art. 342 bis e ter c.c., nel testo introdotto dalla legge 4 aprile 2001 n.154: “quando

la condotta del coniuge o

di altro convivente è causa di grave pregiudizio…”; “il giudice ordina al coniuge o

convivente, che ha tenuto

la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone

l'allontanamento dalla casa

familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole”;

• Artt. 330 e 333 c.c. , nel testo introdotto dalla legge 28 marzo 2001 n.149: “…per

gravi motivi, il giudice

può ordinare… l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del

minore”; “il giudice,

secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre

… l'allontanamento

del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”;

• Artt. 406 + 417 e 408 c.c., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6:

l’interdizione,

l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno possono essere promosse dal

beneficiario stesso, “dal

coniuge, dalla persona stabilmente convivente…”; nella scelta dell’amministratore di

sostegno “il giudice

tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la

persona stabilmente

convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il

quarto grado…” vedi anche artt.410 c. 3,411 c.3,426cc.

• Art. 5 legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione

medicalmente assistita): “possono

accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni

di sesso diverso,

coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”;

• Art. 3, legge 1º aprile 1999, n. 91 (Prelievi e trapianti): “Il prelievo di organi e di

tessuti è consentito

secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento

della morte… .

All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte… i medici…

forniscono

informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto

nonché sulla natura e sulle

circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in

mancanza, ai figli

maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante

legale”.

• Art. 8, legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime del

terrorismo): “Se, in conseguenza

dei delitti previsti dagli artt. 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita,

l'elargizione è concessa,

nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività

economica, ovvero in

una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e

figli; b) genitori; c)

fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle

lettere a, b e c,

conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

LE QUESTIONI GIURIDICHE 1

• E’ ammissibile, alla luce dell’art. 29 comma 1° Cost., la tutela giuridica della

famiglia di fatto?

• Può la famiglia di fatto essere tutelata mediante estensione analogica della

normativa sulla famiglia legittima?

1 Art.29 COST:LA REPUBBLICA RICONOSCE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA COME SOCIETA’ NATURALE FONDATA SUL

l matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica di coniugi,con i limiti stabiliti dalla legge a

MATRIMONIO.

garanzia dell’unità familiare

• Come rispettare la scelta dei (rectius: di alcuni) conviventi more uxorio di sottrarsi

agli effetti

che per legge Quali strumenti possono essere usati dai discendono dal matrimonio?

conviventi

per regolare i reciproci rapporti, personali e patrimoniali?

• Come e quando deve essere tuttavia garantita protezione ai membri della famiglia di

fatto che si

trovino in condizione di debolezza?

LA SITUAZIONE ITALIANA ODIERNA

1. I RAPPORTI DEI CONVIVENTI CON I FIGLI

La tutela della filiazione extramatrimoniale (cd. filiazione naturale) è assicurata dagli

“artt. 30 commi 1°e 3°Cost.è dovere dei genitori mantenere,educare ed istruirei

figli,anche se nati fuori del matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori del

matrimonio una tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della

famiglia legittima”:ed è stata attuata mediante una pressoché totale parificazione tra

figli legittimi e naturali con la Riforma del 1975.

Tutti gli ordinamenti giuridici dei Paesi di matrice culturale europea peraltro

garantiscono oggi ex-lege ai figli naturali dei conviventi more uxorio diritti

sostanzialmente analoghi

ex lege ai figli dei conviventi more uxorio (“figli naturali”) diritti sostanzialmente

analoghi a quelli

che i figli legittimi hanno verso i genitori e verso lo Stato:

• diritto alla costituzione del rapporto (mediante riconoscimento ovvero dichiarazione

giudiziale di paternità o maternità naturale) [rinvio alla costituzione della filiazione

naturale];

• diritto a essere mantenuti, istruiti ed educati [rinvio all’esercizio della potestà

genitoriale];

2. I RAPPORTI RECIPROCI TRA I CONVIVENTI ADULTI

I conviventi more uxorio, in quanto non coniugati, sono sottratti al complesso di

diritti e

doveri reciproci nascenti dal matrimonio (cfr. artt. 143, 144 e 147 c.c.). Mancano

norme che

disciplinino organicamente i rapporti tra i membri adulti della coppia.

Davanti a una questione concreta

a concernente un’unione di fatto occorre dunque chiedersi:

fattispecie

Esiste una norma di legge che regola la concreta?

specifica

se si→la si applica

In relazione alla singola fattispecie concreta la situazione della coppia

se no→

convivente more uxorio può essere assimilata a quella di una coppia coniugata?

