12. LE FONTI. NORME DI PRIMO LIVELLO E INTERMEDIE
Le fonti: norme di primo livello ed intermedie
Introduzione
● fonti unione europea = diversi tipi di atti giuridici e fonti normative che regolano
○ il funzionamento dell’Ue e determinano come le norme devono essere
interpretate negli stati membri
sistema giuridico Ue -> ordine gerarchico basato su natura, metodo di
○ produzione e autorità => sistema giuridico autonomo, integrato con quelli degli
stati membri, origine da un trattato internazionale
- criterio gerarchico -> è parzialmente attenuato da quello della
competenza => sia per il rapporto tra le varie fonti di secondo livello o
per la limitazione della scelta dell’atto da adottare per l’obiettivo
trattati istitutivi = al vertice del sistema giuridico -> disciplinano le competenze
○ e il funzionamento dell’unione
- fondati sul principio del pacta sunt servanda => prevalgono su ogni altra
fonte
non ci sono disposizioni sui rapporti tra le fonti di diritto primario e di diritto
○ derivato -> i numerosi interventi della Corte di giustizia li hanno chiariti
fonti di primo livello: i trattati
● al vertice del sistema giuridico -> Trattati istitutivi = disciplinano le competenze
○ e il funzionamento dell’Unione (prevalgono su tutte le altre fonti)
- trovano nel principio pacta sunt servanda le radici dell'obbligatorietà
fonti primarie => trattati (TUE e TFUE), trattato CEEA, carta diritti
■ fondamentali dell’Ue (art.6 TUE = la carta dei d. f. ha lo stesso livello
giuridico dei trattati), gli allegati dei trattati
- art. 52 TUE = elenca gli stati membri dell’Ue a cui si applica il
diritto dell’unione
fondamentale il meccanismo di controllo giurisdizionale => basato sulla Corte di
○ Giustizia e sulla cooperazione tra questa e i giudici nazionali
Revisione dei Trattati -> art. 48 = prevede la modifica dei trattati dell’Unione => tramite
● procedura di revisione ordinaria o semplificata
procedura di revisione ordinaria -> può essere avviata da uno stato membro,
○ dal Parlamento o dalla Commissione
- progetti finalizzati ad accrescere o ridurre le competenze date all’unione
nei trattati
proposte trasmesso al consiglio europeo e notificate ai parlamenti
■ nazionali => se favorevoli si convoca una convenzione dei
rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di governo, del
parlamento europeo e della commissione => esamina dei progetti +
adozione per consenso di una raccomandazione => conferenza per
stabilire le modifiche da apportare => le modifiche entrano in rigore
tramite la ratificazione e l’adozione da parte degli stati membri
procedura di revisione semplificata -> ruolo preminente al Consiglio europeo,
○ esclude la convocazione della convenzione e della conferenza dei
rappresentanti dei governi degli stati membri
seconda procedura semplificata
■ - limiti di utilizzo -> escluse dalla revisione semplificata le decisioni
con implicazioni militari o nel settore della difesa + no
ampliamento poteri unione (solo diminuzione)
- iniziativa presa dal consiglio europeo, previa approvazione del
parlamento europeo + trasmessa ai parlamenti nazionali che
entro 6 mesi possono respingerla
queste procedure confermano la natura internazionale dei trattati che hanno
○ formato e su cui si basa tutto il diritto primario dell’Unione
lascia spazio ad alterazioni concordate tra gli stati membri
○
13. LE FONTI. I DIRITTI FONDAMENTALI. LA CEDU
Le fonti: i diritti fondamentali, la CEDU
I diritti fondamentali -> art. 6 del TUE = la carta dei diritti fondamentali dell’Ue ha lo
● stesso valore legale dei trattati
Carta d. f. -> costante attività giurisprudenziale che ha ampliato i diritti tutelati =>
○ diritti fondamentali che la Corte di giustizia ha identificato = diritto di attività
economica o professionale, irretroattività delle norme penali, presunzione di
innocenza,... (non ha menzionato il diritto di voto)
l’esercizio dei diritti fondamentali può essere soggetto a restrizioni in
■ vista di obiettivi di interesse generale dell’Unione
le uniche norme che rimangono fuori dal controllo della Corte di
■ Giustizia sono le norme nazionali prive di qualsiasi legame con il diritto
dell’Unione
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea -> introdotta nel 2000 => ingloba
● tutti i diritti che la corte di giustizia aveva già garantito in via giurisprudenziale
Carta dei diritti -> ha rafforzato la giurisprudenza della corte di giustizia
○ (cristallizzazione dei diritti) => ad oggi è il principale parametro di riferimento per
il meccanismo di tutela dei diritti fondamentali
articolo 52 = prevede che i diritti fondamentali devono essere interpretati in
○ armonia con quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati
membri
Adesione dell’Unione alla CEDU -> art.6 = impegno e competenza dell’unione
● all’adesione alla CEDU (carta europea diritti uomo) -> l’accordo non altera le
competenze dell’unione, preserva le sue specificità e il suo diritto
Carta dei diritti fondamentali -> è uno strumento adeguato per la piena tutela dei
○ diritti fondamentali
