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Programma del corso di diritto privato

Prof. Domenico Sinesio

Programma del corso da 9 crediti formativi

Diritto e ordinamento giuridico. Le fonti del diritto. L'interpretazione della legge. Le situazioni giuridiche soggettive. I soggetti. La capacità giuridica e di agire. Le successioni a causa di morte. Le successioni legittime e testamentarie. L'eredità e il legato. Ilegittimari. I beni. La proprietà e gli altri diritti reali. Il possesso. L'obbligazione: concetto, disciplina e vicende. Le garanzie e i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. L'autonomia privata e il negozio giuridico. Il contratto in generale: gli elementi, la formazione, le classificazioni, la risoluzione e le altre vicende, i contratti con i consumatori. I contratti nominati: la compravendita e il mandato. Degli altri contratti nominati soltanto la nozione. I fatti illeciti. La trascrizione. La prescrizione e la decadenza.

Programma del corso da 6 crediti formativi

Diritto e ordinamento giuridico. Le fonti del diritto. L'interpretazione della legge. Le situazioni giuridiche soggettive. I soggetti. La capacità giuridica e di agire. I beni. La proprietà e gli altri diritti reali. Il possesso. L'obbligazione: concetto, disciplina e vicende. L'autonomia privata e il negozio giuridico. Il contratto in generale: gli elementi, la formazione, le classificazioni, la risoluzione e le altre vicende, i contratti con i consumatori. Il contratto di mandato. I fatti illeciti. La prescrizione e la decadenza.

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Diritto privato: indice della dispensa

A. Il diritto privato

  • Introduzione
    • L'ordinamento giuridico e la norma giuridica
    • Le fonti della norma giuridica
    • Efficacia temporale delle leggi
    • L’applicazione e l’interpretazione delle leggi
    • L'analogia
    • Conflitti di leggi nello spazio
    • Lo straniero

B. I diritti soggettivi e il negozio giuridico

  • I diritti soggettivi e le loro vicende
    • Il rapporto giuridico
    • Il diritto soggettivo e le altre posizioni giuridiche attive e passive
    • I soggetti del rapporto giuridico
      • La persona fisica
      • La persona giuridica
    • Oggetto del rapporto giuridico
    • Effetti del tempo sul rapporto giuridico
  • Il negozio giuridico
    • Prefazione
    • Manifestazione o dichiarazione di volontà
    • Contrasto tra dichiarazione e volontà
    • I vizi della volontà
    • La causa del negozio giuridico
    • La rappresentanza
    • Elementi accidentali del negozio giuridico
    • Effetti del negozio giuridico
    • Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico

C. I diritti assoluti

  • I diritti della personalità
  • I diritti reali
    • La proprietà
      • Modi d’acquisto della proprietà
      • Azioni a difesa della proprietà
    • I diritti reali di godimento
      • La superficie
      • L’enfiteusi
      • L’usufrutto
      • Le servitù prediali
    • Il possesso
      • Situazioni possessorie
      • Acquisto e perdita del possesso
      • L'usucapione
    • I diritti reali di garanzia
      • Pegno
      • Ipoteca
      • Conservazione della garanzia patrimoniale

D. I diritti relativi

  • L'obbligazione
    • Modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio
    • Modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio
    • Estinzione dell’obbligazione
    • L’inadempimento
  • I contratti
    • Classificazione dei contratti
    • Il contratto preliminare
    • Cessione del contratto
    • Conclusione del contratto
    • Effetti del contratto
    • La rescissione e la risoluzione del contratto
  • I singoli contratti
    • La compravendita
    • Contratti che realizzano un do ut des
    • Contratti che realizzano un do ut facias
    • Contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica
    • I principali contratti reali
    • I contratti bancari
    • I contratti aleatori
    • Contratti diretti a costituire una garanzia
    • Contratti diretti a derimere una controversia
  • Gli atti unilaterali
    • Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali
    • I titoli di credito
    • La cambiale
    • L’assegno
  • Le obbligazioni nascenti dalla legge

E. Il diritto di famiglia e delle successioni

  • I rapporti di famiglia
    • Il matrimonio
    • La comunione e separazione dei beni
    • L'obbligo degli alimenti
    • La filiazione
  • La successione
    • La successione per causa di morte
    • Il testamento
  • La donazione

F. La tutela dei diritti

  • La prova dei fatti giuridici
  • La trascrizione

Introduzione all'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è il complesso di norme e di istituzioni mediante cui viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta al controllo di un’organizzazione superiore. Una collettività si dice organizzata se: ci sono delle regole di condotta; queste regole non sono transitorie ma determinano una struttura; le regole sono osservate. Le regole servono per dare stabilità al sistema e garantire lo svolgimento ordinato e pacifico delle varie attività. L’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.

