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Il motivo del negozio giuridico
Il motivo del negozio giuridico è lo scopo soggettivo in seguito al quale la parte pone in essere il negozio. Il motivo consiste in un vantaggio o in una soddisfazione personale della parte. Il motivo non ha rilevanza ai fini dell'annullabilità del negozio giuridico. Fanno eccezione i casi:
- Se il motivo è illecito, comune ad entrambe le parti ed esclusivo, produce la nullità del contratto [art. 1418 codice civile]; (nella donazione o nel testamento il motivo illecito rende nullo l'atto, mentre l'errore sul motivo (credevo una cosa che invece non era vera) rende impugnabile l'atto a condizione che sia stato l'unico motivo per cui è stato disposto).
- Se la realizzazione del motivo è oggetto del patto contrattuale o di una condizione a cui viene subordinata l'efficacia dell'atto stesso.
I negozi astratti producono i propri...
effetti astraendosi dalla causa; se la causa non esisteva o era illecita si può agire per la restituzione a prestazione avvenuta. I negozi astratti richiedono sempre una forma solenne. L'esempio classico è la cambiale, infatti non posso oppormi al terzo giratario eccependo l'insussistenza del primo rapporto. Un negozio che non sia astratto si dice negozio causale. Il negozio in frode alla legge è quello che pur rispettando la legge alla lettera costituisce il mezzo per eludere un'altra norma.
Astrazione processuale: in un negozio causale chi agisce per ottenere la prestazione non ha l'onere di dimostrare l'esistenza o la liceità della causa; l'onere di dimostrare l'illiceità grava sul convenuto se vuole sottrarsi alla condanna.
La rappresentanza
La rappresentanza è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) viene attribuito il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato)
nel matrimonio e in altri casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre, la rappresentanza può essere espressa o tacita. La rappresentanza espressa si verifica quando il rappresentante viene nominato esplicitamente dal rappresentato attraverso un atto formale, come ad esempio un contratto o una procura. La rappresentanza tacita, invece, si verifica quando il rappresentante agisce come se avesse il potere di rappresentare il rappresentato, anche se non è stato nominato formalmente. In entrambi i casi, gli atti compiuti dal rappresentante hanno effetti diretti sulla sfera giuridica del rappresentato.ed è ammessa entro certi limiti nelle donazioni. La rappresentanza legale ricorre quando un soggetto è incapace o è interdetto (dei genitori e dal tutore), oppure quando si parla di rappresentanza organica (di organo di persona giuridica). La procura è il negozio unilaterale non recettizio mediante il quale viene conferito al rappresentante (procuratore) il potere di rappresentanza (rappresentanza volontaria); questo è un negozio unilaterale e riguarda i rapporti tra il rappresentato ed i terzi interessati. (il mandato o il rapporto di lavoro subordinato o la società sono poi contratti che regolano il rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; il mandato quindi può essere con o senza procura) La procura, come del resto ogni manifestazione di volontà, può essere espressa o tacita. Non sono richiesti requisiti di forma, a meno che l'atto da compiere non richieda la forma scritta: in questo caso anche la procura deve avere.la medesima forma. Gli effetti della procura si ripercuotono direttamente sul patrimonio dell'interessato. La procura può essere generale o speciale quando si limita a riguardare uno o più determinati affari, e può contenere limiti dettati dal delegante. WWW.POLITOLOGI.COM - IL PORTALE DEGLI STUDENTI DI SCIENZE POLITICHE
Art 1393 la procura deve essere esibita al terzo che richieda al rappresentante la giustificazione dei suoi poteri. La revoca è l'atto mediante il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura; anche la revoca è un negozio unilaterale. La revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi interessati, altrimenti i negozi da loro conclusi con il rappresentante restano comunque validi e [art. 1396 codice civile]. La revoca può essere anche tacita qualora il rappresentato provveda ad istituire un nuovo rappresentante. Si parla di conflitto di interessi quando il procuratore è portatore di interessi
propri che vanno contro quelli del rappresentato e gli atti posti in essere sotto queste condizioni sono viziati e annullabili a meno che il rappresentato non rilasci autorizzazione con cui autorizza il rappresentante.
Mandato è il contratto con cui una parte si assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte [art. 1703 codice civile]; il mandato riguarda i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato. Il mandato può essere con o senza rappresentanza; se il mandato è concesso con rappresentanza (ovvero al mandatario è concessa una procura) allora gli atti compiuti dal mandatario andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (rappresentanza diretta).