Principi generali dei diritto internazionale
● Unione -> rispetta i principi della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto
○ Internazionale => quando adotta un atto le istituzioni devono rispettare il diritto
internazionale nella sua globalità
- Corte di Giustizia = organo incaricato di interpretare e adattare le norme
internazionali generali
l’unione è vincolata dal principio della buona fede => implica che gli
■ accordi internazionali devono essere rispettati come parte
dell’ordinamento giuridico dell’Unione
norme consuetudinarie = sono caratterizzate da flessibilità e
■ derogabilità => alcune sono state considerata incompatibili con la
struttura e le finalità dell’Unione
- il limite invalicabile per la flessibilità è lo jus cogens (norme
cogenti) = norme che non possono essere derogate dai trattati
(es. diritti fondamentali della persona)
I principi di diritto dell’Unione
● fonti che l’Unione deve rispettare -> principi comuni alle tradizioni costituzionali
○ degli stati membri
- art. 340 TFUE = rimanda alla necessità di rispettare questi principi
principio della certezza del diritto = garantisce la trasparenza
■ dell’attività dell’amministrazione -> comune agli stati membri
+ principio del legittimo affidamento => in alcune situazioni sono
applicati assieme
14. NORME DI SECONDO LIVELLO
Norme di secondo livello
Il diritto derivato dell’Unione -> atti giuridici adottati dalle istituzioni dell’Unione => posti
● in essere tramite procedimenti deliberativi
atti unione -> incidono in modo rilevante agli ordinamenti giuridici interni e sulle
○ posizioni giuridiche dei singoli => scopo = precisare o integrare obbligazioni
delineate dall’atto dell’Unione
art 288 TFUE = sancisce la tipologia degli atti a mezzo dei quali le istituzioni
○ dell’unione esercitano le competenze loro attribuite (regolamenti, direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri)
atti distinti in: atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e atti non
■ vincolanti (raccomandazioni e pareri)
- atti vincolanti = adottati con procedura legislativa ordinaria o
speciale
- atti non vincolanti = adottati senza ricorso alla procedura
legislativa
atti vincolanti -> per l’art 289 sono divisi in: atti legislativi e atti non
■ legislativi in base alla procedura con quale sono adottati
- atti non legislativi -> divisi in atti di secondo grado e atti di terzo
grado
- atti non legislativi di terzo grado = atti delegati e atti di
esecuzione -> ai sensi dell’art 290 TFUE sono adottati dalla
Commissione europea
atti atipici = secondo la prassi delle istituzioni dell’Unione sono atti non previsti
○ dai Trattati ma che possono avere carattere vincolante
Gli atti vincolanti = regolamenti, decisioni e direttive
● Regolamenti -> tra gli atti vincolanti più utilizzati => atti giuridici di portata
○ generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno
degli Stati membri (entra in vigore senza bisogno di essere recepito nel diritto
nazionale)
- garantisce che le stesse regole si applicano in tutta l’Ue
- nel sistema giuridico dell’Unione rappresenta l’equivalente della legge
negli ordinamenti statali
Direttive -> sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma
○ lasciano agli stati membri la scelta della forma e dei mezzi => strumento
flessibile, possibilità di adottare le misure alla realtà nazionale ma ottenendo gli
obiettivi prefissati in un determinato tempo + trasposizione = devono essere
recepite nel diritto nazionale entro il termine stabilito
- direttiva con obblighi di risultato = gli stati membri devono adottare le
misure necessarie per realizzare il risultato voluto dalla direttiva
Decisioni -> obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari, sono indirizzate
○ a stati membri, persone fisiche o giuridiche, entità specifiche
- atto utile per affrontare questioni specifiche che richiedono un’azione
diretta e mirata senza necessità di intervento legislativo generale
Disposizioni normative di riferimento
● art 288 -> per esercitare le competenze le istituzioni adottano regolamenti,
○ direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri => non sono tutti gli atti possibili
del diritto dell’Unione (+ atti atipici)
- pilastro fondamentale del sistema giuridico dell’Ue
15. IL DIRITTO DERIVATO: GLI ATTI NON VINCOLANTI
Diritto derivato: gli atti non vincolanti
Il diritto derivato
● competenze normative delle istituzioni dell’unione europea -> competenze
○ esclusive o concorrenti (vari settori limitati ai trattati o ai principi
dell’ordinamento) + principio di legalità + procedura di adozione (determinata
dai trattati = ordinaria o speciale) + gerarchia atti (non c’è una gerarchia formale
= criteri di specialità e successione nel tempo)
- gerarchia atti normativi => i conflitti tra gli atti normativi dell’Ue sono
risolti secondo i criteri di specialità o di successione delle norme nel
tempo
struttura e requisiti degli atti normativi
○ 1. motivazione dell’atto -> motivato secondo
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