La norma giuridica è la regola che concorre a disciplinare l’organizzazione della vita della collettività. La giuridicità di una norma deriva dall’inserimento di questa nell’ordinamento che contribuisce a formare. La forza vincolante di una norma giuridica non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordinamento). I fatti produttivi di norme si chiamano fonti. Le norme giuridiche contengono: leggi decreti, sentenze, regolamenti, ordinanze.

La norma giuridica ricollega un effetto giuridico al verificarsi di una fattispecie: se [fattispecie] allora [effetto].

Metodi di classificazione delle norme:

  • Norma regolare (generale): Se A allora B
  • Norma eccezionale: Se A + a allora non B (allora X)
  • Norma speciale: Se A + a allora B + b

Le norme eccezionali e speciali sono caratterizzate da fattispecie arricchite rispetto alla norma regolare; la norma eccezionale segna una rottura rispetto alla norma generale. Art. 771: l'effetto è opposto rispetto a quello previsto dalla norma regolare. L’art. 14 delle preleggi limita l'applicazione delle norme eccezionali ai casi espressamente contemplati; le norme speciali non sono contemplate e quindi non risultano essere vincolate nell'utilizzo.

Il diritto positivo è costituito dall’insieme delle norme. La fattispecie è una descrizione di un’ipotetica realtà a cui il giudice dovrà ricollegare quanto si è realmente verificato. La fattispecie può essere:

  • Semplice, quando descrive il verificarsi di un ipotetico fatto. Se A allora C.
  • Complessa, quando descrive il verificarsi di più ipotetici fatti contemporaneamente. Se A1 + B allora C.
  • Complessa a formazione progressiva, quando descrive il verificarsi di più ipotetici fatti che si perfezioneranno in tempi successivi. Da luogo ad una situazione di aspettativa. Se A1 + A2 allora C.
  • Alternativa, quando descrive il verificarsi alternativo di più fatti [art. 800 codice civile]. Se A o B allora C.

Effetto giuridico si ha per nascita, modificazione o estinzione di una situazione giuridica soggettiva. La legge è un documento normativo (contenente norme giuridiche). In caso di inosservanza si ricorre alla sanzione; quando una norma è suscettibile di attuazione forzata la sua inosservanza produce in capo al trasgressore un danno che viene detto sanzione. La sanzione può operare in modo:

  • Diretto: in tale caso la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge;
  • Indiretto: quando si serve di mezzi diversi per reagire alla violazione della norma.

Caratteri della norma giuridica:

  • Generalità: ovvero la norma non deve essere dettata per singoli consociati ma per categorie generali di individui;
  • Astrattezza: la norma deve rifarsi a situazioni ipotetiche (fattispecie).

L’art. 3 della Costituzione esprime il principio di eguaglianza, principio a cui ogni norma deve attenersi; tale principio può essere visto sotto due profili:

  • “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (profilo formale); a parità di condizioni deve corrispondere un trattamento uguale.
  • La repubblica dovrà “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (profilo sostanziale).

In alcuni ma rari casi è permesso il ricorso all’equità: se l’applicazione di una norma comporta conseguenze che urtano contro il senso di giustizia, è ammesso al giudice il ricorso all’equità, ovvero a comportarsi come avrebbe fatto il legislatore se avesse previsto il caso. Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione degli enti pubblici. Il diritto privato disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando anche al privato l’attuazione delle singole norme.

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Per quanto concerne la loro applicazione le norme si distinguono in:

  • Derogabili o dispositive: qualora la loro applicazione è rimessa all’arbitrio dei singoli interessati;
  • Inderogabili o cogenti: qualora la loro applicazione sia imposta dall’ordinamento.

Le fonti della norma giuridica

Per fonti delle norme giuridiche si intende qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre diritto, come indicato nell’articolo 1 delle preleggi; tale articolo ordina gerarchicamente le fonti del diritto secondo la successione:

  1. Le leggi;
  2. I regolamenti;
  3. Le norme corporative;
  4. Gli usi.

L’articolo risale al 1942 e non tiene quindi conto della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. All’epoca della promanazione delle preleggi vigeva lo statuto albertino che, a differenza della Costituzione del ’48 era caratterizzato da flessibilità (poteva essere modificato tramite legge ordinaria) e quindi veniva gerarchicamente equiparato alle leggi ordinarie. La Costituzione del 1948 assume una posizione di vertice nella gerarchia delle fonti del diritto, ed è caratterizzata da rigidità, ovvero può essere modificata solo da leggi aventi anch’esse rango costituzionale. Altra innovazione importante della Costituzione del ’48 consiste nel riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico italiano delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [art. 10 Costituzione]. La gerarchia delle fonti del diritto può essere oggi così espressa:

  1. La Costituzione ed altre leggi di rango costituzionale;
  2. Le leggi ordinarie (a cui vengono equiparati i decreti legge ed i decreti legislativi);
  3. I regolamenti (governativi, ministeriali, parlamentari, regionali);
  4. Gli usi.