In un negozio concluso con un rappresentante si tiene conto degli eventuali vizi della volontà del rappresentante e non del rappresentato. I vizi della volontà del rappresentante divengono rilevanti quando vanno ad
incidere sulle istruzioni da lui date al rappresentante.
Si parla di rappresentanza senza potere per gli atti conclusi da un rappresentante privo del potere di rappresentanza e considerati quindi inefficaci. La ratifica è la dichiarazione con cui viene tardivamente attribuito il potere di rappresentanza al rappresentante che ne era privo; con la ratifica gli atti compiuti dal rappresentante senza potere entrano a fare parte della sfera giuridica del rappresentato con effetto retroattivo, come se dall'inizio il rappresentante fosse stato accompagnato da procura. Il terzo può chiedere il risarcimento per danni di un contratto non ratificato solo se non sapeva o non poteva sapere che il rappresentante agiva senza procura; il risarcimento si limita alle spese sostenute e non al contratto sfumato.
Nel caso taluno senza esservi obbligato e quindi spontaneamente assume la gestione di affari altrui, e che la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve
- adempiere le obbligazioni che il gestore ha preso in nome di lui.
- Nel contratto per persona da nominate colui che conclude il contratto può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Il contraente se non trova la persona disposta entro tre giorni risponde in proprio per le obbligazioni assunte. Il termine può essere stabilito dalle parti ma per intervalli superiori a tre giorni non si ha più il contratto suindicato bensì la figura di un doppio contratto con i relativi doppi passaggi di proprietà.
- Elementi accidentali del negozio giuridico
Sono gli elementi non necessari, e quindi accessori; abbiamo la condizione, il termine ed il modo.
La condizione è l'avvenimento futuro ed incerto al quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio, ovvero l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere. La condizione può
essere:sospensiva: se ad essa è subordinata l'efficacia del negozio; l'avverarsi di questa rende il negozio efficace;
risolutiva: se ad essa è subordinata l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere.
La risoluzione di un contratto è la cancellazione degli effetti già verificatisi.
Gli atti legittimi sono i negozi giuridici che non tollerano l'apposizione di una condizione; questi sono i negozi di diritto familiare, l'accettazione dell'eredità, la cambiale, l'accettazione della girata della cambiale.
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La condizione di fatto dipende dalla volontà delle parti secondo una valutazione propria degli interessi; La condizione di diritto è l'elemento previsto e stabilito dalla legge; è inderogabile.
La condizione illecita contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume; la condizione illecita si ha per non apposta nei negozi mortis causa e rende nulli i negozi inter vivos. Stesso iter per la condizione impossibile. La presupposizione è una condizione implicita cioè non dichiarata; sebbene la legge non preveda la tutela di una cosa non scritta, se la controparte del contratto conosceva la presupposizione è data la possibilità di risoluzione del contratto.
Momenti del negozio condizionato: durante la pendenza della condizione l'avvenimento non si è ancora verificato ma può ancora verificarsi; questa situazione dà luogo ad un'aspettativa; la legge riconosce alla parte interessata di compiere atti conservativi, chiedere il sequestro conservativo; è data anche la facoltà di alienare il diritto ma questo risulta sempre sottoposto alla condizione originaria. Nell'avveramento della condizione la condizione si è verificata o non può più verificarsi; gli effetti del
negozio retroagiscono al momento della stipula con esclusione degli atti compiuti per la conservazione; anche i frutti rimangono a chi disponeva del diritto prima del verificarsi della condizione.
Il termine è l'avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio. Il termine è certo per il suo verificarsi, può essere però incerta la data in cui questo si verificherà. Alla scadenza del termine si verificano gli effetti del negozio, ma questi non retroagiscono al momento della conclusione del negozio stesso.
Il modo è la clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla; può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Il modo non sospende l'efficacia del negozio. Il modo può essere apposto solo nei negozi a titolo gratuito. Non deve considerarsi modo la semplice raccomandazione, il desiderio o la preghiera. Il modo impossibile o illecito si ha
Per non apposto ameno che non risulti l'unico motivo determinante del negozio. L'adempimento dell'obbligo giuridico nascente dal modo può essere chi