Se si→ Riconoscimento in via analogica o con applicazione estensiva ai conviventi

dei diritti riconosciuti dalla legge ai coniugi

(es. principio di contribuzione; assegnazione della casa familiare in presenza di figli

minori; risarcimento per morte o infortunio del convivente; dispensa dalla ferma di

leva)

Se no→il giudice deve applicare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello

Stato. (es. irripetibilità di quanto spontaneamente versato in adempimento di

obbligazioni naturali ammissibilità; dell’utilizzo di accordi e altri strumenti negoziali

(testamento) per la regolazione dei rapporti patrimoniali vista della sua rottura)

2.1 I RAPPORTI INTERNI ALLA COPPIA

• secondo la consolidata giurisprudenza, i conviventi possono concludere

contratti atipici (art. 1322 c.c.) aventi ad oggetto la regolazione dei reciproci

rapporti patrimoniali durante la convivenza e in seguito alla rottura della stessa

• il convivente more uxorio non ha diritto all’assegno di mantenimento:

durante la convivenza: il reciproco mantenimento di configura quale

o

obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.

post rottura della relazione di coppia: il convivente non ha diritto al

o

mantenimento (eccez. 342ter comma 2° c.c.)

• secondo la giurisprudenza maggioritaria,il convivente more uxorio ha diritto

alla tutela possessoria dell’abitazione familiare in quanto detentore nel proprio

interesse

• il convivente more uxorio non è successore legittimo

• il convivente more uxorio non è legittimario e dunque non deve essergli

riconosciuto il diritto di abitazione di cui all’art. 540•

2.2. I RAPPORTI CON I TERZI

• il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e

non patrimoniale da morte del proprio convivente

• il convivente more uxorio ha diritto alla successione nel contratto di locazione

della casa familiare qualora il contratto fosse intestato al convivente defunto

Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988: Il diritto al risarcimento da fatto

illecito concretatosi in un

evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello

patrimoniale, che presuppone,

peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto

al danneggiato - anche al

convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata

siffatta relazione

caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al

qual fine non sono

sufficienti nè le dichiarazioni rese dagli interessati a scopo di formazione di un atto di

notorietà, nè le

indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica amministrazione per i fini anagrafici.

Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: la situazione del convivente "more

uxorio" è nettamente diversa

da quella del coniuge, poiché i caratteri di stabilità e di certezza e della reciprocità e

corrispettività di diritti e

doveri nascono solo dal matrimonio; pertanto, gli art. 565 e 592 c.c. non sono in

contrasto con gli art. 2 e 3 cost.,

per il fatto di non includere fra i successibili "ab intestato", parificandolo al coniuge,

il convivente "more

uxorio".

Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310: L'introduzione nell'ordinamento della

successione legittima di una

nuova fattispecie rientra nella discrezionalità del legislatore; pertanto, la questione di

legittimità costituzionale

dell'art. 540 comma 2 c.c., sollevata sotto il profilo che il diritto di abitazione della

casa adibita a residenza

familiare non è concesso al convivente "more uxorio" è inammissibile, poiché

costituendo il diritto di abitazione

oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla qualità di legittimario, tale

diritto potrebbe essere

esteso al convivente "more uxorio", solo dal legislatore, inserendolo fra i legittimari.

Tribunale Savona, 29 giugno 2002: È valido il contratto con cui i conviventi "more

uxorio" s'impegnano a

partecipare alle spese della famiglia di fatto in misura eguale. In base al canone

ermeneutico della buona fede,

improntato ad un principio di solidarietà contrattuale, esso va tuttavia interpretato in

analogia a quanto dispone, nei

rapporti tra coniugi, l'art. 143 c.c., cosicché l'obbligo di contribuzione va determinato

in relazione alle sostanze ed

alle capacità di lavoro professionale e casalingo dei conviventi. Di conseguenza la

convivente che abbia contribuito

in misura maggiore, a causa delle difficoltà lavorative dell'altro, non può ripetere le

maggiori somme destinate alla

vita comune.

Corte costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404: È illegittimo, per contrasto con gli art. 2 e

3 cost. l'art. 6 della legge

n. 392 del 1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di

locazione al conduttore che

abbia cessato la convivenza "more uxorio" in favore del già convivente partner,

quando vi sia prole naturale.

Schemi delle lezioni – Diritto di famiglia – Torino – a. a. 2008/2009 – J. Long

4

• secondo la consolidata giurisprudenza, l’esistenza di una convivenza more

uxorio rileva ai fini della quantificazione dell’assegno di separazione e di

divorzio sia nel caso in cui a convivere sia il beneficiario, sia nel caso in cui a

convivere sia l’obbligato

RIASSUMENDO: In Italia la coppia convivente diviene titolare di una posizione

giuridica soggettiva individuata dalla legge, seppure in maniera frammentaria e

disorganica,

per il solo fatto della coabitazione protratta nel tempo unita al rispetto reciproco dei

doveri

ritenu

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto Pag. 1 Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ciatti Alessandro.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community