Le fonti del diritto possono essere divise in:

  • Fonti di creazione o produzione - che sono propriamente gli atti ed i fatti idonei a produrre ordinamento; e si dividono a loro volta in:
    • Fonti formali: leggi, regolamenti, norme corporative ed usi (come regolato nella Costituzione);
    • Fonti materiali o normative: intervengono nel caso in cui non vi sia una legge che disciplini la materia;
  • Fonti di conoscenza - che sono i testi che contengono e divulgano norme giuridiche.

Per quel che riguarda le disposizioni comunitarie queste vengono rivolte agli stati membri in due modi:

  • Regolamenti comunitari: norme direttamente applicabili all’interno dei paesi membri;
  • Direttive comunitarie: vengono recepite tramite leggi interne dei singoli stati.

Le leggi vengono raccolte nei Codici che a loro volta sono delle leggi che disciplinano interi settore: civile, penale, della navigazione… Una legge del codice può essere sostituita o abrogata da una legge semplice (di stesso rango). In genere per il codice si usa il metodo della novella: vendono emanate nuove leggi che vanno a sostituire i vecchi articoli con nuovi. Gli usi: viene detto uso o consuetudine (normativo) un comportamento a cui una generalità di consociati si attiene in modo costante ed uniforme per un certo periodo di tempo considerandolo giuridicamente doveroso (anche se non nasce da una norma vincolante, ma ha effetto vincolante a livello interiore); Gli usi possono produrre effetti giuridici solo se espressamente richiamati da qualche norma. Gli usi normativi sono sempre derogabili se non stabilito diversamente dalla legge [art. 8 preleggi].

Efficacia temporale delle leggi

Per l'entrata in vigore di una legge, dopo l’approvazione da parte delle due camere, si dovrà avere:

  1. La promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica (art. 73 Costituzione);
  2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);
  3. Il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).

L’ignoranza della legge è scusabile solo se inevitabile.

Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi)

Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell’efficacia (solo dal momento dell’abrogazione e non per gli effetti passati). Per abrogare una disposizione è necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore. L’abrogazione di una legge può essere:

  • Espressa: qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore;
  • Tacita: qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa ovvero si proponga di regolamentare la materia regolamentata dalla legge anteriore.

Ricordiamo che l’abrogazione può essere effettuata anche tramite referendum. La deroga: si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie. La dichiarazione di incostituzionalità: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata. Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute. L’unica deroga è per ciò che riguarda le leggi interpretative: infatti queste, siccome vanno a spiegare l’intenzione di una legge già esistente, hanno effetto dall’emanazione di quest’ultima. Referendum popolare: richiede minimo cinquecentomila sottoscrizioni per essere indetto e serve per abrogare una legge.

Antinomia tra norme

Si verifica qualora nell’ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie. Invece la lacuna si verifica se la fattispecie considerata non è prevista dall’ordinamento; ancora l’eccedenza si verifica quando esistono norme antinomiche che descrivono la fattispecie considerata; in tale caso l’antinomia si risolverà:

  • Se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;
  • Se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;
  • Se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l’antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.

L'applicazione e l'interpretazione delle leggi

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. La maggior parte delle liti che sorgono possono essere risolte attraverso:

  • Rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti
  • Transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si sanno reciproche concessioni
  • Compromesso in cui il giudizio è lasciato a terzi, in genere al giudice.

Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:

  • Non costituirsi a giudizio, ovvero rinunciare a difendersi
  • Costituirsi in giudizio per opporsi all’accoglimento della domanda dell’attore. In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni di fatto, ovvero contestare e provare la falsità dei fatti, eccezioni di diritto ovvero contestare l’applicabilità delle norme citate dall’attore alla fattispecie in esame.

L’interpretazione della legge: il primo comma dell’articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell’attività di interpretazione della legge (attività rivolta ad attribuire un certo contributo di significati ad un segno - significato letterale delle parole costituenti la norma).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Sinesio Domenico.
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