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Le donazioni

La donazione è un contratto speciale, tipico, mediante il quale si trasmettono diritti a titolo liberale. La categoria degli atti di liberalità comprende quegli atti nei quali l'impoverimento di un soggetto si accompagna all'arricchimento in favore di un altro (donazione diretta). L'art 769 qualifica la donazione come contratto. L'animus donandi costituisce la causa comune dei negozi liberali; i motivi possono essere diversi, ma l'animus caratteristico è in definitiva sempre uguale.

La categoria delle liberalità, che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi o al costume sociale (770), viene esclusa dall'ambito delle donazioni. Quando il motivo unico determinante dell'atto è stato erroneo e ciò risulti dall'atto stesso (787), o quando il solo motivo determinante sia illecito (788), si ha invalidità della donazione. Anche l'apposizione di un onere illecito o impossibile rende nullo l'atto quando ne ha costituito l'unico motivo determinante (794).

Quando non si tratta di donazione simulata sotto forma di contratto oneroso, abbiamo un negozio misto, al quale vanno applicate le norme sia dell'una, sia dell'altra categoria di atti. Nel suo contenuto oneroso il negozio sarà sottoposto alle garanzie che sono proprie della vendita; per quella parte in cui il negozio è atto di liberalità, sarà sottoposto a collazione e riduzione; è sempre escluso però il rimedio della rescissione per lesione.

Donazione indiretta

Nella donazione indiretta si comprendono tutti gli atti di liberalità che non si possono qualificare di donazione diretta. Nella donazione indiretta il donante attua la liberalità ricorrendo a un diverso mezzo giuridico, che solo di riflesso arreca il gratuito beneficio. In queste donazioni la liberalità è il risultato dell'atto, mentre nelle donazioni dirette la liberalità costituisce il contenuto/oggetto dell'atto.

Revoca delle liberalità

Le liberalità fatte validamente con atto tra vivi non sono revocabili; soltanto in due ipotesi la legge ammette, su domanda, la revoca delle liberalità: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli del donante. La domanda di revoca per ingratitudine è accoglibile per i soli fatti previsti dall'art 801; la domanda va posta entro un anno dal fatto o dalla notizia di esso, da parte del donante o dei suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi (802). La domanda di revoca per sopravvenienza di figli può essere chiesta entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio (803-804). La revoca delle donazioni non ha efficacia retroattiva reale: sono salvi i diritti acquistati dai terzi.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.
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